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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 23/05/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 826/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 826/2023 R.G. trattenuta in decisione alla udienza del 17/10/2025 ex art. 189 c.p.c., promossa da
– in qualità di titolare di PROCAR di CA NC (P.I. Parte_1
) - rappresentato e difesa dall'Avv. Massimo Dragani, giusta procura alle liti in atti;
P.IVA_1
- appellante
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Samanta Controparte_1 C.F._1
Gazzani, giusta procura alle liti in atti;
- appellato
***
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 120/2023 emessa dal Giudice di Pace di Fermo in data
6/3/2023, depositata in cancelleria ex art. 133 c.p.c. in data 8/4/2023”;
***
CONCLUSIONI
Con note ex art. 189 co. 1 n. 1 c.p.c. i difensori delle parti hanno rassegnato le conclusioni come segue:
1 Per parte appellante PROCAR di AC AN il difensore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: accertare e dichiarare la decadenza dalla garanzia di risarcimento del danno per tardività della denuncia del vizio ex art. 1495 c.c. ovvero la prescrizione dell'azione e, per l'effetto, dichiarare estinto il diritto con rigetto della domanda per quanto sopra detto;
Nel merito: rigettare le domande di parte opposta in quanto infondate in fatto e diritto per le causali di cui alle premesse del presente atto con revoca del decreto ingiuntivo opposto: in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito accerti la posizione debitoria della AR di
NC CA nei confronti del sig. ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, rideterminare Controparte_1
l'importo eventualmente dovuto sulla base delle premesse di cui al presente atto nonché all'esito della dovuta istruttoria;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte convenuta appellata il difensore ha precisato le seguenti Controparte_1 conclusioni: “In via preliminare in rito: accertare e dichiarare la nullità ex art. 164, 1° comma, c.p.c. dell'atto di appello e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 164, 3° comma, seconda parte c.p.c. fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini ex art. 163, 3° comma, n. 7 c.p.c. Nel merito - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. o, comunque, rigettare lo stesso siccome infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del G.d.P. di Fermo n. 120/2023 dell'8.04.2023, comunicata il 17.04.2023; - In ogni caso con condanna alla refusione dei compensi di procuratore del presente grado di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5/5/2022 (nel procedimento iscritto al RG 529/2022 del
Giudice di Pace di Fermo), ha ottenuto nei confronti di (quale Controparte_1 Parte_1 titolare di PROCAR di CA NC) l'emissione del decreto ingiuntivo n. 328/2022 per il pagamento della somma di euro 3.810,00 – a titolo di costi sostenuti per la “revisione del cambio automatico” (danneggiatosi dopo 18 giorni dalla consegna) dell'autovettura usata Volvo XC90 tg.
DG628XX vendutagli da PROCAR CA NC.
Con atto di citazione notificato in data 28/6/2022 (nel procedimento iscritto al n. RG 1001/2022 del Giudice di Pace di Fermo) ha proposto opposizione al predetto decreto Parte_1 ingiuntivo – eccependo in via preliminare l'incompetenza per valore del giudice di pace adito
(considerato il prezzo d'acquisto dell'autovettura di euro 6.700,00) – ed in ogni caso chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto che: Parte_1
2 - in data 6/8/2021 ha acquistato da PROCAR di CA NC il “veicolo Controparte_1 usato Volvo CX90, tg. DG628XX, immatricolato nel 2007 […] fuori produzione da più di 4 anni e con 167.000 km”, sottoscrivendo contestualmente le “Informazioni precontrattuali” e la
“Dichiarazione di conformità veicolo usato” della durata di 12 mesi – documenti finalizzati a rendere edotto l'acquirente dello stato del veicolo e della limitata operatività della garanzia;
- nel mese di settembre 2021 ha contattato il venditore lamentando Controparte_1 problematiche relative al “cambio” per le quali veniva invitato “a notiziare dell'accaduto For Dealer
s.r.l. gestore dell'evento come da contratto” – il quale comunicava al l'assenza di un difetto _1 di conformità, essendo la condizione del cambio già segnalata in fase di vendita e connessa all'utilizzo pregresso del componente;
- conseguentemente il ha eseguito in autonomia le riparazioni ed agito in sede _1 monitoria ottenendo nei confronti di il decreto ingiuntivo n. 328/2022 Parte_1 per il pagamento della somma di euro 3.810,00 (corrispondente ai costi sostenuti di cui alla fattura n. 36 del 7/2/2022 emessa dall'officina meccanica ); Persona_1
- il predetto decreto ingiuntivo è da ritenere illegittimo per:
• difetto di legittimazione attiva di ad agire nei confronti di AR Controparte_1 sulla base della fattura emessa dall'officina che ha eseguito la riparazione, essendo solo quest'ultima titolare del diritto al pagamento della somma ivi indicata;
• difetto dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ex art. 633 c.p.c., considerato che: a) dalla dichiarazione di conformità sottoscritta dal emerge _1 che il cambio dell'autoveicolo al momento del guasto aveva terminato il proprio ciclo di vita - sicchè non può ritenersi sussistente alcun difetto di conformità; b) anche ove ritenuto sussistente un difetto di conformità, il consumatore avrebbe potuto ottenere esclusivamente il ripristino della stessa e non la sostituzione del componente danneggiato con uno nuovo - sicchè il non ha diritto, neppure a titolo _1 risarcitorio, al pagamento dell'intera somma pagata per la sostituzione del componente;
• l'infondatezza della pretesa creditoria, poiché: a) essendo il bene venduto conforme alla descrizione contenuta nella “dichiarazione di conformità” del veicolo (così descritto:
“Veicolo con uso pregresso superiore alla norma, coerente con lo stato della manutenzione pregressa dichiarata, con conseguente apprezzabile necessità di interventi di manutenzione straordinaria. La revisione periodica (…); IUP pari al 66,09%; 167.000 km e con 14 anni di vita”), è da escludere l'operatività della garanzia per il guasto verificatosi al componente “cambio”;
b) anche qualora il guasto venga qualificato come difetto di conformità, il venditore è
3 tenuto alla garanzia per la sola parte del costo corrispondente al residuo ciclo di vita del componente.
Si è costituito nel giudizio di primo grado , il quale ha domandato il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, con condanna dell' opponente ex art. 96 co. 3 c.p.c., deducendo sotto il profilo fattuale che:
- in data 6/8/2021 ha acquistato da PROCAR di NC CA Controparte_1
l'autoveicolo usato Volvo XC90 tg. DG628XX, immatricolato il 5/4/2007 con 167.000 km percorsi, mediante sottoscrizione di “Informazioni precontrattuali per l'acquisto di auto usata” e di
“Dichiarazione di conformità veicolo usato”;
- in data 24/8/2021, dopo 18 giorni dalla consegna del mezzo, mentre il veicolo era in marcia
“si accendeva la spia di allarme con indicazione 'Cambio – Assistenza urg.'” – sicchè il si _1 recava presso l' Officina “che elaborava il modulo contenente: 'Tipologia guasto: “la Persona_1 macchina rimane in 4° marcia o in 5° marcia strappi in accelerazione” Causa originante il guasto:
“componenti mal funzionate interno cambio” Tipo di intervento: “Cambio automatico da revisionare”
Preventivo di spesa: € 3.000,00 oltre costo manodopera 9 ore x € 33,00) + IVA e così un totale di €
4.022,34' ” – modulo che veniva inviato all'intermediario For Dealer per la verifica della sussistenza di un difetto di conformità, non risultando lo specifico evento occorso inserito nel “PIMN - Piano Integrato di Manutenzione Normalizzato”;
- in data 2/9/2021 For Dealer – in riscontro al modulo inoltratole - ha comunicato che “Poiché
l'evento/guasto si è verificato a km 168.469, l'ufficio tecnico ha constatato che lo stesso è avvenuto dopo la naturale conclusione del ciclo di vita del sottosistema, pertanto il ripristino del veicolo rimane esclusivamente a suo carico secondo le disposizioni del Codice del Consumo sopra riportate”;
- con pec del 13/9/2021 il tramite il proprio difensore, ha contestato la carente _1 indicazione nella dichiarazione di conformità della scadenza del ciclo di vita standard del sottosistema - comunicazione riscontrata da For Dealer in data 21/9/2021 con esclusione della configurabilità di un difetto di conformità;
- eseguita la riparazione del veicolo l'Officina meccanica AU ha emesso nei Per_1 confronti di fattura n. 96 del 14/4/2022 per la somma di € 3.810,00, sulla Controparte_1 base della quale quest'ultimo ha agito in sede monitoria nei confronti di Parte_1 per ottenere la restituzione della somma pagata;
- l'opposizione svolta da al decreto ingiuntivo è infondata poiché: Parte_1
• il credito è certo (perché fondato sul contratto di vendita e sulla dichiarazione di conformità, che non contemplava espressamente il guasto verificatosi dopo 18 giorni dalla consegna), liquido (poichè “il titolo (ergo contratto), prevendendo i rimedi esperibili per il
4 ripristino della conformità del bene, individua anche il criterio per la determinazione della somma”) ed esigibile (non essendo l'azione svolta qualificabile come risarcitoria);
• la domanda svolta dal risulta fondata, considerato che: a) sussiste _1 presunzione a favore del consumatore ex art. 132 d.lgs. 206/2005 dell' esistenza del difetto al momento della consegna, se lo stesso si manifesta entro sei mesi da quest'ultima; c) il venditore non ha fornito prova della conformità del bene rispetto al contratto di vendita, considerato che nella Dichiarazione di Conformità sono stati indicati quali interventi necessari esclusivamente “la sostituzione olio al 3° trimestre con una percorrenza di 167.000 km e la revisione leveraggi comando al 4° trimestre e con una percorrenza di 175 km” – per cui il danno verificatosi “alla parte interna del cambio” va qualificato come difetto di conformità;
• sussiste la competenza del Giudice di Pace adito ex art. 10 c.p.c. poiché il procedimento monitorio è stato azionato per il pagamento della somma di euro
3.810,00 - non essendo stato richiesto alcun accertamento relativo al contratto di vendita.
Nel giudizio di primo grado alla prima udienza del 6/10/2022 è stato assegnato alle parti termine ex art. 320 c.p.c.; con la propria memoria ex art. 320 c.p.c. la difesa di ha eccepito la Parte_1 decadenza del dalla garanzia, ritenuto applicabile l' art. 1495 c.c. (ed essendosi il guasto al _1 cambio verificato in data 24/8/2021, mentre il preventivo contenente la descrizione dell'accaduto è stato inoltrato solo in data 2/9/2021 oltre il termine di 8 giorni dalla scoperta). All'udienza del
16/11/2022 la difesa del ha dedotto la tardività dell'eccezione di decadenza, poiché sollevata _1 dall'opponente solo con la memoria ex art. 320 c.p.c. All'esito dell'udienza è stata ammessa la prova per testi richiesta da (svolta all'udienza del 26/1/2023), all'esito della quale la causa è Controparte_1 stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale avvenuta all'udienza del
2/3/2023 – con assegnazione alle parti di termine per note conclusive.
All'esito del giudizio di primo grado con sentenza n. 120/2023 il Giudice di Pace – previo rigetto dell'eccezione di incompetenza (sul presupposto “che la competenza ratione valoris dell'autorità giudiziaria adita si individua facendo riferimento all'art. 10 c.p.c. e, atteso che nessun accertamento sulla validità del contratto di vendita viene chiesto, avendo il consumatore optato per la riparazione del danno, l'eccezione, come detto, è, _1 oltre che pretestuosa, infondata”) - ha revocato il decreto ingiuntivo (ritenuti non sussistenti i presupposti ex art. 633 c.p.c. per agire in sede monitoria) e, tuttavia, ha accolto la domanda svolta da _1
(ritenuta applicabile quanto ai termini per la denuncia dei vizi la disciplina consumeristica e
[...] ritenuto sussistente un difetto di conformità), con conseguentemente condanna di Parte_1
5 al pagamento in favore di della somma di euro 3.810,00, oltre interessi e spese di Controparte_1 giudizio.
2. Avverso la predetta sentenza ha tempestivamente proposto appello PROCAR di NC
CA, chiedendone la riforma per i seguenti motivi:
- erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui il Giudice non ha ritenuto _1
decaduto dalla garanzia ex art. 1495 co. 1 c.c., dovendo l'azione svolta essere
[...] qualificata come risarcitoria e non essendo pertanto applicabile alla stessa la disciplina di cui al d.lgs. 206/2005;
- errata valutazione da parte del primo giudice delle risultanze istruttorie, poiché come emerso dalla Dichiarazione di Conformità l'autoveicolo aveva “14 anni di vita e 167.000 Km” ed “UIP pari al 66,09% quindi una limitata vita residua […] con uso pregresso superiore alla norma […] con conseguente apprezzabile necessità di interventi di manutenzione” – sicchè: i) la garanzia ex artt. 128 e
129 d.lgs. 206/2005 è da escludere, risultando i vizi manifestatisi “connessi all'usura e/o vetustà del bene” e conoscibili;
ii) la sussistenza di un difetto di conformità non risulta dimostrata;
iii) in ogni caso l'obbligo restitutorio del venditore avrebbe dovuto essere parametrato alla “vita residua” del componente e non al valore “nuovo” dello stesso;
- erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha condannato AR di NC
CA sia ex art. 96c.p.c. che ex art. 91 c.p.c., nonostante la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito nel presente grado di giudizio il quale: a) ha eccepito in via Controparte_1 preliminare la nullità dell'appello (contenendo lo stesso l'invito a costituirsi in giudizio “almeno venti giorni prima dell'udienza indicata” anziché nel termine di 70 giorni prima - come risultante dagli artt. 342
e 163 c.p.c. novellati dal d.lgs. 149/2022) ed in ogni caso l' inammissibilità dello stesso per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c.; b) nel merito ha domandato il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 co. 3 c.p.c. deducendo:
- l'infondatezza del motivo d'appello attinente all'avvenuta decadenza dell'acquirente dalla garanzia considerato che: a) l'eccezione è stata svolta tardivamente da AR solo con la memoria ex art. 320 c.p.c.; b) in specie è applicabile la disciplina consumeristica, non potendo la domanda svolta in primo grado essere qualificata come risarcitoria;
- la correttezza della valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, dovendo il danno al cambio (verificatosi dopo 18 giorni dalla consegna dell'autoveicolo) essere qualificato come difetto di conformità (considerato che nella Dichiarazione di
Conformità le voci relative a tale componente fanno esclusivo riferimento alla “sostituzione olio al 3° trimestre con una percorrenza di 167.000 km e revisione leveraggi comando al 4° trimestre e con
6 una percorrenza di 175.000 km”, mentre il danno occorso ha riguardato la parte interna del cambio - come confermato anche dal teste all'udienza del 26/1/2023, il Persona_1 quale ha dichiarato “In sede di revisione ho provveduto ad una revisione interna dei componenti senza sostituirli”) - con conseguente diritto del alla restituzione dell'integrale somma pagata _1 di euro 3.810,00;
- l'infondatezza dei motivi d'appello attinenti alla condanna di AR di NC CA ex artt. 96 e 91 c.p.c. atteso che: a) la condanna al pagamento delle spese di lite è giustificata dalla soccombenza;
b) la condanna ex art. 96 c.p.c. è motivata “per la speciosità e dilatorietà dell'atto di opposizione, traduzione di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua dell'abuso del processo”.
Nel presente giudizio d'appello all'esito della prima udienza del 12/10/2023 il Giudice ha formulato alle parti proposta conciliativa (accettata dall'appellante e non anche dall'appellato Parte_1
all'udienza del 30/1/2023). A tale udienza è stata quindi fissata udienza di Controparte_1 rimessione della causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c. – poi avvenuta all'udienza del 17/4/2025.
3. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum, l'appello va accolto per i motivi di seguito esposti.
4. Va preliminarmente rigettata l'eccezione nullità dell'appello (perché contenente l'invito a costituirsi in giudizio “almeno venti giorni prima dell'udienza indicata”, anziché nel termine di 70 giorni prima, come risultante dagli artt. 342 e 163 c.p.c. come modificati dal d.lgs. 149/2022) – rilevato che il novellato art. 343, comma 1 c.p.c. prevede che l'appellato possa proporre il proprio appello incidentale fino a “venti giorni prima dell'udienza di comparizione” e richiamato il principio giurisprudenziale per cui “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela
l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione” (cfr. Cass. 26419/2020).
Va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. – richiamata sul punto la giurisprudenza secondo cui “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica. Non occorrendo, tuttavia che
l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(cfr. Cass. 7675/2019 in linea con le indicazioni delle S.U. della Cassazione 16/11/2017 n. 27199 ed altre conformi).
7 5. L'art. 135 co. 2 d.lgs. 206/2005 prevede che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano “per quanto non previsto dal presente titolo”. Esiste, dunque, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica - che trova applicazione solo per quanto non previsto dalla normativa speciale
(ex multis Cass. Civ. Sez. III, 30.5.2019, n. 14775).
Dal combinato disposto degli artt. 129 ss. del codice del consumo si desume che il venditore è responsabile nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, allorchè tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna.
Quanto alla sussistenza del difetto di conformità l'art. 129 del codice espressamente prevede che “1.
Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualià' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore
[…]”.
Il difetto di conformità, ove esistente, consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130, i quali sono graduati, per volontà del legislatore, secondo un preciso ordine: il consumatore potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto. Resta fermo che il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo. Il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 132, comma 3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data. Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione
8 probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio mentre grava sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
In merito agli oneri probatori la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “con riferimento alla disciplina sulla ripartizione degli oneri probatori in caso di controversia che abbia ad oggetto la vendita di beni di consumo, fermo restando che, in linea di principio, è il consumatore ad essere gravato dall'onere di provare che nel bene ricevuito in consegna è presente e si è manifestato, entro i due anni successivi alla consegna stessa, un difetto di conformità e che questo difetto sussisteva sin dal momento in cui il bene gli era stato consegnato, l'art. 132, terzo comma, cod. cons. (in base al testo vigente ratione temporis) ha previsto, in chiave agevolativa di detto onere, che, allorché il difetto di conformità si sia manifestato entro il termine di soli sei mesi dalla consegna - nella disciplina successiva alla novella del 2021, non applicabile alla fattispecie ratione temporis, tale termine è stato esteso ad un anno
- trovi applicazione la c.d. presunzione legale relativa di preesist:enza del difetto, in forza della quale si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro sei mesi dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già
a tale data, a meno che siffatta ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Il che non toglie che, in ogni caso, il difetto di conformità debba essere allegato e dimostrato. Tale conclusione vale anche in ordine alla fattispecie di vendita di autovettura usata da una concessionaria ad un consumatore (ossia ad una persona fisica che abbia acquistato l'automobile per uso personale), poiché, ai sensi degli artt. 128 e ss. del d.lgs. n. 206/2005, secondo la formulazione vigente ratione temporis, la specifica tutela riconosciuta al consumatore, in ordine alla responsabilità del venditore per qualsiasi difformità esistente al momento della consegna, presuppone che il consumatore quantomeno alleghi e provi il fatto da cui possa desumersi il difetto di conformità, allo scopo di vincere il meccanismo presuntivo iuris tantum delineato dall'art. 129, secondo comma, cod. cons. Inoltre, tale orientamento è suffragato dalla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, secondo cui la presunzione di esistenza, al momento della consegna del bene, del difetto di conformità - di cui all'art. 5, paragrafo 3, della Dir. UE 1999/44 (corrispondente al dettato dell'art. 132, terzo comma, cod. cons. vigente ratione temporis) - deve essere interpretata nel senso che: a) si applica quando il consumatore fornisce la prova che il bene venduto non è conforme al contratto e che il difetto di conformità in questione si è manifestato, ossia si è palesato concretamente, entro il termine di sei mesi dalla consegna del bene, non essendo, in tal caso, il consumatore tenuto a dimostrare la causa di tale difetto di conformità, né a provare che la sua origine è imputabile al venditore;
b) può essere disapplicata solo se il venditore prova in maniera giuridicamente sufficiente che la causa o l'origine del difetto di conformità risiede in una circostanza sopravvenuta alla consegna del bene (Corte di Giustizia UE 4 giugno 2015, in causa C-497/13,
c. ). L'agevolazione probatoria di cui all'art. 132, terzo comma, cod. Persona_2 Controparte_2 cons., vigente ratione temporis, si materializza, dunque, nella presunzione legale relativa della preesistenza del difetto, sin dal momento della consegna, ma non esclude affatto che il difetto di conformità debba essere dedotto e provato
(iuxta alligata et probata) […]” (cfr. Cass. n. 21084/2022).
