Articolo 1 della Legge 26 febbraio 1958, n. 348
Articolo 2
Versione
4 maggio 1958
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla costituzione della Societa' europea per il finanziamento di materiale ferroviario "Eurofimna", con annesso Statuto, ed il Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmati in Berna il 20 ottobre 1955.
Entrata in vigore il 4 maggio 1958