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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/10/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3724/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 9 ottobre 2025.
Sono presenti i procuratori delle parti, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato la società “ , in persona dell'amministratore Parte_1
con sede in Pisa, Via Corte Sanac n. 57, c.f. , spiegava opposizione Parte_2 P.IVA_1 avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1165/2022 emesso da questo Tribunale in favore della società
“ , codice fiscale e partita Iva con sede a Parte_3 P.IVA_2
AR (LU) in frazione di Fornaci di AR, via della Repubblica n. 294, in persona del suo amministratore unico e rappresentante legale sig. , con il quale Decreto veniva Controparte_1 ordinato ad essa di pagare la somma di € 26.060,00 oltre agli interessi moratori con decorrenza dalla data di scadenza di pagamento nelle fatture prodotte dall'opposta sino al saldo ed oltre alle spese e compensi della procedura monitoria.
Il Decreto era stato emesso per il mancato pagamento di due fatture, la n. 50/A del 30.12.2021 dell'importo di euro 5.450,00 e la 10/A del 28.03.2022 dell'importo di euro 18.810,00, entrambe con scadenza di pagamento al momento della loro emissione, fatture relative a una serie di lavori edili su edifici in costruzione - posa in opera di intonacatura a facciata;
esecuzione di finitura colorata;
realizzazione del cappotto esterno - su committenza dell'odierna opponente, in due cantieri di questa società committente posti a Sant'Ermete a Pisa.
Parte opponente fonda la propria opposizione sovra diversi motivi: in primo luogo sostiene l'incompetenza del Giudice adito, in quanto nel prodotto contratto di subappalto tra le odierne parti era prevista una clausola compromissoria per le controversie relative all'interpretazione, all'esecuzione e alla risoluzione del contratto, essendo pertanto improponibile il ricorso alla tutela monitoria. In secondo luogo sostiene l'intervenuta decadenza delle obbligazioni contrattuali senza possibilità di rivalsa, in quanto non risulta consegnato da parte opposta il documento di valutazione dei rischi previsto quale adempimento essenziale del suddetto contratto. In terzo luogo sostiene l'insussistenza del credito azionato, in quanto le fatture emesse dall'odierna
1 opposta sono state calcolate in assenza della verifica delle quantità che doveva avvenire in contraddittorio tra le parti come contrattualmente stabilito, laddove i lavori effettivamente realizzati dall'odierna opposta sono incompleti e sono stati integralmente ripagati con un bonifico di € 15.000,00, come da documentazione prodotta, essendo in ogni caso il credito dell'opposta non certo e non esigibile. Concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del Decreto opposto, con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva in giudizio l'opposta società “ , contestando Parte_3 dapprima l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente in quanto infondata, rilevando da un lato come il fatto che la S.C. avesse deciso che la presenza di una clausola compromissoria non impediva il ricorso monitorio e dall'altro lato come la fattura n. 50/A del 30.12.2021, dell'importo di 5.450,00 euro, fosse estranea al rapporto contrattuale fissato, e disciplinato, nel contratto di subappalto del 19.04.2021, non potendo controparte opporre la suddetta eccezione riguardo a quest'ultima. Contestava poi l'eccezione di intervenuta decadenza dalle obbligazioni contrattuali per la pretesa mancata consegna del documento di valutazione dei rischi, in quanto il documento sussisteva ed era contenuto nella cosiddetta “cartellina di cantiere” che era presente nella baracca, situata nel cantiere, dove la “ conservava i suoi attrezzi Parte_3
e in ogni caso spettava alla “Proter” richiederlo, ove fosse mancato. Concludeva per il rigetto dell'opposizione previa concessione della provvisoria esecutività al Decreto opposto quantomeno riguardo alla somma di € 5.450,00, con vittoria di spese e competenze.
L'intero processo si svolgeva dinanzi ad altro Giudice, il quale dapprima concedeva la provvisoria esecutività riguardo somma di € 5.450,00 di cui alla fattura n. 50/A/2021 pronunciandosi viceversa incompetente riguardo alla fattura n. 10/A/2021 e al pagamento della somma di € 18.810,00 essendo presente, limitatamente a quest'ultima fattura, una clausola contrattuale di arbitrato rituale. Concedeva quindi i termini ex art. 183 previgente c.p.c., procedendo quindi all'escussione dei testimoni ammessi e all'interrogatorio formale di parte opponente. La causa era quindi assegnata al sottoscritto Giudice il quale, precisate le rispettive conclusioni, rinviava all'udienza odierna ex art. 281-sexies c.p.c. concessi i termini per il deposito delle rispettive conclusionali e note spese.
Preliminarmente si rileva che il precedente Giudice si è già pronunciato in ordine alla inammissibilità della domanda riguardante la fattura n. 10/A/2021 e alla correlativa somma di €
18.810,00, essendo presente a riguardo una clausola compromissoria. Riguardo invece alla somma restante di € 5.450,00, di cui alla fattura 50/A/2021, si osserva che la fattura prodotta contiene la dizione: “Per lavori di solo posa in opera di rivisione (sic) a facciata più esecuzione di finitura colorata piano terra presso vs cantiere in via Emilia Sant'Ermete Pisa – riferimento periodo luglio
2021 – a saldo come da preventivo”. All'esito dell'istruttoria detto importo risulta dovuto, poiché risulta dall'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opponente “Proter” che i lavori di cui alla fattura 50/A/2021 “sono stati eseguiti”, la qual dichiarazione, resa in sede di interrogatorio, è sufficiente a riconoscere il credito dell'opposta, limitatamente a detta fattura.
Riguardo al pagamento della fattura n. 20/2021, questa risulta estranea al presente giudizio di opposizione, vertendo lo stesso soltanto sovra la fattura n. 50/A/2021.
2 In conclusione il Decreto opposto andrà revocato e parte opponente dovrà esser condannata al pagamento della somma di cui alla fattura n. 50/A/2021, pari ad € 5.450,00, oltre a interessi nella misura di legge dalla data del 30/12/2021 al saldo effettivo.
Riguardo alle spese, queste andranno liquidate per l'intero e poste a carico di parte opponente nella misura di un terzo, compensati i residui due terzi in ragione del non pieno accoglimento della domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore di parte convenuta opposta, della residua somma di € 5.450,00, oltre a interessi nella misura di legge dalla data del
30/12/2021 al saldo effettivo;
3) Condanna parte attrice opponente alla rifusione di un terzo delle spese legali di parte convenuta opposta, compensati i residui due terzi, che liquida per l'intero in € 5.077,00 oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 9 ottobre 2025.
Sono presenti i procuratori delle parti, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato la società “ , in persona dell'amministratore Parte_1
con sede in Pisa, Via Corte Sanac n. 57, c.f. , spiegava opposizione Parte_2 P.IVA_1 avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1165/2022 emesso da questo Tribunale in favore della società
“ , codice fiscale e partita Iva con sede a Parte_3 P.IVA_2
AR (LU) in frazione di Fornaci di AR, via della Repubblica n. 294, in persona del suo amministratore unico e rappresentante legale sig. , con il quale Decreto veniva Controparte_1 ordinato ad essa di pagare la somma di € 26.060,00 oltre agli interessi moratori con decorrenza dalla data di scadenza di pagamento nelle fatture prodotte dall'opposta sino al saldo ed oltre alle spese e compensi della procedura monitoria.
Il Decreto era stato emesso per il mancato pagamento di due fatture, la n. 50/A del 30.12.2021 dell'importo di euro 5.450,00 e la 10/A del 28.03.2022 dell'importo di euro 18.810,00, entrambe con scadenza di pagamento al momento della loro emissione, fatture relative a una serie di lavori edili su edifici in costruzione - posa in opera di intonacatura a facciata;
esecuzione di finitura colorata;
realizzazione del cappotto esterno - su committenza dell'odierna opponente, in due cantieri di questa società committente posti a Sant'Ermete a Pisa.
Parte opponente fonda la propria opposizione sovra diversi motivi: in primo luogo sostiene l'incompetenza del Giudice adito, in quanto nel prodotto contratto di subappalto tra le odierne parti era prevista una clausola compromissoria per le controversie relative all'interpretazione, all'esecuzione e alla risoluzione del contratto, essendo pertanto improponibile il ricorso alla tutela monitoria. In secondo luogo sostiene l'intervenuta decadenza delle obbligazioni contrattuali senza possibilità di rivalsa, in quanto non risulta consegnato da parte opposta il documento di valutazione dei rischi previsto quale adempimento essenziale del suddetto contratto. In terzo luogo sostiene l'insussistenza del credito azionato, in quanto le fatture emesse dall'odierna
1 opposta sono state calcolate in assenza della verifica delle quantità che doveva avvenire in contraddittorio tra le parti come contrattualmente stabilito, laddove i lavori effettivamente realizzati dall'odierna opposta sono incompleti e sono stati integralmente ripagati con un bonifico di € 15.000,00, come da documentazione prodotta, essendo in ogni caso il credito dell'opposta non certo e non esigibile. Concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del Decreto opposto, con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva in giudizio l'opposta società “ , contestando Parte_3 dapprima l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente in quanto infondata, rilevando da un lato come il fatto che la S.C. avesse deciso che la presenza di una clausola compromissoria non impediva il ricorso monitorio e dall'altro lato come la fattura n. 50/A del 30.12.2021, dell'importo di 5.450,00 euro, fosse estranea al rapporto contrattuale fissato, e disciplinato, nel contratto di subappalto del 19.04.2021, non potendo controparte opporre la suddetta eccezione riguardo a quest'ultima. Contestava poi l'eccezione di intervenuta decadenza dalle obbligazioni contrattuali per la pretesa mancata consegna del documento di valutazione dei rischi, in quanto il documento sussisteva ed era contenuto nella cosiddetta “cartellina di cantiere” che era presente nella baracca, situata nel cantiere, dove la “ conservava i suoi attrezzi Parte_3
e in ogni caso spettava alla “Proter” richiederlo, ove fosse mancato. Concludeva per il rigetto dell'opposizione previa concessione della provvisoria esecutività al Decreto opposto quantomeno riguardo alla somma di € 5.450,00, con vittoria di spese e competenze.
L'intero processo si svolgeva dinanzi ad altro Giudice, il quale dapprima concedeva la provvisoria esecutività riguardo somma di € 5.450,00 di cui alla fattura n. 50/A/2021 pronunciandosi viceversa incompetente riguardo alla fattura n. 10/A/2021 e al pagamento della somma di € 18.810,00 essendo presente, limitatamente a quest'ultima fattura, una clausola contrattuale di arbitrato rituale. Concedeva quindi i termini ex art. 183 previgente c.p.c., procedendo quindi all'escussione dei testimoni ammessi e all'interrogatorio formale di parte opponente. La causa era quindi assegnata al sottoscritto Giudice il quale, precisate le rispettive conclusioni, rinviava all'udienza odierna ex art. 281-sexies c.p.c. concessi i termini per il deposito delle rispettive conclusionali e note spese.
Preliminarmente si rileva che il precedente Giudice si è già pronunciato in ordine alla inammissibilità della domanda riguardante la fattura n. 10/A/2021 e alla correlativa somma di €
18.810,00, essendo presente a riguardo una clausola compromissoria. Riguardo invece alla somma restante di € 5.450,00, di cui alla fattura 50/A/2021, si osserva che la fattura prodotta contiene la dizione: “Per lavori di solo posa in opera di rivisione (sic) a facciata più esecuzione di finitura colorata piano terra presso vs cantiere in via Emilia Sant'Ermete Pisa – riferimento periodo luglio
2021 – a saldo come da preventivo”. All'esito dell'istruttoria detto importo risulta dovuto, poiché risulta dall'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opponente “Proter” che i lavori di cui alla fattura 50/A/2021 “sono stati eseguiti”, la qual dichiarazione, resa in sede di interrogatorio, è sufficiente a riconoscere il credito dell'opposta, limitatamente a detta fattura.
Riguardo al pagamento della fattura n. 20/2021, questa risulta estranea al presente giudizio di opposizione, vertendo lo stesso soltanto sovra la fattura n. 50/A/2021.
2 In conclusione il Decreto opposto andrà revocato e parte opponente dovrà esser condannata al pagamento della somma di cui alla fattura n. 50/A/2021, pari ad € 5.450,00, oltre a interessi nella misura di legge dalla data del 30/12/2021 al saldo effettivo.
Riguardo alle spese, queste andranno liquidate per l'intero e poste a carico di parte opponente nella misura di un terzo, compensati i residui due terzi in ragione del non pieno accoglimento della domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore di parte convenuta opposta, della residua somma di € 5.450,00, oltre a interessi nella misura di legge dalla data del
30/12/2021 al saldo effettivo;
3) Condanna parte attrice opponente alla rifusione di un terzo delle spese legali di parte convenuta opposta, compensati i residui due terzi, che liquida per l'intero in € 5.077,00 oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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