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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/04/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA ANTONELLA EUGENIA RIZZO PRESIDENTE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE REL.
DOTT. DAMIANO COMITO CONSIGLIERE AUS. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 195/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Satriano Marina (CZ) alla Via Milano n. 8, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Sabrina Apollinaro, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
e , elettivamente domiciliati in Soverato (CZ) alla Via Controparte_1 CP_2
F. Caminiti n. 15, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Caridi, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATI
CONCLUSIONI:
Per l'appellante : “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria Parte_1 istanza, ragione e deduzione che tutte si impugnano, in accoglimento dei motivi suesposti, in via principale e nel merito: accogliere lo spiegato appello per i motivi dedotti in narrativa e, per
l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 832/2020 del 18/6/2020, depositata in cancelleria in data 30/6/2020, emessa dal Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona del GOT, Dott.ssa Maria Tranquillo, afferente il proc. n. 100247/2009 Ruolo Generale Affari
Contenziosi, rigettare la domanda attorea, così come formulata in prima sede, perché infondata in fatto e in diritto e non provata;
accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accertare l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione in favore del IG. delle Parte_1 particelle di terreno n. 490, 899, 900, 901 foglio 15, tutte site nel Comune di Montepaone, Località
1 Timponello, nonché delle particelle di terreno n. 295, 294 e 486 sempre foglio 15, ordinando alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catanzaro, di provvedere alla conseguenziale trascrizione e voltura sollevando l'Ufficio da qualsiasi onere o responsabilità; condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura di legge, di primo e secondo grado, da distrarre direttamente in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”.
Per gli appellati e : “Chiedono che l'Ecc.ma Corte adita, Voglia Controparte_1 CP_2 accogliere le seguenti conclusioni:
- In via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dal sig. per le ragioni indicate in atto ovvero dichiararlo inammissibile;
Parte_1
- Nel merito, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal sig.
confermando la sentenza emessa dal Tribunale Civile di Catanzaro 832/2020, oggi Parte_1 oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute e, di conseguenza, respingere, con la miglior formula, la domanda svolta dal sig. contro gli odierni appellati per i motivi Parte_1 esposti in narrativa e, in particolare, rigettare, ancora una volta, la domanda riconvenzionale spiegata dallo stesso non solo perché, in parte, dichiarata dal Giudice di primo grado inammissibile (quella atta all'accertamento dell'acquisto per usucapione delle particelle di terreno
n. 295, 294 e 486 del foglio 15 del Comune di Montepaone non solo per quanto statuito dal
Tribunale di primo grado circa l'inammissibilità della domanda de qua ma essendo state dette particelle di terreno oggetto di altro giudizio e, nello specifico, n. 251/14 RG conclusosi con sentenza n. 1868/19 emessa dal Tribunale Civile di Catanzaro, Sez. II), ma risultando la stessa non provata;
- in ogni caso, condannare l'appellante alle spese e competenze difensive del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado e l'appello
1.1. Con atto di citazione del 22 luglio 2009, ritualmente notificato, e Controparte_1 CP_2 hanno convenuto, davanti al Tribunale di Catanzaro-Sezione distaccata di Chiaravalle
[...]
Centrale, il signor chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Accertare Parte_1
e dichiarare che il IG. detiene le p.lle di terreno site nel Comune di Montepaone Parte_1 individuate al foglio 15 mappale 901, 900 e 899 E 490 a titolo di comodato precario;
2. Accertare
e dichiarare la sopravvenienza di necessità rispetto al medesimo terreno in capo alla IG.ra
;
3. Conseguentemente condannare il convenuto alla restituzione in favore di Controparte_1
della p.lla di terreno individuata con il mappale 901 e in favore della IG. CP_2 CP_1
delle p.lle individuate con i mappali 900 e 899 e 490; 4. Con vittoria di spese, diritti ed
[...] onorari di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore”.
2 A fondamento hanno dedotto:
- che è proprietaria di un appezzamento di terreno agricolo sito nel Controparte_1
Comune di Montepaone, censito nel NCT al foglio 15 mappali 901, 900, 899, 490, 898,
897, 488, 896, 486, 295;
- che sopraddetto terreno era pervenuto a con atto a rogito del Notaio Controparte_1
di Petilia Policastro del 28 dicembre 1972 rep. n. 14571/1, registrato a Crotone il Per_1
4 gennaio 1973 ai nn. 2233 RG e 2054 RP, già distinto al catasto al foglio 15 particelle
295 e 292;
- che, nell'anno 2005, , successivamente al decesso del proprio marito, Controparte_1 concedeva in uso gratuito, in comodato senza determinazione di tempo al figlio Pt_1
e p.lle 901, 900, 899 e in parte la 490, precedentemente individuate col numero di
[...] particella 491 e 490;
- che, nel 2008, l'attrice decideva di frazionare il terreno de quo al fine di donarlo ai figli;
incaricava, pertanto, il Geom. affinché procedesse al frazionamento;
Persona_2
- che, nel mentre il geometra eseguiva l'operazione di frazionamento, Parte_1 arbitrariamente, rimuoveva i picchetti dal terreno e, per tale motivo, veniva dalla madre diffidato a rilasciare il terreno medesimo, concessogli in comodato gratuito;
- che, con atto per notar del 29 dicembre 2008, donava al Persona_3 Controparte_1 figlio e particelle nn. 901 e 896; CP_2
- che, nonostante la formale richiesta, non ha ritenuto di rilasciare le particelle Parte_1 di terreno suindicate.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio depositando, in data 2 dicembre Parte_1
2009, comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale con la quale ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Conclude: a) chiedendo il rigetto della domanda degli attori perché infondata in fatto e diritto;
b) Conseguentemente accertare l'avvenuto acquisto per usucapione a favore del sig. delle particelle di terreno numero 490, 899, 900 e 901 Parte_1 foglio 15 tutte site nel Comune di Montepaone l.tà Timponello, nonché delle particelle di terreno numero 295, 294 e 486 sempre foglio 15, ordinando alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Catanzaro di provvedere alla consequenziale trascrizione e voltura sollevando l'Ufficio da qualsiasi onere o responsabilità; c) Con condanna al pagamento di tutte le spese, diritti e onorari del giudizio da liquidare a favore del sottoscritto procuratore che tutte le ha anticipate come per legge”.
Ha argomentato: - di essere nel possesso, dal 1984 (anno del suo rientro dalla Svizzera) delle particelle di terreno indicate nell'atto di citazione ma non a titolo di comodato senza determinazione di tempo, bensì in forza di possesso continuato ed interrotto da oltre venti anni;
che, in particolare, sulle particelle 486, 294 e 295 egli aveva realizzato la propria abitazione oltre
3 al magazzino/garage, mentre sulle particelle 901, 900, 899 (ex 491) e 490 egli ha sempre svolto attività agricola, coltivandole, anche attraverso la realizzazione di piccole piantagioni di uliveto;
- che e mai hanno interferito con il possesso esclusivo – uti Controparte_1 CP_2 dominus – del convenuto, né hanno compiuto atti di esercizio del diritto incompatibili con il possesso animo domini dell'usucapente, dovendosi, anzi, ritenere che tutti gli atti compiuti nel corso del 2009 da , vale a dire il frazionamento delle particelle e conseguente Controparte_1 rogito notarile, sono atti arbitrari poiché compiuti senza mai interpellare il quale li Parte_1 avrebbe contestati così come ha contestato la lettera di diffida a firma dell'Avv. Caridi del 3 dicembre 2008.
La causa, istruita mediante produzione di documenti e prova testimoniale, è stata decisa con sentenza n. 832/2020 resa il 18 giugno 2020 e pubblicata il 30 giugno 2020, con la quale il
Tribunale di Catanzaro ha così deciso:
“1) accoglie la domanda attorea per le ragioni espresse in parte motiva;
2) rigetta la domanda spigata dal IG. in riconvenzionale;
Parte_1
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite”.
1.2. Avverso suddetta sentenza è insorto interponendo appello con atto di citazione Parte_1 notificato il 29 gennaio 2021, per i motivi che si esamineranno.
Si sono costituiti in giudizio e eccependo la inammissibilità e Controparte_1 CP_2 comunque l'infondatezza dell'appello del quale hanno chiesto il rigetto.
Indi, la Corte – viste le note ex art. 127 ter depositate dalle parti –, ha assegnato la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Appellante e appellato hanno depositato, telematicamente, comparsa conclusionale e memoria di replica.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata.
Invero, nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/20171. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma ed ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal Tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
4 2.2. Con il primo motivo di appello, così rubricato: “Motivazione inesistente e/o apparente”,
l'impugnante adduce che il Tribunale sarebbe incorso in un vizio di omessa o apparente motivazione laddove pretermette del tutto l'indicazione degli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento in ordine alla decisione di rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto. Rappresenta che, nel caso di specie, “non è individuabile, mancando la motivazione, la ratio decidendi su cui poggia il provvedimento” (cfr. citazione in appello, pag. 11). Il Giudice di prime cure, a dire dell'appellante, “non ha motivato e non ha dato contezza delle ragioni per le quali non reputa sostenibile quanto prospettato dal IG. (cfr. citazione in appello, pag. 16). Pt_1
2.3. Con il secondo motivo di appello, così rubricato: “Motivazione apparente per l'omesso esame delle prove testimoniali e documentali offerte da parte convenuta in riconvenzionale”, l'appellante censura la sentenza esattamente nella parte in cui il Tribunale afferma che “le risultanze dell'istruzione probatoria non hanno confermato le allegazioni di parte convenuta, attore in riconvenzionale, ovvero di possedere i beni per cui è causa da oltre vent'anni in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto;
in particolare, la circostanza non ha trovato piena conferma né nella documentazione prodotta, né nelle dichiarazioni rese dai testi”. Rappresenta che il Tribunale avrebbe completamente ignorato le risultanze della prova testimoniale e della documentazione prodotta dal attribuendo, invece, rilevanza esclusiva a quella di parte attorea, senza Parte_1 fornire un'adeguata motivazione circa le ragioni di tale valutazione. In effetti, prosegue l'appellante, la dichiarazione del teste di parte convenuta, IG. , è stata Testimone_1 completamente ignorata dal Giudice che nulla ha riferito nella sentenza sui motivi per i quali ha omesso tale risultanza rilevante ai fini del decidere. Allo stesso modo, il Tribunale avrebbe ignorato la documentazione fotografica, corredata di data e risalente al 1984, che comproverebbe
“la circostanza che, sin dal 1984, parte convenuta occupava pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente i luoghi oggetto di causa” (cfr. citazione in appello, pag. 21). La prova orale e quella documentale, dunque, dimostrerebbero, sempre in tesi, che “il convenuto ha assolto al suo onus probandi e che il giudice di prime cure non ha motivato in modo conforme a logica le sue scelte, dando attendibilità alle dichiarazioni dei testi di parte attorea in modo del tutto arbitrario”
(cfr. citazione in appello, pag. 21).
2.4. Con il terzo motivo, così rubricato: “3. Travisamento delle prove attoree.
4. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
5. Valutazione di atti probatori inesistenti”, Parte_1 impugna la sentenza esattamente nella parte in cui il Tribunale afferma che “nella fattispecie che ci occupa difetta la ricorrenza del presupposto del possesso ultraventennale, si appalesa un'ipotesi di detenzione, inoltre, la proprietà è rivendicata ed esercitata dalla Controparte_1 nella sua qualità”. Evidenzia l'appellante che, invero, l'informazione probatoria riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione ovvero l'esistenza di una detenzione qualificata, è diversa ed inconciliabile con le risultanze della prova attorea che è palesemente contraddittoria e
5 inficia l'assunto della detenzione qualificata e non conferma l'assunto attoreo in merito al comodato d'uso intercorso tra le parti. Prova ulteriormente confortata anche dalla lettera racc. a.r. del 3 dicembre 2008 trasmessa dallo Studio Legale dell'Avv. Giovanni Caridi, con la quale parte attrice chiedeva la restituzione della sola particella 491 (attuali 899, 900 e 901). Alla luce di ciò, chiosa l'appellante, “se fosse stato vero che la IG.ra avesse concluso un comodato CP_1
d'uso con il convenuto, per quale ragione nella predetta lettera non riferisce anche della particella
490 e quest'ultima viene tirata in ballo soltanto nell'atto di citazione afferente al giudizio de quo?
Se parte attrice è così certa del contratto concluso con il IG. , è singolare che Parte_1 dimentichi di segnalare al proprio legale che le particelle concesse in comodato d'uso sono due anziché una. Tale assunto è sufficiente a far ritenere che la versione che è stata resa dagli attori non rispecchia la verità dei fatti essendo, in maniera lampante, finalizzata esclusivamente a impedire all'odierno convenuto l'acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione” (cfr. citazione in appello, pag. 24).
