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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/11/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1651/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Teresa Corbucci, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1651 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da :
(C.F. ) quale Curatore della Liquidazione Parte_1 CodiceFiscale_1
Giudiziale della società LE (P.IVA ) corrente in Fano (PU) Controparte_1 P.IVA_1 alla via Toniolo n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Cola del Foro di Rimini (RN), domiciliata presso il suo studio in Bellaria Igea Marina (RN) alla Piazza Falcone Borsellino n. 18, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegato al fascicolo telematico;
ATTORE nei confronti di
(C.F. ) residente in [...] CodiceFiscale_2
Repubblica n. 63
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
La causa è stata iscritta a ruolo il 12.06.2024 e trattenuta a sentenza all'udienza del 18.09.2025; considerata la natura della causa, è stata consentita la discussione orale ex art. 281 quinquies c.p.c..
Lette le note conclusive di parte attrice, stante la contumacia di parte convenuta, il Giudice così provvede
Art. 281 quinquies C.p.c.
Motivi in fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato quale Curatore della Parte_1
Liquidazione Giudiziale della società conveniva in giudizio Controparte_3 CP_2 innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia
[...] all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta: Nel
pagina1 di 8 merito ed in via principale: • dichiarare non dovute, prive di causa e/o comunque prive di giustificazione alcuna le disposizioni di pagamento effettuate dalla società in procedura in favore del così come ricostruite in atti per l'ammontare di €. 35.793,00 (Euro CP_2
Trentacinquemilasettecentonovantatre-00); • conseguentemente condannare il convenuto alla rifusione di quanto illegittimamente ricevuto in favore dell'attrice oltre gli accessori di legge. In via residuale: • qualora il dovesse fornire, anche in parte, giustificativi per le disposizioni CP_2 ricevute limitare ogni riduzione dell'importo richiesto esclusiva mente a quanto risulterà dallo stesso provato oltre agli accessori di legge. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi di causa oltre accessori di legge.”.
A fondamento della propria domanda l'attore esponeva in fatto che:
- con sentenza n. 34/2022 il Tribunale di Pesaro dichiarava aperta la Liquidazione Giudiziale della società (P.IVA ) corrente in Fano (PU) alla Controparte_3 P.IVA_1 via Toniolo n. 13 nella quale veniva nominato Curatore il Dott. (doc. 1); Parte_1
- a seguito della nomina ricevuta il Curatore provvedeva a svolgere le dovute verifiche per l'individuazione e la ricostruzione del passivo e dell'attivo contattando e convocando formalmente presso il proprio studio la Dott.ssa risultata essere Controparte_4
l'Amministratore unico e socio di minoranza della società dalla data di costituzione sino a quella di dichiarazione di apertura della procedura (doc. 2) al fine di poter ricevere la documentazione nonché ogni utile informazione circa l'andamento della società;
- in occasione dell'incontro del 23 dicembre 2022 avuto la Dott.ssa forniva alcune CP_4 indicazioni in merito alla società in procedura riferendo altresì dei rapporti di coniugio intercorsi tra la stessa ed il Controparte_2
- nonostante l'impegno assunto in sede di audizione la non provvedeva a consegnare CP_4 la documentazione contabile, fiscale e societaria in suo possesso;
- dall'accesso effettuato dal Curatore presso l'anagrafe dei rapporti finanziari emergeva che la società in procedura aveva/ha avuto in essere: a) il rapporto di conto corrente n. 9575 acceso in data 19/10/2020 presso la filiale di Misano Adriatico Controparte_5 estinto in data 22/07/2022; b) il rapporto di conto corrente online acceso in data 19/04/2022 presso la denominazione commerciale “QUONTO” ed estinto in data Controparte_6
16/02/2023;
- dall'esame degli estratti conto bancari relativi ai rapporti di conto corrente (docc. 3 e 5) accesi dalla società in procedura tra il 2020 ed il 2022 emergevano svariate disposizioni di pagamento effettuate dalla società in favore del per l'ammontare Controparte_2 complessivo di € 35.793,00 (Euro Trentacinquemilasettecentonovantre-00) di cui €.
pagina2 di 8 34.993,00 (Euro Trenta quattromilanovecentonovantatre-00) movimentati sul rapporto acceso presso la ed €. 800,00 (Euro Ottocento-00) Controparte_5 movimentati sul rapporto acceso presso la Banca Olinda S.a.s.;
- le contabili bancarie relative alle disposizioni effettuate sul rapporto acceso presso la
[...]
(doc. 4) nel campo causale riportavano descrizioni del tutto Controparte_5 generiche (tra cui: “prestito infruttifero”, “nota spese anticipate”, “rimborso spese viaggi”,
“versamento”, “rientro conto”, “copertura telepass”, “anticipo provvigioni” ) e prive di qualsivoglia riferimento utile - numero fattura, data fattura, fornitore, descrizione della causale della fattura, contratto ecc. - per una loro collegabilità a rapporti effettivamente in essere tra le parti;
- dall'esame degli estratti conto bancari relativi al rapporto di conto corrente acceso presso la
(doc. 6) emergeva una disposizione di pagamento effettuata nel giugno Controparte_6 del 2022 in favore del per l'ammontare di €. 800,00 (Euro Ottocento- Controparte_2
00) anch'essa priva di sottostante descrizione che consenta di comprenderne la precisa ed eventualmente legittima motivazione;
- dall'esame delle fatture elettroniche ricevute dalla società in procedura (doc. 7), risultanti presso l'Agenzia delle Entrate, emergevano esclusivamente le fatture n. 3/E, 4/E e 5/E - datate 8 aprile 2022 ed emesse in data prossima all'apertura della procedura!!! - per un totale di €. 1.342,00 (Euro Milletrecentoquarantadue-00) tutte emesse quale percipiente dal ed aventi ad oggetto prestazioni di natura “provvigionale” dallo stesso asseritamente CP_2 maturate per la vendita di attrezzature e macchinari;
- in merito ai pagamenti effettuati dalla società in favore del l'allora Amministartore CP_2
Unico in occasione dell'audizione non forniva alcuna giustificazione nè consegnava documentazione attestante l'esistenza di rapporti collegabili con la società in procedura che ne legittimassero l'esecuzione;
- a seguito di tali evidenze il Curatore inviava al due comunicazioni (doc. 8) a mezzo CP_2 posta elettronica certificata - datate rispettivamente: 30.10.2023 e 04.01.2024 - ove richiedeva di fornire chiarimenti ed il giustificativo di ciascuno dei movimenti eseguiti in suo favore dalla società ; − il non dava alcun riscontro Controparte_3 CP_2 ai solleciti effettuati dal Curatore né pertanto forniva alcun supporto documentale e/o probatorio e/o giustificativo che desse conto dell'effettiva causale dei pagamenti dallo stesso ricevuti;
- anche in relazione alla diffida legale inviata (doc. 9) il manteneva lo stesso CP_2 comportamento omissivo del tutto contrario alle norme di legge;
pagina3 di 8 - in base agli approfondimenti effettuati dal Curatore e grazie alla documentazione che lo stesso reperiva, emergeva che il e la oltre che dal rapporto di coniugio, CP_2 CP_4 fossero altresì legati da ulteriori rapporti commerciali/societari in quanto entrambi soci della società (P.IVA che, ad oggi, risulta essere fallita e cancellata CP_3 P.IVA_2 dal registro delle imprese della CC (doc. 10);
- oltre che socio il in tale ultima società aveva ricoperto anche la carica di CP_2 amministratore unico.
In diritto, l'odierno attore, nella sua predetta qualità, eccepiva:
I. la sussistenza dell'indebito oggettivo per inesistenza di causa o rapporto giustificativo delle disposizioni effettuate
La Curatela contestava integralmente tutti i pagamenti ricevuti dal che dalle ricerche e CP_2 richieste effettuate risultavano privi di titolo e/o giustificazione alcuna non essendo stata reperita documentazione che ne sostanziasse la legittimità e ciò anche a seguito del mancato riscontro in merito da parte del e dell'Amministratore che, sollecitati sul punto, non comunicavano nè CP_2 producevano alcunchè a giustificazione dei pagamenti effettuati tanto da rendere necessaria la proposizione del presente contenzioso volto alla ripetizione dell'indebito oggettivo.
Il rapporto di coniugio nonché le relazioni commerciali e societaria intercorse tra il e la CP_2
(Amministratore unico della società in procedura) superavano la presunzione della CP_4 buona fede tanto da giustificare la ripetizione degli accessori del credito sin dalla data di ciascuna disposizione.
II. In subordine invocava la fattispecie residuale dell'arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. .
Riteneva la curatela che, in ogni caso, allo stato i pagamenti effettuati in favore del CP_2 risultavano privi di causa e la somma dallo stesso ricevuta dovrà essere restituita in favore della procedura.
L'azione di indebito oggettivo ha carattere restitutorio, cosicché la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 ss. c.c., così come nel caso di specie.
Pertanto, l'attore adiva l'Intestato Tribunale rassegnando le richiamate conclusioni.
Con ordinanza del 2.3.2025, all'esito dell'udienza del 6.2.2025, si dava atto della mancata comparizione di parte convenuta pur regolarmente citata e la causa veniva rinviata all'udienza del
18.9.2025 per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. ed all'esito era decisa.
***
La domanda proposta da parte attrice è fondata e merita accoglimento.
pagina4 di 8 Le circostanze tutte dedotte con l'atto introduttivo risultano infatti provate per tabulas, oltre che confermate dalla mancata comparizione del convenuto.
1. Dichiarazione di contumacia del convenuto
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto alla luce della sua regolare citazione e della mancata costituzione in giudizio.
2. Azione ex art. 2033 c.c. e azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Giova preliminarmente rammentare che parte attrice agisce ai sensi dell'art. 2033 c.c. per la restituzione di quanto indebitamente pagato al convenuto ed invoca, in subordine, l'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Ebbene, l'art. 2033 c.c. dispone che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.
La norma prevede altresì che “Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede”
Si osserva in particolare come secondo la Suprema Corte “Va qualificata come ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente: tanto nel caso di inesistenza originaria, quanto nel caso di inesistenza sopravvenuta, quanto nel caso di inesistenza parziale” (Cass. 7897/2014) e che: “In caso di pagamento non dovuto, al diritto di ripetere quanto pagato si accompagna il diritto agli interessi moratori” (Cass. Civ. 21069/2016).
Invece, l'art. 2041 c.c. in relazione all'azione di ingiustificato arricchimento, prevede che “chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
Presupposti dell'azione, come da costante insegnamento della Suprema Corte, vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, determinato da un unico fatto costitutivo.
Accanto a tali presupposti, poi, l'art. 2042 c.c. dispone che “L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”.
Appare pacifico e condiviso che la norma vada interpretata nel senso di precludere l'esercizio della azione in parola laddove sia astrattamente possibile l'esperimento di altro rimedio tipico.
Si è soliti, a tal proposito, affermare che l'azione ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi del tutto un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge.
pagina5 di 8
3. Esperibilità dell'azione ex art. 2033 c.c.
Nel caso in esame, parte attrice ha individuato come sopra le possibili azioni in concreto esperibili evidenziando in particolare che, dopo aver invano tentato di ottenere chiarimenti dalla Dott.ssa
, Amministratore unico e socio di minoranza della società dalla data di costituzione Controparte_4 sino a quella di dichiarazione di apertura della procedura, al fine di poter ricevere la documentazione nonché ogni utile informazione circa l'andamento della società e che in occasione dell'incontro del 23 dicembre 2022 avuto la questa forniva solo alcune indicazioni in CP_4 merito alla società in procedura riferendo altresì dei rapporti di coniugio intercorsi tra la stessa ed il ma non forniva mai giustificazioni oggettive in merito agli esborsi per cui è causa. Controparte_2
4. La conferma in sede di istruttoria dei presupposti per l'azione ex art. 2033 c.c.
Ebbene, la documentazione in atti conferma gli assunti difensivi dell'attore ovvero la sussistenza dei presupposti di cui all'art.2033 c.c. e il conseguente diritto alla restituzione della somma.
Vi è prova in atti che ha ricevuto dalla società un Controparte_2 Controparte_3 totale di € 36.093,00, suddivisi in vari pagamenti effettuati tra il 30/10/2020 e il 29/06/2022.
Gli estratti conto bancari presentati in giudizio attestano la veridicità dei movimenti, mostrando chiaramente le date e gli importi dei pagamenti.
Le causali associate a tali pagamenti risultano generiche e prive di riferimenti a fatture o contratti che potessero giustificare i trasferimenti di denaro;
i movimenti sono stati annotati con descrizioni come “prestito infruttifero” e “rimborso spese”, senza ulteriori dettagli utili.
La Dott.ssa in qualità di Amministratore unico della società, non ha fornito Controparte_4 riscontri documentali né ha giustificato i pagamenti durante le audizioni con il Curatore. L'assenza di documentazione che attesti un valido rapporto giuridico tra le parti rafforza l'assenza di titolo.
Si rileva come la Suprema Corte stabilisce che l'indebito oggettivo si configura anche quando la causa di pagamento è venuta meno o è inesistente fin dall'origine. (Corte di Cassazione, Sentenza n.
16612/2008). Nel caso in esame, la totale assenza di giustificazioni valide per i pagamenti ricevuti da rende evidente la sussistenza di un indebito oggettivo. CP_2
Peraltro, con Sentenza numero 5503/2012 la Suprema Corte ha ribadito che il soggetto che ha ricevuto un pagamento senza un titolo giustificativo è obbligato a restituirlo, e che la prova della ricevuta somma è onere dell'attore. Nel caso di specie tuttavia non risulta provata alcuna restituzione da parte del nei confronti della odierna curatela. CP_2
5. Conclusioni
Considerando quanto sopra, si ritiene accertato che ha ricevuto una somma di Controparte_2 denaro senza un titolo giustificativo, configurando quindi un indebito oggettivo.
pagina6 di 8 Con la contumacia del convenuto, le affermazioni del Curatore, supportate da prove documentali, restano incontestate. Ai sensi dell'articolo 170 c.p.c., la contumacia comporta l'applicazione delle presunzioni di verità delle allegazioni dell'attore.
Alla luce dei fatti accertati, della mancanza di un titolo giustificativo e della giurisprudenza pertinente, si conclude che sussistono tutti i presupposti per dichiarare l'indebito oggettivo ai sensi dell'articolo 2033 c.c. Pertanto, è tenuto alla restituzione delle somme Controparte_2 indebitamente percepite.
Pertanto, si accerta e dichiara non dovute, prive di causa e/o comunque prive di giustificazione le disposizioni di pagamento effettuate dalla società in favore di Controparte_3
per un ammontare complessivo di € 36.093,00 e, per l'effetto, si condanna Controparte_2 CP_2
a rimborsare in favore della suddetta società la somma di Euro 36.093,00, oltre interessi
[...] legali maturati dalla data della diffida sino al soddisfo.
6. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i parametri di cui al
Decreto del Ministero della Giustizia 10.3.14 n.55, entrato in vigore il 2 aprile 2014. Pertanto, parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano, secondo i parametri indicati, con applicazione dello scaglione medio (attività studio e introduttiva) e minimo (attività istruttoria e decisionale) fino ad Euro 52.000,00 e dunque quantificate nell'importo complessivo di Euro 5.261,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
_ Dichiara la contumacia di Controparte_2
_Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto si dichiara non dovute, prive di causa e/o comunque prive di giustificazione le disposizioni di pagamento effettuate dalla società
[...] in favore di per un ammontare complessivo di € 36.093,00 e, Controparte_3 Controparte_2 per l'effetto, si condannare a rimborsare in favore della società Controparte_2 [...]
l'importo di € 36.093,00, oltre interessi legali maturati Controparte_7 dalla data della diffida sino al soddisfo.
_Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'attore che liquida in
€ 5.261,00 oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
La presente sentenza si intende pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 quinquies c.p.c..
Così deciso in Rimini il 17.11.2025.
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maria Teresa Corbucci
pagina7 di 8 pagina8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Teresa Corbucci, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1651 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da :
(C.F. ) quale Curatore della Liquidazione Parte_1 CodiceFiscale_1
Giudiziale della società LE (P.IVA ) corrente in Fano (PU) Controparte_1 P.IVA_1 alla via Toniolo n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Cola del Foro di Rimini (RN), domiciliata presso il suo studio in Bellaria Igea Marina (RN) alla Piazza Falcone Borsellino n. 18, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegato al fascicolo telematico;
ATTORE nei confronti di
(C.F. ) residente in [...] CodiceFiscale_2
Repubblica n. 63
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
La causa è stata iscritta a ruolo il 12.06.2024 e trattenuta a sentenza all'udienza del 18.09.2025; considerata la natura della causa, è stata consentita la discussione orale ex art. 281 quinquies c.p.c..
Lette le note conclusive di parte attrice, stante la contumacia di parte convenuta, il Giudice così provvede
Art. 281 quinquies C.p.c.
Motivi in fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato quale Curatore della Parte_1
Liquidazione Giudiziale della società conveniva in giudizio Controparte_3 CP_2 innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia
[...] all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta: Nel
pagina1 di 8 merito ed in via principale: • dichiarare non dovute, prive di causa e/o comunque prive di giustificazione alcuna le disposizioni di pagamento effettuate dalla società in procedura in favore del così come ricostruite in atti per l'ammontare di €. 35.793,00 (Euro CP_2
Trentacinquemilasettecentonovantatre-00); • conseguentemente condannare il convenuto alla rifusione di quanto illegittimamente ricevuto in favore dell'attrice oltre gli accessori di legge. In via residuale: • qualora il dovesse fornire, anche in parte, giustificativi per le disposizioni CP_2 ricevute limitare ogni riduzione dell'importo richiesto esclusiva mente a quanto risulterà dallo stesso provato oltre agli accessori di legge. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi di causa oltre accessori di legge.”.
A fondamento della propria domanda l'attore esponeva in fatto che:
- con sentenza n. 34/2022 il Tribunale di Pesaro dichiarava aperta la Liquidazione Giudiziale della società (P.IVA ) corrente in Fano (PU) alla Controparte_3 P.IVA_1 via Toniolo n. 13 nella quale veniva nominato Curatore il Dott. (doc. 1); Parte_1
- a seguito della nomina ricevuta il Curatore provvedeva a svolgere le dovute verifiche per l'individuazione e la ricostruzione del passivo e dell'attivo contattando e convocando formalmente presso il proprio studio la Dott.ssa risultata essere Controparte_4
l'Amministratore unico e socio di minoranza della società dalla data di costituzione sino a quella di dichiarazione di apertura della procedura (doc. 2) al fine di poter ricevere la documentazione nonché ogni utile informazione circa l'andamento della società;
- in occasione dell'incontro del 23 dicembre 2022 avuto la Dott.ssa forniva alcune CP_4 indicazioni in merito alla società in procedura riferendo altresì dei rapporti di coniugio intercorsi tra la stessa ed il Controparte_2
- nonostante l'impegno assunto in sede di audizione la non provvedeva a consegnare CP_4 la documentazione contabile, fiscale e societaria in suo possesso;
- dall'accesso effettuato dal Curatore presso l'anagrafe dei rapporti finanziari emergeva che la società in procedura aveva/ha avuto in essere: a) il rapporto di conto corrente n. 9575 acceso in data 19/10/2020 presso la filiale di Misano Adriatico Controparte_5 estinto in data 22/07/2022; b) il rapporto di conto corrente online acceso in data 19/04/2022 presso la denominazione commerciale “QUONTO” ed estinto in data Controparte_6
16/02/2023;
- dall'esame degli estratti conto bancari relativi ai rapporti di conto corrente (docc. 3 e 5) accesi dalla società in procedura tra il 2020 ed il 2022 emergevano svariate disposizioni di pagamento effettuate dalla società in favore del per l'ammontare Controparte_2 complessivo di € 35.793,00 (Euro Trentacinquemilasettecentonovantre-00) di cui €.
pagina2 di 8 34.993,00 (Euro Trenta quattromilanovecentonovantatre-00) movimentati sul rapporto acceso presso la ed €. 800,00 (Euro Ottocento-00) Controparte_5 movimentati sul rapporto acceso presso la Banca Olinda S.a.s.;
- le contabili bancarie relative alle disposizioni effettuate sul rapporto acceso presso la
[...]
(doc. 4) nel campo causale riportavano descrizioni del tutto Controparte_5 generiche (tra cui: “prestito infruttifero”, “nota spese anticipate”, “rimborso spese viaggi”,
“versamento”, “rientro conto”, “copertura telepass”, “anticipo provvigioni” ) e prive di qualsivoglia riferimento utile - numero fattura, data fattura, fornitore, descrizione della causale della fattura, contratto ecc. - per una loro collegabilità a rapporti effettivamente in essere tra le parti;
- dall'esame degli estratti conto bancari relativi al rapporto di conto corrente acceso presso la
(doc. 6) emergeva una disposizione di pagamento effettuata nel giugno Controparte_6 del 2022 in favore del per l'ammontare di €. 800,00 (Euro Ottocento- Controparte_2
00) anch'essa priva di sottostante descrizione che consenta di comprenderne la precisa ed eventualmente legittima motivazione;
- dall'esame delle fatture elettroniche ricevute dalla società in procedura (doc. 7), risultanti presso l'Agenzia delle Entrate, emergevano esclusivamente le fatture n. 3/E, 4/E e 5/E - datate 8 aprile 2022 ed emesse in data prossima all'apertura della procedura!!! - per un totale di €. 1.342,00 (Euro Milletrecentoquarantadue-00) tutte emesse quale percipiente dal ed aventi ad oggetto prestazioni di natura “provvigionale” dallo stesso asseritamente CP_2 maturate per la vendita di attrezzature e macchinari;
- in merito ai pagamenti effettuati dalla società in favore del l'allora Amministartore CP_2
Unico in occasione dell'audizione non forniva alcuna giustificazione nè consegnava documentazione attestante l'esistenza di rapporti collegabili con la società in procedura che ne legittimassero l'esecuzione;
- a seguito di tali evidenze il Curatore inviava al due comunicazioni (doc. 8) a mezzo CP_2 posta elettronica certificata - datate rispettivamente: 30.10.2023 e 04.01.2024 - ove richiedeva di fornire chiarimenti ed il giustificativo di ciascuno dei movimenti eseguiti in suo favore dalla società ; − il non dava alcun riscontro Controparte_3 CP_2 ai solleciti effettuati dal Curatore né pertanto forniva alcun supporto documentale e/o probatorio e/o giustificativo che desse conto dell'effettiva causale dei pagamenti dallo stesso ricevuti;
- anche in relazione alla diffida legale inviata (doc. 9) il manteneva lo stesso CP_2 comportamento omissivo del tutto contrario alle norme di legge;
pagina3 di 8 - in base agli approfondimenti effettuati dal Curatore e grazie alla documentazione che lo stesso reperiva, emergeva che il e la oltre che dal rapporto di coniugio, CP_2 CP_4 fossero altresì legati da ulteriori rapporti commerciali/societari in quanto entrambi soci della società (P.IVA che, ad oggi, risulta essere fallita e cancellata CP_3 P.IVA_2 dal registro delle imprese della CC (doc. 10);
- oltre che socio il in tale ultima società aveva ricoperto anche la carica di CP_2 amministratore unico.
In diritto, l'odierno attore, nella sua predetta qualità, eccepiva:
I. la sussistenza dell'indebito oggettivo per inesistenza di causa o rapporto giustificativo delle disposizioni effettuate
La Curatela contestava integralmente tutti i pagamenti ricevuti dal che dalle ricerche e CP_2 richieste effettuate risultavano privi di titolo e/o giustificazione alcuna non essendo stata reperita documentazione che ne sostanziasse la legittimità e ciò anche a seguito del mancato riscontro in merito da parte del e dell'Amministratore che, sollecitati sul punto, non comunicavano nè CP_2 producevano alcunchè a giustificazione dei pagamenti effettuati tanto da rendere necessaria la proposizione del presente contenzioso volto alla ripetizione dell'indebito oggettivo.
Il rapporto di coniugio nonché le relazioni commerciali e societaria intercorse tra il e la CP_2
(Amministratore unico della società in procedura) superavano la presunzione della CP_4 buona fede tanto da giustificare la ripetizione degli accessori del credito sin dalla data di ciascuna disposizione.
II. In subordine invocava la fattispecie residuale dell'arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. .
Riteneva la curatela che, in ogni caso, allo stato i pagamenti effettuati in favore del CP_2 risultavano privi di causa e la somma dallo stesso ricevuta dovrà essere restituita in favore della procedura.
L'azione di indebito oggettivo ha carattere restitutorio, cosicché la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 ss. c.c., così come nel caso di specie.
Pertanto, l'attore adiva l'Intestato Tribunale rassegnando le richiamate conclusioni.
Con ordinanza del 2.3.2025, all'esito dell'udienza del 6.2.2025, si dava atto della mancata comparizione di parte convenuta pur regolarmente citata e la causa veniva rinviata all'udienza del
18.9.2025 per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. ed all'esito era decisa.
***
La domanda proposta da parte attrice è fondata e merita accoglimento.
pagina4 di 8 Le circostanze tutte dedotte con l'atto introduttivo risultano infatti provate per tabulas, oltre che confermate dalla mancata comparizione del convenuto.
1. Dichiarazione di contumacia del convenuto
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto alla luce della sua regolare citazione e della mancata costituzione in giudizio.
2. Azione ex art. 2033 c.c. e azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Giova preliminarmente rammentare che parte attrice agisce ai sensi dell'art. 2033 c.c. per la restituzione di quanto indebitamente pagato al convenuto ed invoca, in subordine, l'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Ebbene, l'art. 2033 c.c. dispone che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.
La norma prevede altresì che “Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede”
Si osserva in particolare come secondo la Suprema Corte “Va qualificata come ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente: tanto nel caso di inesistenza originaria, quanto nel caso di inesistenza sopravvenuta, quanto nel caso di inesistenza parziale” (Cass. 7897/2014) e che: “In caso di pagamento non dovuto, al diritto di ripetere quanto pagato si accompagna il diritto agli interessi moratori” (Cass. Civ. 21069/2016).
Invece, l'art. 2041 c.c. in relazione all'azione di ingiustificato arricchimento, prevede che “chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
Presupposti dell'azione, come da costante insegnamento della Suprema Corte, vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, determinato da un unico fatto costitutivo.
Accanto a tali presupposti, poi, l'art. 2042 c.c. dispone che “L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”.
Appare pacifico e condiviso che la norma vada interpretata nel senso di precludere l'esercizio della azione in parola laddove sia astrattamente possibile l'esperimento di altro rimedio tipico.
Si è soliti, a tal proposito, affermare che l'azione ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi del tutto un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge.
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3. Esperibilità dell'azione ex art. 2033 c.c.
Nel caso in esame, parte attrice ha individuato come sopra le possibili azioni in concreto esperibili evidenziando in particolare che, dopo aver invano tentato di ottenere chiarimenti dalla Dott.ssa
, Amministratore unico e socio di minoranza della società dalla data di costituzione Controparte_4 sino a quella di dichiarazione di apertura della procedura, al fine di poter ricevere la documentazione nonché ogni utile informazione circa l'andamento della società e che in occasione dell'incontro del 23 dicembre 2022 avuto la questa forniva solo alcune indicazioni in CP_4 merito alla società in procedura riferendo altresì dei rapporti di coniugio intercorsi tra la stessa ed il ma non forniva mai giustificazioni oggettive in merito agli esborsi per cui è causa. Controparte_2
4. La conferma in sede di istruttoria dei presupposti per l'azione ex art. 2033 c.c.
Ebbene, la documentazione in atti conferma gli assunti difensivi dell'attore ovvero la sussistenza dei presupposti di cui all'art.2033 c.c. e il conseguente diritto alla restituzione della somma.
Vi è prova in atti che ha ricevuto dalla società un Controparte_2 Controparte_3 totale di € 36.093,00, suddivisi in vari pagamenti effettuati tra il 30/10/2020 e il 29/06/2022.
Gli estratti conto bancari presentati in giudizio attestano la veridicità dei movimenti, mostrando chiaramente le date e gli importi dei pagamenti.
Le causali associate a tali pagamenti risultano generiche e prive di riferimenti a fatture o contratti che potessero giustificare i trasferimenti di denaro;
i movimenti sono stati annotati con descrizioni come “prestito infruttifero” e “rimborso spese”, senza ulteriori dettagli utili.
La Dott.ssa in qualità di Amministratore unico della società, non ha fornito Controparte_4 riscontri documentali né ha giustificato i pagamenti durante le audizioni con il Curatore. L'assenza di documentazione che attesti un valido rapporto giuridico tra le parti rafforza l'assenza di titolo.
Si rileva come la Suprema Corte stabilisce che l'indebito oggettivo si configura anche quando la causa di pagamento è venuta meno o è inesistente fin dall'origine. (Corte di Cassazione, Sentenza n.
16612/2008). Nel caso in esame, la totale assenza di giustificazioni valide per i pagamenti ricevuti da rende evidente la sussistenza di un indebito oggettivo. CP_2
Peraltro, con Sentenza numero 5503/2012 la Suprema Corte ha ribadito che il soggetto che ha ricevuto un pagamento senza un titolo giustificativo è obbligato a restituirlo, e che la prova della ricevuta somma è onere dell'attore. Nel caso di specie tuttavia non risulta provata alcuna restituzione da parte del nei confronti della odierna curatela. CP_2
5. Conclusioni
Considerando quanto sopra, si ritiene accertato che ha ricevuto una somma di Controparte_2 denaro senza un titolo giustificativo, configurando quindi un indebito oggettivo.
pagina6 di 8 Con la contumacia del convenuto, le affermazioni del Curatore, supportate da prove documentali, restano incontestate. Ai sensi dell'articolo 170 c.p.c., la contumacia comporta l'applicazione delle presunzioni di verità delle allegazioni dell'attore.
Alla luce dei fatti accertati, della mancanza di un titolo giustificativo e della giurisprudenza pertinente, si conclude che sussistono tutti i presupposti per dichiarare l'indebito oggettivo ai sensi dell'articolo 2033 c.c. Pertanto, è tenuto alla restituzione delle somme Controparte_2 indebitamente percepite.
Pertanto, si accerta e dichiara non dovute, prive di causa e/o comunque prive di giustificazione le disposizioni di pagamento effettuate dalla società in favore di Controparte_3
per un ammontare complessivo di € 36.093,00 e, per l'effetto, si condanna Controparte_2 CP_2
a rimborsare in favore della suddetta società la somma di Euro 36.093,00, oltre interessi
[...] legali maturati dalla data della diffida sino al soddisfo.
6. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i parametri di cui al
Decreto del Ministero della Giustizia 10.3.14 n.55, entrato in vigore il 2 aprile 2014. Pertanto, parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano, secondo i parametri indicati, con applicazione dello scaglione medio (attività studio e introduttiva) e minimo (attività istruttoria e decisionale) fino ad Euro 52.000,00 e dunque quantificate nell'importo complessivo di Euro 5.261,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
_ Dichiara la contumacia di Controparte_2
_Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto si dichiara non dovute, prive di causa e/o comunque prive di giustificazione le disposizioni di pagamento effettuate dalla società
[...] in favore di per un ammontare complessivo di € 36.093,00 e, Controparte_3 Controparte_2 per l'effetto, si condannare a rimborsare in favore della società Controparte_2 [...]
l'importo di € 36.093,00, oltre interessi legali maturati Controparte_7 dalla data della diffida sino al soddisfo.
_Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'attore che liquida in
€ 5.261,00 oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
La presente sentenza si intende pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 quinquies c.p.c..
Così deciso in Rimini il 17.11.2025.
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maria Teresa Corbucci
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