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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/07/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3/2025 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...] (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata ad Avola (SR) in via A. De Curtis 60/B presso lo studio dell'avv. Maria Suma che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: declaratoria di inefficacia dell'atto
All'udienza del 3 luglio 2025, sulle conclusioni di parte ricorrente, visto l'art. 281 sexies comma 3
c.p.c. la causa veniva rimessa in decisione, con assegnazione del termine di trenta giorni per il deposito della sentenza e veniva quindi decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
e, premessa la trascrizione della domanda giudiziale in data 24/06/1997 Controparte_1 al n. 8958 R.G. e n. 7254 R.P. in ordine al procedimento con il quale veniva poi, con sentenza, rigettata la domanda principale di simulazione e, in accoglimento di quella subordinata, si accertava il diritto di ad esercitare il riscatto dei beni venduti a da Parte_1 CP_2 CP_3
con atto del 5/12/1994, esponeva che con la sentenza d'appello n. 1118/2009, passata in
[...] giudicato in data 08/04/2010, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto CP_4
si disponeva di “…trasferire dalla alla le quote dei beni immobili di cui
[...] CP_2 Pt_1 all'atto di compravendita stipulato tra e in data 5/12/1994 con Controparte_3 CP_2 rogito del notar , previo versamento da parte della alla della Persona_1 Pt_1 CP_2 somma di £ 19.500.000, da convertire in euro (…); ordinava al Conservatore dei Registri Immobiliari di Siracusa di procedere alle relative annotazioni in calce alla trascrizione del suddetto atto di compravendita.
Deduceva la attrice che la predetta sentenza era stata trascritta a Siracusa il 20/10/2010 ai nn. 22901
RG e 15832 RP, in favore di e contro con riferimento agli immobili siti Parte_1 CP_2 in Noto al Ronco Imera n.3 e alla Via D. Cirillo n. 50, riportando la seguente annotazione: Poiché la sentenza n. 1118/2009 della Corte di Appello di Catania, passata in giudicato e attributiva della proprietà sui beni di cui alla nota alla retroagisce al momento della domanda giudiziale Pt_1 trascritta in data 24.06.1997 ai nn. 8958 Reg. Gen. E 7254 Reg, Part., inefficace nei confronti della stessa l'atto del 27.01.1986 (da leggersi 2006) a rogito del notaio da Pt_1 Persona_2
Noto, in virtù del quale i diritti della ora attribuiti alla erano stati trasferiti a CP_2 Pt_1 [...]
. Pertanto, la intestazione catastale delle relative quote in favore di quest'ultimo Controparte_1 va soppressa con la corretta intestazione dell'intero a che era già titolare delle residue Parte_1 quote per successione materna e che ha ora acquisito, in virtù del titolo ora trascritto, anche le quote paterne da questi cedute alla CP_2
Deduceva che però il Conservatore dei Registri immobiliari di Siracusa non aveva provveduto alla annotazione di inefficacia, anche contro il , dell'atto di cessione a titolo gratuito dei beni CP_1 operata in favore di quest'ultimo da parte della con rogito del 27/01/2006. CP_2
Tanto premesso chiedeva di accertare e dichiarare, in virtù della sentenza “traslativa” n. 1118 del
7/8/2009, emessa dalla Corte di Appello di Catania,passata in giudicato, l'inefficacia nei confronti di
dell'atto rogato in data 27/1/2006 in Noto, al n. 2392 Rep. e n. 989 Racc., Controparte_1 registrato a Noto il 5/2/2006 al n. 198 Serie 1T, trascritto a Siracusa in data 8/2/2006 ai nn. 3652 Rg Co e 1909 con il quale cedeva a titolo gratuito la nuda proprietà degli immobili siti CP_2 in Noto Ronco Imera n. 3 e Via D. Cirillo n. 43 (già n. 50), attribuiti, in virtù della predetta sentenza,
a e quindi di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Siracusa di Parte_1 procedere alle relative annotazioni in calce alla trascrizione del suddetto atto di cessione del
27/1/2006 e trascritto l'8/2/2006. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Instaurato il contraddittorio nei confronti di che non si costituiva in Controparte_1 giudizio benché ritualmente citato, all'udienza del 3 luglio 2025, sulle conclusioni di parte ricorrente, visto l'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. la causa veniva rimessa in decisione, con assegnazione del termine di trenta giorni per il deposito della sentenza e veniva quindi decisa come da dispositivo che segue
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitosi in Controparte_1 giudizio sebbene ritualmente citato. La domanda di parte ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento.
In punto di diritto va rilevato che la trascrizione della domanda giudiziale, nei casi in cui è prevista dalla legge, mira a risolvere ipotesi di conflitto, di diritto sostanziale, ed è posta a salvaguardia degli eventuali diritti dei terzi che non siano partecipi al giudizio.
Essa, quindi, configura una mera prenotazione, nei rapporti con i terzi, degli effetti dell'accoglimento della domanda stessa, fissando il momento a partire dal quale sono opponibili nei loro confronti gli effetti della sentenza.
La previa trascrizione della domanda, pertanto, non fa che allacciare definitivamente l'acquisto del terzo alla sorte del diritto impugnato e a rendere perciò attuabile senza eccezione la regola resoluto iure dantis. Ma deve altresì farsi presente che gli effetti della sentenza che accoglie in maniera definitiva la domanda, risalgono al momento della trascrizione della domanda. Se la domanda non fosse stata trascritta, la decorrenza sarebbe dal momento del giudicato e sarebbero salvi gli acquisti dei terzi (anche se non trascritti) precedenti a questo momento.
Tanto premesso, quanto al caso di specie, si osserva che la domanda giudiziale con la quale Parte_1 chiedeva “..dichiararsi la simulazione dell'apparente contratto di compravendita;
ridursi la
[...] dissimulata donazione fino ad integrare la sua quota di riserva o, in subordine, dichiararsi il suo diritto di esercitare il retratto nei confronti della ai sensi dell'art. 732 c.c., e dichiararsi ad CP_2 essa attrice trasferito quanto oggetto dell'atto del 5/12/1994, previo versamento da parte sua alla
della somma di £ 19.500.000, costituente il prezzo della vendita” risulta trascritta a CP_2
Siracusa, con effetto prenotativo, in data 24/06/1997 al n. 8958 R.G. e n. 7254 R.P (Allegato 3).
Successiva, avvenuta per altro nelle more del giudizio, risulta la trascrizione dell'atto del 27/01/2006
n. 2392 Rep. e n. 989 Racc. rogato dal Notaio, in Noto, con il quale Persona_2 CP_2 cedeva a titolo gratuito a , nato a [...] il [...], la nuda
[...] Controparte_1 proprietà degli immobili siti in Noto Ronco Imera n. 3 e Via D. Cirillo n. 43 (già n. 50), rispettivamente per la quota indivisa di ½ e di ¾, oggetto del predetto giudizio, la cui registrazione è avvenuta a Noto il 05/02/2006 al n. 198 Serie 1T, trascritto a Siracusa in data 8/2/2006 ai nn. 3652
Rg e 1909 RP.
Risulta dalla documentazione agli atti che, con sentenza n. 1118 del 07/08/2009, la Corte d'Appello di Catania, rigettando l'appello promosso da avverso la sentenza n. 121/2007 emessa CP_2 dal Tribunale di Siracusa - Sezione distaccata di Avola, e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da ha disposto di traferire dalla alla le quote Parte_1 CP_2 Pt_1 dei beni immobili di cui all'atto di compravendita stipulato tra e Controparte_3 CP_2 in data 5/12/1994 con rogito del notar , previo versamento da parte della Persona_1 Pt_1 alla della somma di £ 19.500.000, da convertire in euro (…); ordina al Conservatore dei CP_2 Registri Immobiliari di Siracusa di procedere alle relative annotazioni in calce alla trascrizione del suddetto atto di compravendita”; e che tale provvedimento sia passato in giudicato in data
08/04/2025, e tempestivamente trascritto Siracusa il 20/10/2010 ai nn. 22901 RG e 15832 RP, in favore di e contro . Parte_1 CP_2
Si osserva allora che il provvedimento succitato, in ragione della trascrizione della domanda giudiziale di primo grado, attribuisce la proprietà delle quote degli immobili in favore di Parte_1 con effetti che retroagiscono alla data di trascrizione appunto della domanda giudiziale
[...]
(24/06/1997); ciò significa che, in forza dell'effetto prenotativo richiamato, la statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato , laddove prevede il trasferimento del diritto si considera avvenuta in data anteriore rispetto a quella dell'atto a titolo gratuito stipulato tra la e CP_2 Controparte_1
si da renderlo inopponibile alla
[...] Pt_1
Non vi è dubbio infatti che l'effetto traslativo disposto con il contratto del 27/01/2006 non poteva essere prodotto in quanto posto in essere da un soggetto ( la che, in forza della sentenza CP_2 passata in giudicato, seppur successiva, non aveva titolo di disporre delle relative quote dell'immobile.
Va quindi dichiarata l'inefficacia, nei confronti di dell'atto rogato in Controparte_1 data 27/1/2006 dal Notaio in Noto, al n. 2392 Rep. e n. 989 Racc., registrato a Noto il Per_2
5/2/2006 al n. 198 Serie 1T, trascritto a Siracusa in data 8/2/2006 ai nn. 3652 Rg e 1909 RP, con il quale cedeva a titolo gratuito la nuda proprietà degli immobili siti in Noto Ronco CP_2
Imera n. 3 e Via D. Cirillo n. 43 (già n. 50), che erano stati attribuiti, in virtù della predetta sentenza, alla ricorrente, e ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di Siracusa di Parte_1 procedere alle relative annotazioni in calce alla trascrizione del suddetto atto di cessione del
27/01/2006 e trascritto 08/02/2006.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto del valore dalla causa e della difficoltà della controversia, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 come da dispositivo che segue
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
3/2025 in accoglimento della domanda proposta da con ricorso del 2.1.2025 nei Parte_1 confronti di , contumace: Controparte_1
- Dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto traslativo rogato Controparte_1 il 27/1/2006 dal Notaio in Noto, al n. 2392 Rep. e n. 989 Racc., registrato a Noto il Per_2
5/2/2006 al n. 198 Serie 1T, trascritto a Siracusa in data 8/2/2006 ai nn. 3652 Rg e 1909 RP;
- Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Siracusa di procedere alle relative annotazioni in calce alla trascrizione dell'atto stipulato il 27.1.2006 e trascritto l'08/02/2006
- Condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in €. 1.700,00 oltre spese generali (15%), iva e c.p.a come per legge.
Siracusa 30 luglio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3/2025 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...] (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata ad Avola (SR) in via A. De Curtis 60/B presso lo studio dell'avv. Maria Suma che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: declaratoria di inefficacia dell'atto
All'udienza del 3 luglio 2025, sulle conclusioni di parte ricorrente, visto l'art. 281 sexies comma 3
c.p.c. la causa veniva rimessa in decisione, con assegnazione del termine di trenta giorni per il deposito della sentenza e veniva quindi decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
e, premessa la trascrizione della domanda giudiziale in data 24/06/1997 Controparte_1 al n. 8958 R.G. e n. 7254 R.P. in ordine al procedimento con il quale veniva poi, con sentenza, rigettata la domanda principale di simulazione e, in accoglimento di quella subordinata, si accertava il diritto di ad esercitare il riscatto dei beni venduti a da Parte_1 CP_2 CP_3
con atto del 5/12/1994, esponeva che con la sentenza d'appello n. 1118/2009, passata in
[...] giudicato in data 08/04/2010, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto CP_4
si disponeva di “…trasferire dalla alla le quote dei beni immobili di cui
[...] CP_2 Pt_1 all'atto di compravendita stipulato tra e in data 5/12/1994 con Controparte_3 CP_2 rogito del notar , previo versamento da parte della alla della Persona_1 Pt_1 CP_2 somma di £ 19.500.000, da convertire in euro (…); ordinava al Conservatore dei Registri Immobiliari di Siracusa di procedere alle relative annotazioni in calce alla trascrizione del suddetto atto di compravendita.
Deduceva la attrice che la predetta sentenza era stata trascritta a Siracusa il 20/10/2010 ai nn. 22901
RG e 15832 RP, in favore di e contro con riferimento agli immobili siti Parte_1 CP_2 in Noto al Ronco Imera n.3 e alla Via D. Cirillo n. 50, riportando la seguente annotazione: Poiché la sentenza n. 1118/2009 della Corte di Appello di Catania, passata in giudicato e attributiva della proprietà sui beni di cui alla nota alla retroagisce al momento della domanda giudiziale Pt_1 trascritta in data 24.06.1997 ai nn. 8958 Reg. Gen. E 7254 Reg, Part., inefficace nei confronti della stessa l'atto del 27.01.1986 (da leggersi 2006) a rogito del notaio da Pt_1 Persona_2
Noto, in virtù del quale i diritti della ora attribuiti alla erano stati trasferiti a CP_2 Pt_1 [...]
. Pertanto, la intestazione catastale delle relative quote in favore di quest'ultimo Controparte_1 va soppressa con la corretta intestazione dell'intero a che era già titolare delle residue Parte_1 quote per successione materna e che ha ora acquisito, in virtù del titolo ora trascritto, anche le quote paterne da questi cedute alla CP_2
Deduceva che però il Conservatore dei Registri immobiliari di Siracusa non aveva provveduto alla annotazione di inefficacia, anche contro il , dell'atto di cessione a titolo gratuito dei beni CP_1 operata in favore di quest'ultimo da parte della con rogito del 27/01/2006. CP_2
Tanto premesso chiedeva di accertare e dichiarare, in virtù della sentenza “traslativa” n. 1118 del
7/8/2009, emessa dalla Corte di Appello di Catania,passata in giudicato, l'inefficacia nei confronti di
dell'atto rogato in data 27/1/2006 in Noto, al n. 2392 Rep. e n. 989 Racc., Controparte_1 registrato a Noto il 5/2/2006 al n. 198 Serie 1T, trascritto a Siracusa in data 8/2/2006 ai nn. 3652 Rg Co e 1909 con il quale cedeva a titolo gratuito la nuda proprietà degli immobili siti CP_2 in Noto Ronco Imera n. 3 e Via D. Cirillo n. 43 (già n. 50), attribuiti, in virtù della predetta sentenza,
a e quindi di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Siracusa di Parte_1 procedere alle relative annotazioni in calce alla trascrizione del suddetto atto di cessione del
27/1/2006 e trascritto l'8/2/2006. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Instaurato il contraddittorio nei confronti di che non si costituiva in Controparte_1 giudizio benché ritualmente citato, all'udienza del 3 luglio 2025, sulle conclusioni di parte ricorrente, visto l'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. la causa veniva rimessa in decisione, con assegnazione del termine di trenta giorni per il deposito della sentenza e veniva quindi decisa come da dispositivo che segue
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitosi in Controparte_1 giudizio sebbene ritualmente citato. La domanda di parte ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento.
In punto di diritto va rilevato che la trascrizione della domanda giudiziale, nei casi in cui è prevista dalla legge, mira a risolvere ipotesi di conflitto, di diritto sostanziale, ed è posta a salvaguardia degli eventuali diritti dei terzi che non siano partecipi al giudizio.
Essa, quindi, configura una mera prenotazione, nei rapporti con i terzi, degli effetti dell'accoglimento della domanda stessa, fissando il momento a partire dal quale sono opponibili nei loro confronti gli effetti della sentenza.
La previa trascrizione della domanda, pertanto, non fa che allacciare definitivamente l'acquisto del terzo alla sorte del diritto impugnato e a rendere perciò attuabile senza eccezione la regola resoluto iure dantis. Ma deve altresì farsi presente che gli effetti della sentenza che accoglie in maniera definitiva la domanda, risalgono al momento della trascrizione della domanda. Se la domanda non fosse stata trascritta, la decorrenza sarebbe dal momento del giudicato e sarebbero salvi gli acquisti dei terzi (anche se non trascritti) precedenti a questo momento.
Tanto premesso, quanto al caso di specie, si osserva che la domanda giudiziale con la quale Parte_1 chiedeva “..dichiararsi la simulazione dell'apparente contratto di compravendita;
ridursi la
[...] dissimulata donazione fino ad integrare la sua quota di riserva o, in subordine, dichiararsi il suo diritto di esercitare il retratto nei confronti della ai sensi dell'art. 732 c.c., e dichiararsi ad CP_2 essa attrice trasferito quanto oggetto dell'atto del 5/12/1994, previo versamento da parte sua alla
della somma di £ 19.500.000, costituente il prezzo della vendita” risulta trascritta a CP_2
Siracusa, con effetto prenotativo, in data 24/06/1997 al n. 8958 R.G. e n. 7254 R.P (Allegato 3).
Successiva, avvenuta per altro nelle more del giudizio, risulta la trascrizione dell'atto del 27/01/2006
n. 2392 Rep. e n. 989 Racc. rogato dal Notaio, in Noto, con il quale Persona_2 CP_2 cedeva a titolo gratuito a , nato a [...] il [...], la nuda
[...] Controparte_1 proprietà degli immobili siti in Noto Ronco Imera n. 3 e Via D. Cirillo n. 43 (già n. 50), rispettivamente per la quota indivisa di ½ e di ¾, oggetto del predetto giudizio, la cui registrazione è avvenuta a Noto il 05/02/2006 al n. 198 Serie 1T, trascritto a Siracusa in data 8/2/2006 ai nn. 3652
Rg e 1909 RP.
Risulta dalla documentazione agli atti che, con sentenza n. 1118 del 07/08/2009, la Corte d'Appello di Catania, rigettando l'appello promosso da avverso la sentenza n. 121/2007 emessa CP_2 dal Tribunale di Siracusa - Sezione distaccata di Avola, e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da ha disposto di traferire dalla alla le quote Parte_1 CP_2 Pt_1 dei beni immobili di cui all'atto di compravendita stipulato tra e Controparte_3 CP_2 in data 5/12/1994 con rogito del notar , previo versamento da parte della Persona_1 Pt_1 alla della somma di £ 19.500.000, da convertire in euro (…); ordina al Conservatore dei CP_2 Registri Immobiliari di Siracusa di procedere alle relative annotazioni in calce alla trascrizione del suddetto atto di compravendita”; e che tale provvedimento sia passato in giudicato in data
08/04/2025, e tempestivamente trascritto Siracusa il 20/10/2010 ai nn. 22901 RG e 15832 RP, in favore di e contro . Parte_1 CP_2
Si osserva allora che il provvedimento succitato, in ragione della trascrizione della domanda giudiziale di primo grado, attribuisce la proprietà delle quote degli immobili in favore di Parte_1 con effetti che retroagiscono alla data di trascrizione appunto della domanda giudiziale
[...]
(24/06/1997); ciò significa che, in forza dell'effetto prenotativo richiamato, la statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato , laddove prevede il trasferimento del diritto si considera avvenuta in data anteriore rispetto a quella dell'atto a titolo gratuito stipulato tra la e CP_2 Controparte_1
si da renderlo inopponibile alla
[...] Pt_1
Non vi è dubbio infatti che l'effetto traslativo disposto con il contratto del 27/01/2006 non poteva essere prodotto in quanto posto in essere da un soggetto ( la che, in forza della sentenza CP_2 passata in giudicato, seppur successiva, non aveva titolo di disporre delle relative quote dell'immobile.
Va quindi dichiarata l'inefficacia, nei confronti di dell'atto rogato in Controparte_1 data 27/1/2006 dal Notaio in Noto, al n. 2392 Rep. e n. 989 Racc., registrato a Noto il Per_2
5/2/2006 al n. 198 Serie 1T, trascritto a Siracusa in data 8/2/2006 ai nn. 3652 Rg e 1909 RP, con il quale cedeva a titolo gratuito la nuda proprietà degli immobili siti in Noto Ronco CP_2
Imera n. 3 e Via D. Cirillo n. 43 (già n. 50), che erano stati attribuiti, in virtù della predetta sentenza, alla ricorrente, e ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di Siracusa di Parte_1 procedere alle relative annotazioni in calce alla trascrizione del suddetto atto di cessione del
27/01/2006 e trascritto 08/02/2006.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto del valore dalla causa e della difficoltà della controversia, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 come da dispositivo che segue
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
3/2025 in accoglimento della domanda proposta da con ricorso del 2.1.2025 nei Parte_1 confronti di , contumace: Controparte_1
- Dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto traslativo rogato Controparte_1 il 27/1/2006 dal Notaio in Noto, al n. 2392 Rep. e n. 989 Racc., registrato a Noto il Per_2
5/2/2006 al n. 198 Serie 1T, trascritto a Siracusa in data 8/2/2006 ai nn. 3652 Rg e 1909 RP;
- Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Siracusa di procedere alle relative annotazioni in calce alla trascrizione dell'atto stipulato il 27.1.2006 e trascritto l'08/02/2006
- Condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in €. 1.700,00 oltre spese generali (15%), iva e c.p.a come per legge.
Siracusa 30 luglio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore