CA
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 18/11/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dott. TO ZZ Presidente
Dott. EM De GO Consigliere rel.
Dott. Marco Gaeta Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 242/2025 R.G. promossa da
, Parte_1
P.I. , con sede in Troina (EN), Via Tibullo 3, in persona dei legali P.IVA_1 rappresentanti e soci amministratori , nato a [...] il Parte_1
21.04.1964, c.f. ivi domiciliato alla Via Scalata 5, e C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, ivi domiciliato alla Via Catone 2, nonché personalmente C.F._2
c.f. e (c.f. CP_1 C.F._1 Parte_1
), quali soci illimitatamente responsabili, come rappresentati e C.F._2 difesi, giusta procura speciale firmata e allegata alla busta informatica contenente il reclamo, con poteri di agire anche disgiuntamente tra loro, dall'avv. Silvia Dragotta del
Foro di Catania e dall'avv. VI RA ( ) CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Troina, via A. Moro n. 153, ove dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni spettanti ai seguenti indirizzi p.e.c. e Email_1
Email_2
RECLAMANTI contro
Liquidazione Giudiziale “ Controparte_2
[..
[...] ”, P.I. , con sede in Troina (EN) Via Tibullo
[...] P.IVA_1
3, nonché personale “ nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
e L' nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_1
c.f. ”, in persona del curatore Avv. (c.f., C.F._2 Controparte_3
, elettivamente domiciliata in Catania Via Dalmazia n°19 C.F._4 presso lo studio dell'Avv. Rita Cosentino (c.f. ), al cui indirizzo C.F._5 di fax e posta elettronica (095 500649; Email_3 emarginati possono essere inviate comunicazioni, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RECLAMATA
con sede legale in Napoli al Corso Umberto I, n. 174, Controparte_4 capitale sociale di Euro 1.500.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il Registro
Imprese di Napoli, Codice Fiscale e P. I.V.A. n. R.E.A. 618813 - NA, in P.IVA_2 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, , nato a [...] CP_5 il 26/03/1969, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura ad C.F._6 litem rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Adiutrice Barretta
(c.f. , dello CodiceFiscale_7 Controparte_6 unitamente alla quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Benevento alla
Loc. Ponte Valentino zona Industriale ASI AZ 5 nonché al domicilio digitale e dichiara, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., di voler Email_4 ricevere gli avvisi, le notificazioni e le comunicazioni della cancelleria a mezzo PEC all'indirizzo ovvero a mezzo fax al n. 0824/1905499. Email_4
RECLAMATA
Oggetto: reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in atti, sostitutive dell'udienza del 11/09/2025.
Per il Procuratore Generale: comunicazione atti in data 27/06/2025.
2 FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Enna, con sentenza n. 5/2025, pubblicata il 24/04/2025, su istanza della ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei Controparte_4 confronti de Parte_1
, P.I. , con sede in Troina (EN) Via Tibullo 3, nonché dei
[...] P.IVA_1 suoi soci illimitatamente responsabili e Parte_1 Parte_1
.
[...]
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 22/05/2025, hanno proposto reclamo, ex art. 51 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito indicato come
CCII), Parte_1
nonché i soci illimitatamente responsabili.
[...]
Il reclamo è affidato ai seguenti motivi.
Con il primo motivo (rubricato: “Omessa convocazione udienza dei soci illimitatamente responsabili sig.ri e ”) parte CP_1 Parte_1 reclamante lamenta l'omessa convocazione dei soci illimitatamente responsabili e . CP_1 Parte_1
A sostegno del motivo parte reclamante deduce:
- che il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da CP_7
è stato diretto nei confronti della ” senza alcuna richiesta
[...] Parte_1 di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei suoi soci illimitatamente responsabili;
- che la notifica effettuata dalla parte creditrice ricorrente è stata indirizzata alla società ed a e “nella qualità di legali rappresentanti e CP_8 Parte_1 soci amministratori della detta società”, non in veste di “soci illimitatamente responsabili”;
- che all'udienza fissata dinanzi al Tribunale di Enna si è costituita solo la società
(ud. 25.02.2024) mentre non è stata effettuata alcuna corretta notifica nei Parte_1 confronti dei soci “illimitatamente responsabili” della;
Parte_1
- che non è vero quanto si legge nella sentenza impugnata che “i soci sono stati regolarmente convocati all'udienza essendogli stato notificato il ricorso (…), tanto che questi, pur non comparendo all'udienza, hanno rilasciato procura e si sono costituiti
a mezzo avvocato, sì che non è revocabile in dubbio che gli stessi siano stati messi in
3 grado di spiegare le proprie difese”, (pag. 7 sentenza impugnata);
- che e hanno conferito procura al difensore avv. RA CP_1 Parte_1 esclusivamente “nella qualità” di legali rappresentanti e soci amministratori di Pt_1
e nel procedimento si è costituita solo la società, con l'assistenza dell'avv.
[...]
VI RA, come si legge nella memoria di costituzione versata in atti ove il riferimento alla parte assistita è solo alla società “che la rappresenta e Parte_1 difende giusta procura allegata…” e così nelle note di trattazione;
- che va dichiarata, quindi, la nullità dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e . CP_1 Parte_1
Con il secondo motivo (rubricato: “Erronea applicazione dell'art. 121 CCII per insussistenza dei presupposti legittimanti l'apertura dello stato di liquidazione”) parte reclamante lamenta l'erronea applicazione dell'art. 121 CCII e deduce l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'apertura dello stato di liquidazione.
A sostegno del motivo parte reclamante deduce:
- che ha errato il Tribunale di Enna a non avvalersi dei poteri officiosi previsti dal D.Lgs. 14/2019 (CCII) al fine di acquisire la prova dell'insussistenza dei requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
- che non sussistono i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale della società in nome collettivo tenuto conto della documentazione versata in atti (dichiarazione Agenzia Entrate, attestazione debiti residui complessivi per circa
70.000,00 euro;
dichiarazione INPS, attestante un debito residuo di euro € 9.638,68; dichiarazioni dei redditi triennio 2021 –2023, attestanti volumi positivi, ma per i fini che ci interessano qui minimi;
certificazione del Tribunale Enna attestante insussistenza procedure esecutive esistenti, sia immobiliari che mobiliari);
- che i debiti della società sono inferiori a euro 500.000,00 ex art. 2, lett. d), n.
3), CCII, e difetta il superamento, nelle tre annualità di riferimento, delle altre soglie previste dall'art. 2, lett. d, nn. 1 e 2, CCII;
- che la società reclamante è qualificabile “impresa minore” ex art. 2, comma 1, lettera d), CCII, e non è quindi assoggettabile alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
- che al fine di provare questi assunti deposita una perizia di parte a firma del professionista incaricato, dott. . Persona_1
4 Con il terzo motivo (rubricato: “Sullo stato di liquidazione di fatto. Preesistenza
Affitto ramo azienda”) deducono che la , sin dal 2019, ha concesso Parte_1 in affitto di ramo d'azienda l'attività (doc.ti 9-10), nell'ambito di una condotta di fatto liquidatoria tesa a chiudere i vari rapporti, anche in considerazione del termine di durata programmato per la suddetta società (doc.ti 8 cit.); che attraverso i flussi derivanti dal contratto in questione, rinnovato sino al 2 ottobre 2025 e tacitamente rinnovabile, la si è posta quale obiettivo la definizione di ogni residua pendenza (v. Parte_1 doc. 7 cit., perizia); che i tentativi di giungere ad una definizione transattiva con la ricorrente non equivalgono all'impossibilità di provvedere a pagamenti anche di piccola entità – così come interpretati nella gravata sentenza - ma vanno letti, piuttosto, nell'ambito delle attività tipiche liquidatorie tese al soddisfacimento dei crediti residui puntando ad un risultato più conveniente in ottica di saldo e stralcio;
che quegli stessi obiettivi vengono attuati con l'adesione alle “rottamazioni delle cartelle” consentite dalla legge per il pagamento rateizzato dei debiti tributari maturati.
La parte reclamante chiede, quindi, sulla scorta di tali motivi, la revoca della sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale e formula contestuale istanza di sospensione della liquidazione ex art. 52 CCII.
Il creditore istante costituitosi, contesta la fondatezza Controparte_4 dei motivi di reclamo e chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “...a) respingere l'avverso reclamo, dichiarandolo inammissibile ed improcedibile, o comunque rigettarlo poiché nel merito infondato;
b) in subordine, nell'ipotesi di accoglimento del reclamo, ritenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Enna, determinata esclusivamente dal comportamento gravemente negligente delle parti debitrici /reclamanti, addossando alle stesse ogni e qualsivoglia onere e spesa derivante dall'apertura della procedura;
c) in ogni caso, condannare le parti reclamanti al pagamento delle spese e competenze del giudizio di reclamo”.
Il curatore della liquidazione giudiziale della società e dei soci illimitatamente responsabili, costituitosi, contesta i motivi di reclamo e ne chiede il rigetto.
Quanto al primo motivo deduce che la società reclamante si è regolarmente costituita nel corso della procedura diretta alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a mezzo dei propri soci, i quali hanno conferito procura all'avvocato
5 VI RA, difensore, qualificandosi e spiegando la difesa come rappresentanti legali e soci amministratori della società.
Sostiene che, nel caso di specie, i soggetti interessati, ritualmente convocati, sono stati messi in grado di esercitare pienamente il diritto di difesa, tanto è vero che gli stessi, siccome correttamente evidenziato dal Tribunale di Enna, “ritualmente convocati all'udienza essendogli stato notificato il ricorso (…) hanno rilasciato procura e si sono costituiti a mezzo avvocato, sì che non è revocabile in dubbio che gli stessi siano stati messi in grado di spiegare le proprie difese”; che la normativa processuale prevede che la nullità della notificazione possa essere sanata e non possa più essere pronunciata quando lo scopo dell'atto sia stato comunque raggiunto, ossia quando il destinatario abbia avuto conoscenza effettiva dell'atto notificato;
che destituita di fondamento è
l'affermazione secondo cui la notifica effettuata agli stessi e , quali CP_1 Parte_1 amministratori e legali rappresentanti della società, li abbia indotti in errore sulla estensione agli stessi degli effetti della sentenza, poiché non si tratta di un'estensione degli effetti della liquidazione giudiziale discrezionale ma di un effetto automatico previsto dall'art. 256 CCII e, conseguentemente, i detti soci illimitatamente responsabili sapevano che la dichiarazione di apertura della LG della società avrebbe automaticamente comportato l'apertura della liquidazione giudiziale anche nei loro confronti.
Quanto al secondo motivo di reclamo deduce che è il debitore, in applicazione del c.d. principio di prossimità della prova, ad avere l'onere di dimostrare di essere esente dalla procedura di liquidazione giudiziale mediante la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti;
che l'art. 121 CCII non ha modificato in alcun modo il previgente regime di prova della legge fallimentare, intervenendo solo sulla formulazione della precedente norma e declinandola in negativo, in quanto dispone che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”; che il rispetto delle soglie dimensionali continua ad integrare un fatto costitutivo della qualifica di imprenditore minore il cui onere dimostrativo non può che gravare sull'imprenditore che intenda sottrarsi alla liquidazione giudiziale in quanto fatto impeditivo di questa, anche in ragione del principio di vicinanza della prova;
che,
6 fermi i poteri istruttori ex officio spettanti al Tribunale, il mancato assolvimento del predetto onere non può che comportare la qualificazione dell'imprenditore come “non minore” con conseguente assoggettamento alla liquidazione giudiziale;
che laddove permane il dubbio circa la sussistenza dei requisiti dimensionali richiesti dall'attuale art. 2 comma 1 lett. d) CCII (ed in precedenza dall'art. 1 legge fall.), in applicazione dei principi che governano la ripartizione dell'onere della prova, deve ritenersi l'assoggettabilità dell'imprenditore commerciale alla procedura di liquidazione giudiziale;
che, nella specie, in mancanza di elementi certi e non avendo il debitore offerto la prova contraria, il Tribunale di Enna ha correttamente dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale;
che, nella specie, non è stato prodotto il libro giornale per il triennio antecedente il deposito dell'istanza di liquidazione;
che, in assenza del libro giornale, non possono correttamente verificarsi le rispondenze dei dati delle situazioni economiche patrimoniali;
che i bilanci e le situazioni economico- patrimoniali prodotte dalla società reclamante risultano inattendibili, sia perché non sono correttamente appostate le voci di debito emergenti dalla documentazione prodotta dall'Agenzia Entrate Riscossione, sia perché omettono di considerare delle passività certe e documentate, con conseguente caducazione di ogni deduzione anche del perito di parte reclamante per inattendibilità delle fonti richiamate a sostegno della relazione dello stesso perito;
che l'utilizzo di scritture contabili irregolari mina la validità degli accertamenti tecnici e determina l'inattendibilità degli esiti peritali di parte che fermamente la curatela contesta e chiede di disattendere;
che la situazione patrimoniale e finanziaria della società per gli esercizi dal 2020 al 2024 così come anche le dichiarazioni dei redditi presentano profili di inattendibilità e, in tal senso, si esprime il consulente tecnico della curatela, il quale segnala che “Nel corso dell'esame dei bilanci per gli esercizi 2020, 2021, 2022 e delle situazioni contabili per gli esercizi 2023 e 2024, è emersa una incongruenza tra le risultanze contabili e le evidenze di natura fiscale risultanti da interrogazioni effettuate presso l'Agente della
Riscossione per la Regione Sicilia. … Dalla Certificazione pre-liquidazione giudiziale ricevuta dall' Controparte_9
– prot.n.2025-ADERISC-0469350 del 28/01/2025,
[...] risultano iscritti a ruolo carichi pendenti per un importo complessivo pari ad €
38.633,58. Tali debiti, sebbene risultanti formalmente iscritti a ruolo e pertanto
7 esigibili da parte dell'Agente della Riscossione per la Regione Sicilia, non trovano riscontro nel passivo esposto nei bilanci degli esercizi 2020, 2021, 2022 e nelle situazioni contabili per gli esercizi 2023 e 2024…Alla luce di quanto sopra, si segnala che la mancata iscrizione in bilancio di debiti configura una inesatta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società degli esercizi 2020, 2021,
2022, 2023 e 2024”.
Il curatore della liquidazione giudiziale conclude che, in presenza di bilanci e situazioni economico-patrimoniali non verificabili e non attendibili ed anzi chiaramente predisposti in violazione degli obblighi di legge ed in assenza dei libri contabili degli ultimi tre esercizi, si deve ritenere che nessun elemento provi con certezza il mancato possesso congiunto dei requisiti richiesti dalla norma per la qualificazione dell'impresa come “minore”, con la conseguenza che deve ritenersi confermato l'assoggettamento della società in nome collettivo e dei suoi soci, odierni reclamanti, alla procedura di liquidazione giudiziale.
Quanto al terzo motivo di reclamo, la curatela deduce che l'affermazione che la società si trovasse in una situazione di <> prova, al pari dell'esistenza di richieste di stralcio o rottamazioni di cartelle, l'incapacità della stessa società di estinguere i debiti normali mezzi di pagamento e ciò è sintomo dello stato di insolvenza.
La Curatela chiede, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:<<...rigettare
l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza n. 5/2025 del Tribunale di
Enna pubbl. il 24.04.2025, con ogni conseguenza di legge;
- rigettare il reclamo proposto da “ e dai soci Parte_2 Parte_1
e l' ” e confermare integralmente la sentenza n. CP_1 Parte_1
5/2025 del Tribunale di Enna pubbl. il 24.04.2025, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari>>.
La prima udienza dinanzi alla Corte, fissata per il giorno 11/09/2025, è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., che le parti costituite hanno depositato, rassegnando le rispettive conclusioni come in atti.
Alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8 In rito, va premesso che la costituzione dei resistenti è tempestiva in quanto l'art. 9, comma 1, CCII, a norma del quale la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale «non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente», come appunto non fanno gli artt. 50 e 51 CCII.
Sempre in rito, non vi è luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione della liquidazione ex art. 52 CCII, in quanto tale questione risulta è assorbita dalla decisione di merito.
Sempre in rito, la Corte ritiene che non sia necessario svolgere in questa sede ulteriori approfondimenti istruttori, né ritiene di dover disporre una CTU contabile per esaminare la documentazione depositata dalle parti, atteso che il reclamo può essere deciso sulla base della documentazione già in atti e sottoposta al contraddittorio delle parti.
L'art. 51, comma 11, CCII non prevede neppure che la Corte sia tenuta a concedere alle parti dei termini per il deposito di memorie difensive e quindi la causa viene immediatamente decisa sulla base degli atti e delle allegazioni e difese delle parti.
Si esaminano, ora, i motivi di reclamo.
Il primo motivo è infondato.
Il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale è stato depositato presso il
Tribunale di Enna in data 28/11/2023 dalla la quale Controparte_4 dichiarava di vantare un credito di euro 15.132,09 verso la società
[...]
, per Parte_1 somministrazione di energia elettrica e gas, come provato dalle fatture impagate che venivano depositate.
Il Presidente del Tribunale di Enna ha nominato un giudice relatore e ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti per il giorno 25/01/2024.
In atti risulta depositata la memoria di costituzione della società
[...]
, P.I. Parte_1
per la udienza del 25.1.2024 nella procedura n. 19/2023 RG P.U. P.IVA_1
Tribunale di Enna.
