Sentenza 22 settembre 2025
Decreto collegiale 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 22/09/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00984/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00653/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia RO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 653 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso giusta procura alle liti in calce dall’avv. Riccardo Camilloni del Foro di Bologna, con studio professionale a Bologna, in via Cesare Battisti n. 33, ove elegge domicilio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, Prefettura di Rimini - Sportello Unico Immigrazione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici è ope legis domiciliato in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'accertamento
«dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Rimini - Sportello Unico Immigrazione, in merito alla richiesta di rilascio del nulla osta per lavoro subordinato/stagionale del ricorrente, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, Prefettura di Rimini - Sportello unico immigrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è un cittadino del Bangladesh per il quale in data 25 marzo 2024 il sig. -OMISSIS- Federico, legale rappresentante p.t. della società -OMISSIS-, con sede in via -OMISSIS-, Cattolica (RM), ha presentato istanza per il rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato/stagionale, ai sensi del d.p.c.m. 27 settembre 2023, così detto “decreto flussi”.
2. Si riferisce in ricorso che in data 18 aprile 2024 lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Rimini ha comunicato il preavviso di rigetto al rilascio al nulla osta poiché in fase istruttoria risultava mancante o incompleta la seguente documentazione: “ Durc; asseverazione e visura IA ”. In data 17 maggio 2024, l’impresa richiedente ha depositato la memoria ex. art 10- bis della legge n. 241 del 1990, asseritamente corredata dalla documentazione richiesta. In data 14 giugno 2024, il predetto Ufficio ha inviato un’ulteriore missiva al procuratore del ricorrente, del seguente tenore: “ Buongiorno, relativamente alle pratiche in oggetto, dovendo procedere ad una valutazione basata esclusivamente su dati presunti, si chiede la documentazione sulla quale si fonda la previsione di un fatturato di € 350.000,00, nonché quella relativa alla spesa presuntiva per acquisti pari ad Euro 85.000,00, al fine di poter esprimere un parere circa la effettiva capacità patrimoniale del richiedente in ordine al numero di lavoratori richiesti, oltre a quelli riferibili alle pratiche in oggetto ”. In data 26 giugno 2024 il procuratore dei ricorrenti ha replicato con ulteriori osservazioni ex art. 10- bis a comprova della capienza economica del datore di lavoro. Nel mese di gennaio 2025, dopo mesi di silenzio in merito alla pratica oggetto del presente ricorso, lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Rimini ha avanzato ulteriori richieste di delucidazioni in merito alla documentazione economica e fiscale del datore di lavoro. Il procuratore ha replicato, “dando vita” a un copioso carteggio con la Pubblica amministrazione che si è concluso in data 25 febbraio 2025 con la comunicazione di rivalutazione della pratica. Tuttavia - si espone in ricorso -, ad oggi, lo Sportello unico immigrazione della Prefettura di Rimini non ha ancora provveduto in merito all’istanza di rilascio del nulla osta presentata dal sig. -OMISSIS-, oltre un anno fa, in favore dei ricorrenti.
3. Da qui l’odierno ricorso ex art. 117 c.p.a., proposto avverso il silenzio illegittimamente serbato dalla Prefettura di Rimini - Sportello unico immigrazione, affidato alla deduzione del seguente motivo di censura: “ Violazione e/o falsa o errata applicazione degli arti. 22 e 24 del D.lgs 286/1990, Violazione e/o falsa o errata applicazione dell’art. 2 della legge 7.8.1990 n. 241 ”.
4. Il Ministero si è costituito con atto di stile in data 30 giugno 2025 e ha depositato documenti in data 24 luglio 2025.
5. In data 25 luglio 2025 l’avv. Camilloni ha depositato una breve memori nella quale ha dichiarato che “ In data 05 giugno 2025 la Prefettura di Rimini - Sportello Unico Immigrazione ha emesso il nulla osta al lavoro subordinato/stagionale -OMISSIS- in favore dell’odierno ricorrente (doc. 12) ” e ha chiesto “ Pronunciarsi l’avvenuta cessazione della materia del contendere ”. Ha altresì depositato copia della procura tradotta, apostillata e asseverata.
6. In data 20 agosto 2025 il Ministero ha depositato una memoria nella quale ha eccepito la tardività del ricorso, chiedendone comunque il rigetto.
7. Con memoria in data in data 5 settembre 2025 la parte ricorrente ha replicato sull’eccezione di tardività e alle ulteriori controdeduzioni di parte resistente. Nella stessa memoria ha infine chiesto il passaggio in decisione della causa sugli scritti, senza la preventiva discussione.
8. Chiamata nella camera di consiglio del 17 settembre 2015, presente la sola Avvocatura dello Stato, la causa è stata assegnata in decisione.
9. Il ricorso, come richiesto dalla parte ricorrente con memoria in data 25 luglio 2025 e come comprovato dal nulla osta rilasciato dall’Amministrazione resistente, depositato in atti, deve essere definitivo con declaratoria della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
10. Tenuto conto delle plurime eccezioni sollevate dall’Amministrazione, nonché dell’esito non favorevole di altre, analoghe controversie chiamate in decisione nella stessa camera di consiglio, si reputa equo e conforme a diritto regolare le spese nel senso della loro integrale compensazione tra le parti.
11. Sulla domanda di liquidazione della parcella, presentata dalla parte ricorrente in data 25 luglio 2025 - in relazione all’intervenuta ammissione della parte stessa a godere del gratuito patrocinio a spese dello Stato - si provvederà con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia RO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO