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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 10/07/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Mariateresa Dieni – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 87 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato in data 06/02/2025 da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/10/1957 e ivi domiciliato alla C.da Morgicchio s.n.c.; rappresentato e difeso, giusto mandato in calce, dall'avv. Mariagiovanna Rita D'amico, con studio in Ostuni
(BR), via Carlo Alberto n. 1;
PARTE RICORRENTE contro c.f. ), nata il [...] a [...] e CP_1 C.F._2 residente a [...]; rappresentata e difesa, giusto mandato in calce, dall'avv. Gaetano Sansone, con studio in Carovigno (BR), C.so
Vittorio Emanuele n. 76;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto di: separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni
Ricorrente: “come da verbale del 02.07.2025”;
Resistente: “come da verbale del 02.07.2025”;
1 Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 06.02.2025 , nato a [...] e ivi Parte_1 domiciliato, ha convenuto in giudizio nata a [...] e residente a CP_1
Mori, esponendo:
- che le parti si sono unite in matrimonio con rito concordatario il 26.04.1975;
- che dalla loro unione sono nati i figli (nato il [...]) e Persona_1
(nato il [...]), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti;
- che nel 2000 la moglie avrebbe iniziato a disinteressarsi del marito e se ne sarebbe andata da casa, tanto che da allora vivrebbe a Rovereto;
- che i coniugi sarebbero economicamente autosufficienti;
- che sussisterebbero i presupposti per pronunciare la separazione fra le parti e, una volta decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza parziale di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: Parte_1
- di pronunciare la separazione fra le parti;
- di accertare che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti;
- di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle stesse condizioni della separazione una volta decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione.
2. Con memoria di costituzione e risposta depositata il 04.06.2025 si è costituita in giudizio la quale, nulla contestando rispetto alle allegazioni della CP_1 controparte, ha aderito alle domande del ricorrente.
3. All'udienza del 02.07.2025 i coniugi sono comparsi davanti alla giudice delegata la quale, esperito il tentativo di riconciliazione senza esito e preso atto dell'accordo delle parti, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, rimettendo la causa in decisione al collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per la pronuncia della sentenza di separazione.
2 4. In data 07.07.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Tanto premesso in ordine alle difese delle parti e allo svolgimento del processo, rileva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia di sentenza non definitiva relativamente alla domanda di separazione personale dei coniugi.
5.1. In particolare, la domanda di separazione avanzata dalla ricorrente, alla quale la resistente non si è opposta, può trovare accoglimento sussistendo i presupposti richiesti dalla legge a tal fine.
5.1.1. Le risultanze processuali, infatti, evidenziano una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruire quella comunione d'intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
5.1.2. Sorregge tale convincimento la condotta processuale delle parti, che sentite all'udienza davanti alla giudice delegata hanno escluso la possibilità di riconciliazione e la circostanza che entrambe abbiano confermato di vivere separati oramai da circa vent'anni.
6. La convenuta non ha contestato la propria autosufficienza economica: si accerta pertanto che i coniugi sono economicamente indipendenti.
7. Nonostante nessun'altra domanda sia stata versata in atti, tuttavia, la causa necessita di essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza in attesa della procedibilità della domanda di divorzio.
8. Spese all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, non definitivamente pronunciando:
1. PRONUNCIA l'omologa della separazione consensuale dei coniugi
[...]
e uniti in matrimonio in Carovigno (BR) il Pt_1 CP_1
26.04.1975;
2. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3 3. ACCERTA che il coniuge e la coniuge sono economicamente indipendenti.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 10/07/2025
La giudice delegata Giulia Paoli Il presidente Giulio Adilardi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Mariateresa Dieni – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 87 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato in data 06/02/2025 da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/10/1957 e ivi domiciliato alla C.da Morgicchio s.n.c.; rappresentato e difeso, giusto mandato in calce, dall'avv. Mariagiovanna Rita D'amico, con studio in Ostuni
(BR), via Carlo Alberto n. 1;
PARTE RICORRENTE contro c.f. ), nata il [...] a [...] e CP_1 C.F._2 residente a [...]; rappresentata e difesa, giusto mandato in calce, dall'avv. Gaetano Sansone, con studio in Carovigno (BR), C.so
Vittorio Emanuele n. 76;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto di: separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni
Ricorrente: “come da verbale del 02.07.2025”;
Resistente: “come da verbale del 02.07.2025”;
1 Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 06.02.2025 , nato a [...] e ivi Parte_1 domiciliato, ha convenuto in giudizio nata a [...] e residente a CP_1
Mori, esponendo:
- che le parti si sono unite in matrimonio con rito concordatario il 26.04.1975;
- che dalla loro unione sono nati i figli (nato il [...]) e Persona_1
(nato il [...]), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti;
- che nel 2000 la moglie avrebbe iniziato a disinteressarsi del marito e se ne sarebbe andata da casa, tanto che da allora vivrebbe a Rovereto;
- che i coniugi sarebbero economicamente autosufficienti;
- che sussisterebbero i presupposti per pronunciare la separazione fra le parti e, una volta decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza parziale di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: Parte_1
- di pronunciare la separazione fra le parti;
- di accertare che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti;
- di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle stesse condizioni della separazione una volta decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione.
2. Con memoria di costituzione e risposta depositata il 04.06.2025 si è costituita in giudizio la quale, nulla contestando rispetto alle allegazioni della CP_1 controparte, ha aderito alle domande del ricorrente.
3. All'udienza del 02.07.2025 i coniugi sono comparsi davanti alla giudice delegata la quale, esperito il tentativo di riconciliazione senza esito e preso atto dell'accordo delle parti, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, rimettendo la causa in decisione al collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per la pronuncia della sentenza di separazione.
2 4. In data 07.07.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Tanto premesso in ordine alle difese delle parti e allo svolgimento del processo, rileva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia di sentenza non definitiva relativamente alla domanda di separazione personale dei coniugi.
5.1. In particolare, la domanda di separazione avanzata dalla ricorrente, alla quale la resistente non si è opposta, può trovare accoglimento sussistendo i presupposti richiesti dalla legge a tal fine.
5.1.1. Le risultanze processuali, infatti, evidenziano una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruire quella comunione d'intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
5.1.2. Sorregge tale convincimento la condotta processuale delle parti, che sentite all'udienza davanti alla giudice delegata hanno escluso la possibilità di riconciliazione e la circostanza che entrambe abbiano confermato di vivere separati oramai da circa vent'anni.
6. La convenuta non ha contestato la propria autosufficienza economica: si accerta pertanto che i coniugi sono economicamente indipendenti.
7. Nonostante nessun'altra domanda sia stata versata in atti, tuttavia, la causa necessita di essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza in attesa della procedibilità della domanda di divorzio.
8. Spese all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, non definitivamente pronunciando:
1. PRONUNCIA l'omologa della separazione consensuale dei coniugi
[...]
e uniti in matrimonio in Carovigno (BR) il Pt_1 CP_1
26.04.1975;
2. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3 3. ACCERTA che il coniuge e la coniuge sono economicamente indipendenti.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 10/07/2025
La giudice delegata Giulia Paoli Il presidente Giulio Adilardi
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