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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/10/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2359/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 23/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2359/2023 promossa
DA
, quale difensore in proprio ex art 86 cpc Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Saverio DE ANGELIS, giusta procura in atti
-resistente-
E CONTRO
, in persona del Controparte_2
suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Filippo Vinciguerra, giusta procura speciale in atti
-resistente-
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 05720239008107736/000 dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del giudizio è l'accertamento negativo in ordine alla debenza dei crediti portati dall'intimazione di pagamento n. 05720239008107736/000 notificata dall'
[...] in data 6/7/2023 limitatamente alla sola cartella esattoriale n. Controparte_3
05720140049376859000 relativa a contributi omessi in favore della per CP_2
l'anno 2013 per complessivi €3.571,77.
Parte ricorrente ha eccepito: la inesistenza e la nullità della notificazione dell'intimazione di pagamento in quanto pervenuta da un indirizzo PEC
(notifica.acc. genzia.riscossione.gov.it”) non censito in alcuno dei pubblici Email_1 elenchi, la mancanza di attestazione di conformità, l'assenza di firma digitale e della relata di notificazione;
ha inoltre eccepito la prescrizione quinquennale del credito maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale avvenuta in data 31.03.2015 rispetto all'intimazione di pagamento notificata in data 6.7.2023 .
Si è costituita in giudizio l' (di seguito Controparte_4 CP_5 contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda avversaria e chiedendo il rigetto eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità del ricorso in ordine al merito della pretesa creditoria per intervenuta decadenza (art. 24 D.Lgs.
46/99).
Si è costituita in giudizio la ( di Controparte_2 seguito contestando la domanda attorea e chiedendone l'integrale rigetto e CP_2 spiegando in via subordinata domanda riconvenzionale nei confronti dell' CP_1
.
[...]
All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc - la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione
*****
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c., pubblicamente letta e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c
2. Le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti rimangono assorbite in virtù del principio della “ragione più liquida” (cfr. cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014), per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost - consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c., così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n.
2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014;
Cass. S.U. n. 29523/2008; Cass. S.U. n. 24883/2008; Cass. 8 marzo 2017, n. 5805).
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
4. Occorre preliminarmente osservare che nel caso di specie risulta provata la rituale notifica della cartella esattoriale n. 05720140049376859000 avvenuta in data 31.03.2015 sottesa all'intimazione di pagamento impugnata in tale sede, per come documentalmente asseverato dall' con la conseguenza che deve ritenersi acquisita ab origine la prova in ordine alla CP_5 regolarità della notifica in questione (cfr. doc n. 4 allegato al fascicolo . CP_5
Peraltro, dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale in esame ne dà atto la stessa parte opponente non deducendo alcuna illegittimità della stessa.
5. In merito all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per definitività del ruolo, sollevata dalle parti opposte - occorre richiamare l'art. 24, comma 5, d.lgs n. 46/99 (come modificato dall'art. 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione) il quale statuisce che contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro I giudici di legittimità, come noto, hanno riconosciuto la natura perentoria del suddetto termine, poiché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed aggiungendo che detto termine” non troverebbe alcuna plausibile giustificazione se non fosse finalizzato a rendere incontrovertibile, se non impugnato tempestivamente, il credito iscritto a ruolo” (Cass. n.
4506/2007).
Pertanto, al ruolo, quale atto di riscossione, viene riconosciuto anche una funzione di accertamento del credito, idoneo in assenza di tempestiva opposizione ad acquisire la stabilità tipica di un giudicato.
Ne discende che una volta affermata la perentorietà del termine, non residua alcuno spazio per un'azione di accertamento negativo del credito che, pertanto, resterà consolidato.
6. Sulla scorta di tali principi, non risulta agli atti di causa che la parte opponente abbia giudizialmente impugnato, nei prescritti termini di legge, la cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento qui opposta. Per tali ragioni del tutto inammissibili appaiono le doglianze avanzate dalla parte ricorrente in relazione ai vizi di merito della cartella di pagamento nonché ai vizi formali che, a rigore, dovevano eccepirsi rispettivamente nel termine perentorio di 40 giorni e di 20 giorni dalla notifica della stessa.
7. Il motivo di doglianza inerente la nullità della notificazione dell'intimazione di pagamento in quanto pervenuta da un indirizzo PEC di non censito nei pubblici elenchi è CP_5 infondato.
Come affermato dalle Sezioni Unite n. 15979/2022 la notifica proveniente da un indirizzo non incluso nei pubblici elenchi della PA, “non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del D.Lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (cfr anche più recentemente Cass. n.23731/2025, e Cass. n. 982/2023)
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro E' stato poi affermato che, nel caso specifico di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell' , “l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal Controparte_6 registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro" (cfr in termini Cass. sent. n.18684/23).
Sul punto parte ricorrente non ha dedotto né allegato alcunché .
8. Le ulteriori doglianze inerenti alla mancanza di attestazione di conformità, all'assenza di firma digitale, al difetto della relata di notificazione e l'invio in formato pdf dell'AVI opposto, sono tutte manifestamente infondate, dovendosi richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “la notifica della cartella di pagamento a mezzo
PEC in formato “.pdf” è valida, non essendo necessario adottare il formato “.p7m”, atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario” (Cass., 3 dicembre 2024, n. 30922).
In particolare, la Cassazione ha recentemente ribadito il principio ormai consolidato secondo cui “il sistema di Posta Elettronica Certificata è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità del documento all'organo da cui promana. Le ricevute di accettazione e consegna della PEC forniscono la prova legale dell'invio e della ricezione, garantendo l'integrità del contenuto.
Spetta al destinatario, in caso di contestazioni specifiche e concrete, fornire la prova contraria”, specificando altresì che “l'assenza di una firma autografa sulla cartella è irrilevante, in quanto il modello ministeriale non la prevede essendo sufficiente
l'intestazione all'ente emittente” (cfr. Cass. n. 15906/2025).
Invero la Cassazione ha più volte ribadito che la nullità di una notifica effettuata via PEC per mancanza di attestazione di conformità e firma digitale non è valida, poiché la Corte di
Cassazione ha stabilito che la PEC garantisce di per sé autenticità, integrità e riferibilità del documento, rendendo superflui tali elementi. Un errore formale come l'assenza della firma digitale può essere sanato dal "raggiungimento dello scopo" legale, ovvero la consegna dell'atto al destinatario che ne ha avuto piena conoscenza
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Ciò posto parte ricorrente non ha dedotto né provato che il file è stato alterato o non è conforme all'originale, con la conseguenza che, in assenza di contestazioni sostanziali, il semplice vizio formale non basta per invalidare la notifica.
9. Deve dirsi altresì infondata l'eccezione di intervenuta prescrizione successiva della pretesa contributiva decennale per la contribuzione dovuta alla (in forza dell'art. 66 CP_2 della l.n. 247/2012, che si applica soltanto a partire dal 2 febbraio 2013), maturato tra la notifica della intimazione di pagamento avvenuta in data 6.7.2023 e la notifica della cartella di pagamento ad essa sottesa avvenuta in data 31.3.2015.
10. Conclusivamente, alla luce delle suesposte considerazioni ed in difetto di ulteriori motivi di doglianza, l'opposizione deve essere rigettata, con la conseguenza che risulta dovuto, poiché non prescritto, il credito portato dall'intimazione di pagamento n.
05720239008107736 /000 notificata dall' in data Controparte_3
6/7/2023 in relazione alla cartella esattoriale n. 05720140049376859000 per un importo complessivo di €3.571,77.
11. Assorbita la domanda riconvenzionale trasversale avanzata dalla nei CP_2 confronti di CP_5
12. Le spese di lite nei confronti delle parti convenute – liquidate come in dispositivo secondo il DM n. 147/22 in relazione alle cause di natura previdenziale (valore
€1.101/€5.200) e con applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà state la non complessità delle questioni affrontate con esclusione della fase istruttoria – seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore della CP_2 che si liquidano in complessivi €886,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 3) condanna altresì la parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di CP_5 che si liquidano in complessivi €886,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge
Latina, data del deposito
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 23/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2359/2023 promossa
DA
, quale difensore in proprio ex art 86 cpc Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Saverio DE ANGELIS, giusta procura in atti
-resistente-
E CONTRO
, in persona del Controparte_2
suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Filippo Vinciguerra, giusta procura speciale in atti
-resistente-
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 05720239008107736/000 dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del giudizio è l'accertamento negativo in ordine alla debenza dei crediti portati dall'intimazione di pagamento n. 05720239008107736/000 notificata dall'
[...] in data 6/7/2023 limitatamente alla sola cartella esattoriale n. Controparte_3
05720140049376859000 relativa a contributi omessi in favore della per CP_2
l'anno 2013 per complessivi €3.571,77.
Parte ricorrente ha eccepito: la inesistenza e la nullità della notificazione dell'intimazione di pagamento in quanto pervenuta da un indirizzo PEC
(notifica.acc. genzia.riscossione.gov.it”) non censito in alcuno dei pubblici Email_1 elenchi, la mancanza di attestazione di conformità, l'assenza di firma digitale e della relata di notificazione;
ha inoltre eccepito la prescrizione quinquennale del credito maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale avvenuta in data 31.03.2015 rispetto all'intimazione di pagamento notificata in data 6.7.2023 .
Si è costituita in giudizio l' (di seguito Controparte_4 CP_5 contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda avversaria e chiedendo il rigetto eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità del ricorso in ordine al merito della pretesa creditoria per intervenuta decadenza (art. 24 D.Lgs.
46/99).
Si è costituita in giudizio la ( di Controparte_2 seguito contestando la domanda attorea e chiedendone l'integrale rigetto e CP_2 spiegando in via subordinata domanda riconvenzionale nei confronti dell' CP_1
.
[...]
All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc - la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione
*****
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c., pubblicamente letta e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c
2. Le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti rimangono assorbite in virtù del principio della “ragione più liquida” (cfr. cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014), per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost - consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c., così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n.
2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014;
Cass. S.U. n. 29523/2008; Cass. S.U. n. 24883/2008; Cass. 8 marzo 2017, n. 5805).
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
4. Occorre preliminarmente osservare che nel caso di specie risulta provata la rituale notifica della cartella esattoriale n. 05720140049376859000 avvenuta in data 31.03.2015 sottesa all'intimazione di pagamento impugnata in tale sede, per come documentalmente asseverato dall' con la conseguenza che deve ritenersi acquisita ab origine la prova in ordine alla CP_5 regolarità della notifica in questione (cfr. doc n. 4 allegato al fascicolo . CP_5
Peraltro, dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale in esame ne dà atto la stessa parte opponente non deducendo alcuna illegittimità della stessa.
5. In merito all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per definitività del ruolo, sollevata dalle parti opposte - occorre richiamare l'art. 24, comma 5, d.lgs n. 46/99 (come modificato dall'art. 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione) il quale statuisce che contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro I giudici di legittimità, come noto, hanno riconosciuto la natura perentoria del suddetto termine, poiché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed aggiungendo che detto termine” non troverebbe alcuna plausibile giustificazione se non fosse finalizzato a rendere incontrovertibile, se non impugnato tempestivamente, il credito iscritto a ruolo” (Cass. n.
4506/2007).
Pertanto, al ruolo, quale atto di riscossione, viene riconosciuto anche una funzione di accertamento del credito, idoneo in assenza di tempestiva opposizione ad acquisire la stabilità tipica di un giudicato.
Ne discende che una volta affermata la perentorietà del termine, non residua alcuno spazio per un'azione di accertamento negativo del credito che, pertanto, resterà consolidato.
6. Sulla scorta di tali principi, non risulta agli atti di causa che la parte opponente abbia giudizialmente impugnato, nei prescritti termini di legge, la cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento qui opposta. Per tali ragioni del tutto inammissibili appaiono le doglianze avanzate dalla parte ricorrente in relazione ai vizi di merito della cartella di pagamento nonché ai vizi formali che, a rigore, dovevano eccepirsi rispettivamente nel termine perentorio di 40 giorni e di 20 giorni dalla notifica della stessa.
7. Il motivo di doglianza inerente la nullità della notificazione dell'intimazione di pagamento in quanto pervenuta da un indirizzo PEC di non censito nei pubblici elenchi è CP_5 infondato.
Come affermato dalle Sezioni Unite n. 15979/2022 la notifica proveniente da un indirizzo non incluso nei pubblici elenchi della PA, “non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del D.Lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (cfr anche più recentemente Cass. n.23731/2025, e Cass. n. 982/2023)
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro E' stato poi affermato che, nel caso specifico di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell' , “l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal Controparte_6 registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro" (cfr in termini Cass. sent. n.18684/23).
Sul punto parte ricorrente non ha dedotto né allegato alcunché .
8. Le ulteriori doglianze inerenti alla mancanza di attestazione di conformità, all'assenza di firma digitale, al difetto della relata di notificazione e l'invio in formato pdf dell'AVI opposto, sono tutte manifestamente infondate, dovendosi richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “la notifica della cartella di pagamento a mezzo
PEC in formato “.pdf” è valida, non essendo necessario adottare il formato “.p7m”, atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario” (Cass., 3 dicembre 2024, n. 30922).
In particolare, la Cassazione ha recentemente ribadito il principio ormai consolidato secondo cui “il sistema di Posta Elettronica Certificata è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità del documento all'organo da cui promana. Le ricevute di accettazione e consegna della PEC forniscono la prova legale dell'invio e della ricezione, garantendo l'integrità del contenuto.
Spetta al destinatario, in caso di contestazioni specifiche e concrete, fornire la prova contraria”, specificando altresì che “l'assenza di una firma autografa sulla cartella è irrilevante, in quanto il modello ministeriale non la prevede essendo sufficiente
l'intestazione all'ente emittente” (cfr. Cass. n. 15906/2025).
Invero la Cassazione ha più volte ribadito che la nullità di una notifica effettuata via PEC per mancanza di attestazione di conformità e firma digitale non è valida, poiché la Corte di
Cassazione ha stabilito che la PEC garantisce di per sé autenticità, integrità e riferibilità del documento, rendendo superflui tali elementi. Un errore formale come l'assenza della firma digitale può essere sanato dal "raggiungimento dello scopo" legale, ovvero la consegna dell'atto al destinatario che ne ha avuto piena conoscenza
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Ciò posto parte ricorrente non ha dedotto né provato che il file è stato alterato o non è conforme all'originale, con la conseguenza che, in assenza di contestazioni sostanziali, il semplice vizio formale non basta per invalidare la notifica.
9. Deve dirsi altresì infondata l'eccezione di intervenuta prescrizione successiva della pretesa contributiva decennale per la contribuzione dovuta alla (in forza dell'art. 66 CP_2 della l.n. 247/2012, che si applica soltanto a partire dal 2 febbraio 2013), maturato tra la notifica della intimazione di pagamento avvenuta in data 6.7.2023 e la notifica della cartella di pagamento ad essa sottesa avvenuta in data 31.3.2015.
10. Conclusivamente, alla luce delle suesposte considerazioni ed in difetto di ulteriori motivi di doglianza, l'opposizione deve essere rigettata, con la conseguenza che risulta dovuto, poiché non prescritto, il credito portato dall'intimazione di pagamento n.
05720239008107736 /000 notificata dall' in data Controparte_3
6/7/2023 in relazione alla cartella esattoriale n. 05720140049376859000 per un importo complessivo di €3.571,77.
11. Assorbita la domanda riconvenzionale trasversale avanzata dalla nei CP_2 confronti di CP_5
12. Le spese di lite nei confronti delle parti convenute – liquidate come in dispositivo secondo il DM n. 147/22 in relazione alle cause di natura previdenziale (valore
€1.101/€5.200) e con applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà state la non complessità delle questioni affrontate con esclusione della fase istruttoria – seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore della CP_2 che si liquidano in complessivi €886,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 3) condanna altresì la parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di CP_5 che si liquidano in complessivi €886,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge
Latina, data del deposito
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro