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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/05/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8791 /2024 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. (rito
Cartabia) all'udienza del 17.04.2025 e vertente
TRA
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti STEFANO SBAIZ VANDELLI e
ANNA MARIA MAROCCI, presso il cui studio, in VIA CAPARARIE N. 3 BOLOGNA, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, CP_1 C.F._1
dagli Avv.ti MARIA ANGELA MAZZOTTI e MARCO GIACOMUCCI con domicilio eletto in
VIA MAZZINI N. 39 48121 RAVENNA, presso lo studio della prima, nonché presso i domicili digitali, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: “Le parti, falliti i tentativi di soluzione bonaria, discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi e memorie ex art. 171 ter c.p.c.” (cfr. verbale dell'udienza del 17.04.2025).
FATTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., notificato alla controparte a mezzo pec il 7 giugno 2024, la società in epigrafe ha contestato il diritto della creditrice opposta di procedere esecutivamente nei suoi confronti per la somma precettata (in data
1 27.05.2024) di € 9.618,43 in forza di verbale di conciliazione del 17 giugno 2021, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto opposto, di: “accertare
l'inadempimento della dr.ssa e conseguentemente i danni che ha CP_1 Parte_1
subito, dichiarando che il sedicente creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per
i motivi esposti in premessa;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Si è costituita la parte opposta, contestando in fatto ed in diritto l'avversa domanda, della quale ha chiesto rigetto (ivi compresa la correlata istanza ex art. 615 comma 1 c.p.c), con vittoria delle spese di lite.
Quindi, non discussa l'istanza di sospensione (per sopravvenuto pagamento dell'importo precettato da parte dell'opponente nelle more dell'udienza, al fine di evitare l'avvio o prosecuzione di esecuzioni nei suoi confronti;
cfr. memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.), la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 17.04.2025 è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
DIRITTO
1- In limine.
Preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di opposizione a precetto è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (615 comma 1 c.p.c.), e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre
2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Sempre in limine, cristalizzatosi il petitum e la causa petendi come da atti introduttivi, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di “condanna al risarcimento del danno” avanzata dall'opponente per la prima volta in sede di memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., in quanto all'evidenza domanda 'nuova', integrante una non consentita mutatio libelli1, con ampliamento del thema decidendum e cumulo di nuova domanda alla originaria domanda oppositiva, in violazione delle preclusioni processuali di cui all'art. 171 ter n. 1 c.p.c. ratione temporis vigente.
2- Nel merito dell'opposizione.
Nel merito, deve preliminarmente rilevarsi che con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.
(richiamata all'udienza ex art. 183 c.p.c.) l'opponente, “avendo controparte proseguito nell'esecuzione con accesso dell'ufficiale giudiziario presso la sede in data Parte_1
17.7.2024 (doc. 26), al fine di evitare l'insorgere di ulteriori danni a carico della società opponente …in data 24.07.24 …versava alla quanto precettato (Doc. 27) e cioè la CP_1 somma di € 9.618,43 pur contestando la debenza e con riserva di ripetizione di quanto versato”.
Di tal chè deve escludersi, nel caso di specie, la ricorrenza dei presupposti della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, postulante, infatti, che sopravvengano nel corso del giudizio “fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza,
19/10/2018, n. 26537).
Tanto chiarito, alla stregua delle allegazioni di parte opponente, il credito precettato non sarebbe dovuto in quanto:
- “l'accordo del 17 giugno 2021” (refluito nel verbale di mediazione e costituente il titolo esecutivo opposto) “era basato, cfr. domanda di mediazione (doc. 1), sull'istanza avanzata dalla dr.ssa per ottenere il pagamento dei compensi della professionista maturati per CP_1
l'attività svolta e da svolgere inerentemente agli anni 2018, 2019 e 2020; orbene la dr.ssa
nonostante richiami e solleciti (doc.ti 2 e 3) ha provveduto al deposito del bilancio CP_1 della società inerente all'esercizio 2020 solo a marzo del 2023 e, addirittura, senza provvedere alla presentazione delle dichiarazioni integrative del Modello Redditi SC, IRAP 2021 (anno
2020) al fine di allineare il contenuto dei documenti dichiarativi ai dati del bilancio;
- non basta, va detto anche che solo grazie all'intervento del dr. dello Studio VTF, Per_1
nuovo consulente di (il quale, ovviamente, si è fatto liquidare da per Parte_1 Parte_1
l'attività svolta in ausilio e in vece della dr.ssa come dalle fatture che si allegano, CP_1
doc.ti 4 - 8, la complessiva somma di € 3.494,40, € 3.360,00 per competenze + € 134,40 per
Cassa previdenza,) le incombenze spettanti alla commercialista seppur con grave CP_1
ritardo, sono state portate a termine;
- inoltre, “con riferimento al periodo di competenza della commercialista e CP_1
successivamente al verbale di conciliazione in data 17 luglio 2021, sono state notificate a
13 cartelle esattoriali contenenti sanzioni per irregolarità varie nelle denunce fiscali Parte_1
3 tutte predisposte e inviate dalla commercialista (doc.ti 11-24, doc. 25); nei CP_1 Parte_1 limiti delle sanzioni più interessi comminate ha dovuto pagare € 3.215,80 (per sanzioni) e €
1.555,41 (interessi) per un totale di € 4.771,21 a cui vanno aggiunte, per spese del nuovo consulente in relazione agli errori sanzionati e commessi dalla € 208,00 (€ 200,00 per Pt_2 competenze + € 8,00 Cassa previdenza) come dalla fattura 4/28 del 16.01.2023 (doc. 7) per verifica della posizione e attivazione piani di rateizzazione, € 769,60 (€ 740,00 per competenze
+ € 29,60 Cassa previdenza) per attività svolte dal nuovo consulente legate all'Agenzia della riscossione come dalla fattura 762 del 26.10,2023 (doc. 9) che debbono essere, indubbiamente derivando da sue mancanze, dalla dr.ssa risarcite a;
CP_1 Parte_1
- “sempre a seguito dei ritardi accumulati dalla nella chiusura del bilancio 2020 CP_1
(depositato nel 2023), si è vista addebitare dal nuovo consulente, come dalle fatture Parte_1
89 del 18.01.2024 e 337 del 16.04.2024 (doc.ti 10 e 11) il pagamento di € 3.744,00 (€ 3600,00 per competenze + € 144,00 Cassa previdenza) e ciò per “Conguaglio gestione contabile e fiscale anni 2021 e 2022”, conguaglio derivante dall'attività ultronea rispetto a quella normale fatta esclusivamente per emendare complicanze e difficoltà di gestione derivanti dal ritardo con cui la dr.ssa aveva depositato il bilancio 2020”; CP_1
- “appare evidente che a seguito dell'inadempimento della dr.ssa ha Parte_1 CP_1
avuto danni per almeno € 12.987,21 somma che di gran lunga supera quella portata a precetto e per la quale differenza ci si riserva di agire”.
In definitiva, dalle allegazioni di parte opponente sopra trascritte è consentito desumere che l'opponente abbia inteso avanzare, a fondamento dell'asserita insussistenza del credito precettato:
1) una eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. dell'accordo transattivo refluito nel verbale di mediazione costituente il titolo esecutivo sotteso al precetto opposto;
2) e/o, in ultima analisi, benchè non sufficientemente formalizzata, una eccezione di compensazione con il
contro
-credito di natura risarcitoria (da inadempimento contrattuale) asseritamente vantato nei confronti del creditore opposto.
Ciò precisato, nessuna delle due eccezioni in esame (la seconda delle quali, invero, neppure compiutamente formalizzata) merita accoglimento, nel caso di specie, al fine di elidere, in sede oppositiva, la pretesa creditoria sottesa al precetto opposto e, conseguentemente, escludere la sussistenza del diritto del creditore procedente ad agire esecutivamente alla data di notifica del precetto.
E', infatti, documentalmente provata la sussistenza in capo alla creditrice opposta, al momento della notifica del precetto opposto, del credito precettato (non contestato nel merito) in forza di
4 verbale di conciliazione del 17 giugno 2021 reso procedimento di mediazione inter partes n.
