CASS
Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 25/06/2024, n. 24951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24951 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA nel procedimento a carico di: TI CA nato a [...] il [...] IC PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 24951 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 05/06/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di PA IE e AN FE per i reati a loro ascritti nei capi d'imputazione n. 1 e 2 per difetto di querela;
ha confermato nel resto la sentenza di primo grado con la quale le imputate sono state ritenute colpevoli del reato di cui agli artt. 624 e 625 n.2 cod. pen., così diversamente qualificato il reato di cui all'art. 648 cod. pen. (capo 3). Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona articolando un unico motivo, con il quale è stato dedotto che in data 30 gennaio 2024 la persona offesa ha rimesso la querela, con successiva accettazione del 12 febbraio 2024 delle stesse imputate, come si evince dai verbali redatti dai Carabinieri della Stazione di Sant'Elpidio a Mare, dalla Stazione di Montesilvano e da quella di Pescara Principale;
Va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); La remissione e le accettazioni sono state ritualmente effettuate;
pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna le imputate al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 giugno 2024 Il con liere estensore Il Presidente é
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 24951 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 05/06/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di PA IE e AN FE per i reati a loro ascritti nei capi d'imputazione n. 1 e 2 per difetto di querela;
ha confermato nel resto la sentenza di primo grado con la quale le imputate sono state ritenute colpevoli del reato di cui agli artt. 624 e 625 n.2 cod. pen., così diversamente qualificato il reato di cui all'art. 648 cod. pen. (capo 3). Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona articolando un unico motivo, con il quale è stato dedotto che in data 30 gennaio 2024 la persona offesa ha rimesso la querela, con successiva accettazione del 12 febbraio 2024 delle stesse imputate, come si evince dai verbali redatti dai Carabinieri della Stazione di Sant'Elpidio a Mare, dalla Stazione di Montesilvano e da quella di Pescara Principale;
Va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); La remissione e le accettazioni sono state ritualmente effettuate;
pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna le imputate al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 giugno 2024 Il con liere estensore Il Presidente é