Ordinanza cautelare 6 ottobre 2023
Decreto collegiale 1 dicembre 2023
Accoglimento
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/02/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01015/2025REG.PROV.COLL.
N. 07232/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7232 del 2023, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Granara, Mariantonietta Baselli e Chiara Fatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo Brescia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del TAR Lombardia, sede di Brescia, n. 632 del 25 luglio 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR Lombardia, sede di Brescia, la signora -OMISSIS-, odierna appellante, ha impugnato il decreto della Prefettura di Brescia del 1° febbraio 2022, con cui è stata respinta la sua istanza diretta ad ottenere il cambio del nome da “-OMISSIS-”.
1.1. Nell’istanza, la ricorrente aveva motivato tale richiesta sostenendo che: …” fin dalla nascita sono conosciuta come -OMISSIS-(solamente). Io stessa mi identifico unicamente come -OMISSIS-(mio secondo nome, cancellato recentemente dopo l’informatizzazione dell’anagrafe, che ha cancellato il secondo nome dopo la virgola). Nel quotidiano mi presento come -OMISSIS-e devo sempre giustificare la discrepanza tra ciò che dichiaro e ciò che c’è scritto sui documenti, ad esempio sul posto di lavoro con la busta paga. Da sempre i miei genitori mi chiamano -OMISSIS-, i miei fratelli mi chiamano -OMISSIS-, così come tutte le persone che mi conoscono, io stessa mi identifico in -OMISSIS-; -OMISSIS-scritto sui documenti mi crea disagio perché non mi ci riconosco. Io sono -OMISSIS-”.
1.2. L’Amministrazione intimata, con provvedimento gravato nel primo grado di giudizio, respingeva la richiesta sulla base della seguente motivazione: i. “il nome e il cognome sono elementi fondanti dell’identità personale e (…) le modalità di attribuzione degli stessi sono dettate in maniera esplicita e dettagliata dal codice civile e dall’ordinamento dello stato civile”; ii. “ non sussistano i presupposti per accogliere la cennata domanda, in considerazione dell’assoluta genericità della stessa e della mancanza di qualsiasi documento a sostegno delle motivazioni, tale da giustificare il sacrificio dell’interesse pubblicistico alla tendenziale stabilità del nome, che attiene alla funzione di identificazione della persona”; iii. per tali ragioni ha ritenuto che l’istanza della ricorrente, non rientrasse nella previsione legislativa e che, di conseguenza, non fosse accoglibile.
2. Con il ricorso di primo grado la ricorrente aveva lamentato che:
- la richiesta della ricorrente rappresenta un caso particolare di cambiamento del nome, poiché “non si chiede un nome nuovo, ma quello che era stato imposto dai genitori per secondo al momento della nascita e sempre utilizzato dagli altri e dalla ricorrente per identificarla”;
- in base all’art. 89 del d.P.R. 30 novembre 2000, n. 396, il cambiamento del nome non avrebbe carattere eccezionale e potrebbe essere richiesto anche per altre ragioni oltre a quelle ivi indicate a titolo esemplificativo;
- lo stesso art. 89 del DPR n. 396/2000, come modificato dal DPR 13 marzo 2012, n. 54, ora dispone che, “salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere;
- l’Amministrazione avrebbe dovuto indicare le ragioni di interesse pubblico ostative all’accoglimento della sua istanza, che nel caso di specie, nel provvedimento non sarebbero state esternate, sicché il provvedimento impugnato sarebbe carente nella motivazione;
- in subordine ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, della Legge 10 dicembre 2012, n. 219.
2.1. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto.
3. Avverso la decisione del primo giudice ha proposto appello l’interessata, chiedendone la riforma, previa sospensione.
3.1 Con ordinanza n. 4108 del 5.10.2023 l’appello cautelare è stato respinto.
4. All’udienza pubblica del 30 gennaio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
5. L’appello è fondato e va, dunque, accolto.
5.1. Osserva, anzitutto, il Collegio che il diritto al nome (da intendersi comprensivo del prenome e del cognome) è un diritto fondamentale ed assoluto della persona, la cui funzione è quella di radicare e collegare l’individuo con la propria comunità familiare di appartenenza; tale diritto trova la sua copertura costituzionale nell’art. 2 Cost., come diritto all’identità personale inviolabile, nell’art. 8 della CEDU e nell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali UE. Il diritto del singolo deve fronteggiarsi quindi con l’esigenza pubblicistica alla stabilità e alla certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale, e quindi, alla certezza degli atti e dei rapporti giuridici.
5.2. Secondo l’appellante la richiesta da lei avanzata non sarebbe stata esaminata con adeguata istruttoria, avendo il primo giudice imputato alla ricorrente il rigetto della propria istanza: “facendo gravare su di essa gli incombenti istruttori che avrebbero dovuto essere posti in essere dall’Amministrazione”. La sentenza impugnata, a dire della ricorrente riporta, infatti, che: “la richiedente non ha allegato alcun riscontro oggettivo in seno al procedimento amministrativo, né di carattere documentale né di carattere testimoniale idoneo a comprovare la fondatezza delle proprie allegazioni, al di fuori di un estratto dell’atto di nascita da cui si evince che, all’atto della nascita le fu imposto il nome di “-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-” e di alcuni documenti anagrafici dai quali si desume che gli stessi le vengono rilasciati, dopo la riforma del 2012, a nome di “-OMISSIS--OMISSIS-”, senza più alcun riferimento al precedente secondo nome di “-OMISSIS-”: il primo Giudice avrebbe, quindi, fatto ricadere sulla ricorrente gli incombenti istruttori che sarebbero dovuti ricadere sull’amministrazione.
5.3. L’appello, come detto, risulta fondato.
5.4. Sul versante normativo l’art. 89 del d.P.R. n. 396/2000, dispone che: “1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta. 2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere.
5.5. Da tale disposizione si evince certamente che la valutazione del Prefetto, tra l’altro, nell’istanza di variazione del nome si configura come un potere di natura discrezionale, che si esercita bilanciando l’interesse dell’istante (da circostanziare esprimendo le “ragioni a fondamento della richiesta”), con l’interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona, collegato ai profili pubblicistici del cognome stesso come mezzo di identificazione dell’individuo nella comunità sociale.
5.6. A tale fine, secondo la circolare del Ministero dell’Interno n. 14 del 21 maggio 2012, risulta fondamentale il giudizio di ponderazione del Prefetto medesimo, accompagnato da una motivazione che dia conto del processo argomentativo alla base di ciascuna decisione, valutati anche gli interessi di eventuali controinteressati.
5.7. Anche la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la posizione giuridica del soggetto richiedente la variazione del nome abbia natura di interesse legittimo, e che la P.A. disponga del potere discrezionale in merito all’accoglimento o meno dell’istanza (cfr. tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 26-09-2019, n. 6462), tenuto conto che – a fronte dell’interesse soggettivo della persona, spesso di carattere “morale” – esiste anche un rilevante interesse pubblico alla sua 'stabile identificazione nel corso del tempo' (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 ottobre 2013, n. 5021; Sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2320; Se. IV, 27 aprile 2004, n. 2752).
5.7. È stato quindi ritenuto dalla giurisprudenza che l'art. 89 cit. non consente al richiedente di 'scegliere' il proprio nome: altrimenti opinando, vi sarebbe un serio vulnus a tale interesse pubblico, che riguarda tutti gli aspetti della vita degli individui, nei loro molteplici rapporti (anche informatici) con i soggetti pubblici e privati.
5.8. Nel caso di specie, la ricorrente in primo grado ha motivato la sua richiesta di attribuzione del nome -OMISSIS-, in luogo di -OMISSIS-, -OMISSIS-che è stato assegnato alla nascita, in quanto nella domanda non aveva chiesto un prenome diverso da quello risultante dagli atti dello stato civile, bensì un prenome che alla medesima era stato imposto alla nascita e che risultava dagli atti dello stato civile fino a dieci anni prima, avendo l’articolo 5 della legge n. 219 del 2012 previsto che “nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ ufficiale di stato civile e dell’attuale anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi”.
5.9. La censura dell’appellante deve essere condivisa, atteso che le motivazioni addotte dalla richiedente evidenziano l’interesse, meritevole di tutela, alla sua identificazione con il nome scelto per secondo dei genitori e sempre utilizzato per identificarla, come traspare dalla documentazione prodotta dalla interessata.
5.10. Il cambio del primo nome, in pratica, costituisce, per la richiedente, lo strumento per superare un disagio che prima della riforma recata dalla legge n. 219 del 2012 era solo di forma, in quanto il nome -OMISSIS-, impostole alla nascita come primo nome, era accompagnato dal secondo nome -OMISSIS-, che era stato sempre utilizzato per la sua identificazione personale; a seguito della riforma, la cancellazione del secondo nome “-OMISSIS-” dai documenti, ha comportato l’attribuzione di un nome estraneo alla sua identità personale.
5.11. Se si tiene conto dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 286 del 2016, secondo cui “il diritto al nome [sarebbe] indissolubilmente collegato al diritto all’identità personale e che la protezione di esso sostanzi e determini realizzazione di quest’ultima”, ci si avvede che si tratta di ragioni serie e ponderate, che avrebbero meritato una più spiccata attenzione da parte dell’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. Terza, n. 8422/23).
6. Ritiene, dunque, il Collegio che il provvedimento impugnato in primo grado sia affetto da difetto di motivazione e di istruttoria e che, pertanto, sia meritevole di annullamento, così come la sentenza di primo grado.
7. L’appello va, pertanto, accolto.
8. Le spese di lite possono tuttavia compensarsi tra le parti, in considerazione della particolarità della fattispecie in esame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese del grado di appello compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i nomi della parte appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO