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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/04/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2245/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr.ssa Francesca Vullo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2245/2024 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
(C. F. ) con sede legale in Roma via Cardinal Mastrangelo n. 18, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentate pro tempore sig. rappresentata e difesa, giusta Parte_2
procura in atti, dagli Avv.ti (C. F. ) e Parte_3 C.F._1
(C. F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dei Parte_4 C.F._2
predetti difensori in Roma via Flaminia n. 79, pec: Email_1
pec: Email_2
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 18 - (C. F. ) in persona del curatore Avv. Paolo PIZZA, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, giusta procura ed autorizzazione del g.d. del 10.09.2024 in atti, dall'Avv.
Fabrizio PELLEGRINI (C. F. ), presso il cui studio legale in Milano via C.F._3
Serbelloni n. 13 è elettivamente domiciliato pec: Email_3
Fax: 02.89093298
APPELLATO
Avente ad oggetto: indebito oggettivo – azione revocatoria fallimentare
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza n. 915/2024 pubblicata il
25.01.2024 rep. 616/2024 del 25.01.2024, pronunciata dal Tribunale di Milano – sezione II civile, resa
a definizione del procedimento di primo grado iscritto al n. 39962/2022 r.g. non notificata: in via preliminare:
- accertata, per quanto sopra esposto, l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza n. 915/2024 pubblicata il 25.01.2024 rep. n. 616/2024 del 25.01.2024 pronunciata dal Tribunale di Milano – sezione II civile, resa a definizione del procedimento di primo grado iscritto al n. 39962/2022 r.g. nel merito, in via principale:
- accertare la violazione dell'art. 112 c.p.c. ed il conseguente vizio di ultrapetizione e per l'effetto, in accoglimento della spiegata impugnazione, dichiarare nulla la sentenza impugnata con ogni conseguenza in odine alla riforma della stessa.
In via subordinata:
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 2697 c.c. e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza impugnata, accertare la legittimità del
pagina 2 di 18 contratto di trasporto orale stipulato tra le parti e rigettare le domande svolte dall'attrice in primo grado.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio da distrarsi in favore degli scriventi difensori che si dichiarano antistatari.
Per appellato, Controparte_1 voglia l'On.le Corte d'Appello di Milano, previa ogni opportuna declaratoria e statuizione in rito e in merito, respinta e disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza: in via principale assorbente:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto sia in conseguenza dell'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza, sia per mancanza di interesse ad impugnare;
- in via principale, respingere l'appello proposto da nei confronti della sentenza n. Parte_1
915/2024 del Tribunale di Milano per infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di appello, con conseguente conferma integrale della sentenza medesima;
- in via subordinata ed in accoglimento delle proprie domande di primo grado: nel merito in via principale: previa dichiarazione di nullità per illiceità della causa dei contratti di affidamento di trasporti eventualmente stipulati tra la fallita e accertare e dichiarare la CP_1 Parte_1 natura indebita dei pagamenti come indicati in narrativa con le lettere da “a” a “h” per la somma complessiva di euro 161.235,00 e per l'effetto condannare la ricevere in favore Parte_1
della procedura fallimentare di la medesima somma di euro 161.235,00 oltre interessi CP_1
legali dalle date dei pagamenti al saldo effettivo;
nel merito in via alternativa:
- dichiarare inefficaci ai sensi dell'art. 64 comma 1 L. Fall, i pagamenti eseguiti da on CP_1 favore di come indicati in narrativa con le lettere da “a” a “h” per la somma Parte_1
complessiva di euro 161.235,00 in quanto atti gratuiti compiuti nei due anni anteriori alla
[... pubblicazione della sua domanda di preconcordato preventivo e per l'effetto condannare la
a riversare in favore della procedura fallimentare di la medesima Parte_1 CP_1
somma di euro 161235,00 oltre agli interessi legali dalle date dei pagamenti al saldo effettivo;
nel merito in via subordinata:
pagina 3 di 18 - revocare ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 comma 1 L. pagamenti eseguiti da Parte_5 CP_1 in favore di di cui in narrativa con le lettere “f”, “g” e “h” per la somma Parte_1
complessiva di euro 60.390,00 in quanto compiuti nei sei mesi anteriori alla pubblicazione della sua domanda di preconcordato preventivo e per l'effetto condannare la a riversare in Parte_1
favore della procedura fallimentare di la medesima somma di euro 60.390,00 oltre CP_1
interessi legali dalla data della presente domanda al saldo effettivo.
In tutti i casi con vittoria di spese e di compensi del doppio grado di giudizio, e con sentenza esecutiva di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 915/2024 pubblicata in data 25.01.2024, il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvedeva:
- in accogliento della domanda svolta nel merito in via principale da parte attrice
[...]
ex art. 2033 c.c. accerta e dichiara la natura e causa indebita dei pagamenti eseguiti CP_1
per la somma complessiva di euro 161.235,00 e per l'effetto condanna la parte convenuta X
a pagare in favore di parte attrice l'importo predetto di euro 161.235,00 oltre Parte_1 interessi legali decorrenti dalla data della domanda giudiziale (notifica via Pec dell'atto di citazione in data 17.10.2022) fino la saldo effettivo;
- condanna la parte convenuta contumace soccombente X alla rifusione delle Parte_1
spese del giudizio in favore del FALLIMENTO attore che si liquidano in CP_1
complessivi euro 786,00 per esborsi ed euro 7.050,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014, CPA ed IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
X Controparte_1Parte_1 Parte_1
chiedendone la condanna, accertata e dichiarata la natura indebita ex art. 2033 c.c. dei pagamenti eseguiti in favore della società convenuta X per la complessiva somma di euro Parte_1
161.235,00 – e ciò in ragione dell'insussistenza di un titolo giustificativo dei pagamenti e/o previa pagina 4 di 18 declaratoria di nullità per illiceità della causa dei contratti di affidamento di trasporti eventualmente intercorsi tra la fallita e – alla restituzione del predetto importo alla procedura CP_1 Parte_1
fallimentare maggiorato degli interessi legali con decorrenza dalle date dei pagamenti al CP_1
saldo effettivo. Tale domanda l'attrice formulata in via alternativa a quella con cui, previa declaratoria dell'inefficacia di tali pagamenti ai sensi e per gli effetti del dettato dell'art. 64 della legge fallimentare in quanto compiuti a titolo gratuito nei due anni anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo, chiedeva la condanna della società a riversare in favore del Parte_1
la predetta somma di euro 161.235,00 oltre interessi legali dalla data dei pagamenti CP_1 all'effettivo saldo. In via ulteriormente subordinata parte attrice chiedeva che fossero revocati ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 della legga fallimentare i tre pagamenti eseguiti nel periodo c.d. sospetto da parte della in bonis in favore di contrassegnati con le lettere da f) a h) CP_1 Parte_1
per la somma complessiva di euro 60.390,00 con conseguente condanna della convenuta alla restituzione in favore della procedura fallimentare della relativa somma oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
Adduceva che la società in bonis aveva proposto in data 26.03.2019 istanza, pubblicata nel CP_1
registro delle imprese di Milano il 2.04.2019, di ammissione al concordato preventivo con domanda di accesso con riserva ex art. 161 comma 5 della legge fallimentare, in relazione alla quale, contestualmente al decreto del 17-23 Ottobre 2019 di inammissibilità della proposta ex art. 162 L.F., il
Tribunale di Milano, con separata sentenza, dichiarava il fallimento di Pertanto, attesa la CP_1
consecutio tra domanda di concordato preventivo e dichiarazione di fallimento, sussistevano i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare in ordine agli atti ed ai pagamenti compiuti. Al riguardo adduceva che nei cinque mesi precedenti la presentazione della domanda di concordato, ossia nel periodo intercorrente tra il 26.11.2018 ed il 22.02.2019, la in bonis CP_1
aveva effettuato erogazioni di denaro mediante bonifici bancari per la complessiva somma di euro
161.235,00 in favore della convenuta con addebito della relativa provvista sui conti Parte_1
correnti della società fallita nello specifico sul conto MPS e su quello CREDIT AGRICOLE.
Rilevava come dalla predetta documentazione non emergevano elementi utili per poter ritenere giustificati i pagamenti effettuati attesa la genericità della causale indicata nei bonifici bancari, né la società convenuta risultava essersi insinuata al passivo fallimentare;
inoltre nonostante l'attività principale svolta dalla società convenuta era costituita dal terzi>>, nei documenti aziendali della fallita non ci era riscontro dell'esecuzione di servizi di traporto pagina 5 di 18 in proprio favore dalla convenuta né risultavano contratti commerciali aventi ad oggetto la regolazione di simili rapporti.
Rilevava inoltre che il nominativo della società convenuta non risultava tra quelli dei fornitori aziendali identificati nella scrittura allegata al contratto di affitto di azienda stipulato tra il curatore fallimentare di che prima aveva gestito l'azienda e la in allora in bonis. Né ciò rilevava dalle Parte_6 CP_1
registrazioni bancarie di addebito, indicate in modo del tutto generico.
In ordine all'eventuale convenzione contrattuale riferibile all'attività di trasporto, costituente l'oggetto della società, alla quale ricondurre i pagamenti in oggetto, adduceva che era in ogni Parte_1
caso priva, quale asserito sub-vettore, dell'autorizzazione generale richiesta dall'art. 6 del D.lgs.
291/1999 in attuazione della direttiva euro-unitaria, concernente le regole per lo sviluppo di questi ultimi servizi, atteso che tale norma, di natura generale, è esattamente volta ad evitare che i servizi postali, quali prestazioni di preminente interesse generale, possano essere affidati a soggetti non in grado di garantire la loro corretta esecuzione ed il rispetto del principio di segretezza della corrispondenza.
Da tali circostanze desumeva la natura indebita dei pagamenti impugnati con conseguente obbligo restitutorio a carico della società convenuta.
In via alternativa parte attrice invocava l'applicabilità alla fattispecie della disciplina prevista dell'art. 64 della legge fallimentare in quanto a fonte dei pagamenti eseguiti da parte della in bonis CP_1
non risulterebbero esserle derivate vantaggi di sorta ma unicamente diminuzioni patrimoniali in pregiudizio del ceto creditorio.
Da ultimo – nell'ipotesi in cui la convenuta sia in grado in corso di causa di fornire Parte_1
prova documentale dell'insorgenza di crediti pecuniari in forza di un titolo valido e opponibile al fallimento, corrispondenti ai pagamenti eseguiti – rilevava l'applicabilità alla fattispecie in esame della disposizione contenuta nell'art. 67 della legge fallimentare in quanto i pagamenti sarebbero stati ricevuti dalla medesima nella consapevolezza del dissesto della disponente CP_1
- Non si costituiva in giudizio e restava conseguentemente contumace la convenuta Parte_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, l'organo giudicante di primo grado decideva la causa con l'impugnata sentenza con la quale, in accoglimento della domanda, accertata la natura indebita dei pagamenti effettuati per la complessiva somma di euro 161.235,00, condannava la convenuta
[...]
alla restituzione della predetta somma al maggiorata Parte_1 Controparte_1
degli interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo, oltre alla rifusione delle spese di lite.
pagina 6 di 18 ***
A fondamento della decisione impugnata, premessa la proponibilità in via alternativa delle domande articolate da parte attrice – con le quali si chiedeva per un verso la condanna della società convenuta alla restituzione della somma indebitamente pagata e per altro verso la revoca dei pagamenti avvenuti per le predette somme ai sensi dell'art. 64 della legge fallimentare sulla base dell'assunto che essi erano stati eseguiti a titolo gratuito, ed in via ulteriormente subordinata, ai sensi dell'art. 67 della medesima legge fallimentare – l'organo giudicante di primo grado riteneva ex art. 2033 c.c. il carattere indebito dei pagamenti effettuati in quanto privi di una giusta causa giustificativa.
Al riguardo riteneva provato da parte del l'intervenuto pagamento della Controparte_2
somma complessiva di euro 161.235,00 in favore della società come rilevabile dalla Parte_1
relativa documentazione bancaria e dagli estratti conto prodotti, comprovanti l'esecuzione di plurimi bonifici, oltre che da documentazione contabile della società. La corrispondenza tra gli importi e le date indicate nelle distinte riportanti plurimi ordinativi di pagamento con quelli indicati negli estratti conto correnti bancari intestati a in bonis dimostrano l'esecuzione di trasferimenti di denaro in CP_1
favore di per la predetta somma. Controparte_3
Premessa la possibilità dell'allegazione alternativa e contrapposta di due diverse cause petendi, e segnatamente dell'allegazione da un lato dell'assenza di idoneo titolo giustificativo del pagamento dell'importo in oggetto e dall'altro la nullità dell'unico rapporto di subvezione ipoteticamente intercorso tra le parti, rilevava in ordine alla prima causa petendi che il curatore, nel relativo ruolo di organo della procedura fallimentare e di pubblico ufficiale, non aveva rinvenuto alcun documento idoneo a riscontrare l'esecuzione di servizi a fronte degli importi corrisposti. Evidenziava inoltre che la non figurava nell'elenco dei fornitori della società fallita né in quello della Parte_1
società cedente il ramo di affitto di azienda strumentale per l'esercizio dell'attività Controparte_4
di corriere espresso in favore di in bonis. CP_1
In relazione alla seconda causa petendi allegata a base della domanda di indebito oggettivo, ritenuta provata l'attività di servizio di trasporto, nello specifico trasporto postale, come rilevabile dall'oggetto sociale della società – che prevedeva lettere, documenti contabili e non per conto di terzo con mezzi propri e/o altrui, il trasporto di valori, preziosi, oggetti e merci pregiate, a mezzo di veicolo propri 3/o altrui e/o particolarmente attrezzati … la concessione e l'assunzione di appalti i Italia e all'Estero per la fornitura di servizi nei campi precedentemente menzionati>> – e richiamato il dettato del d.lgs. n, 261 del 2.07.1999 attuativo della pagina 7 di 18 direttiva 897/67 CE secondo cui devono intendersi servizi postali gli cataloghi, giornali periodici, e similari, nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale>> la cui offerta la pubblico è soggetta ad autorizzazione generale, rilevava che nel caso di specie, sulla base della documentazione versata in tatti, l'attività svolta dalla società convenuta, quale attività rientrante nei servizi postali, era svolta in assenza della prescritta autorizzazione generale,
e conseguentemente il relativo contratto di “sub-vezione” risultava affetto da nullità per violazione di norme imperative.
Accertato che l'attore aveva per un verso dato ragione dell'insussistenza di una valido titolo giustificativa a base del pagamento dell'importo in oggetto e per altro verso provato che l'unico rapporto ipotizzabile era affetto da nullità per illiceità della causa, e che nulla aveva in contrario prodotto e provato la convenuta, rimasta contumace nel giudizio, accoglieva la domanda attorea proposta in via alternativa ex art. 2033 c.c. ritenendo fondate entrambe la causae petendi poste a fondamento.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello X Parte_1
Con l'atto di gravame censurava la sentenza impugnata nella parte in cui riteneva conciliabili la domanda di nullità del contratto di affidamento dei trasporti per illiceità della causa e l'indebito oggettivo per assenza della causa della dazione, accogliendole entrambe e così pronunciando oltre le richieste della parte deducente.
Rilevava inoltre l'inconciliabilità delle due diverse causae petendi poste a fondamento della domanda di indebito essendo l'una proiettata a rilevare l'inesistenza del titolo a base dei pagamenti e l'altra volta a rilevare l'invalidità per contrarietà a norma imperative di un titolo conseguentemente supposto per esistente. Più in particolare rilevava l'infondatezza della seconda causa petendi assumendo che l'attività svolta non era qualificabile come di servizio postale ma di semplice spedizione e trasporto e dunque non soggetta ad autorizzazione.
Su tali basi chiedeva la riforma integrale della sentenza appellata con conseguente rigetto di ogni domanda articolata da parte attrice.
- Si costituiva in giudizio il fallimento contestando integralmente l'appello proposto. CP_1
In via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto in quanto tardivamente proposto con atto notificato in data 24.07.2024 e dunque ben oltre il “termine breve” di giorni trenta decorrenti dalla notifica della sentenza impugnata, perfezionata non oltre la data del 22.03.2024, con il decorso pagina 8 di 18 del termine di compiuta giacenza dell'atto notificato, e dunque ben oltre tre mesi dalla data di notifica dell'atto impugnato.
In via preliminare eccepiva altresì l'inammissibilità dell'atto di appello per mancanza di interesse ad impugnare in quanto non contestava tutte le domande proposte in primo grado dalla procedura fallimentare in via alternativa e subordinata, sicché un eventuale accoglimento non darebbe comunque luogo ad una pronuncia favorevole all'appellante.
Nel merito contestava l'infondatezza del gravame proposto ritenendo corretto il costrutto posto a base della decisione impugnata.
Su tali basi chiedeva il rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza di questa Corte era rigettata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza proposta da parte appellante.
All'udienza del 3.04.2025, in esito alla discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 9.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'appello proposto non presenta i dedotti profili di inammissibilità.
In primis va rilevata l'infondatezza dell'eccezione, sollevata da parte appellata, di inammissibilità dell'appello per violazione del “termine breve” ex art. 325 c.p.c. sollevata da parte appellata.
L'art. 325 c.p.c., applicabile nel caso in cui la parte vittoriosa abbia proceduto alla notifica della sentenza alla parte soccombente, fissa il termine perentorio di giorni trenta per la proposizione dell'appello, della revocazione e dell'opposizione di terzo di cui all'art. 404 c.p.c.
Nel caso in cui la sentenza oggetto di gravame non sia stata notificata, o non possa ritenersi valida la notifica comunque effettuata, trova applicazione il c.d. “termine lungo” di mesi sei di cui all'art. 327
c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza assoggettabile a gravame.
Entrambi i termini ad appellare rivestono natura perentoria.
Il “termine breve” di giorni trenta per proporre l'impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c. decorre dalla data di notifica della sentenza “impugnanda” e risponde all'esigenza di certezza ed economia processuale, circoscrivendo temporalmente la facoltà, data alla parte soccombente, di non accettare la sentenza. Anche nel caso di sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. tale termine ad appellare inizia a decorrere dalla notificazione della sentenza.
pagina 9 di 18 La notificazione della sentenza eseguita ad opera del difensore della parte munito di procura speciale è atto idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c. atteso che l'espressione <> contenuta nel dettato dell'art. 325 c.p.c. è da riferire ai soggetti del rapporto processuale ed ai loro difensori, i quali, in forza della procura alle liti loro conferita, hanno il potere di compiere nell'interesse della parte conferitaria tutti gli atti processuali a questi non espressamente riservati (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 19.07.2019 n. 19530).
Tanto premesso, ai fini della validità della notifica della sentenza per la decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., considerata la ratio sottesa dalla previsione del predetto ridotto termine, volta ad accelerare il processo di formazione del giudicato che rendendo la sentenza inoppugnabile le conferisce definitiva stabilità, è necessario che la notifica della stessa, in quanto volta ad accelerare il processo di formazione del giudicato, comportando la drastica riduzione del termine, perentorio, ad appellare per il destinatario della stessa, deve essere chiaramente espressiva della volontà di conferire stabilità alla sentenza notificata. Su tali basi, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato come la notifica effettuata personalmente alla parte costituitasi nel primo grado di giudizio non vale a far scattare il termine breve, effetto conseguibile solo se la notifica sia stata effettuata al difensore costituito che, munito dei necessari strumenti processuali, è deputato in forza dei poteri procuratori conferitogli dalla parte a valutare la sussistenza dei presupposti per la proponibilità dei mezzi di gravame ordinamentalmente previsti avverso il provvedimento notificato.
Su tali basi, il Supremo Consesso di giustizia ha specificamente escluso che la notifica della sentenza in forma esecutiva della sentenza, e segnatamente la notifica della stessa in una con l'atto di precetto con cui si pongono in provvisoria esecuzione le statuizioni condannatoria della sentenza, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione sia nei confronti del notificante, sia nei confronti del destinatario (Cass. Civ. Sez. III, 13.08.2015 n. 16804). Ciò in quanto non può desumersi la volontà di dare stabilità alle statuizioni della sentenza dalla mera messa in esecuzione, peraltro provvisoria, delle statuizioni condannatorie, esecuzione possibile in ragione del carattere provvisoriamente esecutivo delle sentenze di tipo condannatorio.
Nel caso di specie, la notifica della sentenza, oggetto della presente impugnazione, è stata eseguita con l'atto di precetto, personalmente alla società destinataria, e pertanto, non riveste i crismi richiesti per determinare la decorrenza del termine breve ad appellare.
Conseguentemente, trovando applicazione il termine ordinario di mesi sei di cui all'art. 327 c.p.c.,
l'atto di gravame deve ritenersi ritualmente e tempestivamente proposto.
pagina 10 di 18 Deve del pari essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame genericamente formulata da parte appellata in ordine all'asserita assenza di uno specifico interesse ad appellare.
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Tanto premesso, l'appello proposto appare infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni di seguito esposte.
***
Preliminarmente va rilevato che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è legittima la proposizione nello stesso giudizio, sia in forma alternativa sia in forma subordinata, di due o più domande fondate su causae petendi diverse ed anche tra loro antitetiche (Cfr. Cass. Civ. n.
25856/2021; Cass, Civ. n. 16876/2010 ed altre).
È dunque possibile la proposizione di due domande contrapposte nel caso in cui non siano previste specifiche preclusioni normative, anche quanto le stesse si pongano in posizione antitetica.
Le domande, infatti, possono essere sia alternative sia subordinate ed una e l'altra di tale qualificazione, determinata dalle parti, non è diversamente qualificabile dall'organo giudicante, che, tuttavia, può, nella formulazione alternativa delle stesse, individuare l'ordine di trattazione del relativo esame secondo criteri di priorità logica.
***
Tanto premesso, nel caso di specie, secondo l'ordine logico tracciato dall'organo giudicante sulla base della ragione più liquida, assume rilevanza decisiva la domanda di indebito proposta ex art. 2033 c.c. in relazione alla quale il ha allegato nei propri scritti di causa due distinte causae petendi, CP_1
e segnatamente, l'una, allegata in via principale, con la quale si adduce l'inesistenza della causa della dazione in oggetto, e l'altra, in posizione subordinata, con la quale si adduce la nullità del titolo ipoteticamente a base della dazione, costituito dal rapporto di sub-vezione di servizi postali in relazione alla quale mancherebbe il necessario ed essenziale presupposto costituito dalla autorizzazione generale all'esercizio del servizio, la cui mancanza è causa di nullità del contratto per violazione di disposizioni normative imperative.
In ordine alla prima causa petendi – il cui esame appare preliminare attesa la decisività della questione
– va richiamato l'orientamento per cui in tema di riparto dell'onere della prova nei giudizi di indebito, ai fini della dimostrazione dei presupposti di cui all'art. 2033 c.c. l'attore è onerato della prova dell'avvenuto pagamento della somma che assuma di aver indebitamente pagato e di allegare la mancanza di un legittimo titolo giustificativo del predetto pagamento.
pagina 11 di 18 A tal riguardo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. III, 11.02.1999 n. 1170) è costante nell'affermare che nell'ipotesi in cui si assuma che le attribuzioni patrimoniali di cui si chieda la restituzione siano state eseguite sine titulo l'attore deve offrire la prova dell'avvenuto pagamento mentre deve solo allegare l'insussistenza del titolo giustificativo del pagamento effettuato, essendo onere del convenuto comprovare l'esistenza di una iuxta causa obligationis a sostegno del pagamento ricevuto. Viceversa, nel caso in cui adduca che il pagamento sia stato effettua in forza di titolo nullo o in eccesso rispetto ai patti contrattuali l'onere probatorio si estende, nella prima ipotesi, alla prova della nullità del titolo a fondamento del pagamento e, nella seconda ipotesi, alla prova del contenuto dei patti in relazione ai quali si ritiene eccedente il pagamento.
Come più specificamente precisato dal Supremo Consesso di Giustizia, nell'uno e nell'altro caso, tuttavia, deve escludersi che l'attore possa limitarsi a dichiarare di ignorare se il pagamento abbia o non abbia un titolo giustificativo atteso che in tale ipotesi l'atto di citazione sarebbe nullo per mancanza di causa petendi (Cfr. Cass. Civ.
6.10.2015 n. 19902). Ne consegue che, nell'ipotesi in cui l'attore assuma che il pagamento sia eseguito sine titulo, laddove non siano in gioco pagamenti effettuati in ragione di una causa adcquirendi successivamente venuta meno per nullità, annullamento, risoluzione o rescissione del contratto, l'approccio della prova dell'inesistenza della causa solvendi deve essere restare circoscritta all'area specifica del rapporto tra le parti, non essendo concretamente esigibile una probatio diabolica estesa a tutte le infinite possibili cause di dazione tra il solvens e l'accipiens (Cfr.
Cass. Civ.
8.10.2021 n. 27372).
***
Nel caso di specie deve ritenersi per tabulas provato da parte del Controparte_1
l'avvenuto pagamento in favore della convenuta-appellante società della Parte_1
complessiva somma di euro 161.235,00, e ciò sulla base della documentazione bancaria e degli estratti di conto correnti prodotti in atti, comprovanti l'esecuzione di plurimi bonifici, in parte supportata anche a relativa documentazione contabile societaria. La corrispondenza tra gli importi, come rilevato dall'organo giudicante di primo grado, e le date indicate nelle distinte dei pagamenti e dei plurimi ordinativi di bonifico con quelli indicati negli estratti conto bancari intestati a in bonis, CP_1
danno piena dimostrazione dell'avvenuto trasferimento di denaro da parte della società in CP_1
bonis nell'importo innanzi indicato in favore della società Parte_1
Il curatore fallimentare, nell'esercizio delle proprie funzioni e di pubblico ufficiale, nella relativa relazione, ha dato atto di non aver rinvenuto alcun documento idoneo a riscontrare l'esecuzione di pagina 12 di 18 servizi di fornitura, neanche di trasporto per conto terzi, prestate favore della in bonis dalla CP_1
né documenti aventi ad oggetto la regolazione di rapporti similari o di qualsiasi Parte_1
altra relazione commerciale.
La convenuta non compariva nell'elenco dei fornitori della fallita né in quello della Parte_1
società quale società concedente il ramo di affitto di azienda strumentale per Controparte_4
l'esercizio dell'attività di corriere espresso in favore di CP_1
Del pari i fatti contenuti nella corrispondenza intercorsa tra le due società non possono essere ritenuti idonei a giustificare lo spostamento patrimoniale avvenuto stante il fatto che essi si risolvono in due scambi di comunicazioni e-mail intercorsi l'uno in data 12 febbraio 2019 e l'altro tra il 5-7 marzo 2019 dai quali può evincersi unicamente un accordo avente ad oggetto un piano di rientro tra e CP_1
non meglio precisato né rinvenuto dal curatore, alla cui osservanza era condizionata Parte_1
la ripresa di servizi prestati da tuttavia non qualificati e la formulazione di solleciti di Parte_1 volta a rilevare l'inesistenza delle rate concordate.
Tali comunicazioni non consentono affatto di ricavarne elementi probatori in ordine alla natura del rapporto giuridico in forza del quali il piano di rientro è stato concluso, né in ordine all'entità delle prestazioni fornite da né, infine, in ordine alla congruità tra quanto versato e quanto Parte_1
reso.
L'esame dei documenti bancari e segnatamente degli estratti conto dei conti correnti intestati a CP_1
rileva la presenza di causali assolutamente generiche poste a fronte dei trasferimenti di denaro,
[...]
come è dato evincere della diciture del tutto generiche ed aspecifiche del tipo <> o
<> al pari di quelle, egualmente assolutamente generiche ed aspecifiche, figuranti nelle distinte dei bonifici ove sono riportate quali causali espressioni similari del tipo <> ,
<>, assolutamente inidonee ad individuale il titolo a fondamento dello spostamento patrimoniale.
Le allegazioni con le quali il curatore ha sostenuto che la disamina della documentazione societaria avrebbe consentito di rinvenire unicamente documenti prodotti in giudizio in quanto riportate dallo stesso anche nella comunicazione del 15.09.2022 inviata a devono essere Controparte_5
considerate dotate di fede privilegiata. Secondo quanto affermato dal supremo consesso di giustizia
(Cass. Civ. n. 21994/2020) le attestazioni del curatore fallimentare inquanto provenienti da pubblico officiale rivestono valore di prova privilegiata ex art. 2700 c.c. quando abbiano per oggetto fatti da lui compiuti o che egli attesta essere avvenuti in sua presenza (Cass. Civ. n. 21994/2020). Il Supremo
pagina 13 di 18 Consesso di Giustizia ha al riguardo precisato che l'efficacia probatoria del contenuto della relazione redatta dal curatore fallimentare va diversamente valutata a seconda della natura delle risultanze da essa emergenti sicché, quale documento formato da un pubblico ufficiale nell'esercizio della sua funzioni, fa piena prova fino a querela di falso in ordine agli atti e fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza o di essere stati da lui compiuti, mentre il contenuto delle dichiarazioni rese da terzi è elemento rimesso al libero apprezzamento del giudice in ordine alla relativa veridicità e forza probatoria (Cass. Civ.
2.09.1998 n. 8704).
Deve pertanto ritenersi accertato, in assenza di contrari elementi, non offerti da parte convenuta, che la documentazione acquisita e reperita dalla curatela non abbia permesso di ricondurre il pagamento ad alcun titolo legittimo o ad uno specifico rapporto contrattuale.
Anche in ordine all'unico ipotetico rapporto contrattale ipotizzabile tra le parti in causa, costituente la focale della seconda causa petendi posta a fondamento della domanda di indebito, in ipotesi riferibile al pagamento in oggetto, parte attrice ha assolto all'onere sulla stessa incombente avendone provata la illiceità causale per violazione di norme imperative.
Il Fallimento ha ampiamente dimostrato che in bonis svolgeva servizi di trasporto, nello CP_1
specifico servizi postali, come rilevabile dalla visura camerale prodotta in atti, dalla quale emerge che tra le attività svolte dalla vi era CP_1
lettere, documenti contabili e non per conto terzi con mezzi propri e/o altrui;
il trasporto di valori, preziosi, oggetti e merci pregiate a mezzo di veicoli propri e/o di veicoli e/o di altrui particolarmente attrezzati;
e la concessione e l'assunzione di appalti in Itala e all'Estero per la fornitura di servizi nei campi precedentemente menzionati>>. Ne consegue che l'attività svolta dalla in bonis, in CP_1 relazione alla quale poteva configurarsi l'ipotizzato rapporto di subvezione affidato a Parte_1
rivestiva la natura di servizio postale.
[...]
Dal pari deve ritenersi comprovato, sulla base di quanto emerge dagli atti di causa, che anche X
all'epoca dei pagamenti in oggetto, era dedita all'attività di trasporto in genere. In Parte_1
particolare, dalla visura camerale emerge che tra le principali attività prevista dall'oggetto sociale della predetta società vi era quella di <<autotrasporto di merci per conto terzi>>, circostanza confermata anche da quanto rilevabile dalla <<nota integrativa di bilanci esercizio chiuso al>>.
Inoltre, dall'homepage del sito aziendale prodotto in atti emerge che era Parte_1 leader nel trasporto nazionale a temperatura controllata specializzata nell'ultimo miglio>> ed in pagina 14 di 18 grado di rispondere ad ogni esigenza di trasporto in ragione della flessibile e specializzata struttura ed alla disponibilità di ampio ed idoneo parco veicoli.
In merito alla specifica attività svolta, e segnatamente all'attività di servizio postale nella quale va qualificata quella in esame, vale richiamare il dettato del d.lgs n. 261 del 2.07.1999 attuativo della direttiva 97/67CE richiamato dallo stecco fallimento per cui i servizi postali devono essere intesi quali
<<invii di corrispondenza libri cataloghi giornali periodi e similari nonch pacchi postali>
contenenti merci con o senza valora commerciale>> e la cui offerta al pubblico è soggetta ad autorizzazione generale, in accordo di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 8 del predetto decreto.
Secondo quanto specificato dai commi successivi svolgimento anche di una sola delle fasi dell'attività per l'offerta di casellari postali di cui al comma 1
e per l'offerta di servizi postali a valore aggiunto. L'esercizio di casellari privati per la distribuzione degli invii di corrispondenza è soggetto ad autorizzazione generale ad effetto immediato.
L'autorizzazione generale non è richiesta per l'attività di solo trasporto>>.
Sulla base degli elementi di causa innanzi esaminati deve ritenersi che il servizio ipoteticamente reso in accordo tra le parti in causa quando la fallita era ancora in bonis aveva ad oggetto attività di servizio postale o anche solo una fase della predetta attività.
Al riguardo vale rilevare che ogni fase della attività di servizio postale necessità del possesso del titolo abilitativo costituito dalla autorizzazione generale.
Nel caso di specie il soggetto ritenuto affidatario del servizio di una fase dello stesso è risultato privo dell'autorizzazione richiesta dalla normativa euro-unitaria.
Appare provato che la società nel periodo in cui verosimilmente si sarebbe potuta Parte_1
svolgere l'attività in favore di collocabile in forza di quanto emerge dalla corrispondenza CP_1
in atti e dalle scritture contabili e bancarie tra la metà del 2018 e il mese di febbraio 2019, non era munita di idoneo titolo abilitativo richiesto dalla legge per l'esercizio di un servizio postale. Né nell'elenco degli operatori postali autorizzati aggiornato al 5 febbraio 2019, prodotto in atti, compariva la denominazione di Parte_1
Ne discende che l'ipotetico contratto posto a base delle prestazioni in oggetto, quand'anche in essere, risulterebbe irrimediabilmente affetto da nullità per violazione di norme imperative.
L'art. 8 del ridetto decreto legislativo citato prevede la soggezione dell'offerta al pubblico dello svolgimento del servizio postale o di una sua fase al conseguimento di una autorizzazione generale.
Detta norma riveste carattere imperativo in quanto posta a tutela di un interesse pubblicistico a che pagina 15 di 18 l'attività si svolga secondo certe modalità e nel rispetto di determinate finalità, dal che discende la necessità, in tale delicato settore, di vigilare sul rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi previdenziali e più in particolare sulla riservatezza della corrispondenza oggetto dell'attività postale
(cfr. Cons. St. sent. n. 3111/2019).
In proposito si richiama l'orientamento di legittimità secondo il quale l'esecuzione di una prestazione da parte di chi non abbia la prescritta abilitazione da luogo ai sensi dell'art. 1418 c.c. ad una ipotesi di nullità assoluta del contratto concluso (Cfr. Cass. Civ. 6402/2011).
Con particolare riguardo al contratto di trasporto cui potrebbe ipoteticamente essere ricondotto il contratto tra le parti in causa deve inoltre aggiungersi che sebbene esso costituisca un contratto a forma libera la cui prova può essere fornita con ogni mezzo nella documentazione rinvenuta dal Curatore non
è stato riscontrato alcun elemento idoneo a suffragare né l'esistenza né i contenuti né a fornire indicazioni su quali fossero vettore e mittente, elementi contenuti nella lettere di vettura elemento caratteristico e ed esclusivo della conclusione di un contratto di trasporto di cose, anch'esso non rinvenuto dal Curatore.
Né risultano allegate in atti eventuali bolle di accompagnamento della merce ipoteticamente oggetto di trasporto.
Deve pertanto ritenersi sotto entrambi i profili accertata l'assenza di un idoneo titolo atto a giustificare il pagamento operato dalla società in bonis in favore della appellante CP_1 Parte_7 dell'importo in oggetto, che, pertanto, deve ritenersi indebitamente effettuato in quanto in assenza di idoneo titolo giustificativo.
La valida proposizione, in termini alternativi delle due distinte cause petendi, e la corretta disamina degli elementi al riguardo allegati dalla parte attrice, rende la sentenza impugnata immune dal vizio di ultrapetizione lamentato dalla società appellante con l'atto di gravame, avendo l'organo giudicante di primo grado perimetrato decisione all'analisi delle questioni al riguardo allegate la propria cognizione e decisione alle specifiche allegazioni della parte attrice deducente.
Sulla base degli elementi innanzi rassegnati, pertanto, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, deve ritenersi accertata la causa indebita del pagamento dell'importo di euro 161.235,00 effettuato dalla società in bonis alla società CP_1
appellante in quanto eseguito in assenza di idoneo e valido titolo giustificativo. Al Parte_1
carattere indebito del pagamento effettuato deve necessariamente seguire la condanna della società appellante X alla restituzione del predetto importo, maggiorato degli interessi nella Parte_1
pagina 16 di 18 misura e con la decorrenza determinati dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata.
Vale al riguardo richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della decorrenza degli interessi ex art. 2033 c.c. e della rilevanza dell'eventuale maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., rileva una nozione di buona fede in senso soggettivo, coincidente con l'ignoranza dell'effettiva situazione giuridica in conseguenza di errore di fatto anche indipendente da colpa grave, non essendo applicabile la disposizione di cui all'art. 1147 c.c. comma 2 c.c. dettata in materia di possesso. Ne consegue che anche il dubbio particolarmente qualificato circa l'effettiva fondatezza delle proprie pretese è compatibile con la buona fede (Cass. Civ. 25.05.2007 n. 12211). Nel caso di specie, in ragione del surriferito effetto presuntivo, in mancanza di prova contraria non offerta dal Controparte_1
deve riconoscersi lo stato di buona fede in capo alla come ritenuto
[...] Parte_1 dall'organo giudicante di primo grado.
***
Segue il rigetto dell'appello proposto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
***
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza.
Ne consegue che la società appellante va condannata alla rifusione in favore Parte_1
dell'appellato delle spese di lite del presente giudizio di appello che, in Controparte_1
considerazione del valore della causa, (compreso nello scaglione tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00), l'attività difensiva svolta, vista la nota spese presentata e considerati i valori tariffari vigenti (attestabili nei valori medi), vanno liquidate, nei limiti di quanto richiesto, in complessivi euro
9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% oltra CPA ed IVA se dovuta come per legge.
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Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante società
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- Parte_1 quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
pagina 17 di 18 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 915/2024, pubblicata il
[...] Controparte_1
25.01.2024, del Tribunale Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata.
- condanna l'appellante X alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro CP_1
9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali,
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater,
[...]
DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012 n. 228;
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr.ssa Francesca Vullo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2245/2024 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
(C. F. ) con sede legale in Roma via Cardinal Mastrangelo n. 18, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentate pro tempore sig. rappresentata e difesa, giusta Parte_2
procura in atti, dagli Avv.ti (C. F. ) e Parte_3 C.F._1
(C. F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dei Parte_4 C.F._2
predetti difensori in Roma via Flaminia n. 79, pec: Email_1
pec: Email_2
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 18 - (C. F. ) in persona del curatore Avv. Paolo PIZZA, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, giusta procura ed autorizzazione del g.d. del 10.09.2024 in atti, dall'Avv.
Fabrizio PELLEGRINI (C. F. ), presso il cui studio legale in Milano via C.F._3
Serbelloni n. 13 è elettivamente domiciliato pec: Email_3
Fax: 02.89093298
APPELLATO
Avente ad oggetto: indebito oggettivo – azione revocatoria fallimentare
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza n. 915/2024 pubblicata il
25.01.2024 rep. 616/2024 del 25.01.2024, pronunciata dal Tribunale di Milano – sezione II civile, resa
a definizione del procedimento di primo grado iscritto al n. 39962/2022 r.g. non notificata: in via preliminare:
- accertata, per quanto sopra esposto, l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza n. 915/2024 pubblicata il 25.01.2024 rep. n. 616/2024 del 25.01.2024 pronunciata dal Tribunale di Milano – sezione II civile, resa a definizione del procedimento di primo grado iscritto al n. 39962/2022 r.g. nel merito, in via principale:
- accertare la violazione dell'art. 112 c.p.c. ed il conseguente vizio di ultrapetizione e per l'effetto, in accoglimento della spiegata impugnazione, dichiarare nulla la sentenza impugnata con ogni conseguenza in odine alla riforma della stessa.
In via subordinata:
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 2697 c.c. e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza impugnata, accertare la legittimità del
pagina 2 di 18 contratto di trasporto orale stipulato tra le parti e rigettare le domande svolte dall'attrice in primo grado.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio da distrarsi in favore degli scriventi difensori che si dichiarano antistatari.
Per appellato, Controparte_1 voglia l'On.le Corte d'Appello di Milano, previa ogni opportuna declaratoria e statuizione in rito e in merito, respinta e disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza: in via principale assorbente:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto sia in conseguenza dell'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza, sia per mancanza di interesse ad impugnare;
- in via principale, respingere l'appello proposto da nei confronti della sentenza n. Parte_1
915/2024 del Tribunale di Milano per infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di appello, con conseguente conferma integrale della sentenza medesima;
- in via subordinata ed in accoglimento delle proprie domande di primo grado: nel merito in via principale: previa dichiarazione di nullità per illiceità della causa dei contratti di affidamento di trasporti eventualmente stipulati tra la fallita e accertare e dichiarare la CP_1 Parte_1 natura indebita dei pagamenti come indicati in narrativa con le lettere da “a” a “h” per la somma complessiva di euro 161.235,00 e per l'effetto condannare la ricevere in favore Parte_1
della procedura fallimentare di la medesima somma di euro 161.235,00 oltre interessi CP_1
legali dalle date dei pagamenti al saldo effettivo;
nel merito in via alternativa:
- dichiarare inefficaci ai sensi dell'art. 64 comma 1 L. Fall, i pagamenti eseguiti da on CP_1 favore di come indicati in narrativa con le lettere da “a” a “h” per la somma Parte_1
complessiva di euro 161.235,00 in quanto atti gratuiti compiuti nei due anni anteriori alla
[... pubblicazione della sua domanda di preconcordato preventivo e per l'effetto condannare la
a riversare in favore della procedura fallimentare di la medesima Parte_1 CP_1
somma di euro 161235,00 oltre agli interessi legali dalle date dei pagamenti al saldo effettivo;
nel merito in via subordinata:
pagina 3 di 18 - revocare ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 comma 1 L. pagamenti eseguiti da Parte_5 CP_1 in favore di di cui in narrativa con le lettere “f”, “g” e “h” per la somma Parte_1
complessiva di euro 60.390,00 in quanto compiuti nei sei mesi anteriori alla pubblicazione della sua domanda di preconcordato preventivo e per l'effetto condannare la a riversare in Parte_1
favore della procedura fallimentare di la medesima somma di euro 60.390,00 oltre CP_1
interessi legali dalla data della presente domanda al saldo effettivo.
In tutti i casi con vittoria di spese e di compensi del doppio grado di giudizio, e con sentenza esecutiva di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 915/2024 pubblicata in data 25.01.2024, il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvedeva:
- in accogliento della domanda svolta nel merito in via principale da parte attrice
[...]
ex art. 2033 c.c. accerta e dichiara la natura e causa indebita dei pagamenti eseguiti CP_1
per la somma complessiva di euro 161.235,00 e per l'effetto condanna la parte convenuta X
a pagare in favore di parte attrice l'importo predetto di euro 161.235,00 oltre Parte_1 interessi legali decorrenti dalla data della domanda giudiziale (notifica via Pec dell'atto di citazione in data 17.10.2022) fino la saldo effettivo;
- condanna la parte convenuta contumace soccombente X alla rifusione delle Parte_1
spese del giudizio in favore del FALLIMENTO attore che si liquidano in CP_1
complessivi euro 786,00 per esborsi ed euro 7.050,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014, CPA ed IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
X Controparte_1Parte_1 Parte_1
chiedendone la condanna, accertata e dichiarata la natura indebita ex art. 2033 c.c. dei pagamenti eseguiti in favore della società convenuta X per la complessiva somma di euro Parte_1
161.235,00 – e ciò in ragione dell'insussistenza di un titolo giustificativo dei pagamenti e/o previa pagina 4 di 18 declaratoria di nullità per illiceità della causa dei contratti di affidamento di trasporti eventualmente intercorsi tra la fallita e – alla restituzione del predetto importo alla procedura CP_1 Parte_1
fallimentare maggiorato degli interessi legali con decorrenza dalle date dei pagamenti al CP_1
saldo effettivo. Tale domanda l'attrice formulata in via alternativa a quella con cui, previa declaratoria dell'inefficacia di tali pagamenti ai sensi e per gli effetti del dettato dell'art. 64 della legge fallimentare in quanto compiuti a titolo gratuito nei due anni anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo, chiedeva la condanna della società a riversare in favore del Parte_1
la predetta somma di euro 161.235,00 oltre interessi legali dalla data dei pagamenti CP_1 all'effettivo saldo. In via ulteriormente subordinata parte attrice chiedeva che fossero revocati ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 della legga fallimentare i tre pagamenti eseguiti nel periodo c.d. sospetto da parte della in bonis in favore di contrassegnati con le lettere da f) a h) CP_1 Parte_1
per la somma complessiva di euro 60.390,00 con conseguente condanna della convenuta alla restituzione in favore della procedura fallimentare della relativa somma oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
Adduceva che la società in bonis aveva proposto in data 26.03.2019 istanza, pubblicata nel CP_1
registro delle imprese di Milano il 2.04.2019, di ammissione al concordato preventivo con domanda di accesso con riserva ex art. 161 comma 5 della legge fallimentare, in relazione alla quale, contestualmente al decreto del 17-23 Ottobre 2019 di inammissibilità della proposta ex art. 162 L.F., il
Tribunale di Milano, con separata sentenza, dichiarava il fallimento di Pertanto, attesa la CP_1
consecutio tra domanda di concordato preventivo e dichiarazione di fallimento, sussistevano i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare in ordine agli atti ed ai pagamenti compiuti. Al riguardo adduceva che nei cinque mesi precedenti la presentazione della domanda di concordato, ossia nel periodo intercorrente tra il 26.11.2018 ed il 22.02.2019, la in bonis CP_1
aveva effettuato erogazioni di denaro mediante bonifici bancari per la complessiva somma di euro
161.235,00 in favore della convenuta con addebito della relativa provvista sui conti Parte_1
correnti della società fallita nello specifico sul conto MPS e su quello CREDIT AGRICOLE.
Rilevava come dalla predetta documentazione non emergevano elementi utili per poter ritenere giustificati i pagamenti effettuati attesa la genericità della causale indicata nei bonifici bancari, né la società convenuta risultava essersi insinuata al passivo fallimentare;
inoltre nonostante l'attività principale svolta dalla società convenuta era costituita dal terzi>>, nei documenti aziendali della fallita non ci era riscontro dell'esecuzione di servizi di traporto pagina 5 di 18 in proprio favore dalla convenuta né risultavano contratti commerciali aventi ad oggetto la regolazione di simili rapporti.
Rilevava inoltre che il nominativo della società convenuta non risultava tra quelli dei fornitori aziendali identificati nella scrittura allegata al contratto di affitto di azienda stipulato tra il curatore fallimentare di che prima aveva gestito l'azienda e la in allora in bonis. Né ciò rilevava dalle Parte_6 CP_1
registrazioni bancarie di addebito, indicate in modo del tutto generico.
In ordine all'eventuale convenzione contrattuale riferibile all'attività di trasporto, costituente l'oggetto della società, alla quale ricondurre i pagamenti in oggetto, adduceva che era in ogni Parte_1
caso priva, quale asserito sub-vettore, dell'autorizzazione generale richiesta dall'art. 6 del D.lgs.
291/1999 in attuazione della direttiva euro-unitaria, concernente le regole per lo sviluppo di questi ultimi servizi, atteso che tale norma, di natura generale, è esattamente volta ad evitare che i servizi postali, quali prestazioni di preminente interesse generale, possano essere affidati a soggetti non in grado di garantire la loro corretta esecuzione ed il rispetto del principio di segretezza della corrispondenza.
Da tali circostanze desumeva la natura indebita dei pagamenti impugnati con conseguente obbligo restitutorio a carico della società convenuta.
In via alternativa parte attrice invocava l'applicabilità alla fattispecie della disciplina prevista dell'art. 64 della legge fallimentare in quanto a fonte dei pagamenti eseguiti da parte della in bonis CP_1
non risulterebbero esserle derivate vantaggi di sorta ma unicamente diminuzioni patrimoniali in pregiudizio del ceto creditorio.
Da ultimo – nell'ipotesi in cui la convenuta sia in grado in corso di causa di fornire Parte_1
prova documentale dell'insorgenza di crediti pecuniari in forza di un titolo valido e opponibile al fallimento, corrispondenti ai pagamenti eseguiti – rilevava l'applicabilità alla fattispecie in esame della disposizione contenuta nell'art. 67 della legge fallimentare in quanto i pagamenti sarebbero stati ricevuti dalla medesima nella consapevolezza del dissesto della disponente CP_1
- Non si costituiva in giudizio e restava conseguentemente contumace la convenuta Parte_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, l'organo giudicante di primo grado decideva la causa con l'impugnata sentenza con la quale, in accoglimento della domanda, accertata la natura indebita dei pagamenti effettuati per la complessiva somma di euro 161.235,00, condannava la convenuta
[...]
alla restituzione della predetta somma al maggiorata Parte_1 Controparte_1
degli interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo, oltre alla rifusione delle spese di lite.
pagina 6 di 18 ***
A fondamento della decisione impugnata, premessa la proponibilità in via alternativa delle domande articolate da parte attrice – con le quali si chiedeva per un verso la condanna della società convenuta alla restituzione della somma indebitamente pagata e per altro verso la revoca dei pagamenti avvenuti per le predette somme ai sensi dell'art. 64 della legge fallimentare sulla base dell'assunto che essi erano stati eseguiti a titolo gratuito, ed in via ulteriormente subordinata, ai sensi dell'art. 67 della medesima legge fallimentare – l'organo giudicante di primo grado riteneva ex art. 2033 c.c. il carattere indebito dei pagamenti effettuati in quanto privi di una giusta causa giustificativa.
Al riguardo riteneva provato da parte del l'intervenuto pagamento della Controparte_2
somma complessiva di euro 161.235,00 in favore della società come rilevabile dalla Parte_1
relativa documentazione bancaria e dagli estratti conto prodotti, comprovanti l'esecuzione di plurimi bonifici, oltre che da documentazione contabile della società. La corrispondenza tra gli importi e le date indicate nelle distinte riportanti plurimi ordinativi di pagamento con quelli indicati negli estratti conto correnti bancari intestati a in bonis dimostrano l'esecuzione di trasferimenti di denaro in CP_1
favore di per la predetta somma. Controparte_3
Premessa la possibilità dell'allegazione alternativa e contrapposta di due diverse cause petendi, e segnatamente dell'allegazione da un lato dell'assenza di idoneo titolo giustificativo del pagamento dell'importo in oggetto e dall'altro la nullità dell'unico rapporto di subvezione ipoteticamente intercorso tra le parti, rilevava in ordine alla prima causa petendi che il curatore, nel relativo ruolo di organo della procedura fallimentare e di pubblico ufficiale, non aveva rinvenuto alcun documento idoneo a riscontrare l'esecuzione di servizi a fronte degli importi corrisposti. Evidenziava inoltre che la non figurava nell'elenco dei fornitori della società fallita né in quello della Parte_1
società cedente il ramo di affitto di azienda strumentale per l'esercizio dell'attività Controparte_4
di corriere espresso in favore di in bonis. CP_1
In relazione alla seconda causa petendi allegata a base della domanda di indebito oggettivo, ritenuta provata l'attività di servizio di trasporto, nello specifico trasporto postale, come rilevabile dall'oggetto sociale della società – che prevedeva lettere, documenti contabili e non per conto di terzo con mezzi propri e/o altrui, il trasporto di valori, preziosi, oggetti e merci pregiate, a mezzo di veicolo propri 3/o altrui e/o particolarmente attrezzati … la concessione e l'assunzione di appalti i Italia e all'Estero per la fornitura di servizi nei campi precedentemente menzionati>> – e richiamato il dettato del d.lgs. n, 261 del 2.07.1999 attuativo della pagina 7 di 18 direttiva 897/67 CE secondo cui devono intendersi servizi postali gli cataloghi, giornali periodici, e similari, nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale>> la cui offerta la pubblico è soggetta ad autorizzazione generale, rilevava che nel caso di specie, sulla base della documentazione versata in tatti, l'attività svolta dalla società convenuta, quale attività rientrante nei servizi postali, era svolta in assenza della prescritta autorizzazione generale,
e conseguentemente il relativo contratto di “sub-vezione” risultava affetto da nullità per violazione di norme imperative.
Accertato che l'attore aveva per un verso dato ragione dell'insussistenza di una valido titolo giustificativa a base del pagamento dell'importo in oggetto e per altro verso provato che l'unico rapporto ipotizzabile era affetto da nullità per illiceità della causa, e che nulla aveva in contrario prodotto e provato la convenuta, rimasta contumace nel giudizio, accoglieva la domanda attorea proposta in via alternativa ex art. 2033 c.c. ritenendo fondate entrambe la causae petendi poste a fondamento.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello X Parte_1
Con l'atto di gravame censurava la sentenza impugnata nella parte in cui riteneva conciliabili la domanda di nullità del contratto di affidamento dei trasporti per illiceità della causa e l'indebito oggettivo per assenza della causa della dazione, accogliendole entrambe e così pronunciando oltre le richieste della parte deducente.
Rilevava inoltre l'inconciliabilità delle due diverse causae petendi poste a fondamento della domanda di indebito essendo l'una proiettata a rilevare l'inesistenza del titolo a base dei pagamenti e l'altra volta a rilevare l'invalidità per contrarietà a norma imperative di un titolo conseguentemente supposto per esistente. Più in particolare rilevava l'infondatezza della seconda causa petendi assumendo che l'attività svolta non era qualificabile come di servizio postale ma di semplice spedizione e trasporto e dunque non soggetta ad autorizzazione.
Su tali basi chiedeva la riforma integrale della sentenza appellata con conseguente rigetto di ogni domanda articolata da parte attrice.
- Si costituiva in giudizio il fallimento contestando integralmente l'appello proposto. CP_1
In via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto in quanto tardivamente proposto con atto notificato in data 24.07.2024 e dunque ben oltre il “termine breve” di giorni trenta decorrenti dalla notifica della sentenza impugnata, perfezionata non oltre la data del 22.03.2024, con il decorso pagina 8 di 18 del termine di compiuta giacenza dell'atto notificato, e dunque ben oltre tre mesi dalla data di notifica dell'atto impugnato.
In via preliminare eccepiva altresì l'inammissibilità dell'atto di appello per mancanza di interesse ad impugnare in quanto non contestava tutte le domande proposte in primo grado dalla procedura fallimentare in via alternativa e subordinata, sicché un eventuale accoglimento non darebbe comunque luogo ad una pronuncia favorevole all'appellante.
Nel merito contestava l'infondatezza del gravame proposto ritenendo corretto il costrutto posto a base della decisione impugnata.
Su tali basi chiedeva il rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza di questa Corte era rigettata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza proposta da parte appellante.
All'udienza del 3.04.2025, in esito alla discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 9.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'appello proposto non presenta i dedotti profili di inammissibilità.
In primis va rilevata l'infondatezza dell'eccezione, sollevata da parte appellata, di inammissibilità dell'appello per violazione del “termine breve” ex art. 325 c.p.c. sollevata da parte appellata.
L'art. 325 c.p.c., applicabile nel caso in cui la parte vittoriosa abbia proceduto alla notifica della sentenza alla parte soccombente, fissa il termine perentorio di giorni trenta per la proposizione dell'appello, della revocazione e dell'opposizione di terzo di cui all'art. 404 c.p.c.
Nel caso in cui la sentenza oggetto di gravame non sia stata notificata, o non possa ritenersi valida la notifica comunque effettuata, trova applicazione il c.d. “termine lungo” di mesi sei di cui all'art. 327
c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza assoggettabile a gravame.
Entrambi i termini ad appellare rivestono natura perentoria.
Il “termine breve” di giorni trenta per proporre l'impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c. decorre dalla data di notifica della sentenza “impugnanda” e risponde all'esigenza di certezza ed economia processuale, circoscrivendo temporalmente la facoltà, data alla parte soccombente, di non accettare la sentenza. Anche nel caso di sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. tale termine ad appellare inizia a decorrere dalla notificazione della sentenza.
pagina 9 di 18 La notificazione della sentenza eseguita ad opera del difensore della parte munito di procura speciale è atto idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c. atteso che l'espressione <
Tanto premesso, ai fini della validità della notifica della sentenza per la decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., considerata la ratio sottesa dalla previsione del predetto ridotto termine, volta ad accelerare il processo di formazione del giudicato che rendendo la sentenza inoppugnabile le conferisce definitiva stabilità, è necessario che la notifica della stessa, in quanto volta ad accelerare il processo di formazione del giudicato, comportando la drastica riduzione del termine, perentorio, ad appellare per il destinatario della stessa, deve essere chiaramente espressiva della volontà di conferire stabilità alla sentenza notificata. Su tali basi, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato come la notifica effettuata personalmente alla parte costituitasi nel primo grado di giudizio non vale a far scattare il termine breve, effetto conseguibile solo se la notifica sia stata effettuata al difensore costituito che, munito dei necessari strumenti processuali, è deputato in forza dei poteri procuratori conferitogli dalla parte a valutare la sussistenza dei presupposti per la proponibilità dei mezzi di gravame ordinamentalmente previsti avverso il provvedimento notificato.
Su tali basi, il Supremo Consesso di giustizia ha specificamente escluso che la notifica della sentenza in forma esecutiva della sentenza, e segnatamente la notifica della stessa in una con l'atto di precetto con cui si pongono in provvisoria esecuzione le statuizioni condannatoria della sentenza, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione sia nei confronti del notificante, sia nei confronti del destinatario (Cass. Civ. Sez. III, 13.08.2015 n. 16804). Ciò in quanto non può desumersi la volontà di dare stabilità alle statuizioni della sentenza dalla mera messa in esecuzione, peraltro provvisoria, delle statuizioni condannatorie, esecuzione possibile in ragione del carattere provvisoriamente esecutivo delle sentenze di tipo condannatorio.
Nel caso di specie, la notifica della sentenza, oggetto della presente impugnazione, è stata eseguita con l'atto di precetto, personalmente alla società destinataria, e pertanto, non riveste i crismi richiesti per determinare la decorrenza del termine breve ad appellare.
Conseguentemente, trovando applicazione il termine ordinario di mesi sei di cui all'art. 327 c.p.c.,
l'atto di gravame deve ritenersi ritualmente e tempestivamente proposto.
pagina 10 di 18 Deve del pari essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame genericamente formulata da parte appellata in ordine all'asserita assenza di uno specifico interesse ad appellare.
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Tanto premesso, l'appello proposto appare infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni di seguito esposte.
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Preliminarmente va rilevato che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è legittima la proposizione nello stesso giudizio, sia in forma alternativa sia in forma subordinata, di due o più domande fondate su causae petendi diverse ed anche tra loro antitetiche (Cfr. Cass. Civ. n.
25856/2021; Cass, Civ. n. 16876/2010 ed altre).
È dunque possibile la proposizione di due domande contrapposte nel caso in cui non siano previste specifiche preclusioni normative, anche quanto le stesse si pongano in posizione antitetica.
Le domande, infatti, possono essere sia alternative sia subordinate ed una e l'altra di tale qualificazione, determinata dalle parti, non è diversamente qualificabile dall'organo giudicante, che, tuttavia, può, nella formulazione alternativa delle stesse, individuare l'ordine di trattazione del relativo esame secondo criteri di priorità logica.
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Tanto premesso, nel caso di specie, secondo l'ordine logico tracciato dall'organo giudicante sulla base della ragione più liquida, assume rilevanza decisiva la domanda di indebito proposta ex art. 2033 c.c. in relazione alla quale il ha allegato nei propri scritti di causa due distinte causae petendi, CP_1
e segnatamente, l'una, allegata in via principale, con la quale si adduce l'inesistenza della causa della dazione in oggetto, e l'altra, in posizione subordinata, con la quale si adduce la nullità del titolo ipoteticamente a base della dazione, costituito dal rapporto di sub-vezione di servizi postali in relazione alla quale mancherebbe il necessario ed essenziale presupposto costituito dalla autorizzazione generale all'esercizio del servizio, la cui mancanza è causa di nullità del contratto per violazione di disposizioni normative imperative.
In ordine alla prima causa petendi – il cui esame appare preliminare attesa la decisività della questione
– va richiamato l'orientamento per cui in tema di riparto dell'onere della prova nei giudizi di indebito, ai fini della dimostrazione dei presupposti di cui all'art. 2033 c.c. l'attore è onerato della prova dell'avvenuto pagamento della somma che assuma di aver indebitamente pagato e di allegare la mancanza di un legittimo titolo giustificativo del predetto pagamento.
pagina 11 di 18 A tal riguardo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. III, 11.02.1999 n. 1170) è costante nell'affermare che nell'ipotesi in cui si assuma che le attribuzioni patrimoniali di cui si chieda la restituzione siano state eseguite sine titulo l'attore deve offrire la prova dell'avvenuto pagamento mentre deve solo allegare l'insussistenza del titolo giustificativo del pagamento effettuato, essendo onere del convenuto comprovare l'esistenza di una iuxta causa obligationis a sostegno del pagamento ricevuto. Viceversa, nel caso in cui adduca che il pagamento sia stato effettua in forza di titolo nullo o in eccesso rispetto ai patti contrattuali l'onere probatorio si estende, nella prima ipotesi, alla prova della nullità del titolo a fondamento del pagamento e, nella seconda ipotesi, alla prova del contenuto dei patti in relazione ai quali si ritiene eccedente il pagamento.
Come più specificamente precisato dal Supremo Consesso di Giustizia, nell'uno e nell'altro caso, tuttavia, deve escludersi che l'attore possa limitarsi a dichiarare di ignorare se il pagamento abbia o non abbia un titolo giustificativo atteso che in tale ipotesi l'atto di citazione sarebbe nullo per mancanza di causa petendi (Cfr. Cass. Civ.
6.10.2015 n. 19902). Ne consegue che, nell'ipotesi in cui l'attore assuma che il pagamento sia eseguito sine titulo, laddove non siano in gioco pagamenti effettuati in ragione di una causa adcquirendi successivamente venuta meno per nullità, annullamento, risoluzione o rescissione del contratto, l'approccio della prova dell'inesistenza della causa solvendi deve essere restare circoscritta all'area specifica del rapporto tra le parti, non essendo concretamente esigibile una probatio diabolica estesa a tutte le infinite possibili cause di dazione tra il solvens e l'accipiens (Cfr.
Cass. Civ.
8.10.2021 n. 27372).
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Nel caso di specie deve ritenersi per tabulas provato da parte del Controparte_1
l'avvenuto pagamento in favore della convenuta-appellante società della Parte_1
complessiva somma di euro 161.235,00, e ciò sulla base della documentazione bancaria e degli estratti di conto correnti prodotti in atti, comprovanti l'esecuzione di plurimi bonifici, in parte supportata anche a relativa documentazione contabile societaria. La corrispondenza tra gli importi, come rilevato dall'organo giudicante di primo grado, e le date indicate nelle distinte dei pagamenti e dei plurimi ordinativi di bonifico con quelli indicati negli estratti conto bancari intestati a in bonis, CP_1
danno piena dimostrazione dell'avvenuto trasferimento di denaro da parte della società in CP_1
bonis nell'importo innanzi indicato in favore della società Parte_1
Il curatore fallimentare, nell'esercizio delle proprie funzioni e di pubblico ufficiale, nella relativa relazione, ha dato atto di non aver rinvenuto alcun documento idoneo a riscontrare l'esecuzione di pagina 12 di 18 servizi di fornitura, neanche di trasporto per conto terzi, prestate favore della in bonis dalla CP_1
né documenti aventi ad oggetto la regolazione di rapporti similari o di qualsiasi Parte_1
altra relazione commerciale.
La convenuta non compariva nell'elenco dei fornitori della fallita né in quello della Parte_1
società quale società concedente il ramo di affitto di azienda strumentale per Controparte_4
l'esercizio dell'attività di corriere espresso in favore di CP_1
Del pari i fatti contenuti nella corrispondenza intercorsa tra le due società non possono essere ritenuti idonei a giustificare lo spostamento patrimoniale avvenuto stante il fatto che essi si risolvono in due scambi di comunicazioni e-mail intercorsi l'uno in data 12 febbraio 2019 e l'altro tra il 5-7 marzo 2019 dai quali può evincersi unicamente un accordo avente ad oggetto un piano di rientro tra e CP_1
non meglio precisato né rinvenuto dal curatore, alla cui osservanza era condizionata Parte_1
la ripresa di servizi prestati da tuttavia non qualificati e la formulazione di solleciti di Parte_1 volta a rilevare l'inesistenza delle rate concordate.
Tali comunicazioni non consentono affatto di ricavarne elementi probatori in ordine alla natura del rapporto giuridico in forza del quali il piano di rientro è stato concluso, né in ordine all'entità delle prestazioni fornite da né, infine, in ordine alla congruità tra quanto versato e quanto Parte_1
reso.
L'esame dei documenti bancari e segnatamente degli estratti conto dei conti correnti intestati a CP_1
rileva la presenza di causali assolutamente generiche poste a fronte dei trasferimenti di denaro,
[...]
come è dato evincere della diciture del tutto generiche ed aspecifiche del tipo <
<
<
Le allegazioni con le quali il curatore ha sostenuto che la disamina della documentazione societaria avrebbe consentito di rinvenire unicamente documenti prodotti in giudizio in quanto riportate dallo stesso anche nella comunicazione del 15.09.2022 inviata a devono essere Controparte_5
considerate dotate di fede privilegiata. Secondo quanto affermato dal supremo consesso di giustizia
(Cass. Civ. n. 21994/2020) le attestazioni del curatore fallimentare inquanto provenienti da pubblico officiale rivestono valore di prova privilegiata ex art. 2700 c.c. quando abbiano per oggetto fatti da lui compiuti o che egli attesta essere avvenuti in sua presenza (Cass. Civ. n. 21994/2020). Il Supremo
pagina 13 di 18 Consesso di Giustizia ha al riguardo precisato che l'efficacia probatoria del contenuto della relazione redatta dal curatore fallimentare va diversamente valutata a seconda della natura delle risultanze da essa emergenti sicché, quale documento formato da un pubblico ufficiale nell'esercizio della sua funzioni, fa piena prova fino a querela di falso in ordine agli atti e fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza o di essere stati da lui compiuti, mentre il contenuto delle dichiarazioni rese da terzi è elemento rimesso al libero apprezzamento del giudice in ordine alla relativa veridicità e forza probatoria (Cass. Civ.
2.09.1998 n. 8704).
Deve pertanto ritenersi accertato, in assenza di contrari elementi, non offerti da parte convenuta, che la documentazione acquisita e reperita dalla curatela non abbia permesso di ricondurre il pagamento ad alcun titolo legittimo o ad uno specifico rapporto contrattuale.
Anche in ordine all'unico ipotetico rapporto contrattale ipotizzabile tra le parti in causa, costituente la focale della seconda causa petendi posta a fondamento della domanda di indebito, in ipotesi riferibile al pagamento in oggetto, parte attrice ha assolto all'onere sulla stessa incombente avendone provata la illiceità causale per violazione di norme imperative.
Il Fallimento ha ampiamente dimostrato che in bonis svolgeva servizi di trasporto, nello CP_1
specifico servizi postali, come rilevabile dalla visura camerale prodotta in atti, dalla quale emerge che tra le attività svolte dalla vi era CP_1
lettere, documenti contabili e non per conto terzi con mezzi propri e/o altrui;
il trasporto di valori, preziosi, oggetti e merci pregiate a mezzo di veicoli propri e/o di veicoli e/o di altrui particolarmente attrezzati;
e la concessione e l'assunzione di appalti in Itala e all'Estero per la fornitura di servizi nei campi precedentemente menzionati>>. Ne consegue che l'attività svolta dalla in bonis, in CP_1 relazione alla quale poteva configurarsi l'ipotizzato rapporto di subvezione affidato a Parte_1
rivestiva la natura di servizio postale.
[...]
Dal pari deve ritenersi comprovato, sulla base di quanto emerge dagli atti di causa, che anche X
all'epoca dei pagamenti in oggetto, era dedita all'attività di trasporto in genere. In Parte_1
particolare, dalla visura camerale emerge che tra le principali attività prevista dall'oggetto sociale della predetta società vi era quella di <<autotrasporto di merci per conto terzi>>, circostanza confermata anche da quanto rilevabile dalla <<nota integrativa di bilanci esercizio chiuso al>>.
Inoltre, dall'homepage del sito aziendale prodotto in atti emerge che era Parte_1 leader nel trasporto nazionale a temperatura controllata specializzata nell'ultimo miglio>> ed in pagina 14 di 18 grado di rispondere ad ogni esigenza di trasporto in ragione della flessibile e specializzata struttura ed alla disponibilità di ampio ed idoneo parco veicoli.
In merito alla specifica attività svolta, e segnatamente all'attività di servizio postale nella quale va qualificata quella in esame, vale richiamare il dettato del d.lgs n. 261 del 2.07.1999 attuativo della direttiva 97/67CE richiamato dallo stecco fallimento per cui i servizi postali devono essere intesi quali
<<invii di corrispondenza libri cataloghi giornali periodi e similari nonch pacchi postali>
contenenti merci con o senza valora commerciale>> e la cui offerta al pubblico è soggetta ad autorizzazione generale, in accordo di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 8 del predetto decreto.
Secondo quanto specificato dai commi successivi svolgimento anche di una sola delle fasi dell'attività per l'offerta di casellari postali di cui al comma 1
e per l'offerta di servizi postali a valore aggiunto. L'esercizio di casellari privati per la distribuzione degli invii di corrispondenza è soggetto ad autorizzazione generale ad effetto immediato.
L'autorizzazione generale non è richiesta per l'attività di solo trasporto>>.
Sulla base degli elementi di causa innanzi esaminati deve ritenersi che il servizio ipoteticamente reso in accordo tra le parti in causa quando la fallita era ancora in bonis aveva ad oggetto attività di servizio postale o anche solo una fase della predetta attività.
Al riguardo vale rilevare che ogni fase della attività di servizio postale necessità del possesso del titolo abilitativo costituito dalla autorizzazione generale.
Nel caso di specie il soggetto ritenuto affidatario del servizio di una fase dello stesso è risultato privo dell'autorizzazione richiesta dalla normativa euro-unitaria.
Appare provato che la società nel periodo in cui verosimilmente si sarebbe potuta Parte_1
svolgere l'attività in favore di collocabile in forza di quanto emerge dalla corrispondenza CP_1
in atti e dalle scritture contabili e bancarie tra la metà del 2018 e il mese di febbraio 2019, non era munita di idoneo titolo abilitativo richiesto dalla legge per l'esercizio di un servizio postale. Né nell'elenco degli operatori postali autorizzati aggiornato al 5 febbraio 2019, prodotto in atti, compariva la denominazione di Parte_1
Ne discende che l'ipotetico contratto posto a base delle prestazioni in oggetto, quand'anche in essere, risulterebbe irrimediabilmente affetto da nullità per violazione di norme imperative.
L'art. 8 del ridetto decreto legislativo citato prevede la soggezione dell'offerta al pubblico dello svolgimento del servizio postale o di una sua fase al conseguimento di una autorizzazione generale.
Detta norma riveste carattere imperativo in quanto posta a tutela di un interesse pubblicistico a che pagina 15 di 18 l'attività si svolga secondo certe modalità e nel rispetto di determinate finalità, dal che discende la necessità, in tale delicato settore, di vigilare sul rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi previdenziali e più in particolare sulla riservatezza della corrispondenza oggetto dell'attività postale
(cfr. Cons. St. sent. n. 3111/2019).
In proposito si richiama l'orientamento di legittimità secondo il quale l'esecuzione di una prestazione da parte di chi non abbia la prescritta abilitazione da luogo ai sensi dell'art. 1418 c.c. ad una ipotesi di nullità assoluta del contratto concluso (Cfr. Cass. Civ. 6402/2011).
Con particolare riguardo al contratto di trasporto cui potrebbe ipoteticamente essere ricondotto il contratto tra le parti in causa deve inoltre aggiungersi che sebbene esso costituisca un contratto a forma libera la cui prova può essere fornita con ogni mezzo nella documentazione rinvenuta dal Curatore non
è stato riscontrato alcun elemento idoneo a suffragare né l'esistenza né i contenuti né a fornire indicazioni su quali fossero vettore e mittente, elementi contenuti nella lettere di vettura elemento caratteristico e ed esclusivo della conclusione di un contratto di trasporto di cose, anch'esso non rinvenuto dal Curatore.
Né risultano allegate in atti eventuali bolle di accompagnamento della merce ipoteticamente oggetto di trasporto.
Deve pertanto ritenersi sotto entrambi i profili accertata l'assenza di un idoneo titolo atto a giustificare il pagamento operato dalla società in bonis in favore della appellante CP_1 Parte_7 dell'importo in oggetto, che, pertanto, deve ritenersi indebitamente effettuato in quanto in assenza di idoneo titolo giustificativo.
La valida proposizione, in termini alternativi delle due distinte cause petendi, e la corretta disamina degli elementi al riguardo allegati dalla parte attrice, rende la sentenza impugnata immune dal vizio di ultrapetizione lamentato dalla società appellante con l'atto di gravame, avendo l'organo giudicante di primo grado perimetrato decisione all'analisi delle questioni al riguardo allegate la propria cognizione e decisione alle specifiche allegazioni della parte attrice deducente.
Sulla base degli elementi innanzi rassegnati, pertanto, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, deve ritenersi accertata la causa indebita del pagamento dell'importo di euro 161.235,00 effettuato dalla società in bonis alla società CP_1
appellante in quanto eseguito in assenza di idoneo e valido titolo giustificativo. Al Parte_1
carattere indebito del pagamento effettuato deve necessariamente seguire la condanna della società appellante X alla restituzione del predetto importo, maggiorato degli interessi nella Parte_1
pagina 16 di 18 misura e con la decorrenza determinati dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata.
Vale al riguardo richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della decorrenza degli interessi ex art. 2033 c.c. e della rilevanza dell'eventuale maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., rileva una nozione di buona fede in senso soggettivo, coincidente con l'ignoranza dell'effettiva situazione giuridica in conseguenza di errore di fatto anche indipendente da colpa grave, non essendo applicabile la disposizione di cui all'art. 1147 c.c. comma 2 c.c. dettata in materia di possesso. Ne consegue che anche il dubbio particolarmente qualificato circa l'effettiva fondatezza delle proprie pretese è compatibile con la buona fede (Cass. Civ. 25.05.2007 n. 12211). Nel caso di specie, in ragione del surriferito effetto presuntivo, in mancanza di prova contraria non offerta dal Controparte_1
deve riconoscersi lo stato di buona fede in capo alla come ritenuto
[...] Parte_1 dall'organo giudicante di primo grado.
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Segue il rigetto dell'appello proposto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
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Le spese di lite seguono la regola della soccombenza.
Ne consegue che la società appellante va condannata alla rifusione in favore Parte_1
dell'appellato delle spese di lite del presente giudizio di appello che, in Controparte_1
considerazione del valore della causa, (compreso nello scaglione tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00), l'attività difensiva svolta, vista la nota spese presentata e considerati i valori tariffari vigenti (attestabili nei valori medi), vanno liquidate, nei limiti di quanto richiesto, in complessivi euro
9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% oltra CPA ed IVA se dovuta come per legge.
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Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante società
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- Parte_1 quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
pagina 17 di 18 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 915/2024, pubblicata il
[...] Controparte_1
25.01.2024, del Tribunale Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata.
- condanna l'appellante X alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro CP_1
9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali,
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater,
[...]
DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012 n. 228;
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr. Alberto Massimo Vigorelli
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