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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2024, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 19/12/2024 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle controversie iscritte ai nn. 2582 /2022 e 2594/22 R.G., promosse da:
, nata il [...] a [...] , c.f Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. BONINA CARMELA , giusta procura in C.F._1
atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE;
- resistente -
OGGETTO: Cancellazione elenchi agricoli
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 04/07/2022, adiva codesto Parte_1
Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della Ditta Qualità dalla Terra SR (Quali. , per l'anno 2019 per 72 giornate CP_2
lavorative;
In particolare, per tale annualità, risultava iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza per 102 giornate e precisamente 72 lavorate con la e la differenza di 30 CP_3 CP_2
giornate lavorate alle dipendenze di altra ditta.
Lamentava che l' aveva proceduto alla cancellazione della stessa dagli elenchi anagrafici CP_1
dei braccianti per tale anno per le giornate lavorate con la CP_3 CP_2
In parziale accoglimento del ricorso amministrativo proposto, l' procedeva alla CP_1
reiscrizione parziale delle giornate lavorate alle dipendenze della CP_4
Dall'esame dell'estratto contributivo prodotto, per l'annualità in questione,
[...]
risultava da ultimo iscritta per complessive 70 giornate (di Parte_1
cui 30 lavorate alle dipendenze di altra ditta). Con successivo ricorso depositato il 06/7/2022, portante n.RG 2594/22, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2020 per 102 giornate alle dipendenze della ditta CP_3 CP_2
Lamentava che l' aveva proceduto alla cancellazione della stessa dagli elenchi anagrafici CP_1
dei braccianti per tale anno per le giornate lavorate con la CP_3 CP_2
In parziale accoglimento del ricorso amministrativo proposto, l' procedeva alla CP_1
reiscrizione parziale delle giornate lavorate alle dipendenze della solo per 50 giornate. CP_4
Avendo la parte ricorrente interesse a vedersi riconosciuta l'iscrizione negli elenchi anagrafici per tutte le giornate effettivamente lavorate alle dipendenze della concludeva per la CP_3 CP_2 condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le giornate cancellati, CP_1
come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
I giudizi venivano tutti riuniti al fascicolo di più antica iscrizione e trattati unitariamente.
L' si costituiva separatamente con i rispettivi procuratori nei giudizi riuniti, eccependo CP_1
l'inammissibilità dei ricorsi, contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale.
All'udienza odierna la causa, a seguito della discussione, veniva decisa con la presente sentenza.
Passando ad esaminare la domanda della parte ricorrente, si osserva che la stessa ha, sostanzialmente, proposto una azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione, per gli anni 2019 e 2020 giornate alle dipendenze della (oltre alle altre giornate lavorate con altra ditta), con conseguente CP_3 CP_2 condanna dell'Istituto previdenziale a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per il periodo e le giornate già indicate.
Ciò premesso, occorre dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in un accertamento, da CP_1 parte di ispettori dell' , avente ad oggetto l'azienda agricola al fine di effettuare CP_1 CP_3 CP_2
il controllo del corretto adempimento degli obblighi assunti quale datore di lavoro sia nei confronti dell' sia nei confronti dei lavoratori, ed ha anche interessato la verifica della regolare assunzione CP_1
dei lavoratori occupati e/o della legale e legittima costituzione dei rapporti di lavoro instaurati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo del 25/05/2021, prodotto in atti dall' , redatto dagli ispettori , e . CP_1 Parte_2 Persona_1 Persona_2
A seguito dell'accertamento della superficie dei terreni utilizzata per la raccolta dei prodotti, così come si emergeva dalle visure catastali, dai riscontri effettuati sul portale SIAN e dai contratti di compravendita, ed in considerazione della stima effettuata, gli Ispettori hanno ritenuto che le giornate denunciate dall'azienda, fossero di gran lunga superiori rispetto a quelle effettivamente occorrenti per lo svolgimento dell'attività aziendale, che consisteva nell'acquisto sulla pianta del prodotto direttamente sul campo di produzione e della relativa raccolta.
Ritenendo altresì che la società non rivestisse il carattere distintivo CP_3 CP_2 fondamentale per l'inquadramento nel settore agricolo, gli Ispettori verbalizzanti hanno disposto la revoca dell'inquadramento ex lege 88/89 nel predetto settore.
Conseguentemente, è stato disposto l'annullamento di tutti i rapporti di lavoro e delle relative giornate, denunciati dall'azienda per i dipendenti, e al loro inserimento nell'area del “Terziario” come effetto del corretto inquadramento aziendale, e con la riduzione dovuta in considerazione dell'effettivo fabbisogno occorrente alla stessa, come da stima tecnica effettuata.
Successivamente, con provvedimento in autotutela n. 480000-22-0022 del 21/02/2022,
l' modificava il precedente provvedimento di annullamento come disposto sulla scorta del citato CP_1
verbale ispettivo, disponendo “la modifica del provvedimento in oggetto nella parte in cui annulla tutti i rapporti di lavoro in agricoltura denunciati negli anni 2019 e 2020 e li reinquadra nel settore commercio;
resta confermata la quantificazione del fabbisogno di manodopera, nella misura determinata tramite la stima tecnica contenuta nel verbale…”
Da ciò deriva la parziale reiscrizione di Parte_1
negli elenchi del lavoratori agricoli delle giornate lavorate alle dipendenze della Ditta Quali.ter.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' CP_1
a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296;
Cass. n. 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che abbia, per le annualità Parte_1 oggetto di causa, adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, hanno evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di alle dipendenze della ditta Parte_1
er per le annualità e per tutte le giornate dedotte in ricorso. CP_3 Su richiesta istruttoria della ricorrente, sono stati sentiti nel corso di causa tre testimoni le cui dichiarazioni hanno espressamente confermato tutti gli assunti di parte attrice, quale l'esistenza di una prestazione lavorativa, il numero di giornate effettivamente lavorate nelle diverse annualità, le mansioni svolte, orario di lavoro, retribuzione.
In particolare, sono stati chiamati a testimoniare i colleghi di lavoro e Controparte_5
, per gli anni dal 2019 e 2020. Controparte_6
Nel caso di specie, in cui l' ha disposto una cancellazione soltanto parziale, non è messa CP_1
in discussione la effettiva sussistenza del rapporto lavorativo alle dipendenze della ditta, ma soltanto il numero delle giornate effettivamente lavorate.
Ritenuto che gli ispettori hanno disposto la cancellazione solo parziale delle giornate, ciò ci permette di collocare comunque i testi escussi sui luoghi di lavoro, per un certo periodo, e rendere le dichiarazioni rese sufficientemente attendibili e idonee a fondare il convincimento giudiziale;
nel merito delle dichiarazioni rese, si ritiene che le stesse abbiano dato prova della sussistenza di un genuino rapporto lavorativo espletato dalla ricorrente per tutte le giornate indicate in ricorso:
“Per tali anni io ho lavorato precisamente nel 2019 per 72 giornate e nel 2020 per 102. Ne la ricorrente ha lavorato per lo stesso numero. Sono sicura perché abbiamo lavorato insieme per le stesse giornate. Quanto ho lavorato io ha lavorato anche la ricorrente.” (vedasi dichiarazioni del teste . CP_6
Di contro le dichiarazioni rese dall'Ispettore verbalizzante non hanno fornito Persona_2 alcun elemento utile alla ricostruzione prospettata dall' . CP_1
Il teste ha dichiarato di non ricordare esattamente i nomi dei lavoratori della ter e di CP_3 non saper indicare il numero esatto delle giornate lavorate dalla parte ricorrente: “ Non so dire se parte ricorrente ha lavorato per le giornate indicate in ricorso. Noi abbiamo fatto un calcolo sulle giornate che l'azienda poteva svolgere in base al tipo di coltura praticata e all'estensione dei terreni”.
Invero l' , al fine di giustificare la parziale cancellazione, effettuata soltanto con l'utilizzo CP_1
di un astratto criterio matematico, avrebbe dovuto indicare specificamente le giornate in cui il lavoratore non fosse stato presente sui luoghi, provvedendo a fornire prove documentali, quali la produzione ad esempio di un foglio presenze, o quant'altro che attestasse l'espletamento dell'attività lavorativa per un numero di giornate inferiore a quelle dichiarate.
Pertanto, in mancanza di specifici elementi riguardo alla fittizietà parziale del rapporto lavorativo invece affermato dalla , dall'esame Parte_1 dell'intero compendio istruttorio, si ritiene di dover dare credito alla ricostruzione prospettata da parte ricorrente, che ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente per gli anni indicati in ricorso, in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta er CP_3
per gli anni e per tutte le giornate richieste in ricorso.
Alla luce di quanto sopra, in definitiva, la domanda della ricorrente è fondata e va accolta, con condanna dell' a reiscrivere presso gli elenchi CP_1 Parte_1
dei lavoratori agricoli per 102 giornate nell'anno 2020, e per 72 giornate nell'anno 2019 (oltre alle
30 giornate lavorate con altra ditta) alle dipendenze della ditta er. CP_3
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM n. 147/2022, parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nei giudizi n. 2022 /2582 e 2594/22 vertente tra
, contro in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1
pro tempore, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara che - ha lavorato alle dipendenze Parte_1 della ditta per 102 giornate nell'anno 2020, e per 72 giornate nell'anno 2019. CP_3 CP_2
- Condanna l' a reiscrivere presso gli CP_1 Parte_1
elenchi dei lavoratori agricoli per 102 giornate negli anni 2019 e 2020.
- Rigetta ogni altra domanda.
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 2.697,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Patti, 19/12/2024 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena