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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/04/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 973/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore
Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 2/2022 emessa dal Tribunale di Trani nel giudizio n. 2017/2020
R.G.), iscritta al n. 973/2022 R.G., avente ad oggetto: cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole (azione di simulazione, nullità, annullamento, etc.), tra:
, nato ad [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Zagaria ed elettivamente domiciliato come in atti,
APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dell'avv. Luca Paolini ed elettivamente domiciliato come in atti APPELLATO
Conclusioni: alla udienza del 17 gennaio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18 maggio 2020 (d'ora in poi: Parte_1
appellante) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Trani, la CP_1
(d'ora in poi: appellata), deducendo che: in data 28 ottobre 2019
[...]
aveva acquistato dalla appellata l'autovettura usata BMW SERIE 3, targata
FH461GA, per il prezzo di euro 15.900,00, oltre spese per il passaggio di proprietà (e quindi per euro 16.700,00), acquisto effettuato tramite la sottoscrizione da parte sua e dell'addetto alle vendite dalla , del CP_1
modulo contrattuale n. 7220 (versato in atti), in forza del quale egli corrispondeva alla concessionaria la somma di euro 500,00, a mo' di caparra confirmatoria;
senonché la venditrice non intendeva dar più seguito al contratto, comunicando, con telegramma del 30 ottobre 2019, che la proposta non era stata accettata e provvedendo, quindi, alla restituzione dell'importo di euro 510,09, in data 1° aprile 2020, somma che l'appellante dichiarava di ricevere quale acconto delle sue maggiori ragioni di credito;
in data 8 gennaio 2020, comunque, l'appellata aveva proceduto alla vendita del mezzo ad un terzo, per il maggior importo di euro 20.350,00.
In ragione di tanto egli chiedeva, di accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare l'intervenuta conclusione, validità ed efficacia del contratto di vendita del veicolo BMW 320D Touring tg. FH461GA,
pag. 2/19 intercorso tra il Sig. e la società - Parte_1 CP_1
accertare e dichiarare l'abusività della clausola n.
1.2 del modulo n. 7220 ai sensi dell'art. 33 comma 2° del Codice Consumo (lettere “Q” e/o “V”
e/o “D”) o, in subordine, ai sensi del comma 1° dell'art. 33 del Codice
Consumo; - dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 36 del Codice Consumo, della clausola n.
1.2 del modulo n. 7220 e l'inesistenza, nullità ed inefficacia di ogni dichiarazione conseguenziale emessa dalla CP_1
in attuazione della predetta, confermando la validità e l'efficacia del contratto per la sua restante parte con conseguente salvezza degli ulteriori effetti contrattuali ai sensi del 1°comma dell'art. 36 Codice Consumo;
- dichiarare la inadempiente colpevole al contratto di vendita per CP_1
violazione dell'obbligo di mancata messa a disposizione e consegna del veicolo e dell'obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e, per gli effetti, risolvere il contratto ex art. 1453 comma 1° c.c.;
- condannare la al risarcimento dei danni nella misura pari ad CP_1
Euro 15.900,00, pari al valore della prestazione definitivamente mancata, ovvero nella misura della maggiore o minore somma da quantificarsi, anche in via equitativa, ex art. 1226 c.c., che sarà ritenuta di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
- condannare la al pagamento delle spese CP_1
e competenze di lite oltre accessori come per Legge. IN VIA
SUBORDINATA: - nel caso di denegato accoglimento delle predette conclusioni, Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e qualificare la condotta della come pratica commerciale scorretta, ai sensi CP_1
degli artt. 21 22 o 23 del Codice Consumo o, in subordine, ai sensi dell'art.
20 Codice Consumo e condannare, pertanto, la al ristoro dei CP_1
pag. 3/19 danni derivanti da lesione di interesse negativo, da quantificarsi in misura equitativa ex art. 1226 c.c.; - condannare la al pagamento delle CP_1
spese e competenze di lite, oltre accessori, come per legge”.
Costituitasi in giudizio, la deduceva che alcun contratto si era CP_1
concluso tra le parti, poiché il modulo sottoscritto dal altro non era Pt_1
che una mera proposta di acquisto che la venditrice si riservava di valutare nel termine di sette giorni, tanto che tempestivamente aveva comunicato al proponente la mancata accettazione (essendosi peraltro accorta dell'errore nel quale era caduto il proprio addetto alle vendite, poiché il mezzo era stato messo in vendita ad un prezzo pressoché uguale a quello a cui la CP_1
lo aveva acquistato per la rivendita); non sussistendo alcun contratto
[...]
tra le parti, non può quindi ravvisarsi alcun inadempimento da parte sua, stante peraltro la avvenuta restituzione dell'acconto percepito dall'appellante ed è priva di ragione la richiesta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale allegato dall'attore e pari al valore dell'auto; non può poi ravvisarsi alcuna pubblicità ingannevole della CP_1
nei confronti del
[...] Pt_1
Senza necessità di alcun approfondimento istruttorio, con la sentenza n.
2/2022, pubblicata in data 3 gennaio 2022, il Tribunale di Trani ha rigettato la domanda (e condannato l'attore al pagamento delle spese di lite), sul presupposto della inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti (tanto evincendosi dal tenore del documento n. 7220, qualificato come proposta di acquisto rivolta dal alla ed a nulla rilevando Pt_1 CP_1
l'intervenuta sottoscrizione del modulo da parte dell'addetto alle vendite pag. 4/19 della concessionaria, peraltro privo di ogni potere rappresentativo). In ragione di tanto, il primo Giudice ha ritenuto inconferente il richiamo alle disposizioni del codice del consumo che l'appellante ha ritenuto violate e che, invece, non ricorrono nel caso di specie, proprio per la mancata conclusione del contratto. Né poi residuerebbe alcuno spazio per la responsabilità extracontrattuale, pure evocata dall'appellante (intanto perché, alla base della vicenda v'è l'errore dell'addetto alla vendita, in relazione alla indicazione del prezzo dell'auto, elemento non riconducibile alla categoria delle pratiche commerciali scorrette, e poi perché non ricorre alcuna ipotesi di violazione della buona fede a norma dell'art. 1337 c.c., non essendo stato allegato alcun danno da parte del . Pt_1
Avverso la sentenza summenzionata ha proposto appello Parte_1
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “A) accertare e
[...]
dichiarare l'intervenuta conclusione, validità ed efficacia del contratto di vendita del veicolo BMW320 D Touring tg FH461GA, intercorso tra il Sig.
e la;
B) accertare e Parte_1 Controparte_2
dichiarare l'abusività della clausola n.
1.2 del modulo contrattuale ai sensi dell'art. 33 co.2 lettera “Q” e/o “V” e/o “D” Cod. Cons. e/o comunque ai sensi dell'art. 33 co. 1 Cod. Cons.; C) dichiarare, per gli effetti, la nullità della clausola n.
1.2 del modulo contrattuale ex art. 36 Cod. Cons. e
l'inesistenza, nullità ed inefficacia di ogni dichiarazione conseguenziale emessa dalla in attuazione della predetta, confermando la validità CP_1
e l'efficacia del contratto per la sua restante parte, con conseguente salvezza degli ulteriori effetti contrattuali ex art. 36 co. 1 Cod. Cons.; D) accertare e dichiarare la nullità/inefficacia della clausola n. 12 del modulo
pag. 5/19 di contratto sottoscritto tra le parti in quanto non specificamente sottoscritta dall'attore aderente, ex art. 1341 c.c.e, in ogni caso, abusiva in quanto riconducibile alla lett.“Q” dell'art. 33 co. 2 Cod. Cons. e/o comunque all'art. 33 co. 1 Cod. Cons. e, pertanto, nulla ex art. 36 Cod.
Cons., con declaratoria di salvezza dei restanti effetti contrattuali;
E) dichiarare la inadempiente colpevole al contratto di vendita per CP_1
violazione degli obblighi di messa a disposizione e consegna del veicolo, nonché dell'obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e, per gli effetti, risolvere il contratto ex art. 1453 c.c.; F) condannare la al risarcimento dei danni nella misura di CP_1
€15.900,00 pari al valore della prestazione definitivamente mancata, ovvero nella misura della maggiore o minore somma ,da quantificarsi, anche in via equitativa, ex art. 1226 c.c., che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
G) condannare la alla rifusione delle spese e degli CP_1
onorari del doppio grado di giudizio, oltre ad accessori di legge. In via subordinata:
1. nel caso di denegato accoglimento delle predette conclusioni, accertare e qualificare la condotta della come CP_1
pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 21, 22 o 23 Cod. Cons. o, in subordine, ai sensi dell'art. 20 Cod. Cons., e condannare pertanto la
al ristoro dei danni derivanti da lesione di interesse negativo, da CP_1
quantificarsi in misura equitativa ex art. 1226 c.c.
2. condannare la CP_1
alla rifusione delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio,
[...]
oltre accessori di legge”.
pag. 6/19 Si è costituita in giudizio , chiedendo di accogliere le seguenti CP_1
conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE E IN RITO: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., o in subordine ai sensi dell'art. 348-bis , comma 1°, c..p.c. (per manifesta infondatezza), la inammissibilità dell'appello proposta dal Sig. con atto di citazione Parte_1
datato 29 giugno 2022 e notificato in data 1° luglio 2022. NEL MERITO: rigettare l'appello proposto dal Sig. con atto di Parte_1
citazione datato 29 giugno 2022 e notificato il 1° luglio 2022, in quanto infondato in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa, e confermare per l'effetto l'impugnata Sentenza n. 2/2022, pronunciata in data 31 dicembre 2021 e pubblicata in data 3 gennaio 2022, con cui il
Tribunale Ordinario di Trani, nella persona del Giudice Unico, Dott.
Nicola Milillo, ha definito il procedimento civile n. 2017/2020 R.G. rigettando le domande di parte attrice e condannando Parte_1
costui alla rifusione in favore della delle spese e compensi di CP_1
causa, liquidati in complessivi Euro 4.835,00, oltre 15% per rimborso forfettario, C.A. e IVA come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Rigettata l'istanza ex art. 348 bis c.p.c., dopo alcuni rinvii (determinati dal rilevante carico del ruolo), all'esito della udienza del 17 gennaio 2025
(svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
pag. 7/19 Va innanzi tutto affrontata la questione dedotta dalla società appellata, circa l'inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 342 c.p.c. (posto che, a suo dire, manca nell'atto di appello la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, che affianchi alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice) ed anche dell'art. 348 bis c.p.c.
L'eccezione è infondata.
Invero, dalla lettura dell'atto introduttivo emerge chiaramente che l'appellante ha indicato gli errori in cui, a suo parere, è incorso il Tribunale con particolare riferimento alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il
pag. 8/19 quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Parimenti anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è infondata. L'assunto che ne è alla base, in sostanza riproducente il testo della norma, non è condivisibile. L'eccezione rimane, peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio.
Superate le eccezioni preliminari, può dunque procedersi all'esame del merito dell'impugnazione, affidata dall'appellante ai seguenti motivi.
Con il primo motivo ha dedotto che il Tribunale di Parte_1
Trani non avrebbe tenuto in debita considerazione la posizione di debolezza ricoperta dall'acquirente nella operazione contrattuale, a fronte della posizione della (che, con le due clausole n.
1.2 e n. 121, ha CP_1
violato il codice del consumo ed i doveri di correttezza e di buona fede).
Con il secondo motivo ha evidenziato l'errore nel quale è caduto il
Tribunale nel non avere ritenuto concluso il contratto di compravendita, invece interpretando il modulo n. 7220 come mera proposta di acquisto ed attribuendo alla firma dell'incaricato alle vendite (sig. la mera Persona_1
funzione di ricezione della proposta, rilevando invece da tutti gli altri elementi (intrinseci ed estrinseci all'atto) che essa valeva come effettiva conclusione del contratto (a tacere del fatto che la clausola n. 12, non specificatamente sottoscritta ex art. 1341 c.c., rientrerebbe in quelle pag. 9/19 condizioni di cui alla lettera Q ex art. 33 comma 2 cod. cons., sicché è nulla).
Risulta poi violato l'art. 115 c.p.c., posto che è rimasta incontestata la circostanza che la concessionaria aveva posto, nel salone adibito alle vendite e proprio sopra l'autovettura oggetto di causa, un cartello che recava l'indicazione del prezzo di vendita (pari ad euro 15.900,00), prezzo peraltro pubblicizzato su tutto il materiale proveniente dalla società.
Trattasi di circostanza rilevante, tale cioè da portare a ritenere che nel caso di specie sia ricorsa una ipotesi di proposta di contratto al pubblico, sicché tutto ciò si trova in perfetta sintonia con l'avere l'addetto alle vendite sottoscritto il modulo nella zona dedicata alla “firma del proponente”, a tacere del fatto che la clausola sarebbe nulla in quanto riportabile nella lettera Q art. 33 comma 2 cod. cons. Ed alcun rilievo ha a tal fine il presupposto errore della concessionaria, posto che il prezzo di vendita fu inserito in tutto il materiale pubblicitario.
La fattispecie va quindi diversamente ricostruita, intendendo che un contratto fu effettivamente concluso tra le parti (valendo il fatto che il agì in piena rappresentanza della concessionaria, mentre le Persona_1
clausole n.
1.2 e n. 12 sono del tutto prive di efficacia, in quanto contrastanti con il codice del consumo, con la conseguenza che esse vanno espunte dal contratto che, quindi, resterà valido per le altre parti).
Infine, ha dedotto che il comportamento della appellata ha ingenerato in lui il legittimo affidamento sull'acquisto del veicolo, sì influenzando la sua libertà negoziale, violando le disposizioni del codice del consumo e dando vita a pratiche commerciali scorrette (per violazione degli artt. 20, 21 e 23
pag. 10/19 cod. cons.). In realtà, alcun rilievo ha l'errore della concessionaria nella indicazione del prezzo (inferiore a quello a cui poi l'auto è stata venduta a terzi), posto che la aveva indicato il minor prezzo nel materiale CP_1
pubblicitario ed anche nel cartello presente nel salone addetto alle vendite.
Il danno, da quantificarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c., va collegato alla lesione della libertà negoziale e la sua esistenza non può essere messa in discussione.
Sui motivi di appello, la società appellata deduce, quanto alla prima questione, che la sentenza impugnata ha fatto largo riferimento alla posizione di consumatore del citando le disposizioni del codice Pt_1
del consumo, pure ritenute inconferenti nel caso di specie.
Nel merito, ha poi dedotto che in alcun modo può dirsi concluso tra le parti un contratto di acquisto del veicolo, perché la proposta formulata dal non è stata accettata dalla concessionaria, senza poter ritenere che Pt_1
la sottoscrizione dell'addetto alle vendite potesse valere quale accettazione
(richiamando a tal proposito il fatto che la prassi utilizzata è quella per cui il cliente sottoscrive la proposta di acquisto che va poi vagliata dalla concessionaria entro dati termini, e senza poter considerare la clausola n.
12 – che esclude che l'addetto alle vendite possa avere potere di rappresentanza della concessionaria - della proposta come vessatoria e perciò nulla). Nel caso di specie è evidente l'errore nella indicazione del prezzo di vendita, posto che esso è stato fissato in euro 15.900,00, quindi di poco superiore a quello per il quale il mezzo è stato acquistato ai fini della rivendita.
pag. 11/19 Ed è palese che alcun contratto si è perfezionato tra le parti, valutati tutti gli elementi ricorrenti nella fattispecie.
Inconferente è poi il richiamo alla violazione delle disposizioni del codice del consumo, posto che nel caso di specie non si è perfezionato alcun contratto tra le parti, ma si ravvisa la sola presenza di una proposta di acquisto, che rappresenta una esplicazione della libertà negoziale delle parti e che ricalca lo schema indicato dall'art. 1326 c.c.
Alcun rilievo ha il fatto che la concessionaria non abbia contestato il fatto che fosse stato pubblicizzato il prezzo di euro 15.900,00, anche nel materiale pubblicitario, posto che esso non valeva come proposta di vendita ma come mero invito a proporre (circostanza spesso ricorrente nelle vendite di autovetture).
Inconferente è il richiamo alla violazione degli art. 21 e ss. cod. cons., così come alcuna violazione della buona fede può ravvisarsi.
Ed infine, non risulta affatto indicato in cosa si sia concretizzato il danno di cui si chiede il risarcimento.
Ciò posto, il Collegio rileva che i motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, poiché essi fanno, sostanzialmente, riferimento alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti (se, cioè, si sia trattato o meno di un contratto effettivamente concluso), circostanza da cui poi discende l'applicabilità o meno della normativa a tutela del consumatore.
Vanno sul punto specifico poste alcune premesse di carattere generale.
Come è noto, a norma dell'art. 1326 c.c. il contratto si conclude nel momento in cui il soggetto che ha fatto una proposta ha notizia dell'accettazione della stessa dall'altra parte ed è, altrettanto, evidente che pag. 12/19 l'accettazione deve provenire dal soggetto interessato alla conclusione del contratto, dopo il vaglio della natura e del contenuto della proposta. Sicché, ad esempio, può ben succedere che il potenziale accettante, dopo avere avuto notizia della proposta, debba valutare se questa sia per lui conveniente e, nel caso positivo, darne notizia al proponente in modo che il contratto sia concluso in via definitiva.
Un particolare tipo di proposta è costituito dalla offerta al pubblico
(prevista dall'art. 1336 c.c.), che vale come vera e propria proposta contrattuale anche se indirizzata ad una serie indefinita di persone, purché contenga gli elementi essenziali del contratto da concludersi e che si concluderà con la mera accettazione di uno qualsiasi degli interessati.
Essa va però distinta dal mero invito a proporre o a trattare, che si configura, invece, allorquando un venditore voglia sollecitare proposte contrattuali, circostanza che ricorre, ad esempio, nella diffusione di inserzioni pubblicitarie. Sicuramente configura, invece, un'offerta al pubblico l'ipotesi di esposizione di merce nei supermercati, ove, quindi, il cliente potrà prelevare il bene, senza alcuna intermediazione del venditore, per poi agevolmente pagarne il prezzo alle casse prima dell'uscita.
Occorre a questo punto valutare il caso di specie, ossia il controverso modulo n. 7220 che, a parere dell'appellante, configurava una proposta di vendita, da lui accettata, con conseguente conclusione del contratto.
Ora, analizzando il detto modulo (documento n. 1 fascicolo di primo grado appellante e documento n. 2 di quello dell'appellato), emerge chiaramente,
e già della intestazione dello stesso, la sua configurabilità quale proposta di pag. 13/19 acquisto (in relazione ad un bene, esposto nel salone di vendita, e quindi predisposto per l'invito a proporre).
Lo stesso è infatti indirizzato a “Spett.le ed è indicato come CP_1
“proposta di acquisto di autoveicolo usato”, oltre al fatto che nulla è indicato come caparra confirmatoria (a pag. 2). Né poi viene indicato alcun termine per la consegna del mezzo e vengono anche tralasciati i termini e le modalità di pagamento, circostanza che porta indubitabilmente a ritenere che alcun contratto fu concluso, essendo del tutto impensabile che chi acquista un'autovettura non si preoccupi, soprattutto, di concordare come e quando pagherà e come e quando riceverà il bene acquistato.
Utilizzando gli strumenti ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c., gli indici rivelatori esistenti nel modulo (in mancanza di altre indicazioni provenienti, ad esempio, da prove testimoniali non assunte nel giudizio), portano quindi a ritenere la mera emissione, da parte dell'appellante di una proposta di acquisto, meramente ricevuta dal dipendente della Stile che in essa ha apposto una firma, al solo evidente fine di riferire la proposta a chi aveva il potere di rappresentanza della venditrice. Di fatto, il modulo rinviava ad ulteriori atti da intercorrere tra le parti e non conteneva specifici elementi da cui desumere la sicura applicabilità dell'art. 1326 c.c. (cfr.:
Corte appello Lecce sez. II, 17/05/2023, -ud. 09/05/2023, dep. 17/05/2023-,
n.435).
Né può avere alcun rilievo che il bene fosse esposto nel salone di esposizione delle autovetture con il prezzo di vendita poi indicato nel modulo, peraltro indicato anche nel materiale pubblicitario: trattasi sì di fatti incontestati, ma irrilevanti. In disparte il fatto che discendono da un pag. 14/19 errore a monte (poiché si trattava di un prezzo di poco superiore a quello con il quale il mezzo era stato acquistato per la rivendita, sicché
l'operazione sarebbe stata indubbiamente antieconomica per l'azienda), v'è la considerazione che la questione non ricade nella zona della conclusione del contratto, ma solo in quella, prenegoziale, della proposta (effettuata dalla parte appellante, in vista di un potenziale affare) e della, mancata, accettazione da parte della società appellata (che aveva ritenuto di non aderire a quella proposta, in quanto non conveniente). Insomma, si ricade nell'ambito della libertà negoziale delle parti che, in una operazione contrattuale, tendono, ciascuna, ad ottenere il miglior vantaggio dal contratto.
Né, in direzione dell'appellante, giova il fatto che si fa riferimento, nel modulo, al “prezzo concordato”, posto che la locuzione rimanda evidentemente al prezzo esposto sull'auto ed al fatto che una delle parti veniva qualificata come “venditore”, tale essendo sicuramente l'altra parte dell'operazione che, comunque, resta non conclusa tra le parti.
Irrilevante è poi il richiamo all'art. 33, comma 2, cod. cons. che, infatti, per la sua applicazione prevede che, a monte, un contratto si sia concluso tra le parti, circostanza inequivocabilmente assente nel caso di specie. E ciò anche superando il valore da attribuire alle clausole n. 1.2 (peraltro debitamente sottoscritta dal come emerge dal modulo n. 7220 di Pt_1
cui all'allegato n. 2 alla comparsa di costituzione dell'appellata) e n. 12 (il cui valore vessatorio è quantomeno dubbio, posto che essa fa riferimento alla mancanza di poteri rappresentativi dell'addetto alle vendite, ma che altro non è che una specificazione della clausola n. 1.2, che attiene alle modalità di conclusione del contratto, rimandando proprio alla accettazione pag. 15/19 della proposta da parte della azienda di vendita delle autovetture, quindi, evidentemente, ritenendo privo di rappresentanza l'addetto alle vendite).
Il Collegio ritiene inoltre che non si sia verificato alcun utilizzo, da parte della società appellata, di pratiche commerciali scorrette.
Come è noto, queste consistono in tutte le pratiche commerciali con cui il professionista cerca di ottenere un vantaggio economico indebito influenzando le scelte del consumatore. Nel caso di specie alcun vantaggio vi è stato ed esso è precluso dal fatto che il prezzo di vendita esposto nel salone era di poco superiore a quello di acquisto. Ma già in radice può dirsi che il comportamento della non possa CP_1
configurare una pratica commerciale scorretta che, secondo la giurisprudenza, ricorre nel caso “di una pratica commerciale che sia contraria alle norme di diligenza professionale e che, inoltre, risulti essere idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore medio, con riferimento al singolo prodotto preso in esame”
(Consiglio di Stato sez. VI, 12/01/2022, n.203. Nello stesso senso: “La pratica commerciale per essere considerata scorretta, deve essere idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso” Consiglio di Stato sez. VI,
11/11/2021, n.7535).
Ora, val la pena di rilevare che il comportamento della appellata, sicuramente configurante un errore, non ha alterato sensibilmente la volontà del che si è limitato ad effettuare una proposta di acquisto, Pt_1
pag. 16/19 ritenuta da lui indubbiamente vantaggiosa, ma di fatto irrealizzabile sul mercato, sicché non si configura alcuna pratica commerciale scorretta.
Né poi la pratica commerciale, ritenuta dal scorretta, può dar Pt_1
luogo ad alcun risarcimento del danno per la responsabilità precontrattuale.
E' infatti noto che il danno risarcibile, per la violazione dell'art. 1337 c.c.,
è limitato al solo interesse negativo, ossia quello subito per le spese inutilmente sopportate nel corso della trattativa e quello derivante dalla perdita di ulteriori chance contrattuali (che avrebbero comportato la possibilità di stipulare con altri un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, non potendo invece comprendere il risarcimento del danno da lucro cessante -in questi termini: Corte di cassazione n. 2525/2006 e n.
30186/2021).
Dunque, il pur lamentando l'esistenza di un danno di tal fatta, di Pt_1
cui chiede il risarcimento (anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.), nulla ha allegato, né in primo né in secondo grado, in ordine agli elementi che potessero configurare le conseguenze della condotta illecita sulla sua sfera giuridica (nulla dicendo, e provando, ad esempio, in ordine al fatto che, fatta la proposta, non aveva continuato a valutare altre ipotesi, o in ordine al tempo effettivamente speso nella trattativa o, infine, in ordine ad altre possibilità di acquisto sfumate perché confidava sul buon fine dell'operazione invece non conclusa).
Trattasi di un cd. danno conseguenza che, come tale, necessita di opportune allegazioni e prova, del tutto mancanti nel caso di specie.
pag. 17/19 Consegue a tanto che l'appello va rigettato.
Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (tenuto conto del valore della controversia, delle fasi del giudizio espletate e dei valori medi).
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115
2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
-
La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 973/2022 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Trani n. 272022, pubblicata il 3 gennaio 2022 (resa nel procedimento n. 2017/2020 R.G.);
2) condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
sostenute da in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, quantificate in euro 5.809,00 per i compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma pag. 18/19 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 19/19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La prima subordina la conclusione del contratto alla accettazione da parte della venditrice, la seconda esclude che l'addetto alle vendite abbia poteri rappresentativi della azienda.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 973/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore
Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 2/2022 emessa dal Tribunale di Trani nel giudizio n. 2017/2020
R.G.), iscritta al n. 973/2022 R.G., avente ad oggetto: cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole (azione di simulazione, nullità, annullamento, etc.), tra:
, nato ad [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Zagaria ed elettivamente domiciliato come in atti,
APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dell'avv. Luca Paolini ed elettivamente domiciliato come in atti APPELLATO
Conclusioni: alla udienza del 17 gennaio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18 maggio 2020 (d'ora in poi: Parte_1
appellante) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Trani, la CP_1
(d'ora in poi: appellata), deducendo che: in data 28 ottobre 2019
[...]
aveva acquistato dalla appellata l'autovettura usata BMW SERIE 3, targata
FH461GA, per il prezzo di euro 15.900,00, oltre spese per il passaggio di proprietà (e quindi per euro 16.700,00), acquisto effettuato tramite la sottoscrizione da parte sua e dell'addetto alle vendite dalla , del CP_1
modulo contrattuale n. 7220 (versato in atti), in forza del quale egli corrispondeva alla concessionaria la somma di euro 500,00, a mo' di caparra confirmatoria;
senonché la venditrice non intendeva dar più seguito al contratto, comunicando, con telegramma del 30 ottobre 2019, che la proposta non era stata accettata e provvedendo, quindi, alla restituzione dell'importo di euro 510,09, in data 1° aprile 2020, somma che l'appellante dichiarava di ricevere quale acconto delle sue maggiori ragioni di credito;
in data 8 gennaio 2020, comunque, l'appellata aveva proceduto alla vendita del mezzo ad un terzo, per il maggior importo di euro 20.350,00.
In ragione di tanto egli chiedeva, di accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare l'intervenuta conclusione, validità ed efficacia del contratto di vendita del veicolo BMW 320D Touring tg. FH461GA,
pag. 2/19 intercorso tra il Sig. e la società - Parte_1 CP_1
accertare e dichiarare l'abusività della clausola n.
1.2 del modulo n. 7220 ai sensi dell'art. 33 comma 2° del Codice Consumo (lettere “Q” e/o “V”
e/o “D”) o, in subordine, ai sensi del comma 1° dell'art. 33 del Codice
Consumo; - dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 36 del Codice Consumo, della clausola n.
1.2 del modulo n. 7220 e l'inesistenza, nullità ed inefficacia di ogni dichiarazione conseguenziale emessa dalla CP_1
in attuazione della predetta, confermando la validità e l'efficacia del contratto per la sua restante parte con conseguente salvezza degli ulteriori effetti contrattuali ai sensi del 1°comma dell'art. 36 Codice Consumo;
- dichiarare la inadempiente colpevole al contratto di vendita per CP_1
violazione dell'obbligo di mancata messa a disposizione e consegna del veicolo e dell'obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e, per gli effetti, risolvere il contratto ex art. 1453 comma 1° c.c.;
- condannare la al risarcimento dei danni nella misura pari ad CP_1
Euro 15.900,00, pari al valore della prestazione definitivamente mancata, ovvero nella misura della maggiore o minore somma da quantificarsi, anche in via equitativa, ex art. 1226 c.c., che sarà ritenuta di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
- condannare la al pagamento delle spese CP_1
e competenze di lite oltre accessori come per Legge. IN VIA
SUBORDINATA: - nel caso di denegato accoglimento delle predette conclusioni, Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e qualificare la condotta della come pratica commerciale scorretta, ai sensi CP_1
degli artt. 21 22 o 23 del Codice Consumo o, in subordine, ai sensi dell'art.
20 Codice Consumo e condannare, pertanto, la al ristoro dei CP_1
pag. 3/19 danni derivanti da lesione di interesse negativo, da quantificarsi in misura equitativa ex art. 1226 c.c.; - condannare la al pagamento delle CP_1
spese e competenze di lite, oltre accessori, come per legge”.
Costituitasi in giudizio, la deduceva che alcun contratto si era CP_1
concluso tra le parti, poiché il modulo sottoscritto dal altro non era Pt_1
che una mera proposta di acquisto che la venditrice si riservava di valutare nel termine di sette giorni, tanto che tempestivamente aveva comunicato al proponente la mancata accettazione (essendosi peraltro accorta dell'errore nel quale era caduto il proprio addetto alle vendite, poiché il mezzo era stato messo in vendita ad un prezzo pressoché uguale a quello a cui la CP_1
lo aveva acquistato per la rivendita); non sussistendo alcun contratto
[...]
tra le parti, non può quindi ravvisarsi alcun inadempimento da parte sua, stante peraltro la avvenuta restituzione dell'acconto percepito dall'appellante ed è priva di ragione la richiesta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale allegato dall'attore e pari al valore dell'auto; non può poi ravvisarsi alcuna pubblicità ingannevole della CP_1
nei confronti del
[...] Pt_1
Senza necessità di alcun approfondimento istruttorio, con la sentenza n.
2/2022, pubblicata in data 3 gennaio 2022, il Tribunale di Trani ha rigettato la domanda (e condannato l'attore al pagamento delle spese di lite), sul presupposto della inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti (tanto evincendosi dal tenore del documento n. 7220, qualificato come proposta di acquisto rivolta dal alla ed a nulla rilevando Pt_1 CP_1
l'intervenuta sottoscrizione del modulo da parte dell'addetto alle vendite pag. 4/19 della concessionaria, peraltro privo di ogni potere rappresentativo). In ragione di tanto, il primo Giudice ha ritenuto inconferente il richiamo alle disposizioni del codice del consumo che l'appellante ha ritenuto violate e che, invece, non ricorrono nel caso di specie, proprio per la mancata conclusione del contratto. Né poi residuerebbe alcuno spazio per la responsabilità extracontrattuale, pure evocata dall'appellante (intanto perché, alla base della vicenda v'è l'errore dell'addetto alla vendita, in relazione alla indicazione del prezzo dell'auto, elemento non riconducibile alla categoria delle pratiche commerciali scorrette, e poi perché non ricorre alcuna ipotesi di violazione della buona fede a norma dell'art. 1337 c.c., non essendo stato allegato alcun danno da parte del . Pt_1
Avverso la sentenza summenzionata ha proposto appello Parte_1
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “A) accertare e
[...]
dichiarare l'intervenuta conclusione, validità ed efficacia del contratto di vendita del veicolo BMW320 D Touring tg FH461GA, intercorso tra il Sig.
e la;
B) accertare e Parte_1 Controparte_2
dichiarare l'abusività della clausola n.
