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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 15/10/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 860/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
A seguito dell'udienza cartolare del 15 ottobre 2025,
Il Tribunale, nella persona del giudice Cristiana Caruso, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 860/2025 promossa da:
(C.F./P.IVA elettivamente domiciliata presso l'avv.to Parte_1 P.IVA_1
PUGLIESE GIUSEPPINA, con studio in Indirizzo Telematico, che lo assiste e difende come da delega agli atti
OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.IVA , elettivamente domiciliato presso l'avv. CP_1 P.IVA_2
GO RL, con studio in Via Vincenzo monti 20123 MILANO, che lo assiste e difende come da delega agli atti OPPOSTA
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI per parte opponente: in via preliminare dichiarare la incompetenza per territorio del Tribunale di Como in favore del Tribunale di Monza. Per parte opposta: in via preliminare adesione alla domanda di incompetenza per territorio di parte opponente in favore del Tribunale di Monza.
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 07/03/2025 la (di seguito "parte Parte_1 opponente"), ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 79 / 2025 - RG n.
4017/ 2024 del Tribunale di Como, notificato in data 27 Gennaio 2025, con cui alla stessa, su istanza della creditrice (di seguito "parte opposta"), veniva CP_1 ingiunto il pagamento dell'importo di euro 14.728,56, oltre interessi e spese. La pretesa creditoria si fondava sul mancato pagamento da parte dell'opponente di alcune fatture emesse da per importi asseritamente dovuti a titolo di servizi di telefonia, in CP_1 seguito alla sottoscrizione di un contratto per i Servizi Wind Business, credito contestato dalla debitrice nel merito per intervenuta prescrizione e non debenza oltre che per la presenza, nel contratto sottoscritto, di clausole abusive. In via preliminare parte opponente ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale, indicando come giudice competente il Tribunale di Monza ex art. 19 c.p.c. (avendo la società debitrice sede legale in Carate Brianza).
Parte convenuta non si è costituita nei termini di legge ed il Giudice, in data 25/06/2025, ne ha dichiarato la contumacia. In seguito, l'opposta, il 23/09/2025, si è costituita tardivamente e, ferme le difese nel merito, ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, chiedendo al Tribunale in via pregiudiziale, se del caso, di "pronunciare la propria incompetenza in favore del competente Tribunale di Monza, cancellando la causa dal ruolo previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, con termine per la riassunzione del giudizio dinnanzi il giudice ritenuto competente. Con integrale compensazione di spese e compensi del presente giudizio tra le Parti.” All'udienza dell'1/10/2025 le parti si sono riportate alle proprie difese ed il Giudice, sciogliendo la riserva e revocando la dichiarazione di contumacia dell'opposta, ha rinviato la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza territoriale è fondata e merita, accoglimento. Secondo il criterio previsto dall'art. 19 c.p.c., che individua il foro generale delle persone giuridiche (con riguardo al luogo ove la persona giuridica ha la sua sede), il procedimento monitorio avrebbe dovuto incardinarsi dinanzi al Tribunale di Monza, avendo l'opponente la sua sede legale a Carate Brianza, come provato in atti dallo stesso;
In ogni caso in comparsa di costituzione e risposta la parte convenuta opposta ha aderito alla eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Como in favore del Tribunale di Monza.
pagina 2 di 3 Tanto premesso, la declaratoria di incompetenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo necessita della revoca del decreto stesso, “anche se non espressamente pronunciata, in quanto l'incompetenza dello stesso giudice implica, “a fortiori”, quella del giudice del monitorio. Ne consegue che ciò che trasmigra al giudice “ad quem” non è propriamente la causa di opposizione, ma una causa che si svolge secondo il rito ordinario, sulla base della previsione dell'art. 645, comma 2, cod. proc. civ. e quindi un ordinario giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito in questione”1
In conclusione, l'adesione del convenuto all'eccezione pone fine alla questione di competenza e impedisce ogni decisione al riguardo da parte del giudice dell'opposizione, anche con riguardo alle spese del giudizio, il quale deve limitarsi a dare atto della indicazione del giudice designato come competente e disporre la cancellazione della causa dal ruolo: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa”.2
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
contro
: Parte_1 CP_1
DICHIARA l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Monza e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 79 / 2025 - RG n. 4017/ 2024 del Tribunale di Como;
ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo;
ASSEGNA termine di legge per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Monza. Como il 15 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Cristiana Caruso
pagina 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Civ. Ordinanza 15 febbraio 2022| n. 4903. 2 Cfr. Cassazione civile sez. II n. 21300 del 30.07.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
A seguito dell'udienza cartolare del 15 ottobre 2025,
Il Tribunale, nella persona del giudice Cristiana Caruso, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 860/2025 promossa da:
(C.F./P.IVA elettivamente domiciliata presso l'avv.to Parte_1 P.IVA_1
PUGLIESE GIUSEPPINA, con studio in Indirizzo Telematico, che lo assiste e difende come da delega agli atti
OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.IVA , elettivamente domiciliato presso l'avv. CP_1 P.IVA_2
GO RL, con studio in Via Vincenzo monti 20123 MILANO, che lo assiste e difende come da delega agli atti OPPOSTA
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI per parte opponente: in via preliminare dichiarare la incompetenza per territorio del Tribunale di Como in favore del Tribunale di Monza. Per parte opposta: in via preliminare adesione alla domanda di incompetenza per territorio di parte opponente in favore del Tribunale di Monza.
