Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/04/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Procedimento R.G. n. 28-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Marco Bottallo Giudice dott. Andrea Carena Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 27.3.2025, (C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
Foggia il 03/08/1977, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Torino, via Ettore Perrone n. 10, presso lo studio dell'Avv. Pietro De Filippo (C.F.
) del Foro di Torino, che lo rappresenta e difende come da procura in atti, con C.F._2 l'ausilio dell'avv. Luca Ostengo, nominato Gestore della Crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l' sede di Asti, ha chiesto l'apertura, nei propri confronti, della liquidazione CP_1 controllata.
A sostegno della domanda oggetto di esame la ricorrente risulta aver depositato copiosa documentazione (all. da 1 a 24 del ricorso introduttivo).
E' inoltre stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C. Avv. Luca Ostengo, nella quale si da atto della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e in cui viene illustrata la situazione economico patrimoniale del debitore.
* * * Ciò premesso, si osserva quanto segue.
1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza della ricorrente.
2. La ricorrente non svolge attività di impresa, e non risulta comunque assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
1
4. La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi, Avv. Luca Ostengo, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ricorrente, nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
Nel corso della liquidazione meriteranno tuttavia approfondimenti alcuni aspetti volti alla esatta individuazione dell'attivo, e all'accertamento della meritevolezza in capo alla debitrice. In particolare, dovrà essere approfondito l'esame dei costi necessari per il sostentamento della ricorrente.
5. Tutto ciò premesso ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore che si ritiene di confermare nella persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio della debitrice, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4
CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento, anche in considerazione della complessiva situazione economica famigliare, senza che il Tribunale sia vincolato dalle indicazioni avanzate al riguardo dalla ricorrente. La quota di reddito da riservare alla debitrice per il suo mantenimento non deve peraltro essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII). Nella liquidazione, che, come detto, deve riguardare l'intero patrimonio dei debitori, devono pertanto essere ricompresi anche i veicoli di proprietà della medesima come individuati in ricorso.
Al riguardo, peraltro, vista la richiesta formulata dalla ricorrente e considerato che, ai sensi dell'art
270 c. 1 let. e) il Tribunale può autorizzare il debitore a utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, si ritengono sussistere gravi e specifiche ragioni per autorizzare la debitrice ad utilizzare l'autovettura Daewoo Matiz, targata GL797NK, per consentirle gli spostamenti famigliari essenziali e per recarsi al lavoro.
Dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante ex lege.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], residente in [...] 12 ed elettivamente domiciliata in Torino, via Ettore Perrone n. 10, presso lo studio dell'Avv. Pietro De Filippo (C.F. ) del Foro di Torino, C.F._2
a) nomina giudice delegato il dott. Andrea Carena;
b) nomina liquidatore l'avv. Loca Ostengo, iscritto nell'elenco dei gestori della crisi, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori;
2 d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
e) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
f) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, autorizzando la ricorrente ad utilizzare l'autovettura Daewoo Matiz, targata GL797NK, meglio individuata in atti;
g) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Asti nella camera di consiglio del 9.4.2025
Il Giudice estensore
Dott. Andrea Carena
Il Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare, la ricorrente, che non risulta titolare di