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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/06/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 485 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 485 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. BALDASSARRI ANNA RITA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il Controparte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. BALDASSARRI ANNA RITA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 14/03/2025 dai coniugi predetti;
Per_
- rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia
- considerato che i coniugi all'udienza tenutasi in data 6.06.2025 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 6 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate in udienza siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) L'appartamento con garage pertinenziale sito in San Giovanni in Marignano (RN) Via Toscana n. 26
(ex Via Pietrafitta), già domicilio coniugale e di proprietà di entrambi i coniugi per la quota indivisa del
50% ciascuno (doc. 19), viene assegnato, unitamente ai mobili, agli arredi ed alle suppellettili ivi contenuti, alla IG.ra in quanto ivi convivente con la figlia minore , Controparte_2 Persona_2 sino a quando quest'ultima sarà divenuta maggiorenne.
2) La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con prevalente Persona_2
collocazione abitativa presso la madre.
La potestà genitoriale, pertanto, verrà esercitata da entrambi i genitori che ne condivideranno le relative responsabilità, in conformità a quanto disposto dall'art. 337-ter comma III c.p.c..
Le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Ciascun genitore potrà assumere le decisioni su questioni di Persona_2
ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza della figlia presso di sé.
Resta fermo, peraltro, che le decisioni implicanti quelle spese straordinarie che, in conformità a quanto previsto nella condizione n. 7 del presente atto, devono essere concordate preventivamente dai genitori, dovranno anche in questo caso essere prese congiuntamente.
3) Conformemente a quanto già sta avvenendo da quando i coniugi hanno cessato la convivenza, il IG.
Per_
potrà vedere la figlia tutti i giorni, ed in particolare, in considerazione anche del Controparte_1 fatto che l'abitazione in cui egli risiede è antistante a quella in cui risiede la figlia, potrà tenere con sé la stessa sia nei giorni feriali che nei week end, in orari che verranno stabiliti di volta in volta di comune accordo dai genitori, tenuto conto dei desideri e degli impegni della minore.
pagina 2 di 6 Gli eventuali pernottamenti della figlia presso l'abitazione in cui risiede il padre, così come sta già avvenendo da alcuni anni, verranno stabiliti di volta in volta di comune accordo dai genitori, tenuto conto dei desideri e degli impegni della minore.
Conformemente a quanto già sta avvenendo da quando i coniugi hanno cessato la convivenza, i giorni in cui la figlia potrà trascorrere le vacanze e le festività con ciascuno dei genitori verranno concordati di volta in volta da questi ultimi, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi e degli impegni scolastici della minore.
Per_ 4) Il IG. contribuirà al mantenimento della figlia la quale nei giorni feriali Controparte_1
consuma abitualmente il pranzo presso di lui, versando alla IG.ra entro il giorno cinque Controparte_2
di ogni mese, la somma mensile di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mediante bonifico bancario sul c/c della IG.ra avente il seguente IBAN: [...]. CP_2
5) La suddetta somma mensile di Euro 350,00 verrà rivalutata annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT.
Per_ 6) Le parti concordemente convengono che l'assegno unico e universale relativo alla figlia verrà riscosso interamente dalla IG.ra , con correlativa rinuncia da parte del IG. Controparte_2 CP_1
al 50% di sua spettanza ex art. 2 comma 2 D. Lgs. 230/2021.
[...]
Per_ 7) Ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie della figlia come segue.
- Spese straordinarie da non concordare preventivamente:
Spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, quali a titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti, i farmaci e gli apparecchi dentistici e oculistici, se prescritti;
spese scolastiche conseguenti a scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico (incluse le spese per gite scolastiche senza pernottamento); spese sportive conseguenti alla scelta concordata dello sport (incluse le spese per le attrezzature e l'abbigliamento sportivo); spese ludico-ricreative precedute dalla scelta concordata dell'attività.
Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
spese mediche urgenti.
Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
- Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori come segue.
pagina 3 di 6 Il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità della spesa dovrà informare l'altro per iscritto, il quale ha l'onere di rispondere entro sette giorni dalla comunicazione, motivando il suo eventuale dissenso.
La refusione al genitore che le abbia anticipate, del 50% delle spese straordinarie che non richiedono il preventivo consenso e di quelle per cui l'altro genitore abbia prestato il proprio consenso, avverrà previa esibizione a quest'ultimo della documentazione relativa all'esborso sostenuto, il quale dovrà provvedere al rimborso entro quindici giorni dalla esibizione stessa, salvo diverso accordo.
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% Per_ tra i genitori. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia onde consentire la corretta deducibilità della stessa.
8) I IG.ri e dichiarano di aver già regolato e definito, prima d'ora, i Controparte_1 Controparte_2
rapporti di dare/avere fra gli stessi relativi al contratto di finanziamento personale, ormai estinto, stipulato in data 10.11.2010 fra la IG.ra (con la sottoscrizione quale coobbligato del IG. Controparte_2 [...]
) e la società Agos Ducato S.p.a. per l'acquisto dei mobili della casa coniugale, di proprietà CP_1
indivisa nella misura del 50% ciascuno, e pertanto dichiarano di non avere più nulla l'un l'altro reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione in relazione alle rate del finanziamento suddetto.
9) Il IG. rinuncia alla refusione da parte della IG.ra del 50% delle Controparte_1 Controparte_2
somme anticipate interamente dallo stesso dopo la separazione personale dei coniugi per spese di manutenzione dell'appartamento sito in San Giovanni in Marignano RN Via Toscana n. 26 (imbiancatura interna appartamento, acquisto e installazione di box doccia, piatto doccia e caldaia).
10) Per ciò che attiene al mutuo ipotecario a tasso variabile di originario importo di euro 225.000,00 (da restituire con il pagamento di n. 480 rate mensili il cui importo attuale è di circa € 902,85 ciascuna) stipulato dai IG.ri e per l'acquisto della proprietà, per la quota Controparte_1 Controparte_2 indivisa del 50% ciascuno, dell'appartamento e del garage siti in San Giovanni in Marignano RN Via
Pietrafitta snc (ora Via Toscana n. 26) in data 20.10.2010 con la – ora Controparte_3 Controparte_4
(come da scrittura privata autenticata dal notaio di Rimini denominata
[...] Persona_3
“atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo e di costituzione di ipoteca” Rep. n. 29763
Raccolta n. 12515 - doc. 20), i IG.ri e convengono quanto segue. Controparte_1 Controparte_2
- Per quanto riguarda le rate del mutuo suddetto maturate dalla data della stipula dello stesso sino alla data del ricorso per scioglimento del matrimonio, le parti convengono di definire i rapporti di dare/avere pagina 4 di 6 fra le stesse mediante la corresponsione, a saldo e stralcio, da parte del IG. alla IG.ra Controparte_1
che accetta, della somma di euro 13.000,00 (tredicimila/00) che il IG. Controparte_2 CP_1
si obbliga a versare in unica soluzione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di
[...]
divorzio, sul c/c bancario della IG.ra avente il seguente IBAN: CP_2
[...].
Con il puntuale ed esatto adempimento di tale obbligazione da parte del IG. , la IG.ra Controparte_1 dichiara sin d'ora di non avere più nulla a pretendere dal IG. per Controparte_2 Controparte_1
qualsiasi titolo e/o ragione in relazione alle rate del mutuo maturate dalla data della stipula dello stesso sino alla data del ricorso per scioglimento del matrimonio.
- Per quanto riguarda le rate del mutuo suddetto scadenti successivamente alla data del ricorso per scioglimento del matrimonio, le stesse saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna e verranno sostenute con le seguenti modalità.
Il pagamento delle rate mensili alla banca (già verrà Controparte_4 Controparte_3
materialmente effettuato mediante addebito delle stesse, scadenti il giorno 20 di ogni mese, sul c/c bancario avente IBAN [...] intestato alla IG.ra pertanto, Controparte_2
il IG. del mensilmente, almeno cinque giorni prima della scadenza di ciascuna rata, CP_1 provvederà a fare il bonifico dell'importo pari alla metà della rata stessa su detto c/c bancario.
Le parti dichiarano che, per concorde ed espressa volontà di entrambe, gli accordi dalle stesse raggiunti con la presente condizione del ricorso per scioglimento del matrimonio non comportano alcun mutamento del valore delle quote di proprietà degli immobili suddetti (appartamento e garage siti in San
Giovanni in Marignano RN Via Toscana n. 26), che sono e restano pari al 50% in capo a ciascuna delle parti.
Le parti danno atto che le clausole contenute nella presente condizione sono finalizzate alla sistemazione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi in occasione del divorzio.
11) I IG.ri e dichiarano di essere entrambi economicamente Controparte_1 Controparte_2
autosufficienti ed in grado di mantenersi autonomamente, con conseguente espressa rinuncia ad assegni di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e viceversa.
12) I IG.ri e dichiarano espressamente e con piena consapevolezza e Controparte_1 Controparte_2
volontà di avere definito tra loro, in questa sede, ogni questione ed ogni rapporto di natura economica e patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, salvo quanto espressamente previsto nel presente atto.
pagina 5 di 6 13) Le spese del presente procedimento sono integralmente a carico del IG. . Controparte_1
14) I IG.ri e espressamente convengono che gli accordi raggiunti nel Controparte_1 Controparte_2
presente atto decorrano a far data dalla sottoscrizione dello stesso.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...]
l 9.08.2012 in San Giovanni in Marignano (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi CP_2
qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Giovanni in Marignano (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 8 Parte I Anno 2012 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 485 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. BALDASSARRI ANNA RITA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il Controparte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. BALDASSARRI ANNA RITA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 14/03/2025 dai coniugi predetti;
Per_
- rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia
- considerato che i coniugi all'udienza tenutasi in data 6.06.2025 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 6 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate in udienza siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) L'appartamento con garage pertinenziale sito in San Giovanni in Marignano (RN) Via Toscana n. 26
(ex Via Pietrafitta), già domicilio coniugale e di proprietà di entrambi i coniugi per la quota indivisa del
50% ciascuno (doc. 19), viene assegnato, unitamente ai mobili, agli arredi ed alle suppellettili ivi contenuti, alla IG.ra in quanto ivi convivente con la figlia minore , Controparte_2 Persona_2 sino a quando quest'ultima sarà divenuta maggiorenne.
2) La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con prevalente Persona_2
collocazione abitativa presso la madre.
La potestà genitoriale, pertanto, verrà esercitata da entrambi i genitori che ne condivideranno le relative responsabilità, in conformità a quanto disposto dall'art. 337-ter comma III c.p.c..
Le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Ciascun genitore potrà assumere le decisioni su questioni di Persona_2
ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza della figlia presso di sé.
Resta fermo, peraltro, che le decisioni implicanti quelle spese straordinarie che, in conformità a quanto previsto nella condizione n. 7 del presente atto, devono essere concordate preventivamente dai genitori, dovranno anche in questo caso essere prese congiuntamente.
3) Conformemente a quanto già sta avvenendo da quando i coniugi hanno cessato la convivenza, il IG.
Per_
potrà vedere la figlia tutti i giorni, ed in particolare, in considerazione anche del Controparte_1 fatto che l'abitazione in cui egli risiede è antistante a quella in cui risiede la figlia, potrà tenere con sé la stessa sia nei giorni feriali che nei week end, in orari che verranno stabiliti di volta in volta di comune accordo dai genitori, tenuto conto dei desideri e degli impegni della minore.
pagina 2 di 6 Gli eventuali pernottamenti della figlia presso l'abitazione in cui risiede il padre, così come sta già avvenendo da alcuni anni, verranno stabiliti di volta in volta di comune accordo dai genitori, tenuto conto dei desideri e degli impegni della minore.
Conformemente a quanto già sta avvenendo da quando i coniugi hanno cessato la convivenza, i giorni in cui la figlia potrà trascorrere le vacanze e le festività con ciascuno dei genitori verranno concordati di volta in volta da questi ultimi, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi e degli impegni scolastici della minore.
Per_ 4) Il IG. contribuirà al mantenimento della figlia la quale nei giorni feriali Controparte_1
consuma abitualmente il pranzo presso di lui, versando alla IG.ra entro il giorno cinque Controparte_2
di ogni mese, la somma mensile di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mediante bonifico bancario sul c/c della IG.ra avente il seguente IBAN: [...]. CP_2
5) La suddetta somma mensile di Euro 350,00 verrà rivalutata annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT.
Per_ 6) Le parti concordemente convengono che l'assegno unico e universale relativo alla figlia verrà riscosso interamente dalla IG.ra , con correlativa rinuncia da parte del IG. Controparte_2 CP_1
al 50% di sua spettanza ex art. 2 comma 2 D. Lgs. 230/2021.
[...]
Per_ 7) Ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie della figlia come segue.
- Spese straordinarie da non concordare preventivamente:
Spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, quali a titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti, i farmaci e gli apparecchi dentistici e oculistici, se prescritti;
spese scolastiche conseguenti a scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico (incluse le spese per gite scolastiche senza pernottamento); spese sportive conseguenti alla scelta concordata dello sport (incluse le spese per le attrezzature e l'abbigliamento sportivo); spese ludico-ricreative precedute dalla scelta concordata dell'attività.
Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
spese mediche urgenti.
Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
- Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori come segue.
pagina 3 di 6 Il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità della spesa dovrà informare l'altro per iscritto, il quale ha l'onere di rispondere entro sette giorni dalla comunicazione, motivando il suo eventuale dissenso.
La refusione al genitore che le abbia anticipate, del 50% delle spese straordinarie che non richiedono il preventivo consenso e di quelle per cui l'altro genitore abbia prestato il proprio consenso, avverrà previa esibizione a quest'ultimo della documentazione relativa all'esborso sostenuto, il quale dovrà provvedere al rimborso entro quindici giorni dalla esibizione stessa, salvo diverso accordo.
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% Per_ tra i genitori. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia onde consentire la corretta deducibilità della stessa.
8) I IG.ri e dichiarano di aver già regolato e definito, prima d'ora, i Controparte_1 Controparte_2
rapporti di dare/avere fra gli stessi relativi al contratto di finanziamento personale, ormai estinto, stipulato in data 10.11.2010 fra la IG.ra (con la sottoscrizione quale coobbligato del IG. Controparte_2 [...]
) e la società Agos Ducato S.p.a. per l'acquisto dei mobili della casa coniugale, di proprietà CP_1
indivisa nella misura del 50% ciascuno, e pertanto dichiarano di non avere più nulla l'un l'altro reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione in relazione alle rate del finanziamento suddetto.
9) Il IG. rinuncia alla refusione da parte della IG.ra del 50% delle Controparte_1 Controparte_2
somme anticipate interamente dallo stesso dopo la separazione personale dei coniugi per spese di manutenzione dell'appartamento sito in San Giovanni in Marignano RN Via Toscana n. 26 (imbiancatura interna appartamento, acquisto e installazione di box doccia, piatto doccia e caldaia).
10) Per ciò che attiene al mutuo ipotecario a tasso variabile di originario importo di euro 225.000,00 (da restituire con il pagamento di n. 480 rate mensili il cui importo attuale è di circa € 902,85 ciascuna) stipulato dai IG.ri e per l'acquisto della proprietà, per la quota Controparte_1 Controparte_2 indivisa del 50% ciascuno, dell'appartamento e del garage siti in San Giovanni in Marignano RN Via
Pietrafitta snc (ora Via Toscana n. 26) in data 20.10.2010 con la – ora Controparte_3 Controparte_4
(come da scrittura privata autenticata dal notaio di Rimini denominata
[...] Persona_3
“atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo e di costituzione di ipoteca” Rep. n. 29763
Raccolta n. 12515 - doc. 20), i IG.ri e convengono quanto segue. Controparte_1 Controparte_2
- Per quanto riguarda le rate del mutuo suddetto maturate dalla data della stipula dello stesso sino alla data del ricorso per scioglimento del matrimonio, le parti convengono di definire i rapporti di dare/avere pagina 4 di 6 fra le stesse mediante la corresponsione, a saldo e stralcio, da parte del IG. alla IG.ra Controparte_1
che accetta, della somma di euro 13.000,00 (tredicimila/00) che il IG. Controparte_2 CP_1
si obbliga a versare in unica soluzione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di
[...]
divorzio, sul c/c bancario della IG.ra avente il seguente IBAN: CP_2
[...].
Con il puntuale ed esatto adempimento di tale obbligazione da parte del IG. , la IG.ra Controparte_1 dichiara sin d'ora di non avere più nulla a pretendere dal IG. per Controparte_2 Controparte_1
qualsiasi titolo e/o ragione in relazione alle rate del mutuo maturate dalla data della stipula dello stesso sino alla data del ricorso per scioglimento del matrimonio.
- Per quanto riguarda le rate del mutuo suddetto scadenti successivamente alla data del ricorso per scioglimento del matrimonio, le stesse saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna e verranno sostenute con le seguenti modalità.
Il pagamento delle rate mensili alla banca (già verrà Controparte_4 Controparte_3
materialmente effettuato mediante addebito delle stesse, scadenti il giorno 20 di ogni mese, sul c/c bancario avente IBAN [...] intestato alla IG.ra pertanto, Controparte_2
il IG. del mensilmente, almeno cinque giorni prima della scadenza di ciascuna rata, CP_1 provvederà a fare il bonifico dell'importo pari alla metà della rata stessa su detto c/c bancario.
Le parti dichiarano che, per concorde ed espressa volontà di entrambe, gli accordi dalle stesse raggiunti con la presente condizione del ricorso per scioglimento del matrimonio non comportano alcun mutamento del valore delle quote di proprietà degli immobili suddetti (appartamento e garage siti in San
Giovanni in Marignano RN Via Toscana n. 26), che sono e restano pari al 50% in capo a ciascuna delle parti.
Le parti danno atto che le clausole contenute nella presente condizione sono finalizzate alla sistemazione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi in occasione del divorzio.
11) I IG.ri e dichiarano di essere entrambi economicamente Controparte_1 Controparte_2
autosufficienti ed in grado di mantenersi autonomamente, con conseguente espressa rinuncia ad assegni di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e viceversa.
12) I IG.ri e dichiarano espressamente e con piena consapevolezza e Controparte_1 Controparte_2
volontà di avere definito tra loro, in questa sede, ogni questione ed ogni rapporto di natura economica e patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, salvo quanto espressamente previsto nel presente atto.
pagina 5 di 6 13) Le spese del presente procedimento sono integralmente a carico del IG. . Controparte_1
14) I IG.ri e espressamente convengono che gli accordi raggiunti nel Controparte_1 Controparte_2
presente atto decorrano a far data dalla sottoscrizione dello stesso.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...]
l 9.08.2012 in San Giovanni in Marignano (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi CP_2
qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Giovanni in Marignano (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 8 Parte I Anno 2012 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 6 di 6