Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla costituzione della Societa' europea per il finanziamento di materiale ferroviario "Eurofimna", con annesso Statuto, ed il Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmati in Berna il 20 ottobre 1955.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla costituzione della Societa' europea per il finanziamento di materiale ferroviario "Eurofimna", con annesso Statuto, ed il Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmati in Berna il 20 ottobre 1955.