Parere definitivo 28 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 16 giugno 2025
Parere definitivo 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 5245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5245 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 05245/2025REG.PROV.COLL.
N. 01274/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1274 del 2023, proposto da
CA OL, CE IN, NI IC, NN IO, ET SA, LE AS, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n.1395/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Sebastiano Zafarana e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Gli appellanti, tutti già appartenenti al Corpo Forestale dello Stato (CFS) e a decorrere dal 1.1.2017 transitati nel Corpo dei VV.FF., espongono in fatto di essere stati tutti assunti, per concorso pubblico, nel CFS, prestando servizio presso diversi Comandi Stazione Forestale ed acquisendo varie qualifiche.
Aggiungono che:
- con D.Lgs. n.177/2016 il Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), L. n.124/2015 è stato riorganizzato ed assorbito in altri Corpi;
- l’art. 12 D. Lgs. n.177/2016 ha disciplinato le modalità di transito del personale nelle amministrazioni di cui al primo comma dello stesso art. 12;
- in data 7.11.2016 è stato pubblicato il decreto n. 81272 del 31.10.2016, del Capo del Corpo Forestale dello Stato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale il 7.11.2016. All'art. 3, è stata stabilita l’assegnazione degli odierni ricorrenti, a decorrere dal 1.1.2017, al Corpo Nazionale dei VV.FF., in base al criterio indicato all'articolo 12, comma 2, lettera b), punto 2.
In particolare:
- GO CA, in servizio presso il Comando Stazione Parco del CFS di Ruvo di Puglia (BA) alla data della pubblicazione del citato decreto n. 81272 del 31.10.2016, è stato assegnato alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco a Bari;
- IN CE, in servizio presso il Comando Stazione del CFS di Monopoli (BA), è stato assegnato alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco a Bari;
- IC NI, in servizio presso il Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Parco Nazionale dell’Alta Murgia ad Altamura (BA), è stato assegnato alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco a Bari;
- IO NN, in servizio presso il Comando Stazione Forestale di Monte Sant’Angelo (FG), è stato assegnato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, Distaccamento di NF (FG);
- SA ET, in servizio presso il Comando Stazione Forestale di Accadia (FG), è stato assegnato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, Distaccamento di IC (FG);
- AS LE, in servizio presso il Comando Stazione Forestale di Accadia (FG), è stato assegnato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia.
1.2. Con ricorso proposto dinnanzi al T.A.R. per la Puglia il 22.07.2019 i ricorrenti reclamavano il diritto al riconoscimento dell’indennità di trasferimento ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 86 del 2001, in forza del quale al personale, trasferito d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di precedente assegnazione, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.
Premettendo la (incontestata) natura di diritto soggettivo della posizione azionata (con conseguente applicabilità del termine prescrizionale e non decadenziale per agire in giudizio), con unico motivo di ricorso, hanno fondato la loro pretesa sostenendo che ricorrerebbero tutti i prescritti requisiti per la concessione dell’indennità, in particolare soffermandosi sulle seguenti circostanze:
a) da un lato sussisterebbero tutti gli elementi positivi richiesti dalla disposizione invocata, ossia: - un provvedimento di trasferimento d'ufficio; - l'ubicazione della nuova sede in un comune diverso; - una distanza fra la vecchia e la nuova sede di oltre 10 chilometri);
b) dall’altro non ricorrerebbe l’ipotesi di esclusione del beneficio contemplata dall’art. 1, co 1 bis, L. n.86/2001, ricorrente tutte le volta in cui il trasferimento è determinato dalla soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni, evidenziando che, nel caso di specie non si verterebbe in ipotesi di soppressione, bensì di accorpamento o assorbimento, come emergerebbe espressamente dalla sopracitata legge delega.
1.3. Si è costituito il Ministero dell’Interno, depositando memoria difensiva ed instando per la reiezione del ricorso.
1.4. Il T.A.R. per la Puglia, con la impugnata sentenza n. n.1395/2022, nel rigettare il ricorso proposto dagli odierni appellanti ha sostenuto che “milita in senso contrario a quello invocato dai ricorrenti la espressa previsione dell’art. 18, comma 13 D. Lgs. n. 177/2016, secondo cui “Al personale del Corpo forestale dello Stato al momento del transito disposto ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 29 marzo 2001, n. 86”, vale a dire l'esclusione dal diritto all'indennità di trasferimento”.