9 L'art. 128 co. 3 del codice del consumo stabilisce, inoltre, che le predette garanzie “si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa”.
6. Nel caso di specie emerge dagli atti che ha acquistato in data 6/8/2021 al Controparte_1 prezzo di euro 6.700 il veicolo usato Volvo XC90 immatricolato nell'anno 5/4/2007 con Km
167.000 ed in data 2/9/2021 ne ha, tempestivamente, denunciato al venditore un guasto (come da
“preventivo per la riparazione” redatto dall' “Officina Catalimi AU” inoltrato al “Gestore della
Dichiarazione di Conformità For Dealer srl” del seguente tenore “tipologia guasto: la macchina rimane in 4° marcia o in 5° marcia strappi in accelerazione;
causa originante il guasto componente mal funzionante interno cambio”).
Il “Gestore della Dichiarazione di Conformità For Dealer srl” ha riscontrato la predetta denuncia dando atto della non qualificabilità dell'evento come difetto di conformità “tenuto conto della Dichiarazione di
Conformità N. FDG052843”.
A seguito del diniego della garanzia ha eseguito presso le Controparte_1 Controparte_3 riparazioni del componente cambio di cui alla fattura n. 102/2022 consistite in “revisione convertitore di coppia, revisione pompa olio, manodopera ricom. Cambio, manodopera stacco + riattacco cambio + riprogrammazione, atf dexron III, filtro olio, gruppo valvole, sr guarnizioni, abbuono”, per complessivi euro
3.810 - di cui ha domandato il pagamento in sede monitoria al venditore (il quale Parte_1 ha contestato la debenza della somma considerato lo stato del veicolo al momento dell'acquisto e la non qualificabilità del guasto occorso come difetto di conformità).
Risulta dalle “informazioni precontrattuali” sottoscritte dall'acquirente (prodotte in atti) come il veicolo riportasse al momento della vendita “lettura contachilometri 167.000” e risulta altresì dalla “Dichiarazione di Conformità” la seguente descrizione “Vettura con uso pregresso superiore alla norma, coerente con lo stato della manutenzione pregressa dichiarata, con conseguente apprezzabile necessità di interventi di manutenzione straordinaria. La revisione periodica, nel periodo di garanzia legale e nei limiti di percorrenza previsti potrà richiedere marginali interventi preventivi d'Officina per continuare a circolare con sicurezza” con “Livello di incidenza del pregresso utilizzo rispetto alla formula DIFETTI ZERO (100): 66,09 – riferito a percorrenza Standard;
66,53 – riferito a percorrenza Dichiarata” con “CAMBIO – classe di merito B” (riferita a “condizioni nella media dei veicoli comparabili”) e con previsione nel “piano integrato di Manutenzione normalizzato” dei seguenti interventi riferiti al cambio “sostituzione olio cambio/differenziale” da eseguire nel “terzo trimestre 2021 a Km
167.000” e “revisione leveraggi comando” da eseguire nel “quarto trimestre 2021 a Km 175.000” (quali eventi che “non potranno essere considerati difetti di conformità”) – nonché di ulteriori plurimi interventi di manutenzione straordinaria a carico esclusivo dell'acquirente da eseguire sempre a 167.000 Km (ivi
10 incluso il “tagliando manutenzione previsto da casa madre”, anch'esso indicato espressamente nel piano di manutenzione integrato).
Le descritte caratteristiche del veicolo, idonee a rendere edotto il consumatore dello stato dello stesso, escludono che il guasto lamentato possa essere qualificato come difetto di conformità ex art. 129 C.d.C. ed in ogni caso che il danno occorso possa essere ascritto al lamentato difetto – considerato che: a) le previsioni del piano di manutenzione espressamente prevedevano a carico del consumatore, già al momento dell'acquisto (avvenuto quando il veicolo aveva già 167.000 Km), un intervento di manutenzione del cambio riferito a “sostituzione olio cambio/differenziale” da eseguire nel
“terzo trimestre 2021 a Km 167.000”, nonché anche il “tagliando manutenzione previsto da casa madre” al medesimo chilometraggio;
b) il lamentato guasto è occorso dopo la percorrenza di km 168.469 ed ha determinato anche la “revisione pompa olio” e la sostituzione del “filtro olio” – senza che l'acquirente abbia offerto prova della esatta esecuzione degli interventi manutentivi a proprio carico.
7. Pertanto, in accoglimento dell'appello - ogni ulteriore domanda ed eccezione da ritenere assorbita (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547) - la sentenza di primo grado va integralmente riformata e va rigettata la domanda svolta da nei confronti di Controparte_1
. Parte_1
8. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della odierno appellato e si liquidano in favore dell'appellante ex Dm 55/2014 come da dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e alle attività effettivamente svolte in complessivi euro 1.941,00 (di cui euro 877,00 per il I grado) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n.
826/2023, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
ACCOGLIE
l'appello proposto , siccome fondato per le ragioni di cui in motivazione, e per Parte_1
l'effetto, disattesa ogni ulteriore domanda,
RIFORMA
integralmente la sentenza n. 120/2023 emessa in data 6/3/2023 dal Giudice di Pace di Fermo;
11 CONDANNA
alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio sostenute da Controparte_1 Parte_1
, che liquida in complessivi euro 1.941,00 a titolo di compenso professionale, oltre alle spese
[...] generali al 15%, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Fermo, 20/5/2025
Il Giudice
dott.ssa Lucia Rocchi
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 826/2023 R.G. trattenuta in decisione alla udienza del 17/10/2025 ex art. 189 c.p.c., promossa da
– in qualità di titolare di PROCAR di CA NC (P.I. Parte_1
) - rappresentato e difesa dall'Avv. Massimo Dragani, giusta procura alle liti in atti;
P.IVA_1
- appellante
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Samanta Controparte_1 C.F._1
Gazzani, giusta procura alle liti in atti;
- appellato
***
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 120/2023 emessa dal Giudice di Pace di Fermo in data
6/3/2023, depositata in cancelleria ex art. 133 c.p.c. in data 8/4/2023”;
***
CONCLUSIONI
Con note ex art. 189 co. 1 n. 1 c.p.c. i difensori delle parti hanno rassegnato le conclusioni come segue:
1 Per parte appellante PROCAR di AC AN il difensore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: accertare e dichiarare la decadenza dalla garanzia di risarcimento del danno per tardività della denuncia del vizio ex art. 1495 c.c. ovvero la prescrizione dell'azione e, per l'effetto, dichiarare estinto il diritto con rigetto della domanda per quanto sopra detto;
Nel merito: rigettare le domande di parte opposta in quanto infondate in fatto e diritto per le causali di cui alle premesse del presente atto con revoca del decreto ingiuntivo opposto: in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito accerti la posizione debitoria della AR di
NC CA nei confronti del sig. ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, rideterminare Controparte_1
l'importo eventualmente dovuto sulla base delle premesse di cui al presente atto nonché all'esito della dovuta istruttoria;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte convenuta appellata il difensore ha precisato le seguenti Controparte_1 conclusioni: “In via preliminare in rito: accertare e dichiarare la nullità ex art. 164, 1° comma, c.p.c. dell'atto di appello e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 164, 3° comma, seconda parte c.p.c. fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini ex art. 163, 3° comma, n. 7 c.p.c. Nel merito - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. o, comunque, rigettare lo stesso siccome infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del G.d.P. di Fermo n. 120/2023 dell'8.04.2023, comunicata il 17.04.2023; - In ogni caso con condanna alla refusione dei compensi di procuratore del presente grado di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5/5/2022 (nel procedimento iscritto al RG 529/2022 del
Giudice di Pace di Fermo), ha ottenuto nei confronti di (quale Controparte_1 Parte_1 titolare di PROCAR di CA NC) l'emissione del decreto ingiuntivo n. 328/2022 per il pagamento della somma di euro 3.810,00 – a titolo di costi sostenuti per la “revisione del cambio automatico” (danneggiatosi dopo 18 giorni dalla consegna) dell'autovettura usata Volvo XC90 tg.
DG628XX vendutagli da PROCAR CA NC.
Con atto di citazione notificato in data 28/6/2022 (nel procedimento iscritto al n. RG 1001/2022 del Giudice di Pace di Fermo) ha proposto opposizione al predetto decreto Parte_1 ingiuntivo – eccependo in via preliminare l'incompetenza per valore del giudice di pace adito
(considerato il prezzo d'acquisto dell'autovettura di euro 6.700,00) – ed in ogni caso chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto che: Parte_1
2 - in data 6/8/2021 ha acquistato da PROCAR di CA NC il “veicolo Controparte_1 usato Volvo CX90, tg. DG628XX, immatricolato nel 2007 […] fuori produzione da più di 4 anni e con 167.000 km”, sottoscrivendo contestualmente le “Informazioni precontrattuali” e la
“Dichiarazione di conformità veicolo usato” della durata di 12 mesi – documenti finalizzati a rendere edotto l'acquirente dello stato del veicolo e della limitata operatività della garanzia;
- nel mese di settembre 2021 ha contattato il venditore lamentando Controparte_1 problematiche relative al “cambio” per le quali veniva invitato “a notiziare dell'accaduto For Dealer
s.r.l. gestore dell'evento come da contratto” – il quale comunicava al l'assenza di un difetto _1 di conformità, essendo la condizione del cambio già segnalata in fase di vendita e connessa all'utilizzo pregresso del componente;
- conseguentemente il ha eseguito in autonomia le riparazioni ed agito in sede _1 monitoria ottenendo nei confronti di il decreto ingiuntivo n. 328/2022 Parte_1 per il pagamento della somma di euro 3.810,00 (corrispondente ai costi sostenuti di cui alla fattura n. 36 del 7/2/2022 emessa dall'officina meccanica ); Persona_1
- il predetto decreto ingiuntivo è da ritenere illegittimo per:
• difetto di legittimazione attiva di ad agire nei confronti di AR Controparte_1 sulla base della fattura emessa dall'officina che ha eseguito la riparazione, essendo solo quest'ultima titolare del diritto al pagamento della somma ivi indicata;
• difetto dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ex art. 633 c.p.c., considerato che: a) dalla dichiarazione di conformità sottoscritta dal emerge _1 che il cambio dell'autoveicolo al momento del guasto aveva terminato il proprio ciclo di vita - sicchè non può ritenersi sussistente alcun difetto di conformità; b) anche ove ritenuto sussistente un difetto di conformità, il consumatore avrebbe potuto ottenere esclusivamente il ripristino della stessa e non la sostituzione del componente danneggiato con uno nuovo - sicchè il non ha diritto, neppure a titolo _1 risarcitorio, al pagamento dell'intera somma pagata per la sostituzione del componente;
• l'infondatezza della pretesa creditoria, poiché: a) essendo il bene venduto conforme alla descrizione contenuta nella “dichiarazione di conformità” del veicolo (così descritto:
“Veicolo con uso pregresso superiore alla norma, coerente con lo stato della manutenzione pregressa dichiarata, con conseguente apprezzabile necessità di interventi di manutenzione straordinaria. La revisione periodica (…); IUP pari al 66,09%; 167.000 km e con 14 anni di vita”), è da escludere l'operatività della garanzia per il guasto verificatosi al componente “cambio”;
b) anche qualora il guasto venga qualificato come difetto di conformità, il venditore è
3 tenuto alla garanzia per la sola parte del costo corrispondente al residuo ciclo di vita del componente.
Si è costituito nel giudizio di primo grado , il quale ha domandato il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, con condanna dell' opponente ex art. 96 co. 3 c.p.c., deducendo sotto il profilo fattuale che:
- in data 6/8/2021 ha acquistato da PROCAR di NC CA Controparte_1
l'autoveicolo usato Volvo XC90 tg. DG628XX, immatricolato il 5/4/2007 con 167.000 km percorsi, mediante sottoscrizione di “Informazioni precontrattuali per l'acquisto di auto usata” e di
“Dichiarazione di conformità veicolo usato”;
- in data 24/8/2021, dopo 18 giorni dalla consegna del mezzo, mentre il veicolo era in marcia
“si accendeva la spia di allarme con indicazione 'Cambio – Assistenza urg.'” – sicchè il si _1 recava presso l' Officina “che elaborava il modulo contenente: 'Tipologia guasto: “la Persona_1 macchina rimane in 4° marcia o in 5° marcia strappi in accelerazione” Causa originante il guasto:
“componenti mal funzionate interno cambio” Tipo di intervento: “Cambio automatico da revisionare”
Preventivo di spesa: € 3.000,00 oltre costo manodopera 9 ore x € 33,00) + IVA e così un totale di €
4.022,34' ” – modulo che veniva inviato all'intermediario For Dealer per la verifica della sussistenza di un difetto di conformità, non risultando lo specifico evento occorso inserito nel “PIMN - Piano Integrato di Manutenzione Normalizzato”;
- in data 2/9/2021 For Dealer – in riscontro al modulo inoltratole - ha comunicato che “Poiché
l'evento/guasto si è verificato a km 168.469, l'ufficio tecnico ha constatato che lo stesso è avvenuto dopo la naturale conclusione del ciclo di vita del sottosistema, pertanto il ripristino del veicolo rimane esclusivamente a suo carico secondo le disposizioni del Codice del Consumo sopra riportate”;
- con pec del 13/9/2021 il tramite il proprio difensore, ha contestato la carente _1 indicazione nella dichiarazione di conformità della scadenza del ciclo di vita standard del sottosistema - comunicazione riscontrata da For Dealer in data 21/9/2021 con esclusione della configurabilità di un difetto di conformità;
- eseguita la riparazione del veicolo l'Officina meccanica AU ha emesso nei Per_1 confronti di fattura n. 96 del 14/4/2022 per la somma di € 3.810,00, sulla Controparte_1 base della quale quest'ultimo ha agito in sede monitoria nei confronti di Parte_1 per ottenere la restituzione della somma pagata;
- l'opposizione svolta da al decreto ingiuntivo è infondata poiché: Parte_1
• il credito è certo (perché fondato sul contratto di vendita e sulla dichiarazione di conformità, che non contemplava espressamente il guasto verificatosi dopo 18 giorni dalla consegna), liquido (poichè “il titolo (ergo contratto), prevendendo i rimedi esperibili per il
4 ripristino della conformità del bene, individua anche il criterio per la determinazione della somma”) ed esigibile (non essendo l'azione svolta qualificabile come risarcitoria);
• la domanda svolta dal risulta fondata, considerato che: a) sussiste _1 presunzione a favore del consumatore ex art. 132 d.lgs. 206/2005 dell' esistenza del difetto al momento della consegna, se lo stesso si manifesta entro sei mesi da quest'ultima; c) il venditore non ha fornito prova della conformità del bene rispetto al contratto di vendita, considerato che nella Dichiarazione di Conformità sono stati indicati quali interventi necessari esclusivamente “la sostituzione olio al 3° trimestre con una percorrenza di 167.000 km e la revisione leveraggi comando al 4° trimestre e con una percorrenza di 175 km” – per cui il danno verificatosi “alla parte interna del cambio” va qualificato come difetto di conformità;
• sussiste la competenza del Giudice di Pace adito ex art. 10 c.p.c. poiché il procedimento monitorio è stato azionato per il pagamento della somma di euro
3.810,00 - non essendo stato richiesto alcun accertamento relativo al contratto di vendita.
Nel giudizio di primo grado alla prima udienza del 6/10/2022 è stato assegnato alle parti termine ex art. 320 c.p.c.; con la propria memoria ex art. 320 c.p.c. la difesa di ha eccepito la Parte_1 decadenza del dalla garanzia, ritenuto applicabile l' art. 1495 c.c. (ed essendosi il guasto al _1 cambio verificato in data 24/8/2021, mentre il preventivo contenente la descrizione dell'accaduto è stato inoltrato solo in data 2/9/2021 oltre il termine di 8 giorni dalla scoperta). All'udienza del
16/11/2022 la difesa del ha dedotto la tardività dell'eccezione di decadenza, poiché sollevata _1 dall'opponente solo con la memoria ex art. 320 c.p.c. All'esito dell'udienza è stata ammessa la prova per testi richiesta da (svolta all'udienza del 26/1/2023), all'esito della quale la causa è Controparte_1 stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale avvenuta all'udienza del
2/3/2023 – con assegnazione alle parti di termine per note conclusive.
All'esito del giudizio di primo grado con sentenza n. 120/2023 il Giudice di Pace – previo rigetto dell'eccezione di incompetenza (sul presupposto “che la competenza ratione valoris dell'autorità giudiziaria adita si individua facendo riferimento all'art. 10 c.p.c. e, atteso che nessun accertamento sulla validità del contratto di vendita viene chiesto, avendo il consumatore optato per la riparazione del danno, l'eccezione, come detto, è, _1 oltre che pretestuosa, infondata”) - ha revocato il decreto ingiuntivo (ritenuti non sussistenti i presupposti ex art. 633 c.p.c. per agire in sede monitoria) e, tuttavia, ha accolto la domanda svolta da _1
(ritenuta applicabile quanto ai termini per la denuncia dei vizi la disciplina consumeristica e
[...] ritenuto sussistente un difetto di conformità), con conseguentemente condanna di Parte_1
5 al pagamento in favore di della somma di euro 3.810,00, oltre interessi e spese di Controparte_1 giudizio.
2. Avverso la predetta sentenza ha tempestivamente proposto appello PROCAR di NC
CA, chiedendone la riforma per i seguenti motivi:
- erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui il Giudice non ha ritenuto _1
decaduto dalla garanzia ex art. 1495 co. 1 c.c., dovendo l'azione svolta essere
[...] qualificata come risarcitoria e non essendo pertanto applicabile alla stessa la disciplina di cui al d.lgs. 206/2005;
- errata valutazione da parte del primo giudice delle risultanze istruttorie, poiché come emerso dalla Dichiarazione di Conformità l'autoveicolo aveva “14 anni di vita e 167.000 Km” ed “UIP pari al 66,09% quindi una limitata vita residua […] con uso pregresso superiore alla norma […] con conseguente apprezzabile necessità di interventi di manutenzione” – sicchè: i) la garanzia ex artt. 128 e
129 d.lgs. 206/2005 è da escludere, risultando i vizi manifestatisi “connessi all'usura e/o vetustà del bene” e conoscibili;
ii) la sussistenza di un difetto di conformità non risulta dimostrata;
iii) in ogni caso l'obbligo restitutorio del venditore avrebbe dovuto essere parametrato alla “vita residua” del componente e non al valore “nuovo” dello stesso;
- erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha condannato AR di NC
CA sia ex art. 96c.p.c. che ex art. 91 c.p.c., nonostante la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito nel presente grado di giudizio il quale: a) ha eccepito in via Controparte_1 preliminare la nullità dell'appello (contenendo lo stesso l'invito a costituirsi in giudizio “almeno venti giorni prima dell'udienza indicata” anziché nel termine di 70 giorni prima - come risultante dagli artt. 342
e 163 c.p.c. novellati dal d.lgs. 149/2022) ed in ogni caso l' inammissibilità dello stesso per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c.; b) nel merito ha domandato il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 co. 3 c.p.c. deducendo:
- l'infondatezza del motivo d'appello attinente all'avvenuta decadenza dell'acquirente dalla garanzia considerato che: a) l'eccezione è stata svolta tardivamente da AR solo con la memoria ex art. 320 c.p.c.; b) in specie è applicabile la disciplina consumeristica, non potendo la domanda svolta in primo grado essere qualificata come risarcitoria;
- la correttezza della valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, dovendo il danno al cambio (verificatosi dopo 18 giorni dalla consegna dell'autoveicolo) essere qualificato come difetto di conformità (considerato che nella Dichiarazione di
Conformità le voci relative a tale componente fanno esclusivo riferimento alla “sostituzione olio al 3° trimestre con una percorrenza di 167.000 km e revisione leveraggi comando al 4° trimestre e con
6 una percorrenza di 175.000 km”, mentre il danno occorso ha riguardato la parte interna del cambio - come confermato anche dal teste all'udienza del 26/1/2023, il Persona_1 quale ha dichiarato “In sede di revisione ho provveduto ad una revisione interna dei componenti senza sostituirli”) - con conseguente diritto del alla restituzione dell'integrale somma pagata _1 di euro 3.810,00;
- l'infondatezza dei motivi d'appello attinenti alla condanna di AR di NC CA ex artt. 96 e 91 c.p.c. atteso che: a) la condanna al pagamento delle spese di lite è giustificata dalla soccombenza;
b) la condanna ex art. 96 c.p.c. è motivata “per la speciosità e dilatorietà dell'atto di opposizione, traduzione di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua dell'abuso del processo”.
Nel presente giudizio d'appello all'esito della prima udienza del 12/10/2023 il Giudice ha formulato alle parti proposta conciliativa (accettata dall'appellante e non anche dall'appellato Parte_1
all'udienza del 30/1/2023). A tale udienza è stata quindi fissata udienza di Controparte_1 rimessione della causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c. – poi avvenuta all'udienza del 17/4/2025.
3. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum, l'appello va accolto per i motivi di seguito esposti.
4. Va preliminarmente rigettata l'eccezione nullità dell'appello (perché contenente l'invito a costituirsi in giudizio “almeno venti giorni prima dell'udienza indicata”, anziché nel termine di 70 giorni prima, come risultante dagli artt. 342 e 163 c.p.c. come modificati dal d.lgs. 149/2022) – rilevato che il novellato art. 343, comma 1 c.p.c. prevede che l'appellato possa proporre il proprio appello incidentale fino a “venti giorni prima dell'udienza di comparizione” e richiamato il principio giurisprudenziale per cui “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela
l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione” (cfr. Cass. 26419/2020).
Va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. – richiamata sul punto la giurisprudenza secondo cui “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica. Non occorrendo, tuttavia che
l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(cfr. Cass. 7675/2019 in linea con le indicazioni delle S.U. della Cassazione 16/11/2017 n. 27199 ed altre conformi).
7 5. L'art. 135 co. 2 d.lgs. 206/2005 prevede che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano “per quanto non previsto dal presente titolo”. Esiste, dunque, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica - che trova applicazione solo per quanto non previsto dalla normativa speciale
(ex multis Cass. Civ. Sez. III, 30.5.2019, n. 14775).
Dal combinato disposto degli artt. 129 ss. del codice del consumo si desume che il venditore è responsabile nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, allorchè tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna.
Quanto alla sussistenza del difetto di conformità l'art. 129 del codice espressamente prevede che “1.
Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualià' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore
[…]”.
Il difetto di conformità, ove esistente, consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130, i quali sono graduati, per volontà del legislatore, secondo un preciso ordine: il consumatore potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto. Resta fermo che il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo. Il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 132, comma 3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data. Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione
8 probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio mentre grava sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
In merito agli oneri probatori la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “con riferimento alla disciplina sulla ripartizione degli oneri probatori in caso di controversia che abbia ad oggetto la vendita di beni di consumo, fermo restando che, in linea di principio, è il consumatore ad essere gravato dall'onere di provare che nel bene ricevuito in consegna è presente e si è manifestato, entro i due anni successivi alla consegna stessa, un difetto di conformità e che questo difetto sussisteva sin dal momento in cui il bene gli era stato consegnato, l'art. 132, terzo comma, cod. cons. (in base al testo vigente ratione temporis) ha previsto, in chiave agevolativa di detto onere, che, allorché il difetto di conformità si sia manifestato entro il termine di soli sei mesi dalla consegna - nella disciplina successiva alla novella del 2021, non applicabile alla fattispecie ratione temporis, tale termine è stato esteso ad un anno
- trovi applicazione la c.d. presunzione legale relativa di preesist:enza del difetto, in forza della quale si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro sei mesi dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già
a tale data, a meno che siffatta ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Il che non toglie che, in ogni caso, il difetto di conformità debba essere allegato e dimostrato. Tale conclusione vale anche in ordine alla fattispecie di vendita di autovettura usata da una concessionaria ad un consumatore (ossia ad una persona fisica che abbia acquistato l'automobile per uso personale), poiché, ai sensi degli artt. 128 e ss. del d.lgs. n. 206/2005, secondo la formulazione vigente ratione temporis, la specifica tutela riconosciuta al consumatore, in ordine alla responsabilità del venditore per qualsiasi difformità esistente al momento della consegna, presuppone che il consumatore quantomeno alleghi e provi il fatto da cui possa desumersi il difetto di conformità, allo scopo di vincere il meccanismo presuntivo iuris tantum delineato dall'art. 129, secondo comma, cod. cons. Inoltre, tale orientamento è suffragato dalla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, secondo cui la presunzione di esistenza, al momento della consegna del bene, del difetto di conformità - di cui all'art. 5, paragrafo 3, della Dir. UE 1999/44 (corrispondente al dettato dell'art. 132, terzo comma, cod. cons. vigente ratione temporis) - deve essere interpretata nel senso che: a) si applica quando il consumatore fornisce la prova che il bene venduto non è conforme al contratto e che il difetto di conformità in questione si è manifestato, ossia si è palesato concretamente, entro il termine di sei mesi dalla consegna del bene, non essendo, in tal caso, il consumatore tenuto a dimostrare la causa di tale difetto di conformità, né a provare che la sua origine è imputabile al venditore;
b) può essere disapplicata solo se il venditore prova in maniera giuridicamente sufficiente che la causa o l'origine del difetto di conformità risiede in una circostanza sopravvenuta alla consegna del bene (Corte di Giustizia UE 4 giugno 2015, in causa C-497/13,
c. ). L'agevolazione probatoria di cui all'art. 132, terzo comma, cod. Persona_2 Controparte_2 cons., vigente ratione temporis, si materializza, dunque, nella presunzione legale relativa della preesistenza del difetto, sin dal momento della consegna, ma non esclude affatto che il difetto di conformità debba essere dedotto e provato
(iuxta alligata et probata) […]” (cfr. Cass. n. 21084/2022).
9 L'art. 128 co. 3 del codice del consumo stabilisce, inoltre, che le predette garanzie “si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa”.
6. Nel caso di specie emerge dagli atti che ha acquistato in data 6/8/2021 al Controparte_1 prezzo di euro 6.700 il veicolo usato Volvo XC90 immatricolato nell'anno 5/4/2007 con Km
167.000 ed in data 2/9/2021 ne ha, tempestivamente, denunciato al venditore un guasto (come da
“preventivo per la riparazione” redatto dall' “Officina Catalimi AU” inoltrato al “Gestore della
Dichiarazione di Conformità For Dealer srl” del seguente tenore “tipologia guasto: la macchina rimane in 4° marcia o in 5° marcia strappi in accelerazione;
causa originante il guasto componente mal funzionante interno cambio”).
Il “Gestore della Dichiarazione di Conformità For Dealer srl” ha riscontrato la predetta denuncia dando atto della non qualificabilità dell'evento come difetto di conformità “tenuto conto della Dichiarazione di
Conformità N. FDG052843”.
A seguito del diniego della garanzia ha eseguito presso le Controparte_1 Controparte_3 riparazioni del componente cambio di cui alla fattura n. 102/2022 consistite in “revisione convertitore di coppia, revisione pompa olio, manodopera ricom. Cambio, manodopera stacco + riattacco cambio + riprogrammazione, atf dexron III, filtro olio, gruppo valvole, sr guarnizioni, abbuono”, per complessivi euro
3.810 - di cui ha domandato il pagamento in sede monitoria al venditore (il quale Parte_1 ha contestato la debenza della somma considerato lo stato del veicolo al momento dell'acquisto e la non qualificabilità del guasto occorso come difetto di conformità).
Risulta dalle “informazioni precontrattuali” sottoscritte dall'acquirente (prodotte in atti) come il veicolo riportasse al momento della vendita “lettura contachilometri 167.000” e risulta altresì dalla “Dichiarazione di Conformità” la seguente descrizione “Vettura con uso pregresso superiore alla norma, coerente con lo stato della manutenzione pregressa dichiarata, con conseguente apprezzabile necessità di interventi di manutenzione straordinaria. La revisione periodica, nel periodo di garanzia legale e nei limiti di percorrenza previsti potrà richiedere marginali interventi preventivi d'Officina per continuare a circolare con sicurezza” con “Livello di incidenza del pregresso utilizzo rispetto alla formula DIFETTI ZERO (100): 66,09 – riferito a percorrenza Standard;
66,53 – riferito a percorrenza Dichiarata” con “CAMBIO – classe di merito B” (riferita a “condizioni nella media dei veicoli comparabili”) e con previsione nel “piano integrato di Manutenzione normalizzato” dei seguenti interventi riferiti al cambio “sostituzione olio cambio/differenziale” da eseguire nel “terzo trimestre 2021 a Km
167.000” e “revisione leveraggi comando” da eseguire nel “quarto trimestre 2021 a Km 175.000” (quali eventi che “non potranno essere considerati difetti di conformità”) – nonché di ulteriori plurimi interventi di manutenzione straordinaria a carico esclusivo dell'acquirente da eseguire sempre a 167.000 Km (ivi
10 incluso il “tagliando manutenzione previsto da casa madre”, anch'esso indicato espressamente nel piano di manutenzione integrato).
Le descritte caratteristiche del veicolo, idonee a rendere edotto il consumatore dello stato dello stesso, escludono che il guasto lamentato possa essere qualificato come difetto di conformità ex art. 129 C.d.C. ed in ogni caso che il danno occorso possa essere ascritto al lamentato difetto – considerato che: a) le previsioni del piano di manutenzione espressamente prevedevano a carico del consumatore, già al momento dell'acquisto (avvenuto quando il veicolo aveva già 167.000 Km), un intervento di manutenzione del cambio riferito a “sostituzione olio cambio/differenziale” da eseguire nel
“terzo trimestre 2021 a Km 167.000”, nonché anche il “tagliando manutenzione previsto da casa madre” al medesimo chilometraggio;
b) il lamentato guasto è occorso dopo la percorrenza di km 168.469 ed ha determinato anche la “revisione pompa olio” e la sostituzione del “filtro olio” – senza che l'acquirente abbia offerto prova della esatta esecuzione degli interventi manutentivi a proprio carico.
7. Pertanto, in accoglimento dell'appello - ogni ulteriore domanda ed eccezione da ritenere assorbita (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547) - la sentenza di primo grado va integralmente riformata e va rigettata la domanda svolta da nei confronti di Controparte_1
. Parte_1
8. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della odierno appellato e si liquidano in favore dell'appellante ex Dm 55/2014 come da dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e alle attività effettivamente svolte in complessivi euro 1.941,00 (di cui euro 877,00 per il I grado) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n.
826/2023, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
ACCOGLIE
l'appello proposto , siccome fondato per le ragioni di cui in motivazione, e per Parte_1
l'effetto, disattesa ogni ulteriore domanda,
RIFORMA
integralmente la sentenza n. 120/2023 emessa in data 6/3/2023 dal Giudice di Pace di Fermo;
11 CONDANNA
alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio sostenute da Controparte_1 Parte_1
, che liquida in complessivi euro 1.941,00 a titolo di compenso professionale, oltre alle spese
[...] generali al 15%, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Fermo, 20/5/2025
Il Giudice
dott.ssa Lucia Rocchi
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