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Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/03/2024, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
n.1614/ 2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
assistita dal funzionario UPP dott. Giuseppe Aruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1614/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Alessandro Pruiti Ciarello;
- parte attrice, convenuta in via riconvenzionale -
nei confronti di:
(c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
col patrocinio dell'Avv. Melita Cafarelli;
- parte convenuta, attrice in via riconvenzionale -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto di citazione del 05.11.2021 , premettendo di aver ceduto Parte_1
in data 14.05.2008 a -con atto rogato dal Notaio le proprie Controparte_1 Per_1
quote della società , pattuendo i contraenti -con separata scrittura privata di Org_1
Pag. 1 di 4 pari data- che “i crediti della legge 488 e dei maturati prima del 10/10/2007, al Controparte_2
momento in cui venivano erogati e percepiti dai compratori dovevano essere corrisposti per intero, senza nulla togliere, a qualsiasi titolo, ai venditori”, ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Patti il predetto al fine di ottenere la condanna dello stesso al pagamento delle CP_1
somme percepite dalla società per le causali indicate nella citata scrittura privata, e segnatamente la somma di 90.000,00 euro (ossia il 15% dei 600.000,00 euro complessivamente incassati dalla società).
Con comparsa del 05.02.2022, si è costituito in giudizio , eccependo, in Controparte_1 via preliminare, l'incompetenza del Tribunale Ordinario, rientrando la causa nella competenza esclusiva del Tribunale delle Imprese;
contestando nel merito la domanda di parte attrice;
e spiegando domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore al fine di ottenere il rimborso di talune spese, ovvero di minori entrate, pattuite al momento della cessione delle quote sociali.
In corso di causa sono stati concessi i termini ex art. 183 CPC.
Indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 26.09.2023 introitata per la decisione con i termini ex art. 190 CPC, di cui tuttavia non si sono avvalse le parti.
*****
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di competenza del Tribunale adito sollevata dal convenuto.
L'art. 3, comma 2, lett. b) del D.Lgs 168/03 attribuisce alle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza nelle cause e nei procedimenti attinenti “al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”.
L'ampiezza della formula normativa ha sollevato problemi interpretativi in merito alla tipologia di controversie concernenti il trasferimento delle partecipazioni sociali e attratte nell'alveo della competenza delle sezioni specializzate.
Sul punto si è tuttavia recentemente pronunciata la Suprema Corte, statuendo che “in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del
d.lgs. n. 168 del 2003 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l., n. 27 del 2012), si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall'atto di trasferimento delle
Pag. 2 di 4 partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché anche in questo caso la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d'impresa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento di parte del prezzo di cessione della quota di partecipazioni sociali, fosse di competenza della sezione specializzata in materia di impresa, in quanto afferente anche a diritti sociali, posto che le parti avevano condizionato il potere di vendita delle quote sociali, di modifica statutaria e di delibera dell'aumento del capitale sociale, all'integrale pagamento del prezzo della cessione)” (v. Cassazione civile sez. VI, 16/07/2021,
n.20365).
Alla luce di tale principio, appare maggiormente aderente al dettato di legge adottare un'esegesi estensiva volta a ricomprendere nella suddetta categoria ogni controversia avente ad oggetto la cessione di partecipazioni sociali o di diritti ad essa connessi.
Nel caso in esame, la controversia discende da un contratto di trasferimento di quote sociali e ha ad oggetto i diritti nascenti da tale atto: la partecipazione agli utili e alle perdite sociali relative al periodo antecedente al trasferimento delle quote.
Ne consegue che la domanda, come correttamente eccepito da parte convenuta, avrebbe dovuto essere promossa dinnanzi al Tribunale delle Imprese di Palermo.
Deve inoltre evidenziarsi che, trattandosi di competenza per materia in senso tecnico, la stessa non può essere derogata per volontà delle parti, con conseguente inapplicabilità della clausola contrattuale devolutiva di ogni controversa alla cognizione del Tribunale di Patti.
*****
Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, essendo dibattuta in dottrina e giurisprudenza l'ampiezza dell'oggetto delle controversie rientranti nella competenza del Tribunale delle Imprese, con speciale riguardo alle ipotesi di “trasferimento delle partecipazioni sociali o i diritti inerenti”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
Pag. 3 di 4
1. DICHIARA L'INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE ADITO IN FAVORE DELLA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE DEL TRIBUNALE DI
PALERMO;
2. ASSEGNA ALLE PARTI TERMINE DI MESI TRE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA
PRESENTE SENTENZA PER LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL
TRIBUNALE COMPETENTE;