A supporto di ciò il giudice di prime cure evidenzia che il caso in esame debba ricondursi ad una ipotesi di “soppressione” e non di accorpamento, in quanto “pur risultando l’accorpamento l’esito finale dell’operazione di riordino, questa ha comportato inconfutabilmente l’espunzione dai corpi dello Stato di quello forestale, sicché non può che concludersi per la sua estinzione e, dunque, per la sua soppressione” .
2.1. Con atto notificato il 2 febbraio 2023 gli appellanti hanno gravato la suddetta sentenza articolando un unico motivo di appello rubricato: “ Error in iudicando: violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della Legge n. 86 del 2001”.
Hanno dedotto l’erroneità della sentenza poiché basata su una non corretta interpretazione delle disposizioni di riferimento: esse, infatti, non potrebbero essere lette nel senso di ritenere sempre inapplicabile l’indennità di trasferta in occasione di tutti i trasferimenti disposti al momento dell’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nelle altre amministrazioni indicate dalla legge, ma solo ove all’assorbimento abbia fatto in concreto seguito anche la soppressione delle singole sedi di servizio, non “trasferite” all’Arma dei Carabinieri.
2.2. Si è costituito in appello il Ministero, eccependo l’infondatezza del ricorso e instando per la conferma della sentenza di primo grado.
2.3. In vista dell’udienza di discussione la parte appellante ha depositato una memoria, con cui ha ulteriormente illustrato le tesi difensive sviluppate nell’atto di gravame, e l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato note di udienza volta a contestare la posizione avversaria.
2.4. All’udienza del 6 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. L’appello è fondato, avendo la Sezione già affrontato la tematica oggetto del gravame con sentenza n.2520/2024 la cui motivazione, condivisa dal Collegio, di seguito si riporta:
“L’art. 18, comma 13, del d.lgs. n. 277 (in realtà leggasi n. 177 – nds) del 2016 - come visto - prevede che al personale del Corpo forestale dello Stato, al momento del transito nelle altre amministrazioni a seguito dell’assorbimento del Corpo medesimo, si applica l’art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 86 del 2001.
Tale ultima disposizione - come pure detto - introduce una deroga alla corresponsione (anche) dell’indennità di trasferta che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, spetta al personale delle Amministrazioni ivi indicate, «ove trasferito d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza».
Nel dettaglio, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, tale indennità non spetta «al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».
L’assunto implicito del primo giudice è, evidentemente, che l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nelle altre amministrazioni equivalga alla «soppressione del reparto».
Il collegio non condivide tale assunto, in primo luogo per una ragione di carattere testuale: la disposizione, infatti, è chiara nel non prendere in considerazione solo la soppressione dei reparti.
Trattandosi, in secondo luogo, di norma derogatoria al principio generale della corresponsione dell’emolumento in presenza di un trasferimento d’autorità, non può predicarsi una sua estensione analogica a casi ivi non disciplinati.
Del resto, ove il legislatore avesse voluto escludere tout court la corresponsione dell’indennità in parola in occasione dei trasferimenti originati dall’assorbimento del Corpo forestale, ben avrebbe potuto richiamare non già l’art. 1, comma 1-bis, avente la delimitata portata sopra descritta, ma affermare senz’altro la sua non debenza.
Deve quindi ritenersi, per come già affermato dalla giurisprudenza amministrativa di primo grado richiamata dall’appellante nella sua memoria ex art. 73 cod. proc. amm., che, attraverso il richiamo all’art. 1, comma 1-bis del d.l. n. 86 del 2001, il legislatore, nel disciplinare l’assorbimento del Corpo forestale, abbia inteso escludere la debenza dell’indennità solo ove il personale sia stato trasferito ad altra sede (di altra amministrazione) non limitrofa perché “il reparto”, ossia la sede operativa, invece di passare nella disponibilità dell’arma dei Carabinieri (come accaduto nella maggioranza dei casi), sia stato fisicamente soppresso, perché ritenuto non più necessario nella riorganizzazione sul territorio”.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata - non essendo contestato che gli odierni appellanti sono stati traferiti d’autorità ad altre sedi di servizio site in un comune diverso da quello di provenienza - deve essere altresì accolta la domanda di accertamento del loro diritto alla corresponsione dell’indennità di trasferimento ai sensi dell'art. 1 L. n.86/2001.
5. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto degli odierni appellanti alla corresponsione dell’indennità di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 6 marzo 2025, 28 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
NN Pescatore, Consigliere
NN Tulumello, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO