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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17277/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA HE Presidente relatrice
RA NA UD
ND HE UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17277/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a RE (BG) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. LO MONACO DAMIANO che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a RE (BG) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. LO MONACO DAMIANO che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1) autorizzarsi i coniugi a vivere separatamente nell'osservanza di rispetto reciproco. I coniugi concordano di mantenere l'attuale residenza atteso che l'abitazione ove risiedono permette, allo stato, una vita separata nel comune interesse. E', in ogni caso, intenzione del sig. ricercare altra abitazione nel Parte_2
breve periodo, salvo diverso avviso tra le parti;
1 2) la piccola viene affidata ad entrambi i genitori -in regime condiviso- con collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione materna, ivi mantenendo la residenza anagrafica. I coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima. Per le decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà invece essere esercitata separatamente. I ricorrenti si impegnano a tenersi informati ed aggiornati su tutto quanto concerne la vita scolastica (incontro con gli insegnanti, ritiro pagelle, gite ed eventi vari) e sociale
(catechismo, feste ecc.) dei minori in modo da consentire ad entrambi di potersi organizzare e, ove possibile, partecipare attivamente alla vita dei figli;
3) la sig.ra è proprietaria della casa familiare sita in Via Alberto Da Giussano n 3 nel Parte_1
comune di Corte Franca (Bs), acquistata in costanza di matrimonio con mutuo ipotecario acceso e corrisposto anche dal marito . Parte_2
4) Le spese inerenti le utenze e gli oneri di carattere ordinario relative all'abitazione assegnata saranno sostenuti da entrambi i coniugi al 50% così come le spese di carattere straordinario e ciò fino a quando il sig. non troverà altra abitazione. In quel momento, ogni spesa ordinaria e straordinaria Parte_2
relative alla casa coniugale saranno poste a carico della sig.ra . Parte_1
5) Le due autovetture in uso ai ricorrenti vengono assegnate come segue: la vettura FIAT PUNTO, Tg.
EM954YJ spetterà al Sig. (che si curerà dei passaggi di proprietà, salvo diverso avviso Parte_2
tra le parti), mentre la sig.ra resterà proprietaria della , Tg. GJ350BZ; Parte_1 Parte_3
6) i rapporti tra la minore ed i genitori vengono così disciplinati:
a) durante la settimana:
- fermo restando il collocamento della bambina con la madre, il padre conserva la facoltà di vederla e di tenerla con sé tutte le volte che lo desideri, previo accordo e preavviso telefonico alla madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
il tutto nel prioritario rispetto delle esigenze educative, scolastiche, di salute oltre che di qualsivoglia altra natura dei minori;
- il Sig. otrà sentire telefonicamente la figlia in ogni momento della giornata, comunque entro e Pt_2
non oltre le ore 21.00;
- il signor nelle giornate di martedì e giovedì, terrà con sé la figlia e si curerà delle sue esigenze;
Pt_2
b) fine settimana:
- il Signor otrà tenere con sé la figlia a weekend alterni, dalle ore 12.30 del sabato mattina sino Pt_2
alle ore 20.30 della domenica;
c) vacanze:
- nelle vacanze estive il Signor la signora potranno tenere con sé la bambina per due Pt_2 Pt_1
settimane, anche non consecutive, previa comunicazione tra gli stessi del piano vacanze entro il 31 maggio di ogni anno.
2 d) festività ed altre ricorrenze:
- il Signor rascorrerà con la figlia minore una settimana nel corso delle vacanze natalizie e due Pt_2
giorni in quelle Pasquali;
- la minore trascorrerà, ad anni alterni, la festività del Natale e Santo Stefano con un genitore e la festività della Pasqua e Pasquetta con l'altro
7) I genitori non prevedono alcun versamento reciproco per il mantenimento della figlia atteso che ne sosterranno le spese di gestione, cura e mantenimento in egual misura.
8) l'assegno unico, attualmente pari ad € 107,40 mensili sarà suddiviso tra i coniugi in ragione del 50%;
9) entro 15 giorni dall'esibizione delle pezze giustificative il Signor orrisponderà alla Signora Pt_2
, o viceversa, anche il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, individuate Pt_1
come segue, sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze;
10) la minore avrà il diritto di frequentare liberamente gli ascendenti paterni e materni, fermo restando che tale frequentazione non potrà in ogni caso pregiudicare i rapporti degli stessi con i rispettivi genitori;
11) i coniugi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti così che non sarà versato alcuna forma di mantenimento reciproca.
12) i coniugi si impegnano ad evitare che eventuali nuovi partners con cui, in futuro, dovessero instaurarsi delle relazioni affettive, possano frequentare la figlia minore fintanto che il rapporto non assumerà il carattere della stabilità (e comunque per un periodo non inferiore ad un anno), in un contesto in cui madre
3 e padre avranno cura e premura di far comprendere alla prole che le nuove figure non si sostituiranno a quelle genitoriali;
13) le parti si obbligano l'una nei confronti dell'altra a comunicare le variazioni della rispettiva residenza, nonché a rendere preventivamente note all'altro genitore, le località, comprensive del relativo indirizzo, in cui si verranno a trovare, di volta in volta, con i propri figli;
14) i genitori si scambiano sin d'ora reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto o di ogni documento equipollente in cui possa venire iscritto il minore;
15) i coniugi si danno reciprocamente atto di aver già regolato ogni questione economica tra loro prima della presentazione del presente ricorso. Si ordini l'annotazione del decreto di omologa a norma di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a RE (BS) in data 17.5.2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di RE al n. 3, parte II, serie C, anno 2013, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nata la figlia il 17.5.2018. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di . Per_1
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
IA HE
4 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA HE Presidente relatrice
RA NA UD
ND HE UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17277/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a RE (BG) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. LO MONACO DAMIANO che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a RE (BG) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. LO MONACO DAMIANO che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1) autorizzarsi i coniugi a vivere separatamente nell'osservanza di rispetto reciproco. I coniugi concordano di mantenere l'attuale residenza atteso che l'abitazione ove risiedono permette, allo stato, una vita separata nel comune interesse. E', in ogni caso, intenzione del sig. ricercare altra abitazione nel Parte_2
breve periodo, salvo diverso avviso tra le parti;
1 2) la piccola viene affidata ad entrambi i genitori -in regime condiviso- con collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione materna, ivi mantenendo la residenza anagrafica. I coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima. Per le decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà invece essere esercitata separatamente. I ricorrenti si impegnano a tenersi informati ed aggiornati su tutto quanto concerne la vita scolastica (incontro con gli insegnanti, ritiro pagelle, gite ed eventi vari) e sociale
(catechismo, feste ecc.) dei minori in modo da consentire ad entrambi di potersi organizzare e, ove possibile, partecipare attivamente alla vita dei figli;
3) la sig.ra è proprietaria della casa familiare sita in Via Alberto Da Giussano n 3 nel Parte_1
comune di Corte Franca (Bs), acquistata in costanza di matrimonio con mutuo ipotecario acceso e corrisposto anche dal marito . Parte_2
4) Le spese inerenti le utenze e gli oneri di carattere ordinario relative all'abitazione assegnata saranno sostenuti da entrambi i coniugi al 50% così come le spese di carattere straordinario e ciò fino a quando il sig. non troverà altra abitazione. In quel momento, ogni spesa ordinaria e straordinaria Parte_2
relative alla casa coniugale saranno poste a carico della sig.ra . Parte_1
5) Le due autovetture in uso ai ricorrenti vengono assegnate come segue: la vettura FIAT PUNTO, Tg.
EM954YJ spetterà al Sig. (che si curerà dei passaggi di proprietà, salvo diverso avviso Parte_2
tra le parti), mentre la sig.ra resterà proprietaria della , Tg. GJ350BZ; Parte_1 Parte_3
6) i rapporti tra la minore ed i genitori vengono così disciplinati:
a) durante la settimana:
- fermo restando il collocamento della bambina con la madre, il padre conserva la facoltà di vederla e di tenerla con sé tutte le volte che lo desideri, previo accordo e preavviso telefonico alla madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
il tutto nel prioritario rispetto delle esigenze educative, scolastiche, di salute oltre che di qualsivoglia altra natura dei minori;
- il Sig. otrà sentire telefonicamente la figlia in ogni momento della giornata, comunque entro e Pt_2
non oltre le ore 21.00;
- il signor nelle giornate di martedì e giovedì, terrà con sé la figlia e si curerà delle sue esigenze;
Pt_2
b) fine settimana:
- il Signor otrà tenere con sé la figlia a weekend alterni, dalle ore 12.30 del sabato mattina sino Pt_2
alle ore 20.30 della domenica;
c) vacanze:
- nelle vacanze estive il Signor la signora potranno tenere con sé la bambina per due Pt_2 Pt_1
settimane, anche non consecutive, previa comunicazione tra gli stessi del piano vacanze entro il 31 maggio di ogni anno.
2 d) festività ed altre ricorrenze:
- il Signor rascorrerà con la figlia minore una settimana nel corso delle vacanze natalizie e due Pt_2
giorni in quelle Pasquali;
- la minore trascorrerà, ad anni alterni, la festività del Natale e Santo Stefano con un genitore e la festività della Pasqua e Pasquetta con l'altro
7) I genitori non prevedono alcun versamento reciproco per il mantenimento della figlia atteso che ne sosterranno le spese di gestione, cura e mantenimento in egual misura.
8) l'assegno unico, attualmente pari ad € 107,40 mensili sarà suddiviso tra i coniugi in ragione del 50%;
9) entro 15 giorni dall'esibizione delle pezze giustificative il Signor orrisponderà alla Signora Pt_2
, o viceversa, anche il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, individuate Pt_1
come segue, sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze;
10) la minore avrà il diritto di frequentare liberamente gli ascendenti paterni e materni, fermo restando che tale frequentazione non potrà in ogni caso pregiudicare i rapporti degli stessi con i rispettivi genitori;
11) i coniugi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti così che non sarà versato alcuna forma di mantenimento reciproca.
12) i coniugi si impegnano ad evitare che eventuali nuovi partners con cui, in futuro, dovessero instaurarsi delle relazioni affettive, possano frequentare la figlia minore fintanto che il rapporto non assumerà il carattere della stabilità (e comunque per un periodo non inferiore ad un anno), in un contesto in cui madre
3 e padre avranno cura e premura di far comprendere alla prole che le nuove figure non si sostituiranno a quelle genitoriali;
13) le parti si obbligano l'una nei confronti dell'altra a comunicare le variazioni della rispettiva residenza, nonché a rendere preventivamente note all'altro genitore, le località, comprensive del relativo indirizzo, in cui si verranno a trovare, di volta in volta, con i propri figli;
14) i genitori si scambiano sin d'ora reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto o di ogni documento equipollente in cui possa venire iscritto il minore;
15) i coniugi si danno reciprocamente atto di aver già regolato ogni questione economica tra loro prima della presentazione del presente ricorso. Si ordini l'annotazione del decreto di omologa a norma di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a RE (BS) in data 17.5.2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di RE al n. 3, parte II, serie C, anno 2013, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nata la figlia il 17.5.2018. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di . Per_1
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
IA HE
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