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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/07/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore, ha pronunciato la seguente
SENT ENZA nella causa iscritta al n. 1100 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa da
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. TOMMASI MASSIMO in forza di procura allegata all'atto di citazione;
attore contro
(C.F.: , in persona dei procuratori speciali Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti GIANGROSSI Controparte_2 Controparte_3
ILARIO e CAUTERUCCIO MATTEO in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
In punto: Intermediazione mobiliare;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella
“succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt.
132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt.
45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che
per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006); richiamata la pronuncia della Suprema Corte (S.U. 642/2015), secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata;
richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta, nonché quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti e considerate le risultanze dell'istruttoria orale espletata, il Giudice osserva quanto segue.
L'attore ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 per sentire accertare e dichiarare la responsabilità della banca convenuta per
[...] violazione degli obblighi informativi (sia nella fase anteriore che nella fase successiva alla negoziazione di strumenti finanziari) previsti dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria, relativamente alle operazioni di acquisto e vendita di obbligazioni del Venezuela, oggetto di due diverse emissioni (con scadenza agosto
2018 e agosto 2031), effettuate da esso attore tra il 2015 e il 2017, nonché per violazione degli obblighi inerenti alla predisposizione e somministrazione dei questionari di profilatura Mi.Fid e all'inadeguatezza delle operazioni di investimento oggetto di causa.
In particolare, l'attore sostiene che le informazioni fornite dalla banca convenuta in relazione alle operazioni predette non sarebbero state adeguate al suo profilo di investitore non qualificato (infermiere, di origini brasiliane, con limitate conoscenze finanziarie) e non avrebbero evidenziato la pericolosità dell'investimento, relativo a titoli complessi ed altamente rischiosi in ragione della crisi economica e del dissesto finanziario che aveva colpito il Venezuela, di cui la Banca non poteva non essere a conoscenza. Sostiene, inoltre, che i questionari di appropriatezza Mi.Fid sottoscritti nel 2010, 2014 e 2018, in forza dei quali esso attore è stato ritenuto un investitore esperto e speculativo, sarebbero stati precompilati dalla Banca, con dati errati e contraddittori.
In ragione di ciò ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità/invalidità/ inefficacia dei questionari di appropriatezza/adeguatezza Mi.Fid e la violazione da parte di delle norme di comportamento previste dall'art. 21 T.U.F. e CP_1 dai regolamenti Consob e, conseguentemente, la risoluzione/nullità/annullabilità/ inefficacia/inesistenza di tutti i rapporti patrimoniali oggetto di causa, oppure, in via subordinata, la risoluzione/annullabilità/inefficacia/nullità dei medesimi rapporti per vendita di aliud pro alio oppure per vizio della cosa venduta (consistente nel carattere illiquido dei bond venezuelani con scadenza nel 2031, incompatibile con le caratteri- stiche tipiche di uno strumento finanziario), in ogni caso con condanna della banca convenuta al risarcimento del danno e/o al rimborso delle somme dovute oltre al maggior danno.
Costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle CP_1 domanda attoree, chiedendone il rigetto ed eccependo la decorrenza dei termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1497, comma 2, c.p.c., mentre, in via subordinata, ha eccepito il concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c.
In particolare, la convenuta sostiene che l'attore, correntista sin dal 2009, dopo avere realizzato una serie di investimenti utilizzando la piattaforma di trading on line, aveva effettuato le operazioni di investimento e disinvestimento oggetto del presente giudizio al di fuori del servizio di consulenza. aveva pertanto operato CP_1 nell'ambito di un mero servizio di ricezione e trasmissione di ordini, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa applicabile, come confermato dalla decisione n. Cont 2821/2021 dell' (Arbitro per le Controversie Finanziarie), che aveva respinto il ricorso proposto dall'odierno attore al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Ciò posto, va osservato che l'art. 21 T.U.F prevede che “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti
e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.”.
L'intermediario finanziario è tenuto dunque a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa la natura dei prodotti finanziari richiesti, i caratteri dell'emittente e la solvibilità dello stesso, in funzione di una valutazione consapevole dell'operazione da parte dell'investitore.
La giurisprudenza è costante, inoltre, nell'affermare che l'informativa che l'intermediario deve rendere riguardo allo strumento finanziario oggetto di acquisto, ha una sua precisa autonomia e deve essere mantenuta distinta dalle valutazioni che l'intermediario è tenuto a compiere in punto appropriatezza ed adeguatezza dell'investimento poiché la prima informativa deve porre l'investitore nelle condizioni di apprezzare i rischi che l'operazione presenta in sé, avendo riguardo alle caratteristiche dello strumento finanziario da negoziare, mentre le seconde si basano sulla relazione tra la tipologia dell'investimento e il flusso informativo proveniente dal cliente (al livello di esperienza e di conoscenza dello stesso per l'appropriatezza; al grado di esperienza e conoscenza e agli obiettivi di investimento e alla capacità finanziaria, per l'adeguatezza).
Alla presente fattispecie è inoltre applicabile ratione temporis il Regolamento
Consob n. 1690/2007 (che ha abrogato e sostituito il regolamento n. 11522/1998), il quale ha modificato la disciplina previgente in materia di adeguatezza, introducendo la distinzione tra adeguatezza e appropriatezza. Infatti, mentre nella prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli gli intermediari sono chiamati a valutare l'adeguatezza dell'investimento (artt. 39 e 40 reg. n. 16190/2007), nella prestazione degli altri servizi di investimento sono chiamati ad effettuare esclusivamente una valutazione di appropriatezza (artt. 41 e 42 reg. n.
16190/2007).
In particolare, il servizio di "gestione di portafogli" è definito dall'art. 1, comma
5-quinquies T.U.F., come “la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti”, mentre la "consulenza in materia di investimenti" è definita dal successivo comma 5-septies come “la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario”, con la precisazione che “La raccomandazione è personalizzata quando
è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione”.
Quanto al contenuto della verifica da effettuare, ai fini della valutazione di adeguatezza gli intermediari sono chiamati a verificare che “la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza
e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio” (art. 40 reg. n. 16190/2007).
Diversamente, il giudizio di appropriatezza consiste nella verifica, da parte dell'intermediario, che “il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta” (art. 42, comma 1, reg. n. 16190/2007).
L'adeguatezza è dunque una verifica più severa della mera appropriatezza.
Questa differente disciplina si giustifica per il fatto che consulenza e gestione sono servizi nei quali viene in rilievo una maggiore discrezionalità in capo all'intermediario finanziario: la consulenza è, infatti, caratterizzata dal fatto che l'intermediario fornisce al cliente raccomandazioni personalizzate, mentre nella gestione la discrezionalità assume la massima ampiezza, avendo l'intermediario il potere di gestire in autonomia il patrimonio che gli viene affidato. Di qui l'esigenza di una maggiore tutela del cliente, che trova espressione nel principio di adeguatezza.
Ebbene, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta risulta:
• che in data 2.9.2009 l'attore ha stipulato con contratto di apertura CP_1 di conto corrente (doc. 3 parte convenuta) e successivamente in data 16.1.2010 contratto quadro di intermediazione finanziaria (doc. 4 parte convenuta);
• che in data 16.2.2010 la banca convenuta ha sottoposto all'attore un questionario di profilatura in cui il medesimo ha dichiarato alla Banca “di conoscere obbligazioni/ titoli di Stato NON investment grade e obbligazioni/titoli di Stato investment Grade”
e di avere come obiettivo di investimento “CRESCITA: significativo incremento del capitale investito nel medio periodo” (doc. 5 parte convenuta);
• che in data 30.12.2014 la banca convenuta ha sottoposto all'attore un secondo questionario di profilatura (rilevante in relazione alle operazioni di cui è causa), nel quale sono stati corretti i refusi della precedente profilatura (quale il titolo di studio del cliente, indicato erroneamente nel precedente questionario) e l'attore ha confermato di conoscere “Obbligazioni/titoli di Stato non investment grade, obbligazioni/titoli di
Stato investment grade” e di avere come obiettivo “CRESCITA; Investimenti in di grado di incrementare il capitale investito a fronte di un rischio alto” (doc. 6 parte convenuta);
• che in forza del richiamato contratto quadro e a seguito della profilatura suddetta,
l'attore, tra febbraio 2015 ed ottobre 2017, ha effettuato diverse operazioni di acquisto e vendita di bond emessi dal Venezuela;
• che tali operazioni di investimento sono state eseguite presso la filiale di Verona della banca convenuta sulla base di moduli d'ordine, dai quali risulta che “l'ordine non è stato proceduto dalla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti”, corredati da schede del prodotto, sottoscritte dall'attore, in cui la Banca ha debitamente informato il cliente delle specifiche relative al rischio mercato, al rischio interesse e al rischio liquidità medio bassa, nonché dell'esistenza di un rischio paese (“l'investimento nel titolo può comportare il rischio che l'emittente non adempie agli impegni assunti per cause dipendenti dalle variabili macroeconomiche del paese”) ed analoghe avvertenze risultano riportate a mano anche sugli ordini di acquisto a cura dall'operatore di filiale che si e occupato dell'intermediazione (doc. 7 parte convenuta);
• che in data 5.10.2018, successivamente all'esecuzione degli ordini di investimento di cui è causa, la banca convenuta ha sottoposto all'attore un ulteriore questionario di profilatura del cliente, debitamente sottoscritto dall'attore il quale ha sostanzialmente confermato quanto dichiarato in precedenza, ed in particolare di volere eseguire
“Investimenti in grado di rivalutare il capitale investito a fronte di un rischio medio”
(doc. 11 parte convenuta).
In tale quadro, in data 29.4.2019 l'attore ha contestato alla convenuta di non avere correttamente svolto l'attività di profilatura e di informativa sulle caratteristiche dello strumento finanziario acquistato e la mancata valutazione di adeguatezza del medesimo (doc. 13 parte convenuta), presentando successivamente ricorso all' ACF
(Arbitro Controversie Finanziarie), che è stato respinto con decisione n. 2821 del
3.6.2021 (doc. 16 parte convenuta).
Quanto, in primo luogo, ai questionari MiFid va osservato che tutti i questionari sono stati debitamente sottoscritti dall'attore e in relazione alla conoscenza dello strumento obbligazionario le risposte fornite risultano coerenti nel tempo, tenuto conto Cont che, come già evidenziato nella decisione del le incongruenze emerse tra la profilatura del 12.2.2010 e quella del 30.12.2024 non sono di particolare importanza poiché si riferiscono al titolo di studio (erroneamente indicato nella prima scheda quanto all'indirizzo di studi, ma non al titolo che rimane del medesimo grado), alla conoscenza di prodotti della categoria e alla precedente sottoscrizione di Parte_2 forme di previdenza complementare. In ogni caso, tutte le operazioni di cui è causa sono successive alle rettifiche apportate con la profilatura del 2014, alla quale soltanto deve aversi riguardo ai fini del presente giudizio.
Quanto invece all'asserita violazione dei doveri di informazione e alla pretesa inadeguatezza delle operazioni di investimento di cui è causa rispetto agli obiettivi di investimento dell'attore, va anzitutto osservato che dalla documentazione prodotta risulta che la banca non ha svolto servizio di consulenza: nei moduli d'ordine prodotti
(doc. 7 parte convenuta) risulta infatti barrata la casella “operazione che non è stata preceduta dalla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti”.
Anche le prove orali assunte hanno confermato che l'acquisto di obbligazioni del Venezuela è avvenuta su specifica richiesta dell'odierno attore, al di fuori del servizio di consulenza in materia di investimenti, poiché la banca convenuta non ha mai fornito raccomandazioni personalizzate ma si è limitata a fornire informazioni circa la natura, le caratteristiche e i profili di rischio connessi all'acquisto degli strumenti finanziari, come confermato dalle annotazioni manoscritte sui moduli d'ordine effettuate dai dipendenti della banca che si sono occupati dell'operazione, dalle quali era possibile evincere chiaramente la pericolosità degli investimenti, stanti i reiterati avvertimenti.
Deve pertanto escludersi che il servizio prestato dalla convenuta possa essere qualificato come gestione di portafogli per conto del cliente o come consulenza in materia di investimenti, venendo piuttosto in rilievo il servizio di esecuzione di ordini di cui all'art. 1, comma 5, lett. b) T.U.F., con la conseguenza che la banca non era obbligata a valutare l'adeguatezza dell'investimento ma soltanto a compiere una valutazione di appropriatezza ai sensi dell'art. 42 del medesimo reg. n. 16190/2007.
Sotto questo profilo va osservato che dalla documentazione prodotta e dalle prove testimoniali assunte risulta che nel corso degli investimenti effettuati tra il 2015
e il 2017 l'attore ha ricevuto dalla banca convenuta specifiche informazioni in ordine alle caratteristiche ed alla rischiosità dello strumento finanziario intermediato, tali da consentirgli di compiere scelte consapevoli di investimento.
In particolare, come già evidenziato nella decisione resa dall' ACF all'esito del procedimento promosso dall'attore, le informazioni fornite dalla banca in fase di acquisto contenevano una descrizione dettagliata delle caratteristiche dell'emissione e l'indicazione del coefficiente di rischio dello strumento finanziario (nel caso delle obbligazioni di cui è causa “pari a 3: valore Medio”, nell'ambito di una scala da 1 a 6) ed erano altresì evidenziati il Rischio Emittente (sempre elevato), il Rischio Paese, il
Rischio Mercato (basso nella scheda del 18.2.2016 e poi sempre elevato), il Rischio
Interesse ed il Rischio Liquidità (sempre Medio Basso). In particolare, il Rischio liquidità è indicato in tutte le schede prodotto dimesse in atti come medio basso, con l'espressa indicazione che “l'investitore può incorrere in una perdita, data dalla differenza tra prezzo di vendita e fair value dello strumento finanziario oggetto della transazione, in caso di smobilizzo sul mercato non pienamente efficiente e in tempi non ragionevolmente brevi."
Risulta inoltre che ha dato per iscritto all'attore plurimi CP_1 avvertimenti: “Si sconsiglia acquisto titoli molto rischioso (ordine del 21.08.2015);
Titolo a forte rischio default (ordine 28.07.2016); “Attenzione, titolo emesso da paese
a forte rischio default” (ordine del 10.08.2016). “Attenzione titolo ad alto rischio defaul”
(ordine del 11.8.2017), “Attenzione, titolo alto rischio default (ordine del 12.10.2017);
“Attenzione titolo a rischio emittente molto elevato” (ordine del 20.02.2017); “titolo a forte rischio default” (ordini del 21.03.2017, 18.08.2017 e 28.08.2017) (doc. 7 parte convenuta).
Tali circostanze hanno trovato riscontro anche nelle dichiarazioni rese dai dipendenti della banca convenuta, assunti come testi, i quali hanno confermato che prima di eseguire le operazioni richieste dall'attore lo avevano debitamente informato, anche attraverso la consegna di schede prodotto ed avvertimenti manoscritti, in ordine alla natura, le caratteristiche e i profili di rischio, compreso il rischio liquidità e di perdita del capitale investito.
In particolare, la teste ha dichiarato che “Era un titolo che Testimone_1 ha richiesto il cliente. Si è parlato delle caratteristiche e della rischiosità del titolo con riferimento al rischio paese e al rischio emittente. Non era un titolo offerto dal nostro servizio consulenza ed era un titolo che aveva acquistato solo l'attore”. Ed ancora che
“Noi non suggerivamo tali prodotti che consideravamo rischiosi per rischio paese e rischio emittente. I bond sono stati acquistati su espressa richiesta del cliente”, precisando che l'acquisto di questa tipologia di titoli non poteva avvenire direttamente sul mercato ma doveva avvenire tramite il servizio Raccolta Ordini interno alla banca e non era possibile l'acquisto on line.
Circostanze confermate anche dalla teste , che ha Testimone_2 seguito l'operazione del 27.9.2016 ed ha confermato che era stato l'attore a chiedere di procedere alla vendita dei titoli, e dal teste , all'epoca responsabile Tes_3 dello sportello della filiale di Verona, che ha dichiarato che “in alcuni casi ho ritenuto opportuno segnalare nell'ordine di acquisto, a volte anche a mano nella scheda prodotto, che sconsigliavo l'acquisto dei bond, avvisando il cliente che si trattava di titoli troppo rischiosi” ed ha precisato che “la profilatura del cliente veniva effettuata a seguito di intervista, riportando mano a mano le risposte fornite dallo stesso”.
Considerato che l'attore, già prima di investire nei bond di cui è causa, aveva sottoscritto anche altri titoli azionari e strumenti finanziari in valuta straniera (doc. 10 parte convenuta) e che dagli atti di causa risulta lo stesso ha effettuato numerose operazioni di acquisto e vendita di bond emessi dal Venezuela secondo uno schema di investimento speculativo, che prevedeva acquisti a breve distanza di tempo al fine di realizzare plusvalenze, gli investimenti effettuati risultano senz'altro appropriati al profilo dell'attore, quale risulta dai richiamati questionari MiFid.
Va parimenti esclusa ogni responsabilità della banca convenuta per l'asserito inadempimento di obblighi informativi nella fase successiva all'acquisto degli stru- menti finanziari di cui è causa poiché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di intermediazione mobiliare, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 58 del 1998 sono finalizzati a consentire al cliente di effettuare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori dei contratti di gestione e di consulenza, devono essere adempiuti in vista dell'operazione da compiere e si esauriscono con essa” (Cass.
17949/2020).
Parimenti infondata è la domanda formulata dall'attore in via subordinata, sul presupposto che l'operazione effettuata in data 21.3.2017 (avente ad oggetto la vendita di bond Venezuela con scadenza 2018 per la somma di USD 58.000,00 ed il contestuale acquisto di bond Venezuela con scadenza al 2031 per la somma di USD
86.000,00) costituirebbe vendita di aliud pro alio o sarebbe viziata per mancanza di qualità per il fatto che lo strumento finanziario acquistato era “illiquido, incompatibile con le caratteristiche di uno strumento finanziario e privo delle qualità essenziali rispetto all'uso a cui è destinato”.
Nella fattispecie in esame non è ravvisabile, infatti, vendita di aliud pro alio, sussistente solo allorché solo quando la cosa venduta “appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti” (Cass. 6596/2016), né può essere accolta la domanda di risoluzione/annullabilità/inefficacia/nullità per mancanza di qualità promesse perché non ha venduto i bond Venezuela di cui è CP_1 causa ma si è limitata ad intermediare la domanda di acquisto con l'offerta di vendita dei medesimi, con conseguente inapplicabilità della richiamata disciplina in materia di compravendita. In ogni caso, come eccepito da parte convenuta, sarebbero ampia- mente decorsi i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1497, comma 2,
c.p.c.
In conseguenza di quanto precede, le domanda attoree vanno interamente rigettate e, in virtù della sua soccombenza, l'attore va condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rifondere alla banca convenuta le spese processuali, come liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite, così provvede:
a) rigetta le domande proposte da nei confronti Parte_1 di Controparte_1
b) condanna a rifondere a Parte_1 CP_1 le spese processuali, che liquida in euro 10.860,00 per compensi, oltre
[...] spese generali 15%, C.p.a. ed IVA (se dovuta) come per legge
Così deciso in Verona, il 29.07.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)