Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 19/01/2026, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00327/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02049/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2049 del 2025, proposto da Ordine dei Biologi della Campania e del Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Rubinacci, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
AS 108 - NA 3, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) della deliberazione n. 242 del 25 febbraio 2025, con cui l’AS Na 3 Sud ha indetto un “avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di durata quinquennale, di Direttore di Struttura Complessa UOC di Patologia Clinica del Presidio Ospedaliero di Boscoreale-Boscotrecase”;
B) della nota della AS Na 3 Sud prot .67162 del 13 marzo 2025;
C) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali se e in quanto lesivi degli interessi e dei diritti del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AS 108 - NA 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa OS AL nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con il ricorso in trattazione l’Ordine dei Biologi della Campania e del Molise ha adito l’intestato Tribunale ai fini dell’annullamento della deliberazione n. 242 del 25 febbraio 2025, con cui l’AS Na 3 Sud ha indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di durata quinquennale, di Direttore di Struttura Complessa UOC di Patologia Clinica del Presidio Ospedaliero di Boscoreale-Boscotrecase;
-che con ordinanza cautelare n. 996/2025 dell’8 maggio 2025, non gravata in appello, è stata accolta la domanda cautelare formulata in calce al ricorso introduttivo ritenendosi, in ossequio al principio di massima partecipazione, non giustificata né ragionevole la scelta dell’Amministrazione intimata di riservare l’ammissione alla selezione ai soli medici, non prevedendo l’iscrizione all’albo professionale dei biologi tra i requisiti specifici di ammissione, ferma restando la possibilità per la AS, in sede di valutazione, di scegliere il candidato ritenuto, in concreto, più idoneo a ricoprire l’incarico”;
Considerato altresì che con memorie del 18 settembre 2025 l’intimata AS ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse significando e documentando in giudizio di aver provveduto, con deliberazione del Direttore Generale n. 857 del 24 giugno 2025 (in B.U.R.C. n. 47 del 7 luglio 2025) alla Riapertura termini del bando in contestazione, contestualmente prevedendo una tipologia di procedura selettiva Multicategoriale e Multidisciplinare, nel rispetto del favor partecipationis , sì da consentire la partecipazione non solo ai Dirigenti Medici ma anche ai Dirigenti Biologi e Dirigenti Chimici.
-che con memorie difensive del 19 settembre 2025 la parte ricorrente ha preso atto del nuovo bando istando per la declaratoria di cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la contestata preclusione in danno dei professionisti biologi con competenza nella branca della Patologia Clinica, impossibilitati in base agli atti in origine gravati alla partecipazione alla procedura selettiva oggetto di causa;
Ritenuto, quindi, che, a quanto risulta in atti, sussistono gli estremi per dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a dal momento che risulta adottato in corso di causa l’atto satisfattivo della domanda azionata e non risulta rivendicata, nella sede di merito, dall’Amministrazione la legittimità degli atti gravati quanto piuttosto la mera improcedibilità del gravame;
Le spese, in forza del principio di soccombenza virtuale, vanno imputate all’Amministrazione resistente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’AS NA 3 Sud al pagamento in favore dell’Ordine dei Biologi della Campania e del Molise delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UG LL Di NA, Presidente
OS AL, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS AL | UG LL Di NA |
IL SEGRETARIO