1.2 del modulo contrattuale ai sensi dell'art. 33 co.2 lettera “Q” e/o “V” e/o “D” Cod. Cons. e/o comunque ai sensi dell'art. 33 co. 1 Cod. Cons.; C) dichiarare, per gli effetti, la nullità della clausola n.
1.2 del modulo contrattuale ex art. 36 Cod. Cons. e
l'inesistenza, nullità ed inefficacia di ogni dichiarazione conseguenziale emessa dalla in attuazione della predetta, confermando la validità CP_1
e l'efficacia del contratto per la sua restante parte, con conseguente salvezza degli ulteriori effetti contrattuali ex art. 36 co. 1 Cod. Cons.; D) accertare e dichiarare la nullità/inefficacia della clausola n. 12 del modulo
pag. 5/19 di contratto sottoscritto tra le parti in quanto non specificamente sottoscritta dall'attore aderente, ex art. 1341 c.c.e, in ogni caso, abusiva in quanto riconducibile alla lett.“Q” dell'art. 33 co. 2 Cod. Cons. e/o comunque all'art. 33 co. 1 Cod. Cons. e, pertanto, nulla ex art. 36 Cod.
Cons., con declaratoria di salvezza dei restanti effetti contrattuali;
E) dichiarare la inadempiente colpevole al contratto di vendita per CP_1
violazione degli obblighi di messa a disposizione e consegna del veicolo, nonché dell'obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e, per gli effetti, risolvere il contratto ex art. 1453 c.c.; F) condannare la al risarcimento dei danni nella misura di CP_1
€15.900,00 pari al valore della prestazione definitivamente mancata, ovvero nella misura della maggiore o minore somma ,da quantificarsi, anche in via equitativa, ex art. 1226 c.c., che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
G) condannare la alla rifusione delle spese e degli CP_1
onorari del doppio grado di giudizio, oltre ad accessori di legge. In via subordinata:
1. nel caso di denegato accoglimento delle predette conclusioni, accertare e qualificare la condotta della come CP_1
pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 21, 22 o 23 Cod. Cons. o, in subordine, ai sensi dell'art. 20 Cod. Cons., e condannare pertanto la
al ristoro dei danni derivanti da lesione di interesse negativo, da CP_1
quantificarsi in misura equitativa ex art. 1226 c.c.
2. condannare la CP_1
alla rifusione delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio,
[...]
oltre accessori di legge”.
pag. 6/19 Si è costituita in giudizio , chiedendo di accogliere le seguenti CP_1
conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE E IN RITO: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., o in subordine ai sensi dell'art. 348-bis , comma 1°, c..p.c. (per manifesta infondatezza), la inammissibilità dell'appello proposta dal Sig. con atto di citazione Parte_1
datato 29 giugno 2022 e notificato in data 1° luglio 2022. NEL MERITO: rigettare l'appello proposto dal Sig. con atto di Parte_1
citazione datato 29 giugno 2022 e notificato il 1° luglio 2022, in quanto infondato in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa, e confermare per l'effetto l'impugnata Sentenza n. 2/2022, pronunciata in data 31 dicembre 2021 e pubblicata in data 3 gennaio 2022, con cui il
Tribunale Ordinario di Trani, nella persona del Giudice Unico, Dott.
Nicola Milillo, ha definito il procedimento civile n. 2017/2020 R.G. rigettando le domande di parte attrice e condannando Parte_1
costui alla rifusione in favore della delle spese e compensi di CP_1
causa, liquidati in complessivi Euro 4.835,00, oltre 15% per rimborso forfettario, C.A. e IVA come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Rigettata l'istanza ex art. 348 bis c.p.c., dopo alcuni rinvii (determinati dal rilevante carico del ruolo), all'esito della udienza del 17 gennaio 2025
(svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
pag. 7/19 Va innanzi tutto affrontata la questione dedotta dalla società appellata, circa l'inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 342 c.p.c. (posto che, a suo dire, manca nell'atto di appello la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, che affianchi alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice) ed anche dell'art. 348 bis c.p.c.
L'eccezione è infondata.
Invero, dalla lettura dell'atto introduttivo emerge chiaramente che l'appellante ha indicato gli errori in cui, a suo parere, è incorso il Tribunale con particolare riferimento alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il
pag. 8/19 quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Parimenti anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è infondata. L'assunto che ne è alla base, in sostanza riproducente il testo della norma, non è condivisibile. L'eccezione rimane, peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio.
Superate le eccezioni preliminari, può dunque procedersi all'esame del merito dell'impugnazione, affidata dall'appellante ai seguenti motivi.
Con il primo motivo ha dedotto che il Tribunale di Parte_1
Trani non avrebbe tenuto in debita considerazione la posizione di debolezza ricoperta dall'acquirente nella operazione contrattuale, a fronte della posizione della (che, con le due clausole n.
1.2 e n. 121, ha CP_1
violato il codice del consumo ed i doveri di correttezza e di buona fede).
Con il secondo motivo ha evidenziato l'errore nel quale è caduto il
Tribunale nel non avere ritenuto concluso il contratto di compravendita, invece interpretando il modulo n. 7220 come mera proposta di acquisto ed attribuendo alla firma dell'incaricato alle vendite (sig. la mera Persona_1
funzione di ricezione della proposta, rilevando invece da tutti gli altri elementi (intrinseci ed estrinseci all'atto) che essa valeva come effettiva conclusione del contratto (a tacere del fatto che la clausola n. 12, non specificatamente sottoscritta ex art. 1341 c.c., rientrerebbe in quelle pag. 9/19 condizioni di cui alla lettera Q ex art. 33 comma 2 cod. cons., sicché è nulla).
Risulta poi violato l'art. 115 c.p.c., posto che è rimasta incontestata la circostanza che la concessionaria aveva posto, nel salone adibito alle vendite e proprio sopra l'autovettura oggetto di causa, un cartello che recava l'indicazione del prezzo di vendita (pari ad euro 15.900,00), prezzo peraltro pubblicizzato su tutto il materiale proveniente dalla società.
Trattasi di circostanza rilevante, tale cioè da portare a ritenere che nel caso di specie sia ricorsa una ipotesi di proposta di contratto al pubblico, sicché tutto ciò si trova in perfetta sintonia con l'avere l'addetto alle vendite sottoscritto il modulo nella zona dedicata alla “firma del proponente”, a tacere del fatto che la clausola sarebbe nulla in quanto riportabile nella lettera Q art. 33 comma 2 cod. cons. Ed alcun rilievo ha a tal fine il presupposto errore della concessionaria, posto che il prezzo di vendita fu inserito in tutto il materiale pubblicitario.
La fattispecie va quindi diversamente ricostruita, intendendo che un contratto fu effettivamente concluso tra le parti (valendo il fatto che il agì in piena rappresentanza della concessionaria, mentre le Persona_1
clausole n.
1.2 e n. 12 sono del tutto prive di efficacia, in quanto contrastanti con il codice del consumo, con la conseguenza che esse vanno espunte dal contratto che, quindi, resterà valido per le altre parti).
Infine, ha dedotto che il comportamento della appellata ha ingenerato in lui il legittimo affidamento sull'acquisto del veicolo, sì influenzando la sua libertà negoziale, violando le disposizioni del codice del consumo e dando vita a pratiche commerciali scorrette (per violazione degli artt. 20, 21 e 23
pag. 10/19 cod. cons.). In realtà, alcun rilievo ha l'errore della concessionaria nella indicazione del prezzo (inferiore a quello a cui poi l'auto è stata venduta a terzi), posto che la aveva indicato il minor prezzo nel materiale CP_1
pubblicitario ed anche nel cartello presente nel salone addetto alle vendite.
Il danno, da quantificarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c., va collegato alla lesione della libertà negoziale e la sua esistenza non può essere messa in discussione.
Sui motivi di appello, la società appellata deduce, quanto alla prima questione, che la sentenza impugnata ha fatto largo riferimento alla posizione di consumatore del citando le disposizioni del codice Pt_1
del consumo, pure ritenute inconferenti nel caso di specie.
Nel merito, ha poi dedotto che in alcun modo può dirsi concluso tra le parti un contratto di acquisto del veicolo, perché la proposta formulata dal non è stata accettata dalla concessionaria, senza poter ritenere che Pt_1
la sottoscrizione dell'addetto alle vendite potesse valere quale accettazione
(richiamando a tal proposito il fatto che la prassi utilizzata è quella per cui il cliente sottoscrive la proposta di acquisto che va poi vagliata dalla concessionaria entro dati termini, e senza poter considerare la clausola n.
12 – che esclude che l'addetto alle vendite possa avere potere di rappresentanza della concessionaria - della proposta come vessatoria e perciò nulla). Nel caso di specie è evidente l'errore nella indicazione del prezzo di vendita, posto che esso è stato fissato in euro 15.900,00, quindi di poco superiore a quello per il quale il mezzo è stato acquistato ai fini della rivendita.
pag. 11/19 Ed è palese che alcun contratto si è perfezionato tra le parti, valutati tutti gli elementi ricorrenti nella fattispecie.
Inconferente è poi il richiamo alla violazione delle disposizioni del codice del consumo, posto che nel caso di specie non si è perfezionato alcun contratto tra le parti, ma si ravvisa la sola presenza di una proposta di acquisto, che rappresenta una esplicazione della libertà negoziale delle parti e che ricalca lo schema indicato dall'art. 1326 c.c.
Alcun rilievo ha il fatto che la concessionaria non abbia contestato il fatto che fosse stato pubblicizzato il prezzo di euro 15.900,00, anche nel materiale pubblicitario, posto che esso non valeva come proposta di vendita ma come mero invito a proporre (circostanza spesso ricorrente nelle vendite di autovetture).
Inconferente è il richiamo alla violazione degli art. 21 e ss. cod. cons., così come alcuna violazione della buona fede può ravvisarsi.
Ed infine, non risulta affatto indicato in cosa si sia concretizzato il danno di cui si chiede il risarcimento.
Ciò posto, il Collegio rileva che i motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, poiché essi fanno, sostanzialmente, riferimento alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti (se, cioè, si sia trattato o meno di un contratto effettivamente concluso), circostanza da cui poi discende l'applicabilità o meno della normativa a tutela del consumatore.
Vanno sul punto specifico poste alcune premesse di carattere generale.
Come è noto, a norma dell'art. 1326 c.c. il contratto si conclude nel momento in cui il soggetto che ha fatto una proposta ha notizia dell'accettazione della stessa dall'altra parte ed è, altrettanto, evidente che pag. 12/19 l'accettazione deve provenire dal soggetto interessato alla conclusione del contratto, dopo il vaglio della natura e del contenuto della proposta. Sicché, ad esempio, può ben succedere che il potenziale accettante, dopo avere avuto notizia della proposta, debba valutare se questa sia per lui conveniente e, nel caso positivo, darne notizia al proponente in modo che il contratto sia concluso in via definitiva.
Un particolare tipo di proposta è costituito dalla offerta al pubblico
(prevista dall'art. 1336 c.c.), che vale come vera e propria proposta contrattuale anche se indirizzata ad una serie indefinita di persone, purché contenga gli elementi essenziali del contratto da concludersi e che si concluderà con la mera accettazione di uno qualsiasi degli interessati.
Essa va però distinta dal mero invito a proporre o a trattare, che si configura, invece, allorquando un venditore voglia sollecitare proposte contrattuali, circostanza che ricorre, ad esempio, nella diffusione di inserzioni pubblicitarie. Sicuramente configura, invece, un'offerta al pubblico l'ipotesi di esposizione di merce nei supermercati, ove, quindi, il cliente potrà prelevare il bene, senza alcuna intermediazione del venditore, per poi agevolmente pagarne il prezzo alle casse prima dell'uscita.
Occorre a questo punto valutare il caso di specie, ossia il controverso modulo n. 7220 che, a parere dell'appellante, configurava una proposta di vendita, da lui accettata, con conseguente conclusione del contratto.
Ora, analizzando il detto modulo (documento n. 1 fascicolo di primo grado appellante e documento n. 2 di quello dell'appellato), emerge chiaramente,
e già della intestazione dello stesso, la sua configurabilità quale proposta di pag. 13/19 acquisto (in relazione ad un bene, esposto nel salone di vendita, e quindi predisposto per l'invito a proporre).
Lo stesso è infatti indirizzato a “Spett.le ed è indicato come CP_1
“proposta di acquisto di autoveicolo usato”, oltre al fatto che nulla è indicato come caparra confirmatoria (a pag. 2). Né poi viene indicato alcun termine per la consegna del mezzo e vengono anche tralasciati i termini e le modalità di pagamento, circostanza che porta indubitabilmente a ritenere che alcun contratto fu concluso, essendo del tutto impensabile che chi acquista un'autovettura non si preoccupi, soprattutto, di concordare come e quando pagherà e come e quando riceverà il bene acquistato.
Utilizzando gli strumenti ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c., gli indici rivelatori esistenti nel modulo (in mancanza di altre indicazioni provenienti, ad esempio, da prove testimoniali non assunte nel giudizio), portano quindi a ritenere la mera emissione, da parte dell'appellante di una proposta di acquisto, meramente ricevuta dal dipendente della Stile che in essa ha apposto una firma, al solo evidente fine di riferire la proposta a chi aveva il potere di rappresentanza della venditrice. Di fatto, il modulo rinviava ad ulteriori atti da intercorrere tra le parti e non conteneva specifici elementi da cui desumere la sicura applicabilità dell'art. 1326 c.c. (cfr.:
Corte appello Lecce sez. II, 17/05/2023, -ud. 09/05/2023, dep. 17/05/2023-,
n.435).
Né può avere alcun rilievo che il bene fosse esposto nel salone di esposizione delle autovetture con il prezzo di vendita poi indicato nel modulo, peraltro indicato anche nel materiale pubblicitario: trattasi sì di fatti incontestati, ma irrilevanti. In disparte il fatto che discendono da un pag. 14/19 errore a monte (poiché si trattava di un prezzo di poco superiore a quello con il quale il mezzo era stato acquistato per la rivendita, sicché
l'operazione sarebbe stata indubbiamente antieconomica per l'azienda), v'è la considerazione che la questione non ricade nella zona della conclusione del contratto, ma solo in quella, prenegoziale, della proposta (effettuata dalla parte appellante, in vista di un potenziale affare) e della, mancata, accettazione da parte della società appellata (che aveva ritenuto di non aderire a quella proposta, in quanto non conveniente). Insomma, si ricade nell'ambito della libertà negoziale delle parti che, in una operazione contrattuale, tendono, ciascuna, ad ottenere il miglior vantaggio dal contratto.
Né, in direzione dell'appellante, giova il fatto che si fa riferimento, nel modulo, al “prezzo concordato”, posto che la locuzione rimanda evidentemente al prezzo esposto sull'auto ed al fatto che una delle parti veniva qualificata come “venditore”, tale essendo sicuramente l'altra parte dell'operazione che, comunque, resta non conclusa tra le parti.
Irrilevante è poi il richiamo all'art. 33, comma 2, cod. cons. che, infatti, per la sua applicazione prevede che, a monte, un contratto si sia concluso tra le parti, circostanza inequivocabilmente assente nel caso di specie. E ciò anche superando il valore da attribuire alle clausole n. 1.2 (peraltro debitamente sottoscritta dal come emerge dal modulo n. 7220 di Pt_1
cui all'allegato n. 2 alla comparsa di costituzione dell'appellata) e n. 12 (il cui valore vessatorio è quantomeno dubbio, posto che essa fa riferimento alla mancanza di poteri rappresentativi dell'addetto alle vendite, ma che altro non è che una specificazione della clausola n. 1.2, che attiene alle modalità di conclusione del contratto, rimandando proprio alla accettazione pag. 15/19 della proposta da parte della azienda di vendita delle autovetture, quindi, evidentemente, ritenendo privo di rappresentanza l'addetto alle vendite).
Il Collegio ritiene inoltre che non si sia verificato alcun utilizzo, da parte della società appellata, di pratiche commerciali scorrette.
Come è noto, queste consistono in tutte le pratiche commerciali con cui il professionista cerca di ottenere un vantaggio economico indebito influenzando le scelte del consumatore. Nel caso di specie alcun vantaggio vi è stato ed esso è precluso dal fatto che il prezzo di vendita esposto nel salone era di poco superiore a quello di acquisto. Ma già in radice può dirsi che il comportamento della non possa CP_1
configurare una pratica commerciale scorretta che, secondo la giurisprudenza, ricorre nel caso “di una pratica commerciale che sia contraria alle norme di diligenza professionale e che, inoltre, risulti essere idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore medio, con riferimento al singolo prodotto preso in esame”
(Consiglio di Stato sez. VI, 12/01/2022, n.203. Nello stesso senso: “La pratica commerciale per essere considerata scorretta, deve essere idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso” Consiglio di Stato sez. VI,
11/11/2021, n.7535).
Ora, val la pena di rilevare che il comportamento della appellata, sicuramente configurante un errore, non ha alterato sensibilmente la volontà del che si è limitato ad effettuare una proposta di acquisto, Pt_1
pag. 16/19 ritenuta da lui indubbiamente vantaggiosa, ma di fatto irrealizzabile sul mercato, sicché non si configura alcuna pratica commerciale scorretta.
Né poi la pratica commerciale, ritenuta dal scorretta, può dar Pt_1
luogo ad alcun risarcimento del danno per la responsabilità precontrattuale.
E' infatti noto che il danno risarcibile, per la violazione dell'art. 1337 c.c.,
è limitato al solo interesse negativo, ossia quello subito per le spese inutilmente sopportate nel corso della trattativa e quello derivante dalla perdita di ulteriori chance contrattuali (che avrebbero comportato la possibilità di stipulare con altri un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, non potendo invece comprendere il risarcimento del danno da lucro cessante -in questi termini: Corte di cassazione n. 2525/2006 e n.
30186/2021).
Dunque, il pur lamentando l'esistenza di un danno di tal fatta, di Pt_1
cui chiede il risarcimento (anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.), nulla ha allegato, né in primo né in secondo grado, in ordine agli elementi che potessero configurare le conseguenze della condotta illecita sulla sua sfera giuridica (nulla dicendo, e provando, ad esempio, in ordine al fatto che, fatta la proposta, non aveva continuato a valutare altre ipotesi, o in ordine al tempo effettivamente speso nella trattativa o, infine, in ordine ad altre possibilità di acquisto sfumate perché confidava sul buon fine dell'operazione invece non conclusa).
Trattasi di un cd. danno conseguenza che, come tale, necessita di opportune allegazioni e prova, del tutto mancanti nel caso di specie.
pag. 17/19 Consegue a tanto che l'appello va rigettato.
Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (tenuto conto del valore della controversia, delle fasi del giudizio espletate e dei valori medi).
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115
2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
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P. Q. M.
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La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 973/2022 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Trani n. 272022, pubblicata il 3 gennaio 2022 (resa nel procedimento n. 2017/2020 R.G.);
2) condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
sostenute da in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, quantificate in euro 5.809,00 per i compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma pag. 18/19 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 19/19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La prima subordina la conclusione del contratto alla accettazione da parte della venditrice, la seconda esclude che l'addetto alle vendite abbia poteri rappresentativi della azienda.