Dalla lettura della stessa memoria di costituzione della società in nome collettivo, odierna reclamante, risulta che la procura al difensore di detta società, avv.
9 VI RA, è stata conferita dai legali rappresentanti e soci amministratori della medesima società, segnatamente , nato a [...] il Parte_1
21.04.64, c.f. e ivi domiciliato alla Via Scalata 5, e C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f. . Parte_1 C.F._2
Il procedimento diretto alla apertura della liquidazione giudiziale, svoltosi dinanzi al Tribunale di Enna, non si è esaurito in una sola udienza ma ha impegnato più udienze e, come detto, la società in nome collettivo si era costituita in tale procedura con un difensore munito di procura che era stata rilasciata dai due amministratori e legali rappresentanti della società stessa.
La Corte rileva che, nella vigenza della legge fallimentare erano stati affermati dalla Suprema Corte i seguenti principi: “La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, eseguita dall'ufficiale giudiziario tramite il servizio postale in favore del socio illimitatamente responsabile di una società di persone, anche in qualità di rappresentante di quest'ultima, è ammissibile ai sensi dell'art. 145 c.p.c. (che, invero, richiama gli artt. 140 e 143 c.p.c.) e deve perciò ritenersi valida, nei riguardi tanto del socio che dell'ente da lui rappresentato, rilevando in tal senso, da un lato, l'idoneità della notifica in parola all'instaurazione del contraddittorio con la persona giuridica
- cui è pertanto assicurato l'esercizio del diritto di difesa - e, dall'altro lato, la connotazione non esclusiva, ma meramente alternativa, del procedimento notificatorio semplificato di cui all'art. 15, comma 3, l. fall., che non esclude, sussistendone i presupposti, l'impiego delle forme ordinarie” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16864 del
26/06/2018 (Rv. 649541 - 01); ed ancora: “In caso di omessa notifica al socio illimitatamente responsabile del ricorso per dichiarazione di fallimento e del pedissequo decreto di convocazione delle parti, la spontanea comparizione all'udienza di detto debitore - sebbene effettuata al solo scopo di far valere detta omissione - produce un effetto sanante, in quanto nei procedimenti camerali occorre assicurare il contraddittorio, senza che siano però predeterminate le forme con le quali esso va instaurato” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 3117 del 02/02/2023 Rv. 666863 - 01).
Nel vigente CCII l'art. 41 (procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale) tratteggia un procedimento improntato a semplificazione e celerità ma allo stesso tempo a rispettare le garanzie processuali ed il principio del contraddittorio.
Si tratta di un procedimento semplificato e, in tale contesto, la circostanza che
10 i due soci ed amministratori della società in nome collettivo abbiano conferito per iscritto la procura “ad litem” al difensore Avv. VI RA, per permettergli di costituirsi, in nome della s.n.c., nel procedimento diretto all'apertura della liquidazione giudiziale, mediante il deposito di una memoria di costituzione, ha sanato qualsiasi ipotizzabile vizio di notifica rispetto ai due soci illimitatamente responsabili nonché amministratori della stessa società.
Nei procedimenti camerali, infatti, deve sì essere assicurato il rispetto del contraddittorio, ma non sono predeterminate le forme in cui esso va instaurato (cfr.
Cass. n. 5220/07, relativa al procedimento di reclamo ex art. 22 l. fall.).
Le sezioni unite della Suprema Corte hanno stabilito che nei procedimenti camerali, in applicazione analogica del regime di sanatoria delle nullità (artt. 164, 291 c.p.c.), già esistente nel sistema, siccome dettato con riferimento al processo di cognizione, la comparizione di entrambe le parti ha effetto sanante del vizio di omessa o inesistente notificazione (Cass., sez. un., n. 5700/14, punto 6.3; in termini Cass. n. 27407/19).
La necessità di assicurare l'effettiva instaurazione del contraddittorio derivante dall'omissione della notificazione (Cass. 22926/09; n. 12338/14), inoltre, è funzionale all'attuazione del diritto di difesa e, nel caso in esame, quest'attuazione è stata propiziata dai plurimi rinvii dell'udienza dinanzi al giudice del Tribunale di Enna, talché non può porsi seriamente in dubbio che i soci illimitatamente responsabili, che avevano conferito la procura ad litem ad un avvocato per permettergli di depositare nell'interesse della società una memoria difensiva di costituzione in giudizio iscritto al n. 19/2023 RG P.U. Tribunale di Enna, siano stati sicuramente a conoscenza del procedimento e quindi siano stati essi stessi nella condizione di potere intervenire in nome proprio, in qualità di soci illimitatamente responsabili, e non solo nella qualità di legali rappresentanti della società da loro amministrata.
Non è poi fondata l'ulteriore doglianza secondo cui la notifica effettuata al ed CP_1 all' quali “amministratori e legali rappresentanti” li abbia indotti in errore CP_10 sulla estensione agli stessi degli effetti della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale riguardante la società, poiché non si tratta di una estensione degli effetti della liquidazione giudiziale discrezionale ma di un effetto automatico previsto dall'art. 256 CCII (e prima dall'art. 147 legge fall.); conseguentemente i due soci
11 della s.n.c. non potevano ignorare che la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in nome collettivo, di cui erano soci e amministratori, avrebbe automaticamente comportato l'apertura della liquidazione giudiziale anche nei loro confronti, in quanto soci illimitatamente responsabili.
E' infondato anche il secondo motivo di reclamo.
L'art. 121 CCII dispone che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), CCII e che siano in stato di insolvenza.
E' onere della s.n.c. reclamante provare, quindi, di essere una “impresa minore” che è così definita:
<l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila>>.
Nella vigenza della legge fallimentare la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi, applicabili anche dopo l'entrata in vigore del CCII, in quanto l'art. 121
CCII non ha innovato rispetto alla disciplina contenuta nell'art. 1 della legge fallimentare, e dunque può farsi ampio riferimento alla dottrina e alla giurisprudenza formatasi nel vigore di questa:
<In tema di dichiarazione di fallimento, per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa.>> (Sez. 1 - , Ordinanza n. 25025 del
12 09/11/2020 (Rv. 659730 - 01);
<In ambito di procedimento prefallimentare, il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall. i quali non assurgono infatti a prova legale avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa. (Nella specie, la S.C., facendo applicazione del principio anzidetto, ha ritenuto erronea l'affermazione dei giudici del reclamo tesa ad escludere ogni attendibilità dei documenti prodotti dal debitore, imprenditore individuale, solo perché di formazione unilaterale, senza alcuno specifico rilievo in termini di inattendibilità, incompletezza o artificio).>> (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35381 del 01/12/2022 Rv.
666292 - 01);
<Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di non fallibilità, ciò che conta è la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile, con la conseguente possibilità di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 c.c.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultate utile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva considerato ai fini del superamento del limite di indebitamento complessivo, l'entità del tributo portato da due avvisi di accertamento, divenuti definitivi prima della data di fallimento, ancorché non registrati nella contabilità della società).>> (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7642 del
22/03/2025 Rv. 674252 - 01).
La Corte rileva che il curatore ha eccepito che la s.n.c. non ha depositato il libro giornale e ha concluso che, di conseguenza, sono inattendibili le allegazioni della parte reclamante sul fatto che la s.n.c. sia una impresa minore e che del pari è inattendibile la ricostruzione operata dal perito di parte reclamante circa i limiti dimensionali della società.
Lo stesso curatore evidenzia che il perito di parte reclamante nella sua perizia
(pag. 6) ammette che <I debiti e crediti vengono acquisiti, in assenza di riscontro
13 documentale, come dato veritiero e corretto dalla situazione contabile stampata nel libro inventari>>.
Il curatore eccepisce che i bilanci e le situazioni economico-patrimoniali prodotti dalla società reclamante risultano inattendibili, sia perché non correttamente appostate le voci di debito emergenti dalla documentazione prodotta dall'Agenzia Entrate
Riscossione, sia perché omettono di considerare passività certe e documentate;
con conseguente caducazione di ogni deduzione anche del tecnico per inattendibilità delle fonti a sostegno della relazione.
Il curatore, in particolare, evidenzia che il consulente della curatela, Dott.ssa
, nella relazione a sua firma che deposita (doc. 5 depositato dalla Persona_2 curatela), segnala che “Nel corso dell'esame dei bilanci per gli esercizi 2020, 2021,
2022 e delle situazioni contabili per gli esercizi 2023 e 2024, è emersa una incongruenza tra le risultanze contabili e le evidenze di natura fiscale risultanti da interrogazioni effettuate presso l'Agente della Riscossione per la Regione Sicilia. …
Dalla Certificazione pre-liquidazione giudiziale ricevuta dall'
[...]
– Controparte_9 prot.n.2025-ADERISC-0469350 del 28/01/2025, risultano iscritti a ruolo carichi pendenti per un importo complessivo pari ad € 38.633,58. Tali debiti, sebbene risultanti formalmente iscritti a ruolo e pertanto esigibili da parte dell'Agente della
Riscossione per la Regione Sicilia, non trovano riscontro nel passivo esposto nei bilanci degli esercizi 2020, 2021, 2022 e nelle situazioni contabili per gli esercizi 2023
e 2024…Alla luce di quanto sopra, si segnala che la mancata iscrizione in bilancio di debiti configura una inesatta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società degli esercizi 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024”.
Il curatore aggiunge che a tale debito verso l'erario si sommano le risultanze debitorie previdenziali dell'INPS per € 9.638,68, anch'esse non esposte nelle passività.
La Corte, nel prendere atto delle contestazioni sollevate dal curatore circa l'inattendibilità delle ricostruzioni contabili operate dal perito di parte reclamante, osserva che lo stesso perito di parte reclamante, dott. , dichiara Persona_1 di avere esaminato la seguente documentazione per la redazione della perizia:
- Situazione contabile al 31/12/2020, al 31/12/2021, al 31/12/2022, composte da Stato
Patrimoniale e Conto Economico;
14 - Situazione contabile al 31/12/2023 e al 31/12/2024, composte da Stato Patrimoniale
e Conto Economico;
- Dichiarazioni fiscali (Modello Redditi SP) per l'anno 2020, 2021, 2022 e 2023;
- Dichiarazioni fiscali (Modello Iva) per l'anno 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024;
- Libro Inventari al 31/12/2022;
- Libri Inventari 2023 e 2024;
- Situazione debitoria al 14/05/2025 con l'Agenzia ; Controparte_11
- Istanze della rottamazione quater;
- Comunicazione delle somme dovute delle istanze della Rottamazione Quater;
- Istanza di remissione in bonis della rottamazione quater;
- Gli atti del fascicolo acquisiti dai vari Enti nel procedimento n. 19/2023 r.g.;
- Visura Camerale dell'azienda; Parte
- Contratto di affitto di azienda tra la e la ditta Virzì Francesco;
- La sentenza del Tribunale di Enna, nel procedimento n. 19/2023 r.g. che ha dichiarato Parte l'apertura della liquidazione giudiziale della .
Il perito di parte reclamante evidenzia:
- che la società “ ” ha Controparte_12 sede a Troina (EN) in Via Tibullo n. 3 ed è stata iscritta nella sezione ordinaria del
Registro delle Imprese di Palermo ed Enna il 20/09/1994 al numero REA EN- 43393, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle imprese;
P.IVA_1
- che la società, attualmente è inattiva e prima svolgeva l'attività artigiana di panificio, pastificio, biscottificio e prodotti da forno in generale;
- che alla data del 02/10/2019 la società ha cessato l'attività e tramite atto notarile ha affittato l'azienda alla ditta Virzì Francesco, C.F. e P.Iva C.F._8
. P.IVA_3
Il Curatore, come detto, contesta le situazioni economico-patrimoniali indicate dal perito di parte reclamante siccome ritenute incongruenti e non veritiere in quanto non è stato prodotto il libro giornale per il triennio antecedente il deposito dell'istanza di liquidazione.
L'art. 2214 c.c. dispone che “L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa
15 […]”.
La Corte osserva che, nel caso in esame, è pacifico che la s.n.c. non abbia tenuto il libro giornale prescritto dall'art. 2214 c.c. e ciò permette di ravvisare una non completa rappresentazione o ricostruzione della gestione contabile, in quanto la mancanza del pilastro essenziale della contabilità civilistica, quale il libro giornale, rende impossibile stabilire con certezza se la gestione, considerata a posteriori, abbia comportato unicamente i rapporti rappresentati dalle dichiarazioni fiscali ed in definitiva determina rilevanti lacune contabili.
Atteso che ex art. 121 CCII grava sull'imprenditore commerciale interessato l'onere della prova di essere un imprenditore commerciale sotto soglia (e quindi un imprenditore minore), non assoggettabile a liquidazione giudiziale e quindi attratto all'area delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato, disciplinate sempre nel CCII;
atteso che un tale onere della prova non può dirsi assolto, in quanto la mancanza del libro giornale (si ripete, pilastro essenziale della contabilità civilistica) rende inattendibile qualsiasi ricostruzione della situazione economica dell'impresa sulla scorta di altri elementi disponibili;
la Corte conclude che, del tutto correttamente, il Tribunale di Enna ha ritenuto che
[...]
sia una impresa Parte_1 commerciale “sopra soglia” e perciò assoggettabile ex art. 121 CCII alla liquidazione giudiziale.
Anche il terzo motivo di reclamo è infondato.
La circostanza che la società in nome collettivo sia stata posta in “liquidazione di fatto”, con cessazione della attività di impresa, può desumersi dal fatto che la stessa risulta inattiva consultando le risultanze del registro delle imprese.
Tuttavia la stessa società non risulta cancellata dal registro delle imprese e neppure posta formalmente in liquidazione volontaria.
Quindi la circostanza che la società sia inattiva è questione ininfluente ai fini della apertura della liquidazione giudiziale, potendosi, di contro, trarre da questa circostanza utile argomentazione che la stessa non è in grado di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni e quindi risulta insolvente.
Neppure viene eccepita dalla parte reclamante la circostanza che l'ammontare
16 dei debiti scaduti e non pagati, come risultanti dagli atti dell'istruttoria svoltasi nel corso del procedimento unitario, sia complessivamente inferiore alla soglia dei trentamila euro (cfr. art. 49, ultimo comma, CCII che risulta di identico tenore rispetto alla norma dell'art. 15, comma 5, della legge fallimentare).
Il curatore, di contro, evidenzia l'esistenza di debiti verso l'INPS e verso l'Erario superiori alla soglia debitoria complessiva di 30.000 euro.
E' pure utile ricordare che, nella vigenza della legge fallimentare, si era chiarito, con un principio indubbiamente applicabile anche nella vigenza dell'art. 49 comma 5 CCII, che Ai fini del computo dell'esposizione debitoria minima prevista dall'art. 15, comma 9, l. fall. rilevano alla stregua di debiti scaduti e non pagati le passività tributarie portate da un avviso di accertamento conosciuto dal destinatario
(per avvenuta sua notifica o perché acquisito in giudizio), a prescindere dall'iscrizione
a ruolo e dalla trasmissione del carico fiscale all'agente della riscossione. (Cass. Sez.
1 - , Ordinanza n. 28192 del 10/12/2020 Rv. 659883 - 01).
Ne consegue che l'acquisizione, nel corso dell'istruttoria, delle informazioni provenienti dall'INPS e dall'Agente per la riscossione era sufficiente a fare considerare i debiti verso l'erario indicati nelle stesse informazioni quali debiti scaduti e non pagati: essi si aggiungevano all'importo vantato creditore istante
(inferiore a 30.000 euro) e facevano superare la soglia indicata dall'art. 49 comma 5 CCII.
Il reclamo, pertanto, deve essere rigettato poiché infondato e deve essere confermata la sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale de , Parte_1
P.I. , con sede in Troina (EN) Via Tibullo 3, nonché dei suoi soci P.IVA_1 illimitatamente responsabili e . Parte_1 Parte_1
Le spese processuali seguono ex art. 91 c.p.c. la soccombenza della società reclamante e dei suoi soci illimitatamente responsabili e sono liquidate, in base agli atti, a favore di ciascuna delle parti reclamate, applicando i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 e successive modificazioni, in euro 6.946,00 per compensi
(causa di valore indeterminabile – complessità bassa;
fase studio € 2.058,00; fase introduttiva € 1.418,00; fase decisionale € 3.470,00), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
17 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei reclamanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il reclamo, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto da Parte_1
, P.I. , con sede in Troina (EN) Via Tibullo 3, nonché dai
[...] P.IVA_1
Pa suoi soci illimitatamente responsabili e Parte_1 Parte_1
e, per l'effetto, conferma la dichiarazione di apertura della liquidazione
[...] giudiziale nei confronti della medesima società e dei suoi soci illimitatamente responsabili, pronunciata con sentenza del Tribunale di Enna n. 5/2025, pubblicata in data 24 aprile 2025.
Condanna i reclamanti, in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali nei confronti della Curatela della liquidazione giudiziale della
[...]
, P.I. con Parte_1 P.IVA_1 sede in Troina (EN) Via Tibullo 3, e dei suoi soci illimitatamente responsabili e , nonché nei confronti della Parte_1 Parte_1
liquidate, per ciascuna delle parti reclamate, in euro Controparte_4
6.946,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei reclamanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il reclamo, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Caltanissetta, 5 novembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
EM De GO TO ZZ
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dott. TO ZZ Presidente
Dott. EM De GO Consigliere rel.