89/2021 dinanzi all'organismo di mediazione della Camera di Commercio di Ravenna, costituente titolo esecutivo a norma dell'art. 12, 1° comma D. L. vo 28/2010 e ritualmente trascritto nell'atto di precetto a norma degli artt. 480, 2° comma e 12, 1° comma D. L. vo
28/2010 (doc. 2).
Con il suddetto verbale (doc. 1) le parti in causa hanno definito in via transattiva la controversia insorta per il (solo) pagamento dei compensi per prestazioni professionali eseguite dalla dott.ssa odierna parte opposta, in favore della con l'assunzione da parte di CP_1 Parte_1 quest'ultima dell'obbligo di pagare alla prima la complessiva somma di € 16.336,18 al lordo della ritenuta di acconto, in n. 48 rate mensili di € 350,00 ciascuna, oltre ad un'ultima rata di €
236,18, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2021.
Nessuna controprestazione risulta sinnallagmaticamente correlata al pagamento di detto credito in forza del titolo azionato, di tal chè non è in limine configurabile l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. da parte dell'opponente al fine di paralizzare l'altrui pretesa creditoria.
Neppure è contestato, come indicato nell'atto di precetto opposto (doc. 2), che la Parte_1
ha versato alla Dott. ssa negli anni 2021, 2022 e 2023, una serie di rate al lordo della CP_1 ritenuta di acconto per un importo complessivo di € 7.000,01, mentre non ha più versato alcuna rata alla creditrice nell'anno 2024, di guisa che, decaduta dal beneficio del termine, il credito residuo, come precettato, ammontava ad € 9.336,17 (€ 16.336,18 - € 7.000,01) .
Per converso è contestata da parte opposta la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità professionale dedotta dall'opponente (cfr. funditus pag. 4 e ss. comparsa costitutiva, contestato inadempimento e nesso di causalità con i danni allegati) a fondamento del
contro
-credito (risarcitorio) opposto in compensazione, come tale incerto nell'an e nel quantum, oltre che illiquido e di non agevole liquidazione nella presente sede.
Deve, al riguardo, ricordarsi come sia consentito al debitore esecutato, in sede di opposizione all'esecuzione, opporre in compensazione (giudiziale) al creditore esecutante un controcredito, semprechè certo (perché definitivamente verificato giudizialmente o incontestato Cass., Sez. U.,
15/11/2016, n. 23225) e, se ancora illiquido, di importo certamente superiore al credito azionato esecutivamente e di facile liquidazione (atteso che, in tali casi, sempreché sia incontestato nell'an, “l'illiquidità del controcredito opposto non impedisce al giudice dell'opposizione di accertarne l'entità, ove possibile senza dilazioni, avendo il solo effetto, nelle more del giudizio di opposizione, di precludere al giudice dell'esecuzione la sospensione di quest'ultima” Cass.,
21/11/2019, n. 30323, Cass., 23/07/2003, n. 11449).
5 Con la conseguenza che, alla stregua del tenore letterale del titolo esecutivo azionato, consacrante un credito certo, liquido ed esigibile, ed allegazioni delle parte opponente sul punto
(inammissibile la domanda nuova, risarcitoria, cumulata all'opposizione, tardivamente avanzata con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.), l'opposizione all'esecuzione, come proposta, non può trovare accoglimento, non essendo le reciproche pretese creditorie suscettibili di reciproca elisione in sede oppositiva, per carenza dei presupposti di legge di cui all'art. 1243 c.c.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai minimi tabellari, in ragione della complessità minima della causa -esclusa la fase istruttoria solo documentale- e definizione nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, inammissibile e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione a precetto in epigrafe, accertando la sussistenza del diritto della creditrice opposta di agire esecutivamente, alla data di notifica del precetto, in forza del titolo
(verbale di conciliazione del 17 giugno 2021) sotteso al precetto opposto, ferma la sopravvenuta estinzione del credito per intervenuto pagamento in corso di causa;
2) CONDANNA la società opponente, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della creditrice opposta CP_1 complessivamente liquidate in € 1700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge (IVA se dovuta e CPA).
Così deciso in Bologna, in data 17/05/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Si ha " mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia (Cass. 12621 del 20/07/2012).
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8791 /2024 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. (rito
Cartabia) all'udienza del 17.04.2025 e vertente
TRA
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti STEFANO SBAIZ VANDELLI e
ANNA MARIA MAROCCI, presso il cui studio, in VIA CAPARARIE N. 3 BOLOGNA, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, CP_1 C.F._1
dagli Avv.ti MARIA ANGELA MAZZOTTI e MARCO GIACOMUCCI con domicilio eletto in
VIA MAZZINI N. 39 48121 RAVENNA, presso lo studio della prima, nonché presso i domicili digitali, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: “Le parti, falliti i tentativi di soluzione bonaria, discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi e memorie ex art. 171 ter c.p.c.” (cfr. verbale dell'udienza del 17.04.2025).
FATTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., notificato alla controparte a mezzo pec il 7 giugno 2024, la società in epigrafe ha contestato il diritto della creditrice opposta di procedere esecutivamente nei suoi confronti per la somma precettata (in data
1 27.05.2024) di € 9.618,43 in forza di verbale di conciliazione del 17 giugno 2021, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto opposto, di: “accertare
l'inadempimento della dr.ssa e conseguentemente i danni che ha CP_1 Parte_1
subito, dichiarando che il sedicente creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per
i motivi esposti in premessa;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Si è costituita la parte opposta, contestando in fatto ed in diritto l'avversa domanda, della quale ha chiesto rigetto (ivi compresa la correlata istanza ex art. 615 comma 1 c.p.c), con vittoria delle spese di lite.
Quindi, non discussa l'istanza di sospensione (per sopravvenuto pagamento dell'importo precettato da parte dell'opponente nelle more dell'udienza, al fine di evitare l'avvio o prosecuzione di esecuzioni nei suoi confronti;
cfr. memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.), la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 17.04.2025 è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
DIRITTO
1- In limine.
Preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di opposizione a precetto è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (615 comma 1 c.p.c.), e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre
2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Sempre in limine, cristalizzatosi il petitum e la causa petendi come da atti introduttivi, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di “condanna al risarcimento del danno” avanzata dall'opponente per la prima volta in sede di memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., in quanto all'evidenza domanda 'nuova', integrante una non consentita mutatio libelli1, con ampliamento del thema decidendum e cumulo di nuova domanda alla originaria domanda oppositiva, in violazione delle preclusioni processuali di cui all'art. 171 ter n. 1 c.p.c. ratione temporis vigente.
2- Nel merito dell'opposizione.
Nel merito, deve preliminarmente rilevarsi che con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.
(richiamata all'udienza ex art. 183 c.p.c.) l'opponente, “avendo controparte proseguito nell'esecuzione con accesso dell'ufficiale giudiziario presso la sede in data Parte_1
17.7.2024 (doc. 26), al fine di evitare l'insorgere di ulteriori danni a carico della società opponente …in data 24.07.24 …versava alla quanto precettato (Doc. 27) e cioè la CP_1 somma di € 9.618,43 pur contestando la debenza e con riserva di ripetizione di quanto versato”.
Di tal chè deve escludersi, nel caso di specie, la ricorrenza dei presupposti della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, postulante, infatti, che sopravvengano nel corso del giudizio “fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza,
19/10/2018, n. 26537).
Tanto chiarito, alla stregua delle allegazioni di parte opponente, il credito precettato non sarebbe dovuto in quanto:
- “l'accordo del 17 giugno 2021” (refluito nel verbale di mediazione e costituente il titolo esecutivo opposto) “era basato, cfr. domanda di mediazione (doc. 1), sull'istanza avanzata dalla dr.ssa per ottenere il pagamento dei compensi della professionista maturati per CP_1
l'attività svolta e da svolgere inerentemente agli anni 2018, 2019 e 2020; orbene la dr.ssa
nonostante richiami e solleciti (doc.ti 2 e 3) ha provveduto al deposito del bilancio CP_1 della società inerente all'esercizio 2020 solo a marzo del 2023 e, addirittura, senza provvedere alla presentazione delle dichiarazioni integrative del Modello Redditi SC, IRAP 2021 (anno
2020) al fine di allineare il contenuto dei documenti dichiarativi ai dati del bilancio;
- non basta, va detto anche che solo grazie all'intervento del dr. dello Studio VTF, Per_1
nuovo consulente di (il quale, ovviamente, si è fatto liquidare da per Parte_1 Parte_1
l'attività svolta in ausilio e in vece della dr.ssa come dalle fatture che si allegano, CP_1
doc.ti 4 - 8, la complessiva somma di € 3.494,40, € 3.360,00 per competenze + € 134,40 per
Cassa previdenza,) le incombenze spettanti alla commercialista seppur con grave CP_1
ritardo, sono state portate a termine;
- inoltre, “con riferimento al periodo di competenza della commercialista e CP_1
successivamente al verbale di conciliazione in data 17 luglio 2021, sono state notificate a
13 cartelle esattoriali contenenti sanzioni per irregolarità varie nelle denunce fiscali Parte_1
3 tutte predisposte e inviate dalla commercialista (doc.ti 11-24, doc. 25); nei CP_1 Parte_1 limiti delle sanzioni più interessi comminate ha dovuto pagare € 3.215,80 (per sanzioni) e €
1.555,41 (interessi) per un totale di € 4.771,21 a cui vanno aggiunte, per spese del nuovo consulente in relazione agli errori sanzionati e commessi dalla € 208,00 (€ 200,00 per Pt_2 competenze + € 8,00 Cassa previdenza) come dalla fattura 4/28 del 16.01.2023 (doc. 7) per verifica della posizione e attivazione piani di rateizzazione, € 769,60 (€ 740,00 per competenze
+ € 29,60 Cassa previdenza) per attività svolte dal nuovo consulente legate all'Agenzia della riscossione come dalla fattura 762 del 26.10,2023 (doc. 9) che debbono essere, indubbiamente derivando da sue mancanze, dalla dr.ssa risarcite a;
CP_1 Parte_1
- “sempre a seguito dei ritardi accumulati dalla nella chiusura del bilancio 2020 CP_1
(depositato nel 2023), si è vista addebitare dal nuovo consulente, come dalle fatture Parte_1
89 del 18.01.2024 e 337 del 16.04.2024 (doc.ti 10 e 11) il pagamento di € 3.744,00 (€ 3600,00 per competenze + € 144,00 Cassa previdenza) e ciò per “Conguaglio gestione contabile e fiscale anni 2021 e 2022”, conguaglio derivante dall'attività ultronea rispetto a quella normale fatta esclusivamente per emendare complicanze e difficoltà di gestione derivanti dal ritardo con cui la dr.ssa aveva depositato il bilancio 2020”; CP_1
- “appare evidente che a seguito dell'inadempimento della dr.ssa ha Parte_1 CP_1
avuto danni per almeno € 12.987,21 somma che di gran lunga supera quella portata a precetto e per la quale differenza ci si riserva di agire”.
In definitiva, dalle allegazioni di parte opponente sopra trascritte è consentito desumere che l'opponente abbia inteso avanzare, a fondamento dell'asserita insussistenza del credito precettato:
1) una eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. dell'accordo transattivo refluito nel verbale di mediazione costituente il titolo esecutivo sotteso al precetto opposto;
2) e/o, in ultima analisi, benchè non sufficientemente formalizzata, una eccezione di compensazione con il
contro
-credito di natura risarcitoria (da inadempimento contrattuale) asseritamente vantato nei confronti del creditore opposto.
Ciò precisato, nessuna delle due eccezioni in esame (la seconda delle quali, invero, neppure compiutamente formalizzata) merita accoglimento, nel caso di specie, al fine di elidere, in sede oppositiva, la pretesa creditoria sottesa al precetto opposto e, conseguentemente, escludere la sussistenza del diritto del creditore procedente ad agire esecutivamente alla data di notifica del precetto.
E', infatti, documentalmente provata la sussistenza in capo alla creditrice opposta, al momento della notifica del precetto opposto, del credito precettato (non contestato nel merito) in forza di
4 verbale di conciliazione del 17 giugno 2021 reso procedimento di mediazione inter partes n.
89/2021 dinanzi all'organismo di mediazione della Camera di Commercio di Ravenna, costituente titolo esecutivo a norma dell'art. 12, 1° comma D. L. vo 28/2010 e ritualmente trascritto nell'atto di precetto a norma degli artt. 480, 2° comma e 12, 1° comma D. L. vo
28/2010 (doc. 2).
Con il suddetto verbale (doc. 1) le parti in causa hanno definito in via transattiva la controversia insorta per il (solo) pagamento dei compensi per prestazioni professionali eseguite dalla dott.ssa odierna parte opposta, in favore della con l'assunzione da parte di CP_1 Parte_1 quest'ultima dell'obbligo di pagare alla prima la complessiva somma di € 16.336,18 al lordo della ritenuta di acconto, in n. 48 rate mensili di € 350,00 ciascuna, oltre ad un'ultima rata di €
236,18, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2021.
Nessuna controprestazione risulta sinnallagmaticamente correlata al pagamento di detto credito in forza del titolo azionato, di tal chè non è in limine configurabile l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. da parte dell'opponente al fine di paralizzare l'altrui pretesa creditoria.
Neppure è contestato, come indicato nell'atto di precetto opposto (doc. 2), che la Parte_1
ha versato alla Dott. ssa negli anni 2021, 2022 e 2023, una serie di rate al lordo della CP_1 ritenuta di acconto per un importo complessivo di € 7.000,01, mentre non ha più versato alcuna rata alla creditrice nell'anno 2024, di guisa che, decaduta dal beneficio del termine, il credito residuo, come precettato, ammontava ad € 9.336,17 (€ 16.336,18 - € 7.000,01) .
Per converso è contestata da parte opposta la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità professionale dedotta dall'opponente (cfr. funditus pag. 4 e ss. comparsa costitutiva, contestato inadempimento e nesso di causalità con i danni allegati) a fondamento del
contro
-credito (risarcitorio) opposto in compensazione, come tale incerto nell'an e nel quantum, oltre che illiquido e di non agevole liquidazione nella presente sede.
Deve, al riguardo, ricordarsi come sia consentito al debitore esecutato, in sede di opposizione all'esecuzione, opporre in compensazione (giudiziale) al creditore esecutante un controcredito, semprechè certo (perché definitivamente verificato giudizialmente o incontestato Cass., Sez. U.,
15/11/2016, n. 23225) e, se ancora illiquido, di importo certamente superiore al credito azionato esecutivamente e di facile liquidazione (atteso che, in tali casi, sempreché sia incontestato nell'an, “l'illiquidità del controcredito opposto non impedisce al giudice dell'opposizione di accertarne l'entità, ove possibile senza dilazioni, avendo il solo effetto, nelle more del giudizio di opposizione, di precludere al giudice dell'esecuzione la sospensione di quest'ultima” Cass.,
21/11/2019, n. 30323, Cass., 23/07/2003, n. 11449).
5 Con la conseguenza che, alla stregua del tenore letterale del titolo esecutivo azionato, consacrante un credito certo, liquido ed esigibile, ed allegazioni delle parte opponente sul punto
(inammissibile la domanda nuova, risarcitoria, cumulata all'opposizione, tardivamente avanzata con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.), l'opposizione all'esecuzione, come proposta, non può trovare accoglimento, non essendo le reciproche pretese creditorie suscettibili di reciproca elisione in sede oppositiva, per carenza dei presupposti di legge di cui all'art. 1243 c.c.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai minimi tabellari, in ragione della complessità minima della causa -esclusa la fase istruttoria solo documentale- e definizione nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, inammissibile e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione a precetto in epigrafe, accertando la sussistenza del diritto della creditrice opposta di agire esecutivamente, alla data di notifica del precetto, in forza del titolo
(verbale di conciliazione del 17 giugno 2021) sotteso al precetto opposto, ferma la sopravvenuta estinzione del credito per intervenuto pagamento in corso di causa;
2) CONDANNA la società opponente, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della creditrice opposta CP_1 complessivamente liquidate in € 1700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge (IVA se dovuta e CPA).
Così deciso in Bologna, in data 17/05/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Si ha " mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia (Cass. 12621 del 20/07/2012).
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