Art. 1. Articolo unico.
L'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio e' equiparato agli Istituti autonomi per le case popolari ad ogni effetto di legge.
L'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio e' equiparato agli Istituti autonomi per le case popolari ad ogni effetto di legge.