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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 7383/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
19/12/2024 da:
Parte_1
con l'avv. GAVIOLI ALBERTO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. GAVIOLI ALBERTO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di omologare o
1 prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 17.1.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I. Affidamento condiviso della figlia Per_1
La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale, Per_1
quindi, verrà esercitata dalla madre e dal padre: separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione;
congiuntamente in ordine agli aspetti più rilevanti della vita del figlio quali l'istruzione
(ad es. tipo di scuola e sedi, viaggi di studio); in particolar modo circa la salute (ad es. visite specialistiche, interventi, tipologie di cure sanitarie, scelta del medico di famiglia, della casa di cura o dell'istituto ospedaliero etc..), circa l'educazione (ad es. scelte di credo religioso, culturali, viaggi all'estero, attività sportive) ed il luogo di residenza abituale della stessa.
II. Residenza del minore avrà collocazione presso l'abitazione della madre sotto la cura della sig.ra Per_1 Parte_1
sita in 31021 AN Veneto (TV), via Marco FOSCARINI, n. 4/A, ove è stabilita attualmente la sua residenza e presso l'abitazione del padre sotto la cura del sig. sita in residente in 31021 Parte_2
AN Veneto (TV), via del Cotone, n. 14, int. 26, come nei turni in appresso specificati.
III. Turni di responsabilità di con ciascuno dei genitori Per_1
Per quanto concerne i tempi di permanenza della figlia con i genitori e Per_1 Parte_1
Parte_2
2 La settimana quando sarà con la mamma Per_1 Parte_1
(madre) – L'INTERA GIORNATA MARTEDI'(madre )- L' Per_2 Parte_3
adre) - L' madre) - L'
[...] Parte_3 Per_3 Controparte_1
(madre) - L'INTERA (madre) - L'
[...] Controparte_2 Controparte_3
(madre) - L'INTERA
[...] Pt_3
La settimana quando sarà con il papà Per_1 Pt_2
LUNEDI' (madre) – L'INTERA GIORNATA MARTEDI' (madre)- L'INTERA GIORNATA
MERCOLEDI'(madre) - L'INTERA GIORNATA madre) - L'INTERA GIORNATA Per_3
padre) – dalle ore 18.00/19.00 (padre) - L'INTERA GIORNATA CP_1 CP_2
(padre) - L'INTERA fino alle ore 20.30/21.00 CP_3 Pt_3
Il padre, attesi gli impegni scolastici e sportivi della ragazza, potrà sempre vedere Per_1
indipendentemente dal calendario sopra esposto quando lo desidera, ovvero: vedersi nel pomeriggio, trascorrere del tempo assieme e cenare assieme.
Nel periodo estivo dette giornate ed orari possono essere modificati su libero accordo delle parti.
(vacanze natalizie)
Durante le vacanze natalizie starà con la madre e con il padre nei tempi di permanenza già stabiliti Per_1
durante l'anno. Ad ogni modo, trascorrerà ad anni alterni con il papà e con la mamma il giorno Per_1
del 24 dicembre (vigilia natalizia) ed il giorno del 25 dicembre (Natale); così pure il giorno del 31 dicembre
(vigilia notte di San Silvestro) ed il giorno del 1 gennaio (Capodanno).
(vacanze pasquali)
Durante le vacanze pasquali starà con la madre e con il padre nei tempi di permanenza già stabiliti Per_1
durante l'anno. Ad ogni modo, trascorrerà il giorno della Pasqua con la madre ed il giorno della Per_1
Pasquetta con il padre, di poi, ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore.
(altri periodi di vacanze)
Durante gli ulteriori periodi di vacanza scolastica trascorrerà con ciascun genitore un periodo Per_1
3 complessivo di 10/15 giorni, anche non continuativo da verificare e da definirsi con i genitori di comune accordo in base al calendario degli impegni lavorativi degli stessi.
I genitori si accorderanno in via indicativa sui periodi di rispettiva vacanza con la figlia entro il Per_1
30° giorno di Maggio di ciascun anno.
Eventuali vacanze trascorse all'estero dovranno essere preventivamente concordate, con sufficiente anticipo, tra i genitori.
Ciascun coniuge nei periodi di relativa spettanza provvederà all'integrale pagamento di tutti i costi connessi alle vacanze del minore.
(compleanno)
trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori, compatibilmente alle loro Per_1
esigenze lavorative;
in tale giorno il pernotto presso l'uno o l'altro genitore segue il giorno di competenza di calendario.
(ponti festivi)
trascorrerà gli ulteriori “ponti festivi”, in via alternata, con la madre e con il padre nei tempi di Per_1
permanenza già stabiliti durante l'anno e con gli orari già prefissi, salvi diversi accordi.
***
Resta altresì inteso che, al di là delle indicazioni qui contenute, il calendario sopra stabilito (comprensivo anche delle vacanze natalizie, pasquali ed estive, nonché dei ponti festivi) potrà sempre essere modificato o adattato con eventuali prolungamenti presso l'uno o l'altro genitore, su accordo di entrambi, in base alle loro concrete esigenze lavorative, nonché in base alle esigenze scolastiche, sportive, ricreative e di salute della figlia.
***
(ulteriori norme prescrittive)
i) I genitori, nell'ambito dell'affido condiviso: si impegnano reciprocamente ad evitare che la figlia frequenti persone che, per condotte di vita Per_1
4 e di frequentazione, possano recare pregiudizio al minore, evitando altresì qualsivoglia interferenza da parte di terzi nelle questioni afferenti all'educazione, all'istruzione ed alle scelte di maggior interesse per il minore.
ii) I genitori, nell'ambito dell'affido condiviso: si impegnano reciprocamente ad evitare che la figlia frequenti ambienti non consoni ad una Per_1
bambina quali locali notturni ove si faccia consumo, mescita o spaccio di bevande alcooliche in orario notturno.
iii) I genitori, nell'ambito dell'affido condiviso: siimpegnano a partecipare a tutte le feste/eventi scolastici organizzati dalla scuola frequentata da Per_1
in modo unito e concorde per garantire alla stessa un clima sereno ed armonioso. iv) I genitori, nell'ambito dell'affido condiviso: si impegnano nel corso dell'anno nell'eventualità di cerimonie, feste di compleanno di amici di a Per_1
parteciparvi in modo unito e concorde, ove possibile, per garantire alla stessa un clima sereno ed armonioso. vii) I genitori, nell'ambito dell'affido condiviso: in occasione di cerimonie/eventi civili/religiosi che riguardano , come ad esempio: comunione, Per_1
cresima, matrimonio ed altro, i genitori vi parteciperanno insieme, in modo unito e concorde, ove possibile, per garantire alla stessa un clima sereno ed armonioso. viii) I genitori, nell'ambito dell'affido condiviso: si impegnano altresì a consultarsi reciprocamente ogni qualvolta possano sorgere problemi inerenti il modello educativo da dare alla figlia, l'indirizzo scolastico, le attività sportive (da scegliersi sempre di comune accordo tra i genitori) o le scelte determinanti per il suo futuro nel pieno rispetto delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
ix) I genitori, nell'ambito dell'affido condiviso: prevedono altresì, fin da ora, la possibilità che, con i nonni materni e paterni ed altri parenti stretti, Per_1
5 possa trascorrere dei brevi periodi di vacanza (i.e. weekend) durante il corso dell'anno.
IV. Mantenimento economico della figlia – assegno unico/universale INPS Per il Per_1
mantenimento della figlia , il sig. corrisponderà alla sig.ra Per_1 Parte_2 Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie della stessa (Iban
[...]) la somma di euro 400,00 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia dal Tribunale derivante dalla sua fonte di reddito dipendente;
tale assegno sarà rivalutabile per legge annualmente sulla base degli indici ISTAT con decorrenza dal mese successivo alla data dell'udienza innanzi al Giudice adito, fino alla raggiunta e piena indipendenza economica dello stesso minore.
In detto assegno periodico mensile sono ricomprese tutte le spese ordinarie, come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Per quanto concerne, invece, l'assegno unico stanziato dall'INPS in favore della figlia minore , il Per_1
padre concorda che lo stesso venga percepito dalla madre nella misura del 100%.
V. Spese ordinarie e straordinarie: salute, istruzione, custodia di prole minorenne, divertimento
Di concerto con il protocollo d'intesa tra il Tribunale di Treviso e l'Ordine degli avvocati di Treviso del
01.12.2016, rif. Individuazione delle spese per la prole, ordinarie e straordinarie, All. 3), qui interamente richiamato e ritrascritto, entrambi i coniugi parteciperanno nella misura ivi detta al pagamento delle spese sostenute per la figlia . Quindi, per quanto non compreso nella voce a) – Spese comprese Per_1
nell'assegno per la prole percepito dal genitore collocatario – le voci b) e c), rispettivamente indicate come
“Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori” e “Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione” sono tutte da intendersi nella misura del 70% di ripartizione per il padre, 30% per la madre (ad eccezione delle spese relative al vestiario della figlia Per_1
che superino euro 120,00 a capo, da ripartirsi al 50% tra i genitori). Il rimborso delle spese di cui sopra, nei confronti del genitore che le ha anticipate, avverrà entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui Iban verrà indicato nella richiesta. Si precisa che
6 solamente nel caso di spese di importo consistente, quindi pari/superiore ad € 500,00 (cinquecento euro/00) richiedenti il consenso di entrambi i coniugi, una volta espresso, è concessa al genitore più diligente la richiesta all'altro di esborso del 50% e ciò in via anticipata, con successivo obbligo di documentazione del suddetto pagamento.
Si precisa altresì che in caso di consenso previsto e non manifestato entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, lo stesso consenso si darà per manifestato. Da ultimo, non è data la revoca del consenso se non per gravissimi e comprovati motivi.
VII. Documenti per l'espatrio
La sig.ra conferisce l'assenso al rilascio del passaporto o di ogni documento valido Parte_1
per l'espatrio della figlia nonché l'assenso alla presentazione di istanze per il rilascio e/o il rinnovo Per_1
del passaporto individuale o di ogni documento valido per l'espatrio e/o della carta di identità del figlio minore, dichiarandosi custode dei predetti documenti in originale presso la sua residenza, ma disponibili anche per il padre ogni qual volta ne faccia richiesta, manifestando l'assenso a richiesta per il suo duplicato.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 17/01/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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