3. COMPENSA INTEGRALMENTE TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE.
Così deciso il 20 Marzo 2024 Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
assistita dal funzionario UPP dott. Giuseppe Aruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1614/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Alessandro Pruiti Ciarello;
- parte attrice, convenuta in via riconvenzionale -
nei confronti di:
(c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
col patrocinio dell'Avv. Melita Cafarelli;
- parte convenuta, attrice in via riconvenzionale -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto di citazione del 05.11.2021 , premettendo di aver ceduto Parte_1
in data 14.05.2008 a -con atto rogato dal Notaio le proprie Controparte_1 Per_1
quote della società , pattuendo i contraenti -con separata scrittura privata di Org_1
Pag. 1 di 4 pari data- che “i crediti della legge 488 e dei maturati prima del 10/10/2007, al Controparte_2
momento in cui venivano erogati e percepiti dai compratori dovevano essere corrisposti per intero, senza nulla togliere, a qualsiasi titolo, ai venditori”, ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Patti il predetto al fine di ottenere la condanna dello stesso al pagamento delle CP_1
somme percepite dalla società per le causali indicate nella citata scrittura privata, e segnatamente la somma di 90.000,00 euro (ossia il 15% dei 600.000,00 euro complessivamente incassati dalla società).
Con comparsa del 05.02.2022, si è costituito in giudizio , eccependo, in Controparte_1 via preliminare, l'incompetenza del Tribunale Ordinario, rientrando la causa nella competenza esclusiva del Tribunale delle Imprese;
contestando nel merito la domanda di parte attrice;
e spiegando domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore al fine di ottenere il rimborso di talune spese, ovvero di minori entrate, pattuite al momento della cessione delle quote sociali.
In corso di causa sono stati concessi i termini ex art. 183 CPC.
Indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 26.09.2023 introitata per la decisione con i termini ex art. 190 CPC, di cui tuttavia non si sono avvalse le parti.
*****
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di competenza del Tribunale adito sollevata dal convenuto.
L'art. 3, comma 2, lett. b) del D.Lgs 168/03 attribuisce alle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza nelle cause e nei procedimenti attinenti “al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”.
L'ampiezza della formula normativa ha sollevato problemi interpretativi in merito alla tipologia di controversie concernenti il trasferimento delle partecipazioni sociali e attratte nell'alveo della competenza delle sezioni specializzate.
Sul punto si è tuttavia recentemente pronunciata la Suprema Corte, statuendo che “in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del
d.lgs. n. 168 del 2003 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l., n. 27 del 2012), si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall'atto di trasferimento delle
Pag. 2 di 4 partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché anche in questo caso la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d'impresa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento di parte del prezzo di cessione della quota di partecipazioni sociali, fosse di competenza della sezione specializzata in materia di impresa, in quanto afferente anche a diritti sociali, posto che le parti avevano condizionato il potere di vendita delle quote sociali, di modifica statutaria e di delibera dell'aumento del capitale sociale, all'integrale pagamento del prezzo della cessione)” (v. Cassazione civile sez. VI, 16/07/2021,
n.20365).
Alla luce di tale principio, appare maggiormente aderente al dettato di legge adottare un'esegesi estensiva volta a ricomprendere nella suddetta categoria ogni controversia avente ad oggetto la cessione di partecipazioni sociali o di diritti ad essa connessi.
Nel caso in esame, la controversia discende da un contratto di trasferimento di quote sociali e ha ad oggetto i diritti nascenti da tale atto: la partecipazione agli utili e alle perdite sociali relative al periodo antecedente al trasferimento delle quote.
Ne consegue che la domanda, come correttamente eccepito da parte convenuta, avrebbe dovuto essere promossa dinnanzi al Tribunale delle Imprese di Palermo.
Deve inoltre evidenziarsi che, trattandosi di competenza per materia in senso tecnico, la stessa non può essere derogata per volontà delle parti, con conseguente inapplicabilità della clausola contrattuale devolutiva di ogni controversa alla cognizione del Tribunale di Patti.
*****
Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, essendo dibattuta in dottrina e giurisprudenza l'ampiezza dell'oggetto delle controversie rientranti nella competenza del Tribunale delle Imprese, con speciale riguardo alle ipotesi di “trasferimento delle partecipazioni sociali o i diritti inerenti”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
Pag. 3 di 4
1. DICHIARA L'INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE ADITO IN FAVORE DELLA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE DEL TRIBUNALE DI
PALERMO;
2. ASSEGNA ALLE PARTI TERMINE DI MESI TRE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA
PRESENTE SENTENZA PER LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL
TRIBUNALE COMPETENTE;
3. COMPENSA INTEGRALMENTE TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE.
Così deciso il 20 Marzo 2024 Il Giudice
Michela Agata La Porta
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