Sentenza 9 dicembre 1972
Massime • 4
Il giudizio di rinvio costituisce una nuova fase del rapporto processuale che si svolge ad istruzione chiusa, essendo destinata alla nuova decisione del giudice di merito in sostituzione di quella cassata. In tale giudizio, a norma dell'art 394 cod proc civ, la possibilita di conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata e possibile solo ove la necessita delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di Cassazione. Cio importa la preclusione di ogni nuova attivita assertiva di fatti non allegati ritualmente nella precedente fase del giudizio e, quindi, non possono prospettarsi eccezioni nuove perche fondate su situazioni di fatto diverse da quelle esaminate e che avrebbero dovuto esserlo dal giudice di appello, poiche oggetto del giudizio di rinvio e, nell'ambito fissato dalla sentenza di Cassazione, l'impugnazione a suo tempo interposta contro la sentenza di primo grado. ( V 612'66, mass n 321216).*
Ove un'esatta risoluzione di questioni giuridiche sia sorretta da una motivazione viziata, la sentenza non puo essere cassata, dovendo la Corte suprema avvalersi esclusivamente del potere di correzione e di integrazione attribuitole dall'art 384, secondo comma, cod proc civ. ( Conf 1680'70, mass n 347616).*
Il rappresentato non puo essere considerato terzo rispetto ad una scrittura privata sottoscritta da persona legittimamente qualificatasi suo rappresentante legale, poiche egli e parte nel rapporto giuridico documentato dalla predetta scrittura, in quanto il contratto concluso dal rappresentante produce direttamente i suoi effetti nei confronti del rappresentato e la sottoscrizione del rappresentante equivale a quella del rappresentato. ( nella specie, si controverteva della certezza della data, in relazione all'art 2704 cod civ, di una scrittura posta in essere dal tutore di un minore ed e stata esclusa l'applicabilita del predetto art 2704 cod civ). ( V 1857'58).*
La domanda proposta da due coeredi nello stesso giudizio, diretta ad ottenere la restituzione di beni ereditari loro appartenenti pro quota ed, in subordine, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, da luogo a due cause scindibili e, pertanto, nel giudizio d'impugnazione non dev'essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coerede che non abbia ritenuto d'impugnare la sentenza di rigetto della domanda.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/12/1972, n. 3555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3555 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 1972 |
Testo completo
Ove un'esatta risoluzione di questioni giuridiche sia sorretta da una motivazione viziata, la sentenza non puo essere cassata, dovendo la Corte suprema avvalersi esclusivamente del potere di correzione e di integrazione attribuitole dall'art 384, secondo comma, cod proc civ. ( Conf 1680'70, mass n 347616).*