TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 5911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5911 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 15581/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15581 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2 Controparte_3
3 CP_4 Controparte_5
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 27.10.2023
1. , nato in Brasile il [...], in [...] e, unitamente Controparte_1 alla moglie in qualità di genitore esercente la Controparte_7 responsabilità sulla figlia minore
2. nata in [...] il [...], residenti in [...]41 n° 24, Parte_1
IL RA (SP, Brasile),
Dott. Giovanni Calasso 1
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_6 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare lo stato di cittadino italiano iure sanguinis sin dalla nascita, al Sig.
1. , nato in [...] il [...]; Controparte_1 alla minore
2. nata in [...] il [...]; Parte_1
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato nel Comune di Persona_1 Arzignano (VI) il 22.01.1894, figlio di e di , emigrato in Persona_2 Persona_3 Brasile ove, in data, 28.01.1917, contraeva matrimonio con la Sig.ra , senza Persona_4 mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano. Dal predetto matrimonio nasceva in Brasile:
• in data 12.05.1931, il Sig. Dall'unione tra il Sig. Persona_5 Persona_5 e la Sig.ra nasceva:
[...] Parte_2
➢ in data 29.06.1966, il Sig. , odierno ricorrente, Parte_3 originariamente registrato come figlio di e di Persona_6
, ed in forza di sentenza del 29.05.2020 del Parte_2 Parte_2 Tribunale Civile di Fernandopolis, dichiarato come figlio di Persona_7
mutando pertanto il proprio cognome in In data 22.12.1990
[...] CP_1 il Sig. (all'epoca ancora in ) contraeva Controparte_1 Parte_3 matrimonio con la Sig.ra e dalla loro unione Persona_8 nasceva:
✓ in data 22.05.1992, , odierno Controparte_1 ricorrente, il quale in data 26.03.2016 contraeva matrimonio con la Sig.ra e dalla loro unione nasceva: Controparte_7
❖ in data 13.08.2018, odierna Parte_1 ricorrente;
II. Con comparsa depositata in data 10.11.2025 interveniva nel presente procedimento nato in [...] il [...], rappresentato dai CP_8 genitori (odierno ricorrente) e Controparte_1 Controparte_7
, residenti a [...](SP, Brasile), Rua 41 n° 24, rilevando che:
[...]
- era anche egli discendente diretto per nascita del Sig. , Persona_1 padre di e dall'unione di questi con la Sig.ra Persona_5 [...]
nasceva Parte_2
➢ in data 29.06.1966, che, in data 22.12.1990, contraeva Controparte_1 matrimonio con la Sig.ra e dalla loro unione Persona_8 nasceva:
✓ in data 22.05.1992, (odierno ricorrente) Controparte_1 che in data 26.03.2016 contraeva matrimonio con la Sig.ra CP_7
da e dalla loro unione nascevano:
[...] Pt_2
❖ in data 13.08.2018, (odierna Parte_1 ricorrente;
❖ in data 11.03.2024, odierno ricorrente CP_8
Dott. Giovanni Calasso 2
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
IV. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_6 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato nel Persona_1 Comune di Arzignano (VI) il 22.01.1894.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_6
Dott. Giovanni Calasso 3
conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_6 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_6 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti e l'intervenuto sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 27.11.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15581 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2 Controparte_3
3 CP_4 Controparte_5
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 27.10.2023
1. , nato in Brasile il [...], in [...] e, unitamente Controparte_1 alla moglie in qualità di genitore esercente la Controparte_7 responsabilità sulla figlia minore
2. nata in [...] il [...], residenti in [...]41 n° 24, Parte_1
IL RA (SP, Brasile),
Dott. Giovanni Calasso 1
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_6 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare lo stato di cittadino italiano iure sanguinis sin dalla nascita, al Sig.
1. , nato in [...] il [...]; Controparte_1 alla minore
2. nata in [...] il [...]; Parte_1
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato nel Comune di Persona_1 Arzignano (VI) il 22.01.1894, figlio di e di , emigrato in Persona_2 Persona_3 Brasile ove, in data, 28.01.1917, contraeva matrimonio con la Sig.ra , senza Persona_4 mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano. Dal predetto matrimonio nasceva in Brasile:
• in data 12.05.1931, il Sig. Dall'unione tra il Sig. Persona_5 Persona_5 e la Sig.ra nasceva:
[...] Parte_2
➢ in data 29.06.1966, il Sig. , odierno ricorrente, Parte_3 originariamente registrato come figlio di e di Persona_6
, ed in forza di sentenza del 29.05.2020 del Parte_2 Parte_2 Tribunale Civile di Fernandopolis, dichiarato come figlio di Persona_7
mutando pertanto il proprio cognome in In data 22.12.1990
[...] CP_1 il Sig. (all'epoca ancora in ) contraeva Controparte_1 Parte_3 matrimonio con la Sig.ra e dalla loro unione Persona_8 nasceva:
✓ in data 22.05.1992, , odierno Controparte_1 ricorrente, il quale in data 26.03.2016 contraeva matrimonio con la Sig.ra e dalla loro unione nasceva: Controparte_7
❖ in data 13.08.2018, odierna Parte_1 ricorrente;
II. Con comparsa depositata in data 10.11.2025 interveniva nel presente procedimento nato in [...] il [...], rappresentato dai CP_8 genitori (odierno ricorrente) e Controparte_1 Controparte_7
, residenti a [...](SP, Brasile), Rua 41 n° 24, rilevando che:
[...]
- era anche egli discendente diretto per nascita del Sig. , Persona_1 padre di e dall'unione di questi con la Sig.ra Persona_5 [...]
nasceva Parte_2
➢ in data 29.06.1966, che, in data 22.12.1990, contraeva Controparte_1 matrimonio con la Sig.ra e dalla loro unione Persona_8 nasceva:
✓ in data 22.05.1992, (odierno ricorrente) Controparte_1 che in data 26.03.2016 contraeva matrimonio con la Sig.ra CP_7
da e dalla loro unione nascevano:
[...] Pt_2
❖ in data 13.08.2018, (odierna Parte_1 ricorrente;
❖ in data 11.03.2024, odierno ricorrente CP_8
Dott. Giovanni Calasso 2
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
IV. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_6 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato nel Persona_1 Comune di Arzignano (VI) il 22.01.1894.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_6
Dott. Giovanni Calasso 3
conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_6 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_6 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti e l'intervenuto sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 27.11.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4