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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/10/2025, n. 9360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9360 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 26653/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 26653/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Mongillo, pec: Parte_2
Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio CP_1 C.F._1
Laudando, pec: Email_2
-Appellato–
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso dall'avv. Carla D'Alterio, pec: Email_3
- Appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 20112/2022 del Giudice di Pace di depositata in data CP_2
31.05.2022
Conclusioni: come da verbali di udienza.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva innanzi all'Ufficio del Giudice CP_1 di Pace di Napoli l' e il proponendo opposizione Controparte_3 Controparte_2 avverso un estratto di ruolo, in riferimento alle cartelle esattoriali n. 07120130147489920 000 e n.
07120140110840320. L'attore lamentava l'illegittimità dell'estratto di ruolo e delle cartelle, l'omessa notifica delle cartelle e la conseguente prescrizione del credito.
Chiedeva, quindi, previa istanza preliminare di sospensione, di accogliere la domanda attorea, dichiarando l'illegittimità, la nullità, l'inesistenza e l'infondatezza della pretesa di agire in executivis.
Ancora in via principale, domandava di accogliere la domanda attorea, dichiarando nulle la cartella di pagamento e inesistente il vantato credito. Spese vinte.
L si costituiva, contestando quanto dedotto dalla controparte, ed Parte_1 eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, la carenza di interesse ad agire, la regolare notifica delle cartelle, il mancato decorso del termine prescrizionale e la propria carenza di legittimazione passiva.
Dunque, chiedeva di rigettare la domanda per carenza di interesse e, comunque, per inammissibilità ed improponibilità, con vittoria alle spese.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 20112/2022, depositata in data 31.05.2022, accoglieva la CP_2 domanda limitatamente alla cartella 07120140110840320 000, mentre rigettava la domanda per la cartella n. 07120130147489920 000, disponendo la compensazione delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, l' proponeva appello, lamentando la parziale Pt_1 Parte_1 erroneità della decisione, nella parte in cui il Giudice di primo grado non rigettava la domanda anche per quanto riguarda la cartella n. 07120140110840320 000. In particolare, eccepiva la regolarità della notifica e l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, con necessaria condanna al pagamento delle spese a carico dell'odierno appellato.
Pertanto, chiedeva di accogliere l'appello e riformare parzialmente la sentenza, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva che deduceva la sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., CP_1
l'ammissibilità dell'autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo, la legittimità, la validità e l'efficacia dell'impugnazione dell'atto di ruolo, la nullità della notifica delle cartelle esattoriali, il mancato pagina 2 di 5 deposito delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento in originale e il decorso del termine prescrizionale.
Dunque, domandava di dichiarare inammissibile e, comunque, di rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente riconferma della sentenza di primo grado, e di condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio.
Il si costituiva in giudizio ed eccepiva l'erroneità della sentenza per mancata Controparte_2 dichiarazione del difetto di interesse ad agire, stante la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Richiedeva, quindi, di accogliere l'appello proposto da Controparte_4 riformando parzialmente la sentenza, e di condannare l'odierno appellato alla refusione delle spese.
All'udienza del 09.10.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. L'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo dell'inammissibilità dell'azione esperita da con modifica parziale della sentenza impugnata limitatamente alla cartella n. CP_1
07120140110840320 000.
In particolare, poiché il giudizio di primo grado ha avuto origine dall'impugnazione di un estratto di ruolo, si impone che la questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, sotto il profilo della presenza dell'interesse ad agire in tali casi, venga delibata in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione, in quanto potenzialmente assorbente.
Premettendo che la questione è stata a lungo oggetto di dibattito, facendo registrare posizioni contrastanti, sul punto, ritiene questo Giudice, che, relativamente alla sussistenza dell'interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre
2021 n. 146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui pagina 3 di 5 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.
Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all'art. 12 del D.P. R. n. 602/73 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l'art. 12 del D.
P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'accoglimento sul punto del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al giudice di prime cure dall'odierna parte appellata CP_1 non rilevandosi alcun pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
pagina 4 di 5 3. Dal punto di vista delle spese, invece, è da confermare la compensazione disposta dalla sentenza di primo grado, integrandone, però, la motivazione alla luce del contrasto giurisprudenziale e delle modifiche legislative precedentemente illustrate.
4.Stante la novità dell'intervento normativo (applicazione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite anche del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Parte_1
20112/2022 del Giudice di Pace di depositata in data 31.05.2022, nell'ambito del procedimento CP_2 di primo grado R.G. 15506/2019, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da avverso l'estratto di ruolo in CP_1 riferimento alla cartella di pagamento n. 07120140110840320 000;
2) Conferma nella restante parte la sentenza di primo grado;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 18.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 26653/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Mongillo, pec: Parte_2
Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio CP_1 C.F._1
Laudando, pec: Email_2
-Appellato–
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso dall'avv. Carla D'Alterio, pec: Email_3
- Appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 20112/2022 del Giudice di Pace di depositata in data CP_2
31.05.2022
Conclusioni: come da verbali di udienza.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva innanzi all'Ufficio del Giudice CP_1 di Pace di Napoli l' e il proponendo opposizione Controparte_3 Controparte_2 avverso un estratto di ruolo, in riferimento alle cartelle esattoriali n. 07120130147489920 000 e n.
07120140110840320. L'attore lamentava l'illegittimità dell'estratto di ruolo e delle cartelle, l'omessa notifica delle cartelle e la conseguente prescrizione del credito.
Chiedeva, quindi, previa istanza preliminare di sospensione, di accogliere la domanda attorea, dichiarando l'illegittimità, la nullità, l'inesistenza e l'infondatezza della pretesa di agire in executivis.
Ancora in via principale, domandava di accogliere la domanda attorea, dichiarando nulle la cartella di pagamento e inesistente il vantato credito. Spese vinte.
L si costituiva, contestando quanto dedotto dalla controparte, ed Parte_1 eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, la carenza di interesse ad agire, la regolare notifica delle cartelle, il mancato decorso del termine prescrizionale e la propria carenza di legittimazione passiva.
Dunque, chiedeva di rigettare la domanda per carenza di interesse e, comunque, per inammissibilità ed improponibilità, con vittoria alle spese.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 20112/2022, depositata in data 31.05.2022, accoglieva la CP_2 domanda limitatamente alla cartella 07120140110840320 000, mentre rigettava la domanda per la cartella n. 07120130147489920 000, disponendo la compensazione delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, l' proponeva appello, lamentando la parziale Pt_1 Parte_1 erroneità della decisione, nella parte in cui il Giudice di primo grado non rigettava la domanda anche per quanto riguarda la cartella n. 07120140110840320 000. In particolare, eccepiva la regolarità della notifica e l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, con necessaria condanna al pagamento delle spese a carico dell'odierno appellato.
Pertanto, chiedeva di accogliere l'appello e riformare parzialmente la sentenza, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva che deduceva la sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., CP_1
l'ammissibilità dell'autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo, la legittimità, la validità e l'efficacia dell'impugnazione dell'atto di ruolo, la nullità della notifica delle cartelle esattoriali, il mancato pagina 2 di 5 deposito delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento in originale e il decorso del termine prescrizionale.
Dunque, domandava di dichiarare inammissibile e, comunque, di rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente riconferma della sentenza di primo grado, e di condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio.
Il si costituiva in giudizio ed eccepiva l'erroneità della sentenza per mancata Controparte_2 dichiarazione del difetto di interesse ad agire, stante la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Richiedeva, quindi, di accogliere l'appello proposto da Controparte_4 riformando parzialmente la sentenza, e di condannare l'odierno appellato alla refusione delle spese.
All'udienza del 09.10.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. L'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo dell'inammissibilità dell'azione esperita da con modifica parziale della sentenza impugnata limitatamente alla cartella n. CP_1
07120140110840320 000.
In particolare, poiché il giudizio di primo grado ha avuto origine dall'impugnazione di un estratto di ruolo, si impone che la questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, sotto il profilo della presenza dell'interesse ad agire in tali casi, venga delibata in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione, in quanto potenzialmente assorbente.
Premettendo che la questione è stata a lungo oggetto di dibattito, facendo registrare posizioni contrastanti, sul punto, ritiene questo Giudice, che, relativamente alla sussistenza dell'interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre
2021 n. 146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui pagina 3 di 5 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.
Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all'art. 12 del D.P. R. n. 602/73 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l'art. 12 del D.
P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'accoglimento sul punto del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al giudice di prime cure dall'odierna parte appellata CP_1 non rilevandosi alcun pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
pagina 4 di 5 3. Dal punto di vista delle spese, invece, è da confermare la compensazione disposta dalla sentenza di primo grado, integrandone, però, la motivazione alla luce del contrasto giurisprudenziale e delle modifiche legislative precedentemente illustrate.
4.Stante la novità dell'intervento normativo (applicazione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite anche del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Parte_1
20112/2022 del Giudice di Pace di depositata in data 31.05.2022, nell'ambito del procedimento CP_2 di primo grado R.G. 15506/2019, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da avverso l'estratto di ruolo in CP_1 riferimento alla cartella di pagamento n. 07120140110840320 000;
2) Conferma nella restante parte la sentenza di primo grado;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 18.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
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