2.5.1. Il primo motivo è infondato.
È noto che la motivazione meramente apparente – che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante – sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del decisum. È stato, in particolare precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture
(Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016)2, oppure allorquando il giudice ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e la logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017), oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. civ., 18 settembre 2009, n. 20112).
Il vizio di motivazione apparente non si configura nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte ricorrente (v. Cass. civ., 21 luglio 2006,
n. 16762).
Orbene, a giudizio della Corte, tali carenze non sono riscontrabili nella sentenza impugnata la cui pur succinta motivazione consente di ricostruire il percorso logico-giuridico che ha condotto all'accoglimento della domanda attorea e al rigetto della domanda riconvenzionale del convenuto.
È opportuno trascrivere pedissequamente la motivazione della decisione in parola:
“La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze dell'istruzione probatoria non hanno confermato le allegazioni di parte convenuta, attore in riconvenzionale, ovvero di possedere i beni per cui è causa da oltre vent'anni in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto;
in particolare, la circostanza non ha trovato piena conferma, né nella documentazione prodotta, né nelle dichiarazioni rese dai testi.
L'istituto dell'usucapione richiede che l'acquisto del possesso da parte del possessore non deve essere avvenuto in modo violento o clandestino, ai fini della decorrenza dei termini, e il proprietario del bene deve essersi disinteressato completamente di questa situazione lasciando che il bene , in maniera consapevole o inconsapevole, venisse utilizzato dall'altro soggetto;
difatti,
l'istituto dell'usucapione ha lo scopo di conferire certezza ai rapporti giuridici tra due soggetti , uno possessore e l'altro proprietario effettivo del bene.
Nella fattispecie che ci occupa difetta la ricorrenza del presupposto del possesso ultraventennale, si appalesa una ipotesi di detenzione, inoltre, la proprietà è rivendicata ed esercitata dalla
nella sua qualità. Controparte_1
Non merita, pertanto, accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta, non ricorrendone i presupposti di legge.
Merita accoglimento la domanda attorea, avendo le circostanze poste a fondamento della domanda trovato pieno riscontro all'esito della fase istruttoria, anche in considerazione della documentazione in atti.
La natura della causa e la qualità delle parti costituiscono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.”.
È evidente che, il Tribunale ha accolto la domanda degli attori e, viceversa, ha rigettato la riconvenzionale di usucapione del convenuto, in base alle prove – orali e documentali – acquisite nel corso del giudizio ed in forza delle quali il Giudice ha fondato il proprio convincimento in ordine alla fondatezza della prima e all'infondatezza della seconda per insussistenza di un possesso ventennale dei beni da parte del convenuto Il che è sufficiente per escludere la nullità della Pt_1 sentenza che, oggettivamente, non può dirsi priva di motivazione.
Altro è, naturalmente, il giudizio in ordine alla correttezza della valutazione delle prove da parte del Tribunale, pure oggetto delle censure dell'appellante con il secondo e il terzo motivo, in ordine ai quali, si osserva quanto segue.
7 Come sopradetto, il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione del convenuto avendo ritenuto non provato il presupposto del possesso ultraventennale Parte_1 in capo al da ritenersi, piuttosto, detentore del bene medesimo. Pt_1
Giova allora premettere in iure che l'art.1158 c.c. sancisce l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà, ovvero di altro diritto reale di godimento, dei beni immobili in virtù del possesso continuato per venti anni, possesso che non deve essere iniziato né in modo violento o clandestino (nel qual caso il termine inizia a decorrere dal momento della cessazione dei predetti vizi ex art.1163 c.c.), né essere interrotto per oltre un anno, salva l'ipotesi del recupero in seguito ad azione giudiziaria (art.1167 c.c.).
Naturalmente chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus ma anche dell'animus e della durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione del regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697, comma primo, c.c., ai sensi del quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (ex multis: Cass. civ., 6 settembre
2002, n. 12984; Cass. civ., 13 dicembre 2001, n.15755); mentre il proprietario convenuto ha l'onere di dimostrare i fatti impeditivi dell'acquisto domandato (Cass. civ., 16 marzo 2000, n. 3063)
e, in particolare, la mancanza del possesso, ovvero i vizi dello stesso, sia in ordine al corpus, ossia alla materiale disponibilità del bene, che all'animus possidendi rem sibi habendi che, ai fini dell'usucapione, consiste nell'esercizio di un potere di fatto come se si fosse titolari del corrispondente diritto, ossia, per condivisibile insegnamento giurisprudenziale, “nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto” (cfr. Cass. civ., 12 maggio 1999, n.4702). L'animus, in particolare, quale elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva, può essere desunto in via presuntiva dal corpus, “se vi è stato svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale”
(cfr. Cass. civ., 13 dicembre 2001, n.15755).
Tanto premesso in iure, si osserva che nel caso di specie il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda agitata dall'attore, avendo ritenuto non raggiunta la prova circa la sussistenza in capo a di un possesso utile ai fini dell'usucapione, e tanto perché le dichiarazioni rese dai Parte_1 testimoni non hanno suffragato la tesi di parte attrice in riconvenzionale, non essendo esse idonee a provare un possesso uti dominus dell'attore.
8 Obietta l'appellante che, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, il possesso dell'attore sul fondo preteso dall'appellante era stato pienamente confermato, nel corso del giudizio di primo grado, dalle prove testimoniali raccolte.
L'obiezione non può essere condivisa giacché, siccome già argomentato dal Tribunale, le prove raccolte nel corso dell'istruttoria – orali e documentali – non confortano l'assunto dell'appellante.
In particolare, il teste ex latere actoris, esaminato sul capitolo n. 3 della Testimone_2 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di e “Vero o no che ha visto lavorare CP_1 Pt_1
e praticare sul terreno per cui è giudizio i coniugi prima la morte di quest'ultimo Controparte_3 nel 2005 e la sig.ra anche dopo il decesso del marito, unitamente agli altri Controparte_1 figli?”), ha confermato il capitolo dichiarando: ciò posso dire in quanto frequento i luoghi di causa dal 1975 e saltuariamente mi recavo sugli stessi per trovare il sig. , marito di , mio amico. […] I terreni Persona_4 Controparte_1 suddetti erano occupati da alberi di aranci e venivano altresì coltivati a fagiolini, cetrioli e pomodori che venivano poi portati al mercato e venduti dallo stesso . […] Dopo la morte del Persona_4
, ho continuato a frequentare i luoghi di causa perché lì vicino abita mia cognata, la Persona_4 figlia di , e in tali occasioni ho visto la sig.ra assieme alla UO, Persona_4 Controparte_1 tale , occuparsi della pulizia dei fondi>>. Per_5
Esaminato sul capitolo I) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di (“Vero è Parte_1 che dall'anno 1990 al 1994, Lei si è recata più volte presso il terreno sito in località Chiesa nel
Comune di Montepaone, in possesso di suo cognato?”) ha risposto:
1990 al 1994, non ho mai visto il sig. occuparsi dei fondi suddetti;
ho visto invece la Parte_1 moglie con la SU, come ho già sopra dichiarato>>. Per_5
Il testimone ex latere actoris , genero di e cognato di Testimone_3 Controparte_1 Pt_1 esaminato all'udienza del 18 giugno 2013 ha sostanzialmente confermato la deposizione
[...] del Egli ha infatti dichiarato di frequentare i luoghi di causa sin dal 1981 e di avere visto Tes_2
i propri suoceri coltivare i fondi suddetti almeno fino al 2002-2003, anno in cui il suocero si era ammalato, così che l'attività di coltivazione del fondo venne proseguita dalla SU, sig.ra
, fino al 2005, anno in cui subentrò – per volere della stessa – il Controparte_1 CP_1 figlio Più in dettaglio, il teste ha riferito: << […] ho visto i miei suoceri coltivare i fondi Parte_1 suddetti, piantavano pomodori, fagiolini, cetrioli. Vi era anche l . Fino al 2002/2003 mio Per_6 suocero assieme a sua moglie hanno provveduto a quanto sopra indicato;
poi mio suocero si è ammalato e dei terreni si è occupata mia SU ed anche io>>. Il teste ha negato di aver visto sui terreni per cui è controversia il sig. almeno fino al 2005 ( Parte_1 risposto. Posso solo dire che sui terreni in questione non ho mai visto fino al 2005>>), Parte_1 il quale avrebbe iniziato a coltivare i terreni per cui è causa su concessione della madre
[...]
. Il ha, infatti, dichiarato: CP_1 Tes_3
9 SU, che i suddetti terreni dal 2005 sono coltivati da su concessione di mia Parte_1 SU . Da tale anno è solo che si occupa dei fondi suddetti. Mi Controparte_1 Parte_1 risulta che il sia rientrato dalla Svizzera intorno al 1988/90>>. Parte_1
Quanto ai testimoni indicati da la signora , esaminata all'udienza del Parte_1 Testimone_4
18 giugno 2013, ha dichiarato di avere visto sui terreni per i quali è lite la sig.ra CP_4
, , ed ha precisato che <
[...] Parte_1 Controparte_1 Parte_1 assieme alla moglie i terreni utilizzando delle zappe>> e che Persona_7
i erano alberi da frutta ed ulivi, questo negli anni 1990-1994>>.
[...]
Il teste , cognato di , escusso all'udienza del ha confermato il capitolo Testimone_1 Parte_1
L, della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta (“Vero che sin dall'anno
1987 ad oggi, Lei ha più volte aiutato il sig. e la propria moglie a lavorare, potare e Parte_1 coltivare le particelle di terreno, ex 491 ora individuate al foglio 15 mappai 901, 900, 899 site nel
Comune di Montepaone, in Località Chiesa?”), riferendo: lettera L di cui alla memoria istruttoria 183, 6 comma n. 2, di parte convenuta, specificando che dal 1988 ho aiutato mio cognato e la moglie, pressappoco durante le ferie e le vacanze nelle varie ricorrenze (tre, quattro volte l'anno) nella coltivazione del terreno che si trova vicino al fabbricato del sig. a circa 700 metri […]. Ho aiutato il suddetto la di lui moglie sia nella Parte_1 Pt_1 potatura degli alberi che nella pulizia del terreno […]. Quando mi reco a Montepaone pernotto e sono ospite del sig. , casa che si trova a circa 700 metri dai terreni di cui è causa. Nel Parte_1 terreno vengono coltivati anche ortaggi. Confermo di essere venuto a Montepaone Lido da mio cognato ininterrottamente dal 1988, con una frequenza di tre/quattro volte l'anno […]. Sui terreni in oggetto non ho mai visto la sig.ra . Mi sono fidanzato nel 1985 e sposato Controparte_1 nel 1991, confermo che mi recavo a Montepaone già dal 1988, come ho già detto. Nel 1988 quando sono arrivato la prima volta sui luoghi di causa il sig. era già rientrato dalla Parte_1
Svizzera, mi sembra qualche anno prima>>.
Orbene, alla luce delle sopra trascritte deposizioni testimoniali, pare evidente che, invero, il terreno per cui è controversia è stato coltivato da e da marito Controparte_1 Persona_4 della e padre di almeno fino al 2002-2003. Il curava la CP_1 Parte_1 Persona_4 coltivazione del fondo e la raccolta dei prodotti della terra (ortaggi e frutta), che poi portava al mercato e vendeva. Successivamente, ammalatosi la coltivazione e, più in Persona_4 generale, la cura del fondo, venne proseguita da , con l'ausilio della UO, Controparte_1 tale , e tanto fino al 2005 allorquando nella detenzione del fondo è subentrato il Per_5 [...]
, per volere della madre. Pt_1
I testi hanno affermato di non avere mai visto il lavorare nel fondo Tes_2 Tes_3 Parte_1 almeno fino all'anno 2005. Come precisato dal , il si occupa della cura del fondo Tes_3 Pt_1 soltanto dal 2005 “su concessione” della madre, signora . CP_1
10 Queste conclusioni non hanno trovato smentita nelle dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta.
Infatti, il narrato di , connotato peraltro da estrema genericità, si è sostanziato Testimone_4 nell'affermare di avere visto sui fondi in oggetto i signori , e Controparte_4 Parte_1
e che il oltivava insieme alla moglie i terreni utilizzando delle zappe. Controparte_1 Pt_1
Quanto alle dichiarazioni rese dal , è più che lecito dubitare della loro attendibilità Tes_1 per plurime ragioni che possono essere così sintetizzate:
(i) in primo luogo, la presenza del sui luoghi di causa è stata negata sia dal Tes_1 cfr. <<non ho mai visto il sig. sui fondi di cui in oggetto>>) che Tes_2 Tes_1 dal (cfr. <<non ho mai visto il sig. sui fondi di cui in oggetto>>); Tes_3 Tes_1
(ii) in secondo luogo, la presenza del sui luoghi di causa non ha trovato Tes_1 conferma neppure nella deposizione di che non ha mai menzionato il Testimone_4
tra le persone che ha dichiarato di aver visto sul fondo;
Tes_1
(iii) in ogni caso, la frequentazione di Montepaone da parte del deve Tes_1 considerarsi del tutto sporadica (per sua stessa ammissione egli avrebbe aiutato il
<pressappoco durante le ferie e vacanze nelle varie ricorrenze quattro>
Pt_1 volte l'anno>>);
(iv) l'assunto del di non avere mai visto la signora sui Tes_1 Controparte_1 luoghi di causa, è stato smentito sia dai testi ex latere actoris che da Testimone_4 la quale ha pacificamente ammesso di avere visto sui fondi la , il che mette CP_1 in discussione la veridicità della deposizione testimoniale del medesimo. Tes_1
In ogni caso, può davvero dubitarsi che l'attività di coltivazione del fondo che, a dire dell Tes_4
e del , l'attore in riconvenzionale, , avrebbe espletato sul fondo, sia Tes_1 Parte_1 sufficiente ai fini dell'usucapione.
Ed invero, per pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, al quale si intende dare continuità, “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva – la coltivazione del fondo non è sufficiente, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus” (cfr. Cass. civ., 29 luglio
2013, n. 18215).
La coltivazione di un terreno, è in sé attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale, epperò, dato che la coltivazione del fondo di per sé non è espressiva, in modo inequivocabile, dell'intento del coltivatore di possedere per sé – trattandosi di attività pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario
– è necessario che l'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (la coltivazione) sia
11 accompagnata almeno da indizi che consentono di desumere sia pure in via presuntiva che quell'attività è svolta uti dominus (ex multis, tra le più recenti, Cass. civ.,20 gennaio 2022, n. 1796;
Cass. civ., 5 marzo 2020, n. 6123), indizi che nel caso di specie sono mancati.
In merito si osserva, ancora, che, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione.
Con specifico riferimento ai fondi agricoli, che - per loro stessa natura - sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios. Ciò non esclude, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde; tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento;
esclusione che trova la sua primaria espressione, come già detto, nella recinzione del fondo.
Ebbene, nel caso di specie, non è emerso che il fondo sia stato recintato dal . Deve Parte_1 dunque escludersi che sia stata fornita la prova dell'intenzione di di esercitare, sul Parte_1 bene immobile, una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios, e dunque di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto. È anzi emerso che la frequentava i luoghi di causa Controparte_1 liberamente, senza opposizione da parte di chicchessia, e, in particolare del , Parte_1 comportandosi evidentemente da proprietaria.
Va poi soggiunto che, proposta domanda di usucapione, è compito del giudice accertare, tra l'altro, l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna (Cass. civ, 13 luglio 1991, n. 7800; Cass. civ., 9 agosto 2001, n.
11000). Da tanto deriva che, in materia di prova, la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione, quanto mai rigorosa, in ordine all'inizio, alla durata e alle modalità del possesso ad usucapionem. A tal proposito, ha precisato la Suprema Corte che “l'espressione di aver
12 posseduto da oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie della usucapione” (cfr. Cass. civ., 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. civ., 4 luglio
2011, n. 14529). Quindi, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre venti anni. Ovvia conseguenza è
“che la parte che afferma di aver usucapito il bene deve fornire dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di avere posseduto ma essendo, al contrario indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (cfr. Cass. civ. n. 21873 del 2018, cit.). Non è, dunque, sufficiente che l'attore sostenga dinanzi al Giudice di possedere il bene “da oltre vent'anni” giacché
l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso, non consente di ritenere maturata l'usucapione e ciò in considerazione del fatto di scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio (Cass. civ., 26 aprile 2011, n. 9325).
Trasfondendo i richiamati principi al caso che ci occupa, deve rilevarsi che, costituendosi con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2 dicembre 2009, il bbe ad affermare di Pt_1 avere – dal 1984 (“data in cui ritornò dalla Svizzera”) – il possesso delle particelle 486, 294 e 295 del foglio 15.
Ebbene, neppure questo dato ha trovato conforto nelle risultanze istruttorie posto che, a fronte delle dichiarazioni rese dai testi e he – giova ripetere – hanno dichiarato di non Tes_3 Tes_2 avere mai visto il intento alla coltivazione dei fondi almeno fino al 2005 - la teste Parte_1 ha sì dichiarato di averlo visto ma con la precisazione che la frequentazione dei luoghi di Tes_4 causa da parte dell ha avuto luogo dal 1990. Allo stesso modo, la circostanza non ha Tes_4 trovato conferma nella deposizione del teste che ha ammesso di aver iniziato a Tes_1 frequentare i luoghi di causa dal 1988 (cfr. luoghi di causa il sig. era già rientrato dalla Svizzera, mi sembra qualche anno Parte_1 prima>>).
È dunque evidente che la circostanza allegata dall'attore in riconvenzionale, vale a dire di avere iniziato a possedere dal 1984, non ha trovato riscontro nelle emergenze istruttorie.
Conclusivamente, deve dirsi che l'eventuale godimento del bene, da parte di non si Parte_1
è tradotto in un'attività materiale incompatibile con il diritto del proprietario protrattasi per oltre venti anni. Tanto più che la signora , lungi da adottare un comportamento Controparte_1 inerte – astenendosi dall'esercitare le sue potestà e non reagendo al potere di fatto esercitato dal figlio – ha continuato a coltivare il fondo dapprima unitamente con il marito, , Persona_8 indi, alla morte del coniuge, anche con l'aiuto della UO , raccogliendone i frutti, Per_5 provvedendo a realizzare opere di migliorie (quali l'impianto di alberi di ulivo a proprie spese,
13 come confermato dal teste : Tes_3 stessa ebbe a dare dei soldi al figlio per acquistare delle piante di ulivo>>), senza Pt_1
l'opposizione del preteso possessore ad usucapionem.
In altri termini, gli eventuali atti di gestione compiuti dal verosimilmente consentiti dalla Pt_1 madre, non si sono concretizzati in un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria sul bene, contrapposta all'inerzia del titolare, avuto riguardo alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, esso è capace di procurare (Cass. 29 novembre 2005, n. 25922), estrinsecantesi in un possesso esclusivo della stessa.
Si deve dunque convenire con il Tribunale in merito al rigetto della domanda, posto che, da una complessiva valutazione del materiale probatorio è possibile affermare che non sia stata raggiunta in alcun modo la prova del possesso animo domini da parte dell'attore in riconvenzionale dell'immobile de quo in maniera pacifica, ininterrotta e assolutamente indisturbata e per il periodo di tempo utile per usucapire.
Da ultimo, osserva la Corte come la doglianza dell'appellante in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova in merito all'esistenza di un comodato precario inter partes manchi di giuridica consistenza in quanto, nel caso in esame, il comodato può desumersi anche in via presuntiva sulla base delle circostanze di fatto e di diritto sussistenti in concreto, trattandosi di contratto per il quale non è richiesta la forma scritta. Ebbene, pacifica, infatti, la proprietà del terreno in capo alla signora , è altresì emerso che la stessa ebbe a consentirne Controparte_1 il godimento al figlio a far data dal 2005 senza pretendere alcun corrispettivo. Rileva Parte_1 in tal senso la deposizione del teste che, come sopradetto, ha riferito di essere a Tes_3 conoscenza che i terreni dal 2005 sono coltivati da su concessione di mia Persona_9 SU . Da tale anno è solo che si occupa dei fondi suddetti>>. Controparte_1 Parte_1
Incombeva, quindi, sul convenuto, in forza dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare che la consegna era avvenuta a titolo diverso dal comodato, onere che, tuttavia, non è stato assolto dal convenuto che ha, appunto, allegato un acquisto a titolo originario del quale non ha fornito la prova.
L'appello proposto da è, dunque, rigettato, con integrale conferma della sentenza Parte_1 impugnata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 (considerato il valore della causa indicato in atti), e per tutte le fasi, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
3.2 Ricorrono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R.
115/2002 introdotto dalla legge 228 del 2012.
P.Q.M.
14 La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 29 gennaio 2021 nei confronti di Parte_1
e , e avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro Controparte_1 CP_2
n. 832/2020 resa il 18 giugno 2020 e pubblicata il 30 giugno 2020, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione rigettata, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore degli appellati delle spese e competenze Parte_1 del grado che liquida in € 2.915,00 per compenso d'avvocato, oltre al rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Caridi dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile tenuta da remoto in data 1 aprile
2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. U., 16 novembre 2017, n. 27199: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. 2 V., altresì, Cass. civ., 30 giugno 2020, n. 13248: “La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art.111 comma 6 Cost”.
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