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 07/03/2025 la (di seguito "parte Parte_1 opponente"), ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 79 / 2025 - RG n.
4017/ 2024 del Tribunale di Como, notificato in data 27 Gennaio 2025, con cui alla stessa, su istanza della creditrice (di seguito "parte opposta"), veniva CP_1 ingiunto il pagamento dell'importo di euro 14.728,56, oltre interessi e spese. La pretesa creditoria si fondava sul mancato pagamento da parte dell'opponente di alcune fatture emesse da per importi asseritamente dovuti a titolo di servizi di telefonia, in CP_1 seguito alla sottoscrizione di un contratto per i Servizi Wind Business, credito contestato dalla debitrice nel merito per intervenuta prescrizione e non debenza oltre che per la presenza, nel contratto sottoscritto, di clausole abusive. In via preliminare parte opponente ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale, indicando come giudice competente il Tribunale di Monza ex art. 19 c.p.c. (avendo la società debitrice sede legale in Carate Brianza).
Parte convenuta non si è costituita nei termini di legge ed il Giudice, in data 25/06/2025, ne ha dichiarato la contumacia. In seguito, l'opposta, il 23/09/2025, si è costituita tardivamente e, ferme le difese nel merito, ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, chiedendo al Tribunale in via pregiudiziale, se del caso, di "pronunciare la propria incompetenza in favore del competente Tribunale di Monza, cancellando la causa dal ruolo previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, con termine per la riassunzione del giudizio dinnanzi il giudice ritenuto competente. Con integrale compensazione di spese e compensi del presente giudizio tra le Parti.” All'udienza dell'1/10/2025 le parti si sono riportate alle proprie difese ed il Giudice, sciogliendo la riserva e revocando la dichiarazione di contumacia dell'opposta, ha rinviato la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza territoriale è fondata e merita, accoglimento. Secondo il criterio previsto dall'art. 19 c.p.c., che individua il foro generale delle persone giuridiche (con riguardo al luogo ove la persona giuridica ha la sua sede), il procedimento monitorio avrebbe dovuto incardinarsi dinanzi al Tribunale di Monza, avendo l'opponente la sua sede legale a Carate Brianza, come provato in atti dallo stesso;
In ogni caso in comparsa di costituzione e risposta la parte convenuta opposta ha aderito alla eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Como in favore del Tribunale di Monza.
pagina 2 di 3 Tanto premesso, la declaratoria di incompetenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo necessita della revoca del decreto stesso, “anche se non espressamente pronunciata, in quanto l'incompetenza dello stesso giudice implica, “a fortiori”, quella del giudice del monitorio. Ne consegue che ciò che trasmigra al giudice “ad quem” non è propriamente la causa di opposizione, ma una causa che si svolge secondo il rito ordinario, sulla base della previsione dell'art. 645, comma 2, cod. proc. civ. e quindi un ordinario giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito in questione”1
In conclusione, l'adesione del convenuto all'eccezione pone fine alla questione di competenza e impedisce ogni decisione al riguardo da parte del giudice dell'opposizione, anche con riguardo alle spese del giudizio, il quale deve limitarsi a dare atto della indicazione del giudice designato come competente e disporre la cancellazione della causa dal ruolo: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa”.2
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
contro
: Parte_1 CP_1
DICHIARA l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Monza e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 79 / 2025 - RG n. 4017/ 2024 del Tribunale di Como;
ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo;
ASSEGNA termine di legge per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Monza. Como il 15 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Cristiana Caruso
pagina 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Civ. Ordinanza 15 febbraio 2022| n. 4903. 2 Cfr. Cassazione civile sez. II n. 21300 del 30.07.2024