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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3615/2024, introdotta da nato a [...] il [...] (c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NETO DOMENICO;
e nata a [...] il [...] (c.f. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
NETO DOMENICO;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di essersi separati nell'anno 2023 e di non avere da allora mai Parte_1 CP_1 ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ordinando all'ufficiale dello Stato Civile di procedere alla relativa trascrizione ed alle successive incombenze;
2) disporre l'affidamento della prole ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione di proprietà esclusiva del padre (sita in via Giuseppe Beduschi n°2, int. 3) e che rimane assegnata alla CP_1 madre fino a quando le figlie non saranno economicamente autosufficienti;
3) disporre l'obbligo, a carico del sig. , di corrispondere alla sig.ra (la quale è indipendente dal Pt_1 CP_1 punto di vista economico) la somma di € 600,00 per il mantenimento delle figlie (300,00€ cadauna) entro giorno 5 di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT;
4) il sig. trattiene per sé il 100% dell'assegno unico familiare istituito con decreto legislativo 230/2021 Pt_1
(pubblicato in G.U. serie generale 309 de 30.12.21);
5) le spese straordinarie (ad esempio quelle relative ai corsi di ginnastica e danza delle figlie) sono ripartite al
50% fra i genitori;
la natura delle spese ed i criteri di adesione/rifiuto alle medesime seguiranno il protocollo d'intesa siglato dal Tribunale di Roma il 17.12.2014;
6) salvo diversi accordi fra i genitori, il sig. terrà con sé le figlie una volta alla settimana con un Pt_1 pernotto (venerdì o sabato) previo avviso di almeno sei gg alla madre, prendendole presso la loro abitazione;
le minori trascorreranno il 24 dicembre con la madre e il 25 dicembre con il padre, il 26 dicembre con il padre e il 6 gennaio con la madre, il 31 dicembre con il padre e il primo gennaio con la madre ad anni alterni;
le figlie trascorreranno, inoltre, dieci giorni consecutivi con il padre per le ferie estive, che dovranno essere comunicate alla madre entro il 30 maggio di ogni anno;
7) la vettura Ford C-Max, tg. ET 349 AP, di proprietà del sig. rimane nell'esclusiva disponibilità della Pt_1 sig.ra la quale si impegna ad effettuarne il relativo trasferimento di proprietà in suo favore entro il 30 CP_1 giugno p.v.;
8) le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra e di aver regolamentato i loro rapporti patrimoniali;
9) i genitori si danno reciproco consenso all'espatrio.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 03/05/2008, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3615/2024 R.G.A.C., così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in in data 03/05/2008 tra CP_1 Pt_1
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 00166, Parte
[...] CP_1 CP_1
II , Serie A04, Anno 2008, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 12 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3615/2024, introdotta da nato a [...] il [...] (c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NETO DOMENICO;
e nata a [...] il [...] (c.f. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
NETO DOMENICO;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di essersi separati nell'anno 2023 e di non avere da allora mai Parte_1 CP_1 ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ordinando all'ufficiale dello Stato Civile di procedere alla relativa trascrizione ed alle successive incombenze;
2) disporre l'affidamento della prole ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione di proprietà esclusiva del padre (sita in via Giuseppe Beduschi n°2, int. 3) e che rimane assegnata alla CP_1 madre fino a quando le figlie non saranno economicamente autosufficienti;
3) disporre l'obbligo, a carico del sig. , di corrispondere alla sig.ra (la quale è indipendente dal Pt_1 CP_1 punto di vista economico) la somma di € 600,00 per il mantenimento delle figlie (300,00€ cadauna) entro giorno 5 di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT;
4) il sig. trattiene per sé il 100% dell'assegno unico familiare istituito con decreto legislativo 230/2021 Pt_1
(pubblicato in G.U. serie generale 309 de 30.12.21);
5) le spese straordinarie (ad esempio quelle relative ai corsi di ginnastica e danza delle figlie) sono ripartite al
50% fra i genitori;
la natura delle spese ed i criteri di adesione/rifiuto alle medesime seguiranno il protocollo d'intesa siglato dal Tribunale di Roma il 17.12.2014;
6) salvo diversi accordi fra i genitori, il sig. terrà con sé le figlie una volta alla settimana con un Pt_1 pernotto (venerdì o sabato) previo avviso di almeno sei gg alla madre, prendendole presso la loro abitazione;
le minori trascorreranno il 24 dicembre con la madre e il 25 dicembre con il padre, il 26 dicembre con il padre e il 6 gennaio con la madre, il 31 dicembre con il padre e il primo gennaio con la madre ad anni alterni;
le figlie trascorreranno, inoltre, dieci giorni consecutivi con il padre per le ferie estive, che dovranno essere comunicate alla madre entro il 30 maggio di ogni anno;
7) la vettura Ford C-Max, tg. ET 349 AP, di proprietà del sig. rimane nell'esclusiva disponibilità della Pt_1 sig.ra la quale si impegna ad effettuarne il relativo trasferimento di proprietà in suo favore entro il 30 CP_1 giugno p.v.;
8) le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra e di aver regolamentato i loro rapporti patrimoniali;
9) i genitori si danno reciproco consenso all'espatrio.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 03/05/2008, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3615/2024 R.G.A.C., così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in in data 03/05/2008 tra CP_1 Pt_1
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 00166, Parte
[...] CP_1 CP_1
II , Serie A04, Anno 2008, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 12 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi