Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/04/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7649/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale,
composto dai seguenti Magistrati:
dott. Maria Grazia Savastano - Presidente
dott. Maurizio Spezzaferri - Giudice
dott. Luca Stanziola - Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge
18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 7649 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto:
Querela di falso
vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GALLONE CHIARA, in virtù di procura in calce all'atto di appello depositato nel giudizio r.g.668/22 Corte d'Appello di Napoli, elettivamente domiciliato in Afragola al corso
Garibaldi n.121 presso il difensore avv. GALLONE CHIARA
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 C.F._5
CANCIELLO ORAZIO, elettivamente domiciliati presso il suo studio in
FRATTAMAGGIORE alla VIA MADONNA CASALUCE n. 6 80027 giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 30/01/2025 le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato l'11 luglio 2022 Parte_1
premettendo di essere titolare dell'Autolavaggio “Ferrari” e di essere stato destinatario di atto di intimazione di sfratto per finita locazione del lotto di terreno sito in Afragola Strada Statale
Sannitica n.87, appartenente ai convenuti, evidenziava: - che il citato procedimento (di sfratto)
si concludeva con sentenza n. 199/2022 del 21/01/2022, notificata il 25 gennaio 2022; - che avverso la citata sentenza egli proponeva appello;
- che nel citato giudizio di appello
(contrassegnato al n. 688/2022 R.G.) parte attrice dichiarava di voler proporre querela di falso avverso la relata di notifica della lettera raccomandata n. 19000053770467 presa in carico dall'ufficio postale in data 24.06.2019; - che, quindi, la Corte di Appello di Napoli con ordinanza del 12.4.22 sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e assegnava termine fino al 14.7.22 per la riassunzione del giudizio sulla querela di falso dinanzi all'intestato Tribunale.
Parte attrice ha così concluso: “Accertare e dichiarare che la relata di notifica della
raccomandata n. 19000053770467, presa in carico dall'ufficio postale della Mail Express in
data 24.06.2019, depositata dall'avv. Carmela De Stefano in data 15.06.2020 e contenuta nel
fascicolo telematico del giudizio innanzi al tribunale di Napoli Nord, iscritto al n. 5368/2020
R.G., è falsa nella parte in cui risulta tentato il recapito in data 29.06.2019 e rilasciato 1°
avviso; accertare e dichiarare che è falso, altresì, il documento contenente il tracciamento
della sopradetta lettera raccomandata, depositato per la prima volta dall'avv. Carmela De
Stefano in data 25.09.2020, nel fascicolo telematico del giudizio innanzi al Tribunale di
2 Napoli Nord, iscritto al n. 5368/2020 R.G.”.
Si costituivano ritualmente in giudizio i convenuti , Controparte_1 CP_4
e , contestando decisamente
[...] Controparte_2 Controparte_3
gli avversi assunti ed insistendo per l'inammissibilità della proposta querela e, nel merito, per la sua infondatezza, concludendo per il rigetto della domanda con il favore delle spese di lite con clausola di attribuzione ex art. 93 c.p.c. e con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
per la temerarietà della lite.
***
La domanda è inammissibile.
1. Si precisa, anzitutto, che il presente giudizio, avente ad oggetto una querela di falso in via principale, viene deciso dal Tribunale in composizione collegiale, stante l'inapplicabilità del novellato art. 225, comma 1, c.p.c., trattandosi di giudizio introdotto antecedentemente al 28
febbraio 2023 (termine di efficacia delle norme processuali novellate ad opera del D.Lgs.
149/2022, così come sancito dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. cit., così come modificato ad opera della L. 197/2022).
2.1. Ciò posto, la querela di falso in questa sede proposta è inammissibile.
In disparte ogni altra questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in ossequio al principio della ragione più liquida - che consente al giudice di giungere ad una spedita decisione sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (cfr.
Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014) - va osservato che si è rivelata fondata l'eccezione di inammissibilità della proposta querela di falso.
Nella fattispecie in esame l'atto oggetto di querela è la relata di notifica della raccomandata n. 19000053770467, presa in carico dall'ufficio postale della Mail Express in data 24.06.2019,
nella parte in cui risulta tentato il recapito in data 29.06.2019 e rilasciato 1° avviso.
Si propone querela di falso anche avverso il documento contenente il tracciamento della sopradetta lettera raccomandata.
3 A ben vedere, oggetto della presente querela non è la sottoscrizione apposta al documento querelato da parte del suo destinatario, in persona di , qualificatosi come Parte_1
tale, ma attiene alla circostanza che la raccomandata sia stata spedita in data 24.06.2019 e si sia tentato un primo accesso il 29.06.2019 (h. 12:00).
Ebbene, ritiene il Collegio che per contestare il predetto avviso, non possa essere utilizzato lo strumento della querela di falso. Non vi è, in altri termini, un'attestazione dell'agente postale privato che abbia fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. sino a querela di falso.
Meno che mai la querela può ritenersi proponibile avverso il “documento contenente il tracciamento della sopradetta lettera raccomandata”, non trattandosi di atto fidefacente.
2.2. L'inammissibilità poggia, nella sua interezza, sulla distinzione tra le regole della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (disciplinata dall'art. 149 c.p.c e dalla L. n. 890 del 1982)
da quelle della notificazione degli altri atti – non aventi tale natura – a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, disciplinata dal regolamento postale (D.M. n. 9 aprile 2001).
Nella fattispecie non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della L. n. 890 del 9182, limitandosi l'agente postale attesta l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (tanto che nel documento querelato si discorre di “ricevente” e non di
“destinatario”).
Ne discende, ai fini del perfezionamento della notifica dell'atto di intimazione di sfratto in esame, che è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario,
dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità (in questo senso Cass. civ., sez. VI, 21/02/2020, n. 4556, Cass. civ., sez. I, 19/01/2023, n. 1686 e precedenti conformi: Cass. 270 del 2012, 4895 del 2014, 14501 del 2016).
In altri termini, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente - che ai sensi del D.M. n. 9 aprile 2001, art. 39
può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza
4 che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità - non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati.
E' dunque pacifico che gli avvisi di ricevimento di spedizioni operate con l'uso della raccomandata semplice non sono impugnabili con lo strumento della querela di falso poiché
la normativa di settore non prevede alcuna identificazione del soggetto consegnatario del plico che sia eventualmente coperta da attestazione fidefacente da parte dell'agente postale, a differenza di quanto, invece, espressamente previsto dagli artt. 7 e 8, della L. 890/1982 per le notificazioni eseguite a mezzo posta a richiesta dell'Ufficiale Giudiziario.
Nell'avviso di ricevimento oggetto della querela di falso in esame, quindi, non vi è alcuna attestazione avente fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., eventualmente rilasciata dell'agente postale.
Una volta consegnato l'atto all'indirizzo del destinatario, troverà quindi applicazione la cd. presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., in base al quale l'atto si reputa conosciuto nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, senza che siano rilevanti le modalità
di esercizio, salvo che il destinatario non provi di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia, prova questa non offerta in giudizio.
Vale quindi il principio secondo cui l'atto unilaterale recettizio, quale è quello in esame,
regolato dall'art. 1335 c.c., può validamente essere portata a conoscenza del destinatario senza che l'esito di compiuta giacenza della raccomandata inviata all'esatto indirizzo del mandatario possa integrare la prova contraria della mancata conoscenza dell'atto, atteso che, per poter vincere la presunzione legale, è necessario un fatto o una situazione che spezzi od interrompa in modo duraturo il collegamento tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e che tale situazione sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. civ., sez. II, 06/10/2011, n. 20482).
2.3. Nella fattispecie, peraltro, oggetto di impugnativa è la raccomandata n. 19000053770467,
presa in carico dall'ufficio postale della Mail Express in data 24.06.2019, nella parte in cui risulta tentato il recapito in data 29.06.2019 e rilasciato 1° avviso, senza alcuna contestazione
5 in ordine alla correttezza dell'indirizzo presso cui tale primo avviso è stato effettuato né in ordine alla veridicità del perfezionamento della raccomandata il 4.07.2019 nelle mani del suo reale destinatario.
E' quindi pacifico, poiché, incontestato, da un lato che l'atto in questione sia stato spedito proprio all'indirizzo di residenza del destinatario, come risultante dagli atti di causa e che, dall'altro lato, lì sia stato ricevuto da un soggetto qualificatosi come destinatario dello stesso.
Orbene, nella fattispecie in esame, l'attore si è limitato a chiedere di “Accertare e dichiarare che la relata di notifica della raccomandata n. 19000053770467, presa in carico dall'ufficio
postale della Mail Express in data 24.06.2019, depositata dall'avv. Carmela De Stefano in
data 15.06.2020 e contenuta nel fascicolo telematico del giudizio innanzi al tribunale di
Napoli Nord, iscritto al n. 5368/2020 R.G., è falsa nella parte in cui risulta tentato il recapito in data 29.06.2019 e rilasciato 1° avviso”, il che rende la proposta querela, per quanto diffusamente evidenziato, irrimediabilmente inammissibile.
Va dunque fatta applicazione del principio secondo cui “La querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la
idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità
non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia
probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di
esso, né si debba tutelare la fede pubblica, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (…) la querela di falso non è ammissibile” (Cass. civ., n.
19626/2020 che si richiama a Cass. civ., sez. II, 02/07/2001, n. 8925 in Giust. civ. Mass. 2001,
1317, secondo cui “la querela di falso non è necessaria solo nell'ipotesi in cui l'errore
denunziato è meramente materiale, ossia consiste in una mera svista, che non incide sul
contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto, e tale da non esigere una specifica indagine di fatto”).
Restano assorbite tutte le altre doglianze.
3. In conclusione, e per tutto quanto sin qui osservato, la querela di falso proposta va dichiarata inammissibile.
4. Trattandosi di pronuncia di mero rito, non vanno rese le ulteriori statuizioni accessorie di
6 cui all'art. 226, comma 1, c.p.c., ivi compresa la condanna del querelante a pena pecuniaria.
5. Le spese seguono la soccombenza dell'attore ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in base al D.M. 55/2014 di ufficio in assenza di notula ex art. 75 disp. att. c.p.c., tenuto del valore indeterminabile della controversia di bassa complessità e della particolare facilità delle questioni trattate che giustificano l'applicazione dei parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria (in quanto non espletata).
Non ricorrono, poi, i presupposti per la condanna della parte soccombente ex art. 96 c.p.c.,
come richiesto dai convenuti, in difetto di prova della mala fede o della colpa grave da imputare all'attrice, la quale si è semplicemente limitata ad agire a tutela di un proprio preteso diritto, come peraltro è sua facoltà, tenuto conto del condivisibile principio secondo cui ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c. “non è sufficiente la mera opinabilità della pretesa azionata, ma occorre la coscienza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero la mancata adozione della normale diligenza per l'acquisizione della predetta consapevolezza”
(Cass., sez. II, 9 febbraio 2017, n. 3464).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da contro Parte_1 [...]
, , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, così provvede:
[...]
1) Dichiara inammissibile la querela di falso proposta da Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei Parte_1
convenuti, tra loro in solido, che qui si liquidano in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore avv. CANCIELLO
ORAZIO dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 16/04/2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
(dott. Luca Stanziola ) (dott. Maria Grazia Savastano )
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