TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/05/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario, dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 9695/2020 Gen. Aff. Cont. avente ad oggetto: “opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2138/2020 del Tribunale di S. Maria C.V. depositato in data
21/09/2020, emesso per restituzione di somme mutuate con contratto di finanziamento” e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di procura Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato e resa in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall'avv. Gianfranco D 'Angelo, presso il cui studio in Pignataro Maggiore (CE) alla via
Redipuglia n. 23 elettivamente domicilia
- OPPONENTE -
E
C.F. – P.I. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Castelfranco Veneto (TV) alla Via Romagna n. 38, rappresentata e difesa in virtù di procura resa su foglio separato ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Alessio Scapin e dall'avv. Gianluigi Corletto, elettivamente domiciliata in Santa Maria
Capua Vetere alla Piazza Mazzini n. 35 presso lo studio dell'Avv. Ornella Califano.
- OPPOSTA -
C O N C L U S I O N I
Le parti concludevano come da verbali di causa, atti difensivi e comparse conclusive.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore
1 dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico- giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2138/2020, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 21.09.2020 e notificato in data del 02.11.2020, con il quale gli veniva ingiunto di pagare alla la somma di CP_1
€ 8.038,48 (ottomilatrentotto/48), oltre interessi come da domanda, nonché le spese e competenze della fase monitoria come liquidate, oltre alle successive occorrende.
A fondamento della proposta opposizione, il sig. eccepiva: - la nullità della procura Pt_1 allegata al ricorso monitorio per genericità della stessa, non essendo indicato il riferimento alla tipologia di azione esercitata, all'organo giudiziario dinanzi al quale andava avviata la procedura, al soggetto nei cui confronti il ricorso andava proposto, né la data del conferimento della procura;
- l'insussistenza dei presupposti di legge per la tutela monitoria, ritenendo all'uopo inidonea la documentazione prodotta dalla ingiungente;
- il difetto di legittimazione attiva della in quanto il contratto di finanziamento risultava essere CP_1 sottoscritto con altra società, contestando la regolarità e l'efficacia della cessione di tale posizione creditoria;
nel merito contestava il quantum dovuto, anche alla luce dei pagamenti effettuati, negando che il piano di rientro avesse natura di riconoscimento del debito nella misura indicata, nonché la mancata rinegoziazione del contratto di finanziamento, chiedendo pertanto revocarsi o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio l'opposta che instava per il rigetto dell'opposizione e CP_1 la conferma del provvedimento monitorio opposto, di cui chiedeva concedersi la provvisoria esecutività ex art. 648, comma I, c.p.c., eccependo l'infondatezza dell'opposizione, ed in subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, condannarsi il sig. a pagare Parte_1 in suo favore la somma di € 8.038,48 oltre agli interessi di mora dal giorno della domanda ex art. 1284, co. 4 c.c. sino al saldo effettivo, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Con provvedimento reso all'udienza 13.07.2021, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e parte opposta veniva onerata ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art
2 ai sensi dell'art. 5 comma 4 d.lgs. n. 28/2010, che aveva esito negativo.
La causa era istruita unicamente mediante produzioni documentali.
Le parti precisavano le conclusioni con note di trattazione scritta rese per l'udienza cartolare del 21.02.2025 e la causa era assegnata a sentenza con i termini ex art.190 cpc.
Preliminarmente deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità ex D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i, essendo stato esperito dalla opposta nel corso del giudizio il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, per la mancata partecipazione dell'opponente, pur ritualmente convocato, come da verbale negativo depositato in atti.
Sempre in via preliminare, deve disattendersi l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per asserita nullità della procura allegata al ricorso monitorio, come sollevata dall'opponente.
La difesa dell'opposto ha infatti documentato di aver prodotto telematicamente, in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, regolare procura alle liti, come si evince dal fascicolo monitorio depositato in atti nel presente giudizio. Orbene, detta procura, per quanto non rechi l'indicazione specifica del giudizio per il quale veniva conferita, è stata comunque depositata telematicamente unitamente al ricorso per ingiunzione ed agli ulteriori documenti offerti in comunicazione ai fini della prova del credito nei confronti dell'opponente, dovendo certamente ritenersi equiparata alla procura apposta a margine o in calce all'atto cartaceo e dunque conferita per tale giudizio. Invero, in caso di costituzione telematica, la scansione della procura cartacea del difensore, viene sottoscritta digitalmente e “congiunta” informaticamente all'atto cui la procura afferisce.
Mediante la procedura telematica viene dunque creata una cartella criptata, secondo le specifiche tecniche previste dalla normativa sul pct, la cui univoca riferibilità al difensore trasmittente viene assicurata sia dalla sottoscrizione digitale dell'atto processuale (nel caso di specie, ricorso per ingiunzione), sia dalla sottoscrizione della stessa busta telematica, contenete l'atto, la procura ad esso riferita e la documentazione allegata.
La procura afferente al giudizio monitorio è stata inoltre notificata in forma cartacea all'opponente in calce al ricorso per ingiunzione ed unitamente al decreto ingiuntivo, quale unico atto, a riprova della sua riconducibilità alla predetta procedura monitoria.
Nel merito, l'opposizione va reputata infondata per le ragioni appresso esplicitate.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore
3 convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Nondimeno, nella specie, vertendosi in materia di cessione ex Legge n. 130/1999, va preventivamente vagliata la tangibile titolarità in capo all'opposta del credito oggetto di ingiunzione, dacché “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016;
Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017).
Infatti, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché…la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cfr. Cass. S.U. sentenza 16 febbraio
2016 n. 2951): trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti, poiché questione afferente a fattispecie “di ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio” e tesa a prevenire una
“sentenza inutiliter data” (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/ 2012).
Orbene, l'opposta ha dato prova della propria legitimatio ad causam, CP_1 producendo in atti documentazione già allegata al fascicolo monitorio e contenente la proposta e l'accettazione dell'“accordo quadro di acquisto di crediti mediante cessione” del 09.04.2014 tra e volto a regolare le varie cessioni di crediti che si Controparte_2 CP_1 sarebbero perfezionate tra e , in uno all'estratto della CP_1 Controparte_3 proposta e dell'accettazione del contratto di cessione di crediti datato 09.04.2014, avente ad oggetto la “Cessione pro soluto - Allegato A (1° tranche di cessione)”, ove viene specificamente riportato a pag. 16 anche il credito maturato contro il sig. per € 10.130,48 lordi - Parte_1
€ 9.513,14 al netto degli interessi di mora;
è stata altresì prodotta la comunicazione di intervenuta cessione del credito del 09.01.2015, sottoscritta sia dalla cedente che Controparte_3 dalla cessionaria inoltrata a mezzo racc. a/r e recapitata al in data CP_1 Parte_1
13.01.2015.
Ne consegue che non vi sono dubbi circa l'efficacia dell'atto di cessione dei crediti ritualmente notificato al debitore e la conseguente la legittimazione della a richiedere il CP_1 pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto con il presente giudizio.
Peraltro, a fronte della documentazione depositata nel presente giudizio dalla opposta quale cessionaria, non disconosciuta da controparte, nessuna contestazione è stata mossa dall'opponente.
L'eccezione dell'opponente sul punto appare pertanto infondata e va reietta.
4 Tanto premesso, la quale cessionaria del credito, ha dato dimostrazione degli CP_1 elementi costitutivi della propria pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito dedotto in giudizio, versando in atti, copia del contratto di finanziamento “più credito” sottoscritto dal con la con le condizioni Parte_1 Controparte_3 contrattuali applicate, per un totale erogato di € 20.150,00 (con un totale da rimborsare €
26.970,00 in 60 rate), finalizzato all'acquisto di un'autovettura usata BMW 120 D del 2007, il coupon di conversione dell'originario contratto di finanziamento “più credito” in finanziamento
“contovivo” (credito revolving) per € 11.459,51, l'estratto conto del finanziamento “contovivo”, unitamente alle schede di conto a far data dalla conversione del finanziamento “più credito” del
2011 in finanziamento “contovivo”, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, nonché l'estratto conto certificato dai procuratori della ai sensi dell' art. 50 TUB del Controparte_3
01.09.2020 con l'indicazione dell'ammontare del credito lordo, pari ad € 10.130,48, nei confronti del , alla data del 04.04.2014. Parte_1
Viepiù, il rapporto negoziale, così come prospettato dall'opposta, trova conferma nel piano di rientro dalla medesima prodotto, del 10.03.2015, sottoscritto per accettazione dall'opponente
(cfr. doc. 6 fascicolo monitorio), ove viene espressamente indicato l'ammontare del credito ceduto dalla per € 10.130,48 in ordine al contratto RA 8101031166 Controparte_3 comprensivo di interessi al 09.04.2014, e con il quale la accettava la proposta del CP_1
di versare per l'intero anno 2015 la somma di € 100,00 entro il giorno 20 di ogni mese, Pt_1 per poi rivedere congiuntamente, terminato il 2015, gli importi mensili e valutare come
“continuare i pagamenti e l'eventuale rinegoziazione del debito”.
Ebbene, tale piano di rientro, non disconosciuto, deve essere qualificato come un atto di ricognizione di debito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c., essendo ivi indicato chiaramente il residuo debito del nei confronti della odierna opposta, con previsione altresì delle rate Pt_1 di pagamento, ed essendo il documento debitamente sottoscritto per accettazione dal debitore.
Al riguardo, vale la pena ricordare che il riconoscimento del debito non esige formule speciali e può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva (Cass. civ. n. 9097/2018); ciò che occorre è che esso provenga da un soggetto il quale abbia la disponibilità del negozio giuridico cui si riferisce e che rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito (Cass. civ. n.
15353/2002).
A fronte della predetta documentazione versata in atti dalla opponente società, il non ha Pt_1 dedotto o allegato fatti estintivi o modificativi del proprio debito.
In definitiva, l'opposizione va rigettata con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, il quale deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Per quanto attiene alla domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 III comma cpc formulata dall'opposta, la stessa non può trovare accoglimento.
5 Invero, “la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (Cass. Ord. 19948/2023).
Nel caso di specie, tuttavia, non si ritiene siano emersi nel corso del giudizio comportamenti idonei ad integrare la fattispecie prevista dall'art. 96, comma III, c.p.c., sicché per la regolazione delle spese di lite è sufficiente riferirsi agli ordinari criteri.
Le spese processuali, al pari delle spese di avvio del procedimento di mediazione, seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto della complessità e del valore della domanda (euro €
8.038,48), secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa Carmela Sorgente, definitivamente pronunciando nel proc. n. 1293/2020 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto ingiuntivo opposto n.
2138/2020 – R.G. 6637/2020 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore dell'opposta, che liquida nella misura di euro € 2.588,80, di cui € 48,80 per spese di avvio del procedimento di mediazione, ed € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 19.05.2025
IL GOP dr.ssa Carmela Sorgente.
6