Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/03/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4435/2023 R.G., avente ad oggetto “somministrazione” vertente:
TRA Parte 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Zaccagnino, con studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
ATTORE
ED
Controparte 1 (già Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avocati Stefano Saporito e Riccardo Ferrari, con studio in Genova, ed ivi elettivamente domiciliato, come da mandato in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Parte 1 conveniva in giudizioCon atto di citazione, ritualmente notificato,
Controparte_1 al fine di: dichiarare l'illegittimità nullità o invalidità della risoluzione contrattuale per la fornitura di gas e di energia elettrica disposta da CP 1 e condannare la stessa a riprendere l'effettuazione della fornitura;
all'esito, condannare la medesima al pagamento, in suo favore ed a titolo risarcitorio, della differenza tra il costo delle forniture applicate dal gestore in salvaguardia, e quello che avrebbe applicato CP 1 dal momento della disposta risoluzione sino al rientro della Parte 2 nel contratto di fornitura già in essere;
condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore del procuratore costituito, per fattone anticipo.
Si costituiva tempestivamente in giudizio CP 1 la quale, in via preliminare eccepiva:
l'improcedibilità della domanda per non essere stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione;
Nel merito, la parte convenuta contestava in ogni punto al domanda dell'attrice, eccependo la legittimità della disposta risoluzione e la inammissibilità, impossibilità ed infondatezza della avversa domanda di riattivazione della fornitura e risarcitoria, domandandone il rigetto;
in subordine, domandava il rigetto della domanda risarcitoria in quanto i danni avrebbero potuto essere evitati dal somministrato con l'uso della ordinaria diligenza;
in ogni caso, domandava la condanna della società attrice al pagamento delle spese processuali.
Alla prima udienza, rilevato che la parte attrice non aveva avviato la procedura di mediazione, la si onerava della relativa proposizione, adempimento cui la parte provvedeva.
All'esito della seconda udienza di trattazione, preso atto dell'infruttuoso esperimento della mediazione,
a scioglimento della riserva, la causa era ritenuta matura per la decisione, con fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione ed assegnazione, alle parti, dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. nel testo applicabile, ratione temporis, alla controversia.
Alla successiva udienza del 26.2.2025 tenutasi con modalità cartolare, acquisite le note di trattazione, la causa era riservata a sentenza.
Va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Potenza, in forza delle pattuizioni intervenute tra le parti e segnatamente dell'art. 13 delle condizioni generali del contratto di somministrazione, specificamente sottoscritte dal somministrato, utente non consumatore.
La norma contrattuale testualmente prevedeva che : "...per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del contratto o comunque ad esso relativa sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova".
Va precisato, confermando le osservazioni già esplicitate nella ordinanza depositata il 29.10.2024, come la parte convenuta, tempestivamente costituita in giudizio, per la prima volta, nelle note depositate in data 08.10.2024 in vista dell'udienza cartolare del 22.10.2024 testualmente deduceva " 66
di rinunciare... alla eccezione di incompetenza territoriale " già proposta.
La parte attrice, a sua volta, sia nelle note depositate il 27.3.2024, sia in quelle depositate il 21.10.2024, aderiva alla sollevata eccezione di incompetenza territoriale del tribunale di Potenza per essere competente in via esclusiva il tribunale di Genova.
Pertanto, stante la manifestazione dei rispettivi consensi, nella scansione temporale sin qui descritta, si perfezionava tra le parti, sin dalla data del 27.3.2024, un accordo endoprocessuale, con la conseguenza della inefficacia della successiva rinuncia all'eccezione da parte della CP_1 66In diritto, ed in base all'orientamento condivisibile della Corte di legittimità, una volta formatosi l'accordo endoprocessuale le parti... hanno perso la loro facoltà di modificare sul punto le rispettive posizioni, e quindi anche la facoltà di rinunciare all'eccezione di incompetenza, sulla base dei principi generali in tema di formazione dell'accordo, di natura recettizia degli atti e di inefficacia della revoca della proposta pervenuta dopo la formazione dell'accordo...". ( cfr. Cass. 22869/2016 parte motiva, ma anche n. 2874/2002).
Di conseguenza, va dichiarata l'incompetenza del tribunale di Potenza per essere competente, per l'odierna controversia, il tribunale di Genova, innanzi al quale le parti riassumeranno il giudizio nei termini di legge.
In merito alla disciplina delle spese di lite, la circostanza della formazione dell'accordo endo processuale sulla competenza, e la successiva rinuncia, sia pure inefficace, alla eccezione da parte della convenuta, integrano gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite relative alla presente fase.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1
[...] nei confronti di CP 1 ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara l'incompetenza del tribunale di Potenza per essere competente il tribunale di Genova, innanzi al quale le parti riassumeranno il giudizio nei termini di legge;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase.
Potenza 14.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro