Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 145/2021.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 145/2021 R.G. e vertente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , CodiceFiscale_2 Email_1
entrambe rappresentate e difese dall'avv. (in giudizio sia in Parte_2
proprio ex art. 86 c.p.c., sia quale legale della parte ) Persona_1
-appellanti- nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3
TERESA PARISI (C.F. CodiceFiscale_4 Email_2
-appellata-
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Locri, emessa a definizione del proc. n. 1452/2019 R.G., pubblicata il 27.11.2020 e comunicata l'1.12.2020.
* * *
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Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
9.01.2025 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 13.01.2025).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di gravame notificato il 15.03.2021 e iscritto a ruolo il 16.03.2021 le appellanti in epigrafe indicate ( e ) hanno Parte_1 Parte_2
instaurato il presente giudizio d'appello (n. 145/2021 R.G.) per chiedere la riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. (di cui hanno altresì chiesto la sospensione ex art. 283
c.p.c.) emessa dal Tribunale di Locri a definizione del proc. n. 1452/2019 e comunicata alle parti dalla Cancelleria di tale Tribunale in data 1.12.2020.
I.2.- Con comparsa del 3.12.2024 si è poi costituita in appello la parte CP_1
, contestando le avverse prospettazioni, chiedendo di dichiarare inammissibile e
[...]
comunque rigettare il gravame proposto, perché proposto oltre i termini di legge ex art. 702 quater c.p.c. e comunque infondato nel merito.
I.3.- All'esito, poi, della 1° udienza del giudizio di gravame, svoltasi in modalità c.d. cartolare
(5.12.2024), con provvedimento del 6.12.2024, comunicato alle parti il 9.12.2024, considerati non sussistenti i presupposti per l'inibitoria richiesta, è stato disposto il rinvio del procedimento per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.01.2025.
I.4.- All'esito di tale udienza, con provvedimento del 10.01.2025 (comunicato alle parti in data 13.01.2025), infine, il giudizio di gravame è stato definitivamente assegnato a sentenza, con concessione di termini ridotti (20+20) ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Va accolta l'eccezione di tardività del gravame, a ciò evidentemente conseguendo la necessità di dichiararne, come in dispositivo, la relativa inammissibilità.
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III.1.- Giova a tal riguardo rammentare, considerando il quadro normativo qui ratione temporis vigente, che:
(A) l'art. 702 quater c.p.c. dispone che “l'ordinanza … dell'art. 702 ter produce gli effetti di cui all'art. 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”;
(B) la “comunicazione dell'ordinanza” ex art. 702 ter c.p.c., in virtù di tale disposizione, “se anteriore” “alla data di notificazione del provvedimento ad istanza di parte”, integra senz'altro il “momento di decorrenza del termine di appellabilità dell'ordinanza”, trattandosi di una disciplina che “ha un carattere di palese specialità rispetto a quella della sentenza”, poiché, se per quest'ultima l'art. 133, comma II, c.p.c., “espressamente” prevede che “la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325”, per l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., al contrario, la “comunicazione” è “invece” “produttiva
d[ello] specifico effetto” della “decorrenza del termine di appellabilità”, occorrendo concludere che “il termine (di trenta giorni) di impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art.
702quater c.p.c. decorre, per la parte costituita nelle controversie regolate dal rito sommario, dalla sua comunicazione o notificazione” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 5/10/2022, n.
28975).
III.2.- A fronte di ciò, è pacifico che, come dedotto dalla parte appellata, l'odierno gravame risulti effettivamente tardivo.
III.3.- E infatti, fermo che si tratta di questione chiaramente pregiudiziale e preliminare
[afferendo ai presupposti dell'impugnazione e all'intervenuta formazione del giudicato, rimanendo sempre rilevabile, anche d'ufficio - cfr. Cass. civ., 4/11/2022, n. 32527 e, proprio
“in ordine alla comunicazione dell'ordinanza che ha deciso un procedimento sommario ordinario”, Cass. civ., 12/06/2018, n. 15339], nel caso di specie è poi pacifico che:
(A) l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. è stata integralmente comunicata dalla Cancelleria del
Tribunale di Locri nel dicembre 2020 [in particolare in data 1.12.2020, ore 16:12 - come chiaramente desumibile dal fascicolo telematico di 1° grado, e in particolare dal “dettaglio comunicazione” dell'ordinanza ivi consultabile, ed emergendo poi per tabulas che tale comunicazione contenesse, come di regola e di consueto, il testo integrale dell'ordinanza
(poiché appunto allegata, nella sua interezza, nella P.E.C. trasmessa dalla Cancelleria – cfr. la
RdAC in formato .eml prodotto sub all. 2 alla comparsa di costituzione dell'appellata del
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3.12.2024 e spec. il file pdf contenuto nell'allegato denominato “6865168s.pdf.zip”, essendo poi pacifico che “la ricevuta” senz'altro “attest[a]” che “alla Pec è stato allegato un file con un determinato nome, estensione, formato e dimensioni”: cfr. Cass. civ., 15/04/2024, n. 10091
- e non avendo l'appellante fornito alcuna evidenza di segno contrario – non avendo del resto neanche prodotto la ricevuta della P.E.C. pervenutagli)];
(B) l'odierno appello è stato invece proposto solo nel marzo 2021 [in particolare in data
15.03.2021, data della notifica dell'atto d'appello (cui aversi riguardo nei casi, analoghi a quello di specie e in virtù del modulo introduttivo qui da utilizzarsi - Cass. civ., Sez. un.,
10/02/2014, n. 2907 -, di atto di citazione) alla parte appellata (come da RdAC qui prodotta in formato .eml e allegata all'atto di iscrizione a ruolo dell'appello)].
IV.- Da ciò chiaramente discende che l'appello proposto, in quanto tardivo (poiché proposto il
15.03.2021, e dunque ben oltre i 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza in data
1.12.2020 – v. supra, sub III.1.-III.3.), va dichiarato, ex art. 702 quater c.p.c., inammissibile, con conseguente assorbimento, in ragione della già evidenziata natura pregiudiziale della questione (v. supra, sub III.3.), di ogni ulteriore questione e profilo.
V.- Quanto poi al regolamento delle spese del presente grado di giudizio, cui qui provvedersi
– in ossequio al principio per cui “ogni declaratoria di improcedibilità (o inammissibilità) dell'appello per il suo carattere definitivo e decisorio … deve contenere la pronunzia sulle spese, stante il suo carattere consequenziale e accessorio rispetto alla definizione del giudizio
(Cass. nn. 12636/04 e 2851/04)” (cfr. Cass. civ., 2/11/2016, n. 22151) -, considerando l'intervenuta chiarificazione del quadro giurisprudenziale solo nel corso del giudizio
[considerando il dirimente rilievo ai fini del decidere, a fronte di gravame instaurato nel 2021, del dictum nomofilattico di Cass., Sez. un., n. 28975/2022, cit. (v. supra)], sussistono presupposti tali da giustificare l'applicazione dell'art. 92, comma II, c.p.c. e dunque per disporne l'integrale compensazione fra le parti.
V.1.- Trattandosi, poi, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012) e risultando il “regime del raddoppio del contributo unificato … previsto per” tutte “le ipotesi del rigetto integrale o della definizione in rito sfavorevole all'appellante” (cfr. Corte cost., 30/05/2016, n. 120), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
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P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 145/2021
R.G. e avente ad oggetto appello proposto in data 15.03.2021 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. comunicata l'1.12.2020 ed emessa dal Tribunale di Locri a definizione del proc. n.
1452/2019 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA INAMMISSIBILE, in quanto tardivamente proposto (oltre il termine dalla “comunicazione” ex art. 702 quater c.p.c.), l'appello avanzato;
2) DISPONE l'integrale compensazione delle spese del presente grado;
3) DÀ ATTO, con riguardo all'appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 25 febbraio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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