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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 2614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2614 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10315/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10315/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in SALUZZO Corso Parte_1 C.F._1
Roma 23 presso lo studio dell'avv. POMERO ELENA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
CORSO CASALE N 265 10132 TORINO presso lo studio degli avv.ti DE RUVO GIAN LUCA e
PRACCA ANTONELLA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: come da verbale del 18/12/2024 L'avv. Pomero, ove venga ritenuta la necessità di istruttoria, chiede sentenza parziale sullo status. L'avv. Prucca si oppone.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile in PIOSSASCO il 25/09/1994.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO (atto n. 62 parte 2 serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994). pagina 1 di 3 Dal matrimonio sono nate le figlie i: , il 1° dicembre 1999 e il 3 gennaio 2005. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 30/1/2017.
Con ricorso depositato il 10/06/2024 a chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Nel merito, di confermarsi il contributo al mantenimento della figlia e di disporsi il contributo diretto alla primogenita - qualora Per_2 Per_1 rimasta senza reddito- e di disporsi la revoca del contributo al mantenimento della moglie.
Con comparsa depositata il 18/11/2024 ha condiviso la domanda Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
nel merito, ha contestato la revoca di contribuzione in suo favore domandando inoltre un contributo al mantenimento della figlia Per_2
All'udienza del 18/12/2024 sono comparse le parti personalmente con i rispettivi difensori. All'esito dell'ascolto, il difensore di parte ricorrente ha domandato la pronuncia parziale sullo status e parte resistente si è opposta;
quindi, il giudice relatore si è riservato.
Con ordinanza ex art. 473 bis. 22 cpc ha emanato provvedimenti urgenti e ha fissato udienza per l'assunzione delle prove;
vista la domanda di sentenza non definitiva sullo status, mandava al Pm per le conclusioni e si riservava di riferire al collegio.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni richiamate in epigrafe e parimenti proseguiva innanzi al GOP per l'assunzione delle prove.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
L'opposizione della convenuta non è stata motivata.
Poiché il giudizio deve continuare sulle ulteriori domande delle parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione avanti al Giudice relatore, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis ss c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Pt_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
pagina 2 di 3 RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il proseguo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/05/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10315/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in SALUZZO Corso Parte_1 C.F._1
Roma 23 presso lo studio dell'avv. POMERO ELENA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
CORSO CASALE N 265 10132 TORINO presso lo studio degli avv.ti DE RUVO GIAN LUCA e
PRACCA ANTONELLA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: come da verbale del 18/12/2024 L'avv. Pomero, ove venga ritenuta la necessità di istruttoria, chiede sentenza parziale sullo status. L'avv. Prucca si oppone.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile in PIOSSASCO il 25/09/1994.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO (atto n. 62 parte 2 serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994). pagina 1 di 3 Dal matrimonio sono nate le figlie i: , il 1° dicembre 1999 e il 3 gennaio 2005. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 30/1/2017.
Con ricorso depositato il 10/06/2024 a chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Nel merito, di confermarsi il contributo al mantenimento della figlia e di disporsi il contributo diretto alla primogenita - qualora Per_2 Per_1 rimasta senza reddito- e di disporsi la revoca del contributo al mantenimento della moglie.
Con comparsa depositata il 18/11/2024 ha condiviso la domanda Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
nel merito, ha contestato la revoca di contribuzione in suo favore domandando inoltre un contributo al mantenimento della figlia Per_2
All'udienza del 18/12/2024 sono comparse le parti personalmente con i rispettivi difensori. All'esito dell'ascolto, il difensore di parte ricorrente ha domandato la pronuncia parziale sullo status e parte resistente si è opposta;
quindi, il giudice relatore si è riservato.
Con ordinanza ex art. 473 bis. 22 cpc ha emanato provvedimenti urgenti e ha fissato udienza per l'assunzione delle prove;
vista la domanda di sentenza non definitiva sullo status, mandava al Pm per le conclusioni e si riservava di riferire al collegio.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni richiamate in epigrafe e parimenti proseguiva innanzi al GOP per l'assunzione delle prove.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
L'opposizione della convenuta non è stata motivata.
Poiché il giudizio deve continuare sulle ulteriori domande delle parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione avanti al Giudice relatore, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis ss c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Pt_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
pagina 2 di 3 RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il proseguo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/05/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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