Dott. Marco Gaeta Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 242/2025 R.G. promossa da
, Parte_1
P.I. , con sede in Troina (EN), Via Tibullo 3, in persona dei legali P.IVA_1 rappresentanti e soci amministratori , nato a [...] il Parte_1
21.04.1964, c.f. ivi domiciliato alla Via Scalata 5, e C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, ivi domiciliato alla Via Catone 2, nonché personalmente C.F._2
c.f. e (c.f. CP_1 C.F._1 Parte_1
), quali soci illimitatamente responsabili, come rappresentati e C.F._2 difesi, giusta procura speciale firmata e allegata alla busta informatica contenente il reclamo, con poteri di agire anche disgiuntamente tra loro, dall'avv. Silvia Dragotta del
Foro di Catania e dall'avv. VI RA ( ) CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Troina, via A. Moro n. 153, ove dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni spettanti ai seguenti indirizzi p.e.c. e Email_1
Email_2
RECLAMANTI contro
Liquidazione Giudiziale “ Controparte_2
[..
[...] ”, P.I. , con sede in Troina (EN) Via Tibullo
[...] P.IVA_1
3, nonché personale “ nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
e L' nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_1
c.f. ”, in persona del curatore Avv. (c.f., C.F._2 Controparte_3
, elettivamente domiciliata in Catania Via Dalmazia n°19 C.F._4 presso lo studio dell'Avv. Rita Cosentino (c.f. ), al cui indirizzo C.F._5 di fax e posta elettronica (095 500649; Email_3 emarginati possono essere inviate comunicazioni, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RECLAMATA
con sede legale in Napoli al Corso Umberto I, n. 174, Controparte_4 capitale sociale di Euro 1.500.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il Registro
Imprese di Napoli, Codice Fiscale e P. I.V.A. n. R.E.A. 618813 - NA, in P.IVA_2 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, , nato a [...] CP_5 il 26/03/1969, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura ad C.F._6 litem rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Adiutrice Barretta
(c.f. , dello CodiceFiscale_7 Controparte_6 unitamente alla quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Benevento alla
Loc. Ponte Valentino zona Industriale ASI AZ 5 nonché al domicilio digitale e dichiara, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., di voler Email_4 ricevere gli avvisi, le notificazioni e le comunicazioni della cancelleria a mezzo PEC all'indirizzo ovvero a mezzo fax al n. 0824/1905499. Email_4
RECLAMATA
Oggetto: reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in atti, sostitutive dell'udienza del 11/09/2025.
Per il Procuratore Generale: comunicazione atti in data 27/06/2025.
2 FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Enna, con sentenza n. 5/2025, pubblicata il 24/04/2025, su istanza della ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei Controparte_4 confronti de Parte_1
, P.I. , con sede in Troina (EN) Via Tibullo 3, nonché dei
[...] P.IVA_1 suoi soci illimitatamente responsabili e Parte_1 Parte_1
.
[...]
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 22/05/2025, hanno proposto reclamo, ex art. 51 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito indicato come
CCII), Parte_1
nonché i soci illimitatamente responsabili.
[...]
Il reclamo è affidato ai seguenti motivi.
Con il primo motivo (rubricato: “Omessa convocazione udienza dei soci illimitatamente responsabili sig.ri e ”) parte CP_1 Parte_1 reclamante lamenta l'omessa convocazione dei soci illimitatamente responsabili e . CP_1 Parte_1
A sostegno del motivo parte reclamante deduce:
- che il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da CP_7
è stato diretto nei confronti della ” senza alcuna richiesta
[...] Parte_1 di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei suoi soci illimitatamente responsabili;
- che la notifica effettuata dalla parte creditrice ricorrente è stata indirizzata alla società ed a e “nella qualità di legali rappresentanti e CP_8 Parte_1 soci amministratori della detta società”, non in veste di “soci illimitatamente responsabili”;
- che all'udienza fissata dinanzi al Tribunale di Enna si è costituita solo la società
(ud. 25.02.2024) mentre non è stata effettuata alcuna corretta notifica nei Parte_1 confronti dei soci “illimitatamente responsabili” della;
Parte_1
- che non è vero quanto si legge nella sentenza impugnata che “i soci sono stati regolarmente convocati all'udienza essendogli stato notificato il ricorso (…), tanto che questi, pur non comparendo all'udienza, hanno rilasciato procura e si sono costituiti
a mezzo avvocato, sì che non è revocabile in dubbio che gli stessi siano stati messi in
3 grado di spiegare le proprie difese”, (pag. 7 sentenza impugnata);
- che e hanno conferito procura al difensore avv. RA CP_1 Parte_1 esclusivamente “nella qualità” di legali rappresentanti e soci amministratori di Pt_1
e nel procedimento si è costituita solo la società, con l'assistenza dell'avv.
[...]
VI RA, come si legge nella memoria di costituzione versata in atti ove il riferimento alla parte assistita è solo alla società “che la rappresenta e Parte_1 difende giusta procura allegata…” e così nelle note di trattazione;
- che va dichiarata, quindi, la nullità dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e . CP_1 Parte_1
Con il secondo motivo (rubricato: “Erronea applicazione dell'art. 121 CCII per insussistenza dei presupposti legittimanti l'apertura dello stato di liquidazione”) parte reclamante lamenta l'erronea applicazione dell'art. 121 CCII e deduce l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'apertura dello stato di liquidazione.
A sostegno del motivo parte reclamante deduce:
- che ha errato il Tribunale di Enna a non avvalersi dei poteri officiosi previsti dal D.Lgs. 14/2019 (CCII) al fine di acquisire la prova dell'insussistenza dei requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
- che non sussistono i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale della società in nome collettivo tenuto conto della documentazione versata in atti (dichiarazione Agenzia Entrate, attestazione debiti residui complessivi per circa
70.000,00 euro;
dichiarazione INPS, attestante un debito residuo di euro € 9.638,68; dichiarazioni dei redditi triennio 2021 –2023, attestanti volumi positivi, ma per i fini che ci interessano qui minimi;
certificazione del Tribunale Enna attestante insussistenza procedure esecutive esistenti, sia immobiliari che mobiliari);
- che i debiti della società sono inferiori a euro 500.000,00 ex art. 2, lett. d), n.
3), CCII, e difetta il superamento, nelle tre annualità di riferimento, delle altre soglie previste dall'art. 2, lett. d, nn. 1 e 2, CCII;
- che la società reclamante è qualificabile “impresa minore” ex art. 2, comma 1, lettera d), CCII, e non è quindi assoggettabile alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
- che al fine di provare questi assunti deposita una perizia di parte a firma del professionista incaricato, dott. . Persona_1
4 Con il terzo motivo (rubricato: “Sullo stato di liquidazione di fatto. Preesistenza
Affitto ramo azienda”) deducono che la , sin dal 2019, ha concesso Parte_1 in affitto di ramo d'azienda l'attività (doc.ti 9-10), nell'ambito di una condotta di fatto liquidatoria tesa a chiudere i vari rapporti, anche in considerazione del termine di durata programmato per la suddetta società (doc.ti 8 cit.); che attraverso i flussi derivanti dal contratto in questione, rinnovato sino al 2 ottobre 2025 e tacitamente rinnovabile, la si è posta quale obiettivo la definizione di ogni residua pendenza (v. Parte_1 doc. 7 cit., perizia); che i tentativi di giungere ad una definizione transattiva con la ricorrente non equivalgono all'impossibilità di provvedere a pagamenti anche di piccola entità – così come interpretati nella gravata sentenza - ma vanno letti, piuttosto, nell'ambito delle attività tipiche liquidatorie tese al soddisfacimento dei crediti residui puntando ad un risultato più conveniente in ottica di saldo e stralcio;
che quegli stessi obiettivi vengono attuati con l'adesione alle “rottamazioni delle cartelle” consentite dalla legge per il pagamento rateizzato dei debiti tributari maturati.
La parte reclamante chiede, quindi, sulla scorta di tali motivi, la revoca della sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale e formula contestuale istanza di sospensione della liquidazione ex art. 52 CCII.
Il creditore istante costituitosi, contesta la fondatezza Controparte_4 dei motivi di reclamo e chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “...a) respingere l'avverso reclamo, dichiarandolo inammissibile ed improcedibile, o comunque rigettarlo poiché nel merito infondato;
b) in subordine, nell'ipotesi di accoglimento del reclamo, ritenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Enna, determinata esclusivamente dal comportamento gravemente negligente delle parti debitrici /reclamanti, addossando alle stesse ogni e qualsivoglia onere e spesa derivante dall'apertura della procedura;
c) in ogni caso, condannare le parti reclamanti al pagamento delle spese e competenze del giudizio di reclamo”.
Il curatore della liquidazione giudiziale della società e dei soci illimitatamente responsabili, costituitosi, contesta i motivi di reclamo e ne chiede il rigetto.
Quanto al primo motivo deduce che la società reclamante si è regolarmente costituita nel corso della procedura diretta alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a mezzo dei propri soci, i quali hanno conferito procura all'avvocato
5 VI RA, difensore, qualificandosi e spiegando la difesa come rappresentanti legali e soci amministratori della società.
Sostiene che, nel caso di specie, i soggetti interessati, ritualmente convocati, sono stati messi in grado di esercitare pienamente il diritto di difesa, tanto è vero che gli stessi, siccome correttamente evidenziato dal Tribunale di Enna, “ritualmente convocati all'udienza essendogli stato notificato il ricorso (…) hanno rilasciato procura e si sono costituiti a mezzo avvocato, sì che non è revocabile in dubbio che gli stessi siano stati messi in grado di spiegare le proprie difese”; che la normativa processuale prevede che la nullità della notificazione possa essere sanata e non possa più essere pronunciata quando lo scopo dell'atto sia stato comunque raggiunto, ossia quando il destinatario abbia avuto conoscenza effettiva dell'atto notificato;
che destituita di fondamento è
l'affermazione secondo cui la notifica effettuata agli stessi e , quali CP_1 Parte_1 amministratori e legali rappresentanti della società, li abbia indotti in errore sulla estensione agli stessi degli effetti della sentenza, poiché non si tratta di un'estensione degli effetti della liquidazione giudiziale discrezionale ma di un effetto automatico previsto dall'art. 256 CCII e, conseguentemente, i detti soci illimitatamente responsabili sapevano che la dichiarazione di apertura della LG della società avrebbe automaticamente comportato l'apertura della liquidazione giudiziale anche nei loro confronti.
Quanto al secondo motivo di reclamo deduce che è il debitore, in applicazione del c.d. principio di prossimità della prova, ad avere l'onere di dimostrare di essere esente dalla procedura di liquidazione giudiziale mediante la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti;
che l'art. 121 CCII non ha modificato in alcun modo il previgente regime di prova della legge fallimentare, intervenendo solo sulla formulazione della precedente norma e declinandola in negativo, in quanto dispone che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”; che il rispetto delle soglie dimensionali continua ad integrare un fatto costitutivo della qualifica di imprenditore minore il cui onere dimostrativo non può che gravare sull'imprenditore che intenda sottrarsi alla liquidazione giudiziale in quanto fatto impeditivo di questa, anche in ragione del principio di vicinanza della prova;
che,
6 fermi i poteri istruttori ex officio spettanti al Tribunale, il mancato assolvimento del predetto onere non può che comportare la qualificazione dell'imprenditore come “non minore” con conseguente assoggettamento alla liquidazione giudiziale;
che laddove permane il dubbio circa la sussistenza dei requisiti dimensionali richiesti dall'attuale art. 2 comma 1 lett. d) CCII (ed in precedenza dall'art. 1 legge fall.), in applicazione dei principi che governano la ripartizione dell'onere della prova, deve ritenersi l'assoggettabilità dell'imprenditore commerciale alla procedura di liquidazione giudiziale;
che, nella specie, in mancanza di elementi certi e non avendo il debitore offerto la prova contraria, il Tribunale di Enna ha correttamente dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale;
che, nella specie, non è stato prodotto il libro giornale per il triennio antecedente il deposito dell'istanza di liquidazione;
che, in assenza del libro giornale, non possono correttamente verificarsi le rispondenze dei dati delle situazioni economiche patrimoniali;
che i bilanci e le situazioni economico- patrimoniali prodotte dalla società reclamante risultano inattendibili, sia perché non sono correttamente appostate le voci di debito emergenti dalla documentazione prodotta dall'Agenzia Entrate Riscossione, sia perché omettono di considerare delle passività certe e documentate, con conseguente caducazione di ogni deduzione anche del perito di parte reclamante per inattendibilità delle fonti richiamate a sostegno della relazione dello stesso perito;
che l'utilizzo di scritture contabili irregolari mina la validità degli accertamenti tecnici e determina l'inattendibilità degli esiti peritali di parte che fermamente la curatela contesta e chiede di disattendere;
che la situazione patrimoniale e finanziaria della società per gli esercizi dal 2020 al 2024 così come anche le dichiarazioni dei redditi presentano profili di inattendibilità e, in tal senso, si esprime il consulente tecnico della curatela, il quale segnala che “Nel corso dell'esame dei bilanci per gli esercizi 2020, 2021, 2022 e delle situazioni contabili per gli esercizi 2023 e 2024, è emersa una incongruenza tra le risultanze contabili e le evidenze di natura fiscale risultanti da interrogazioni effettuate presso l'Agente della
Riscossione per la Regione Sicilia. … Dalla Certificazione pre-liquidazione giudiziale ricevuta dall' Controparte_9
– prot.n.2025-ADERISC-0469350 del 28/01/2025,
[...] risultano iscritti a ruolo carichi pendenti per un importo complessivo pari ad €
38.633,58. Tali debiti, sebbene risultanti formalmente iscritti a ruolo e pertanto
7 esigibili da parte dell'Agente della Riscossione per la Regione Sicilia, non trovano riscontro nel passivo esposto nei bilanci degli esercizi 2020, 2021, 2022 e nelle situazioni contabili per gli esercizi 2023 e 2024…Alla luce di quanto sopra, si segnala che la mancata iscrizione in bilancio di debiti configura una inesatta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società degli esercizi 2020, 2021,
2022, 2023 e 2024”.
Il curatore della liquidazione giudiziale conclude che, in presenza di bilanci e situazioni economico-patrimoniali non verificabili e non attendibili ed anzi chiaramente predisposti in violazione degli obblighi di legge ed in assenza dei libri contabili degli ultimi tre esercizi, si deve ritenere che nessun elemento provi con certezza il mancato possesso congiunto dei requisiti richiesti dalla norma per la qualificazione dell'impresa come “minore”, con la conseguenza che deve ritenersi confermato l'assoggettamento della società in nome collettivo e dei suoi soci, odierni reclamanti, alla procedura di liquidazione giudiziale.
Quanto al terzo motivo di reclamo, la curatela deduce che l'affermazione che la società si trovasse in una situazione di <> prova, al pari dell'esistenza di richieste di stralcio o rottamazioni di cartelle, l'incapacità della stessa società di estinguere i debiti normali mezzi di pagamento e ciò è sintomo dello stato di insolvenza.
La Curatela chiede, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:<<...rigettare
l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza n. 5/2025 del Tribunale di
Enna pubbl. il 24.04.2025, con ogni conseguenza di legge;
- rigettare il reclamo proposto da “ e dai soci Parte_2 Parte_1
e l' ” e confermare integralmente la sentenza n. CP_1 Parte_1
5/2025 del Tribunale di Enna pubbl. il 24.04.2025, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari>>.
La prima udienza dinanzi alla Corte, fissata per il giorno 11/09/2025, è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., che le parti costituite hanno depositato, rassegnando le rispettive conclusioni come in atti.
Alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8 In rito, va premesso che la costituzione dei resistenti è tempestiva in quanto l'art. 9, comma 1, CCII, a norma del quale la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale «non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente», come appunto non fanno gli artt. 50 e 51 CCII.
Sempre in rito, non vi è luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione della liquidazione ex art. 52 CCII, in quanto tale questione risulta è assorbita dalla decisione di merito.
Sempre in rito, la Corte ritiene che non sia necessario svolgere in questa sede ulteriori approfondimenti istruttori, né ritiene di dover disporre una CTU contabile per esaminare la documentazione depositata dalle parti, atteso che il reclamo può essere deciso sulla base della documentazione già in atti e sottoposta al contraddittorio delle parti.
L'art. 51, comma 11, CCII non prevede neppure che la Corte sia tenuta a concedere alle parti dei termini per il deposito di memorie difensive e quindi la causa viene immediatamente decisa sulla base degli atti e delle allegazioni e difese delle parti.
Si esaminano, ora, i motivi di reclamo.
Il primo motivo è infondato.
Il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale è stato depositato presso il
Tribunale di Enna in data 28/11/2023 dalla la quale Controparte_4 dichiarava di vantare un credito di euro 15.132,09 verso la società
[...]
, per Parte_1 somministrazione di energia elettrica e gas, come provato dalle fatture impagate che venivano depositate.
Il Presidente del Tribunale di Enna ha nominato un giudice relatore e ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti per il giorno 25/01/2024.
In atti risulta depositata la memoria di costituzione della società
[...]
, P.I. Parte_1
per la udienza del 25.1.2024 nella procedura n. 19/2023 RG P.U. P.IVA_1
Tribunale di Enna.
Dalla lettura della stessa memoria di costituzione della società in nome collettivo, odierna reclamante, risulta che la procura al difensore di detta società, avv.
9 VI RA, è stata conferita dai legali rappresentanti e soci amministratori della medesima società, segnatamente , nato a [...] il Parte_1
21.04.64, c.f. e ivi domiciliato alla Via Scalata 5, e C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f. . Parte_1 C.F._2
Il procedimento diretto alla apertura della liquidazione giudiziale, svoltosi dinanzi al Tribunale di Enna, non si è esaurito in una sola udienza ma ha impegnato più udienze e, come detto, la società in nome collettivo si era costituita in tale procedura con un difensore munito di procura che era stata rilasciata dai due amministratori e legali rappresentanti della società stessa.
La Corte rileva che, nella vigenza della legge fallimentare erano stati affermati dalla Suprema Corte i seguenti principi: “La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, eseguita dall'ufficiale giudiziario tramite il servizio postale in favore del socio illimitatamente responsabile di una società di persone, anche in qualità di rappresentante di quest'ultima, è ammissibile ai sensi dell'art. 145 c.p.c. (che, invero, richiama gli artt. 140 e 143 c.p.c.) e deve perciò ritenersi valida, nei riguardi tanto del socio che dell'ente da lui rappresentato, rilevando in tal senso, da un lato, l'idoneità della notifica in parola all'instaurazione del contraddittorio con la persona giuridica
- cui è pertanto assicurato l'esercizio del diritto di difesa - e, dall'altro lato, la connotazione non esclusiva, ma meramente alternativa, del procedimento notificatorio semplificato di cui all'art. 15, comma 3, l. fall., che non esclude, sussistendone i presupposti, l'impiego delle forme ordinarie” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16864 del
26/06/2018 (Rv. 649541 - 01); ed ancora: “In caso di omessa notifica al socio illimitatamente responsabile del ricorso per dichiarazione di fallimento e del pedissequo decreto di convocazione delle parti, la spontanea comparizione all'udienza di detto debitore - sebbene effettuata al solo scopo di far valere detta omissione - produce un effetto sanante, in quanto nei procedimenti camerali occorre assicurare il contraddittorio, senza che siano però predeterminate le forme con le quali esso va instaurato” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 3117 del 02/02/2023 Rv. 666863 - 01).
Nel vigente CCII l'art. 41 (procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale) tratteggia un procedimento improntato a semplificazione e celerità ma allo stesso tempo a rispettare le garanzie processuali ed il principio del contraddittorio.
Si tratta di un procedimento semplificato e, in tale contesto, la circostanza che
10 i due soci ed amministratori della società in nome collettivo abbiano conferito per iscritto la procura “ad litem” al difensore Avv. VI RA, per permettergli di costituirsi, in nome della s.n.c., nel procedimento diretto all'apertura della liquidazione giudiziale, mediante il deposito di una memoria di costituzione, ha sanato qualsiasi ipotizzabile vizio di notifica rispetto ai due soci illimitatamente responsabili nonché amministratori della stessa società.
Nei procedimenti camerali, infatti, deve sì essere assicurato il rispetto del contraddittorio, ma non sono predeterminate le forme in cui esso va instaurato (cfr.
Cass. n. 5220/07, relativa al procedimento di reclamo ex art. 22 l. fall.).
Le sezioni unite della Suprema Corte hanno stabilito che nei procedimenti camerali, in applicazione analogica del regime di sanatoria delle nullità (artt. 164, 291 c.p.c.), già esistente nel sistema, siccome dettato con riferimento al processo di cognizione, la comparizione di entrambe le parti ha effetto sanante del vizio di omessa o inesistente notificazione (Cass., sez. un., n. 5700/14, punto 6.3; in termini Cass. n. 27407/19).
La necessità di assicurare l'effettiva instaurazione del contraddittorio derivante dall'omissione della notificazione (Cass. 22926/09; n. 12338/14), inoltre, è funzionale all'attuazione del diritto di difesa e, nel caso in esame, quest'attuazione è stata propiziata dai plurimi rinvii dell'udienza dinanzi al giudice del Tribunale di Enna, talché non può porsi seriamente in dubbio che i soci illimitatamente responsabili, che avevano conferito la procura ad litem ad un avvocato per permettergli di depositare nell'interesse della società una memoria difensiva di costituzione in giudizio iscritto al n. 19/2023 RG P.U. Tribunale di Enna, siano stati sicuramente a conoscenza del procedimento e quindi siano stati essi stessi nella condizione di potere intervenire in nome proprio, in qualità di soci illimitatamente responsabili, e non solo nella qualità di legali rappresentanti della società da loro amministrata.
Non è poi fondata l'ulteriore doglianza secondo cui la notifica effettuata al ed CP_1 all' quali “amministratori e legali rappresentanti” li abbia indotti in errore CP_10 sulla estensione agli stessi degli effetti della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale riguardante la società, poiché non si tratta di una estensione degli effetti della liquidazione giudiziale discrezionale ma di un effetto automatico previsto dall'art. 256 CCII (e prima dall'art. 147 legge fall.); conseguentemente i due soci
11 della s.n.c. non potevano ignorare che la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in nome collettivo, di cui erano soci e amministratori, avrebbe automaticamente comportato l'apertura della liquidazione giudiziale anche nei loro confronti, in quanto soci illimitatamente responsabili.
E' infondato anche il secondo motivo di reclamo.
L'art. 121 CCII dispone che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), CCII e che siano in stato di insolvenza.
E' onere della s.n.c. reclamante provare, quindi, di essere una “impresa minore” che è così definita:
<l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila>>.
Nella vigenza della legge fallimentare la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi, applicabili anche dopo l'entrata in vigore del CCII, in quanto l'art. 121
CCII non ha innovato rispetto alla disciplina contenuta nell'art. 1 della legge fallimentare, e dunque può farsi ampio riferimento alla dottrina e alla giurisprudenza formatasi nel vigore di questa:
<In tema di dichiarazione di fallimento, per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa.>> (Sez. 1 - , Ordinanza n. 25025 del
12 09/11/2020 (Rv. 659730 - 01);
<In ambito di procedimento prefallimentare, il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall. i quali non assurgono infatti a prova legale avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa. (Nella specie, la S.C., facendo applicazione del principio anzidetto, ha ritenuto erronea l'affermazione dei giudici del reclamo tesa ad escludere ogni attendibilità dei documenti prodotti dal debitore, imprenditore individuale, solo perché di formazione unilaterale, senza alcuno specifico rilievo in termini di inattendibilità, incompletezza o artificio).>> (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35381 del 01/12/2022 Rv.
666292 - 01);
<Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di non fallibilità, ciò che conta è la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile, con la conseguente possibilità di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 c.c.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultate utile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva considerato ai fini del superamento del limite di indebitamento complessivo, l'entità del tributo portato da due avvisi di accertamento, divenuti definitivi prima della data di fallimento, ancorché non registrati nella contabilità della società).>> (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7642 del
22/03/2025 Rv. 674252 - 01).
La Corte rileva che il curatore ha eccepito che la s.n.c. non ha depositato il libro giornale e ha concluso che, di conseguenza, sono inattendibili le allegazioni della parte reclamante sul fatto che la s.n.c. sia una impresa minore e che del pari è inattendibile la ricostruzione operata dal perito di parte reclamante circa i limiti dimensionali della società.
Lo stesso curatore evidenzia che il perito di parte reclamante nella sua perizia
(pag. 6) ammette che <I debiti e crediti vengono acquisiti, in assenza di riscontro
13 documentale, come dato veritiero e corretto dalla situazione contabile stampata nel libro inventari>>.
Il curatore eccepisce che i bilanci e le situazioni economico-patrimoniali prodotti dalla società reclamante risultano inattendibili, sia perché non correttamente appostate le voci di debito emergenti dalla documentazione prodotta dall'Agenzia Entrate
Riscossione, sia perché omettono di considerare passività certe e documentate;
con conseguente caducazione di ogni deduzione anche del tecnico per inattendibilità delle fonti a sostegno della relazione.
Il curatore, in particolare, evidenzia che il consulente della curatela, Dott.ssa
, nella relazione a sua firma che deposita (doc. 5 depositato dalla Persona_2 curatela), segnala che “Nel corso dell'esame dei bilanci per gli esercizi 2020, 2021,
2022 e delle situazioni contabili per gli esercizi 2023 e 2024, è emersa una incongruenza tra le risultanze contabili e le evidenze di natura fiscale risultanti da interrogazioni effettuate presso l'Agente della Riscossione per la Regione Sicilia. …
Dalla Certificazione pre-liquidazione giudiziale ricevuta dall'
[...]
– Controparte_9 prot.n.2025-ADERISC-0469350 del 28/01/2025, risultano iscritti a ruolo carichi pendenti per un importo complessivo pari ad € 38.633,58. Tali debiti, sebbene risultanti formalmente iscritti a ruolo e pertanto esigibili da parte dell'Agente della
Riscossione per la Regione Sicilia, non trovano riscontro nel passivo esposto nei bilanci degli esercizi 2020, 2021, 2022 e nelle situazioni contabili per gli esercizi 2023
e 2024…Alla luce di quanto sopra, si segnala che la mancata iscrizione in bilancio di debiti configura una inesatta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società degli esercizi 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024”.
Il curatore aggiunge che a tale debito verso l'erario si sommano le risultanze debitorie previdenziali dell'INPS per € 9.638,68, anch'esse non esposte nelle passività.
La Corte, nel prendere atto delle contestazioni sollevate dal curatore circa l'inattendibilità delle ricostruzioni contabili operate dal perito di parte reclamante, osserva che lo stesso perito di parte reclamante, dott. , dichiara Persona_1 di avere esaminato la seguente documentazione per la redazione della perizia:
- Situazione contabile al 31/12/2020, al 31/12/2021, al 31/12/2022, composte da Stato
Patrimoniale e Conto Economico;
14 - Situazione contabile al 31/12/2023 e al 31/12/2024, composte da Stato Patrimoniale
e Conto Economico;
- Dichiarazioni fiscali (Modello Redditi SP) per l'anno 2020, 2021, 2022 e 2023;
- Dichiarazioni fiscali (Modello Iva) per l'anno 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024;
- Libro Inventari al 31/12/2022;
- Libri Inventari 2023 e 2024;
- Situazione debitoria al 14/05/2025 con l'Agenzia ; Controparte_11
- Istanze della rottamazione quater;
- Comunicazione delle somme dovute delle istanze della Rottamazione Quater;
- Istanza di remissione in bonis della rottamazione quater;
- Gli atti del fascicolo acquisiti dai vari Enti nel procedimento n. 19/2023 r.g.;
- Visura Camerale dell'azienda; Parte
- Contratto di affitto di azienda tra la e la ditta Virzì Francesco;
- La sentenza del Tribunale di Enna, nel procedimento n. 19/2023 r.g. che ha dichiarato Parte l'apertura della liquidazione giudiziale della .
Il perito di parte reclamante evidenzia:
- che la società “ ” ha Controparte_12 sede a Troina (EN) in Via Tibullo n. 3 ed è stata iscritta nella sezione ordinaria del
Registro delle Imprese di Palermo ed Enna il 20/09/1994 al numero REA EN- 43393, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle imprese;
P.IVA_1
- che la società, attualmente è inattiva e prima svolgeva l'attività artigiana di panificio, pastificio, biscottificio e prodotti da forno in generale;
- che alla data del 02/10/2019 la società ha cessato l'attività e tramite atto notarile ha affittato l'azienda alla ditta Virzì Francesco, C.F. e P.Iva C.F._8
. P.IVA_3
Il Curatore, come detto, contesta le situazioni economico-patrimoniali indicate dal perito di parte reclamante siccome ritenute incongruenti e non veritiere in quanto non è stato prodotto il libro giornale per il triennio antecedente il deposito dell'istanza di liquidazione.
L'art. 2214 c.c. dispone che “L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa
15 […]”.
La Corte osserva che, nel caso in esame, è pacifico che la s.n.c. non abbia tenuto il libro giornale prescritto dall'art. 2214 c.c. e ciò permette di ravvisare una non completa rappresentazione o ricostruzione della gestione contabile, in quanto la mancanza del pilastro essenziale della contabilità civilistica, quale il libro giornale, rende impossibile stabilire con certezza se la gestione, considerata a posteriori, abbia comportato unicamente i rapporti rappresentati dalle dichiarazioni fiscali ed in definitiva determina rilevanti lacune contabili.
Atteso che ex art. 121 CCII grava sull'imprenditore commerciale interessato l'onere della prova di essere un imprenditore commerciale sotto soglia (e quindi un imprenditore minore), non assoggettabile a liquidazione giudiziale e quindi attratto all'area delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato, disciplinate sempre nel CCII;
atteso che un tale onere della prova non può dirsi assolto, in quanto la mancanza del libro giornale (si ripete, pilastro essenziale della contabilità civilistica) rende inattendibile qualsiasi ricostruzione della situazione economica dell'impresa sulla scorta di altri elementi disponibili;
la Corte conclude che, del tutto correttamente, il Tribunale di Enna ha ritenuto che
[...]
sia una impresa Parte_1 commerciale “sopra soglia” e perciò assoggettabile ex art. 121 CCII alla liquidazione giudiziale.
Anche il terzo motivo di reclamo è infondato.
La circostanza che la società in nome collettivo sia stata posta in “liquidazione di fatto”, con cessazione della attività di impresa, può desumersi dal fatto che la stessa risulta inattiva consultando le risultanze del registro delle imprese.
Tuttavia la stessa società non risulta cancellata dal registro delle imprese e neppure posta formalmente in liquidazione volontaria.
Quindi la circostanza che la società sia inattiva è questione ininfluente ai fini della apertura della liquidazione giudiziale, potendosi, di contro, trarre da questa circostanza utile argomentazione che la stessa non è in grado di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni e quindi risulta insolvente.
Neppure viene eccepita dalla parte reclamante la circostanza che l'ammontare
16 dei debiti scaduti e non pagati, come risultanti dagli atti dell'istruttoria svoltasi nel corso del procedimento unitario, sia complessivamente inferiore alla soglia dei trentamila euro (cfr. art. 49, ultimo comma, CCII che risulta di identico tenore rispetto alla norma dell'art. 15, comma 5, della legge fallimentare).
Il curatore, di contro, evidenzia l'esistenza di debiti verso l'INPS e verso l'Erario superiori alla soglia debitoria complessiva di 30.000 euro.
E' pure utile ricordare che, nella vigenza della legge fallimentare, si era chiarito, con un principio indubbiamente applicabile anche nella vigenza dell'art. 49 comma 5 CCII, che Ai fini del computo dell'esposizione debitoria minima prevista dall'art. 15, comma 9, l. fall. rilevano alla stregua di debiti scaduti e non pagati le passività tributarie portate da un avviso di accertamento conosciuto dal destinatario
(per avvenuta sua notifica o perché acquisito in giudizio), a prescindere dall'iscrizione
a ruolo e dalla trasmissione del carico fiscale all'agente della riscossione. (Cass. Sez.
1 - , Ordinanza n. 28192 del 10/12/2020 Rv. 659883 - 01).
Ne consegue che l'acquisizione, nel corso dell'istruttoria, delle informazioni provenienti dall'INPS e dall'Agente per la riscossione era sufficiente a fare considerare i debiti verso l'erario indicati nelle stesse informazioni quali debiti scaduti e non pagati: essi si aggiungevano all'importo vantato creditore istante
(inferiore a 30.000 euro) e facevano superare la soglia indicata dall'art. 49 comma 5 CCII.
Il reclamo, pertanto, deve essere rigettato poiché infondato e deve essere confermata la sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale de , Parte_1
P.I. , con sede in Troina (EN) Via Tibullo 3, nonché dei suoi soci P.IVA_1 illimitatamente responsabili e . Parte_1 Parte_1
Le spese processuali seguono ex art. 91 c.p.c. la soccombenza della società reclamante e dei suoi soci illimitatamente responsabili e sono liquidate, in base agli atti, a favore di ciascuna delle parti reclamate, applicando i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 e successive modificazioni, in euro 6.946,00 per compensi
(causa di valore indeterminabile – complessità bassa;
fase studio € 2.058,00; fase introduttiva € 1.418,00; fase decisionale € 3.470,00), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
17 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei reclamanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il reclamo, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto da Parte_1
, P.I. , con sede in Troina (EN) Via Tibullo 3, nonché dai
[...] P.IVA_1
Pa suoi soci illimitatamente responsabili e Parte_1 Parte_1
e, per l'effetto, conferma la dichiarazione di apertura della liquidazione
[...] giudiziale nei confronti della medesima società e dei suoi soci illimitatamente responsabili, pronunciata con sentenza del Tribunale di Enna n. 5/2025, pubblicata in data 24 aprile 2025.
Condanna i reclamanti, in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali nei confronti della Curatela della liquidazione giudiziale della
[...]
, P.I. con Parte_1 P.IVA_1 sede in Troina (EN) Via Tibullo 3, e dei suoi soci illimitatamente responsabili e , nonché nei confronti della Parte_1 Parte_1
liquidate, per ciascuna delle parti reclamate, in euro Controparte_4
6.946,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei reclamanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il reclamo, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Caltanissetta, 5 novembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
EM De GO TO ZZ
18