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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/12/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 452/2020 R.G.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. IN SA -- Presidente
Dott. Federica Rende -- Consigliera
Dott. AL PR - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero in epigrafe, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Elena n. 2, C.F.: ; , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
18.1.1958, ivi residente in [...], C.F.: C.F._2
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
n° 2, C.F.: rappresentati e difesi dall'avv. C.F._3 Parte_2
C.F.: elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in C.F._2
Messina, via Nina da Messina, n° 2 - PEC: Email_1
Appellanti
CONTRO
, nato a [...] l'[...], ivi residente a[...]
12, C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Pipino, C.F.: C.F._4
, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Palmi, C.F._5
Corso Tenente Aldo Barbaro n. 39, fax 0966.25060, PEC:
Email_2
Appellato
Oggetto: appello la sentenza n. 12/2020 del Tribunale di Palmi, Sezione civile, emessa il
2/1/2020 e pubblicata il 3/1/2020, nel proc. n. 212/2014 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio i Controparte_1 fratelli e , nella qualità di eredi e aventi causa della Parte_2 Pt_3 Pt_1 signora al fine di ottenere - previo accertamento dell'espletamento Persona_1 dell'incarico di amministratore generale dei fondi di quest'ultima secondo correttezza e fedeltà e del diritto al compenso maturato per l'attività prestata - la condanna al pagamento della somma di € 36.518,57, o di quella diversa quantificata all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della propria domanda l'attore esponeva che il 5 novembre 1992, con atto notarile, era stato nominato da procuratore generale per gestire i beni da lei Persona_1 posseduti, situati nei comuni di Cittanova e San IO MO. A margine dell'accordo, le parti concordavano un compenso forfetario per ogni annata agraria, oltre delle spese vive e delle somme anticipate nell'espletamento dell'incarico. L'attore precisava di aver amministrato i beni delle sorelle ( e ) fino al 2006, e Per_1 Per_1 Per_2 Per_3 successivamente quelli della sola fino al 2013. tuttavia, non aveva Per_1 Persona_1 corrisposto i compensi spettanti al mandatario per le attività svolte tra le annate agrarie
2000/2001 e 2011/2012, accumulando un debito complessivo pari a € 26.969,77. Dopo la morte di l'amministratore aveva continuato a svolgere il proprio incarico Persona_1 anche per tutto l'anno 2013, senza ricevere alcun compenso, portando il credito complessivo a € 36.518,57.
Con comparsa depositata in data 19/05/2014, si costituivano gli eredi di i Persona_1 quali chiedevano il rigetto delle domande attoree. In via preliminare, eccepivano che il mandatario avrebbe agito in conflitto di interessi con la mandante e, pertanto, sostenevano la nullità del rapporto giuridico e degli atti compiuti. In particolare, contestavano all'attore di aver percepito personalmente i contributi comunitari Agea tra il 1999 e il 2002, sebbene tali somme spettassero alla mandante;
di aver estirpato e venduto 175 ulivi plurisecolari nel
2002, senza rendicontare i relativi ricavi;
di aver presentato istanza al Comune di San
pag. 2/15 IO MO per l'approvazione di un Piano per insediamenti produttivi in assenza di preventiva autorizzazione. Inoltre, rilevavano l'assoluta genericità della domanda e il totale difetto di prova, e si escludeva di aver mai conferito al incarico di prosecuzione CP_1 della gestione dopo la morte della dante causa.
Il giudizio veniva istruito mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, prova per testi, interrogatorio formale e c.t.u.
Con sentenza n. 12/2020, il Tribunale di Palmi condannava gli eredi di Persona_1 ciascuno in proporzione alla quota ereditaria, al pagamento, in favore di
[...]
, della complessiva somma di € 24.270,71 oltre interessi dalla domanda al CP_1 soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite, ponendo a carico di attore e convenuti, nella misura del 50%, le spese per l'attività di consulenza tecnica d'ufficio.
Con atto iscritto a ruolo il 14 settembre 2020 i germani , e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello contro la predetta sentenza, eccependone la nullità per Pt_3 violazione degli artt. 25, 102, c. 1, e 111, c. 2, Cost., dell'art. 6 CEDU, dell'art 47 del
Trattato UE, dell'art. 158 c.p.c. e degli artt. 7 bis e 7 ter DPR 12/1941. In via subordinata, hanno sollevato dubbi di legittimità costituzionale (artt. 106 e 97 Cost. in relazione alla
Legge 28.4.2016 n. 57), hanno denunciato la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nonché la carenza assoluta di motivazione. Nel merito hanno contestato la nullità del rapporto per conflitto di interessi, l'ammissione di documenti tardivi, e hanno richiesto il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
L'appellato si è costituito eccependo, in via preliminare, l'intervenuto Controparte_1 giudicato in conseguenza della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'appello. In ogni caso, ha contestato l'impugnazione nel merito, ritenendola infondata, e ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e comunque l'infondatezza dell'appello, con conseguente condanna degli appellanti al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
Con ordinanza depositata il 20 maggio 2022, il Collegio ha ritenuto di decidere le questioni pregiudiziali congiuntamente al merito, disponendo il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza depositata il 30 giugno 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pag. 3/15 MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Sull'eccezione di giudicato. L'appellato, in via preliminare, Controparte_1 ha sollevato eccezione di giudicato, sostenendo l'avvenuto decorso del termine breve di impugnazione. Ad avviso dell'appellato, la notificazione della sentenza sarebbe stata regolarmente effettuata nei confronti dell'avv. - la quale, nel corso del Parte_2 giudizio, aveva assunto la duplice veste di parte convenuta e di difensore - presso la sua residenza in Messina.
Giova immediatamente precisare che, ai fini della decorrenza del temine breve di impugnazione, la notifica della sentenza di primo grado non può essere effettuata alla parte personalmente, salvo che si tratti di parte non costituita in giudizio.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che «la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi
l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza» (Sez. Un., sent. n. 20866 del 30/09/2020).
Seguendo la medesima linea interpretativa, si è anche precisato che «la notificazione della sentenza eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito giusta gli artt. 170, comma 1, e 285 c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve
d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario, salvo che si tratti di parte non costituita in giudizio» (Cass. civ., III sez., sent. n. 13426/2023).
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado risulta notificata alle parti personalmente e non al procuratore costituito, come si evince dalla relazione di notificazione. Tutti i destinatari, incluso lo stesso avvocato hanno ricevuto l'atto al proprio Parte_2 domicilio personale, come chiaramente indicato dalla dicitura "presso il suo domicilio".
Anche la notifica all'Avv. parte del procedimento costituita personalmente, è Pt_2 stata effettuata a titolo personale, con conseguente inidoneità della stessa a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. In assenza di tale presupposto, il termine applicabile per pag. 4/15 proporre impugnazione resta quello ordinario di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, spirato il 6/10/2020. L'eccezione, pertanto, deve essere respinta.
B) Sulle richieste istruttorie
Gli appellanti hanno insistito nel chiedere al giudice di acquisire d'ufficio i documenti relativi ai piani urbanistici del Comune di San IO MO e le informazioni su eventuali finanziamenti pubblici concessi alle due aziende agricole IA OR e sorelle
OR. Inoltre, hanno rinnovato la richiesta di una perizia tecnica per determinare il valore dei 175 ulivi secolari che sono stati sradicati, nonché il rinnovo della c.t.u.
Alla luce degli atti di causa e in considerazione di quanto si dirà appresso, le istanze istruttorie proposte dagli appellanti appaiono superflue e irrilevanti e, pertanto, devono essere rigettate. Peraltro, gli stessi appellanti, in qualità di eredi, avrebbero potuto attivarsi autonomamente e tempestivamente per acquisire documenti e informazioni pertinenti e fornire elementi utili alla stima del valore della legna venduta.
Motivi 1-2) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 25, 102, c. 1, e 111, c. 2, Cost.; dell'art. 6 CEDU;
dell'art 47 del Trattato UE;
dell'art. 158 cpc e degli artt. 7 bis e 7 ter DPR
12/1941 - In subordine, illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 106 e 97 Cost. in relazione alla Legge 28.4.2016 n. 57.
Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno eccepito la nullità della sentenza per la carenza di un provvedimento di formale e legittima assegnazione della causa al Giudice che l'ha decisa, dott.ssa Emanuela Ruscio, con conseguente violazione degli artt. 25 e 111, co. 2°, Cost;
art. 6 CEDU e art. 47 del Trattato UE.
Con il secondo motivo, gli appellanti hanno contestato la sentenza in quanto pronunciata da un giudice privo della potestas iudicandi, sostenendo che i giudici onorari non sarebbero legittimati a decidere controversie di rilevante valore economico, integrando tale attribuzione una violazione degli artt. 106 e 97 Cost.
L'appellato ha controdedotto che la decisione del giudice onorario non invalida la sentenza, trattandosi di una mera irregolarità o tuttalpiù di una nullità relativa, e che, comunque, i giudici onorari hanno poteri assimilabili a quelli togati e possono decidere ogni causa salvo divieti espressi.
pag. 5/15 Le suddette censure sono infondate.
In via preliminare, si rileva che l'assegnazione delle cause ai magistrati rientra nell'organizzazione interna dell'Ufficio giudiziario e avviene secondo criteri tabellari previamente stabiliti, approvati dal Consiglio Superiore della Magistratura e pubblicamente consultabili.
A tal proposito la Cassazione ha precisato che: «la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del Presidente del Tribunale, perché, ai sensi del primo comma dell'art. 156 cod. proc. civ. la nullità di un atto per inosservanza di forme non può esser pronunciata se non è comminata dalla legge e pertanto è configurabile una mera irregolarità, inidonea a produrre alcuna conseguenza negativa sugli atti processuali
o sulla sentenza» (Cass. n. 6964 del 2011). In altra occasione la Corte ha pure specificato che la decisione di un giudice onorario su una materia non assegnatagli dalle tabelle dell'ufficio non è nulla, ma costituisce una semplice irregolarità (Cass. civ., sent. n.
19660/2016).
Dunque, la mancata allegazione del provvedimento di assegnazione non comporta di per sé la nullità della sentenza.
Quanto ai giudici onorari, l'art. 106 della Costituzione consente la nomina di magistrati onorari "per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli", e la normativa vigente disciplina in modo dettagliato le competenze e i limiti di esercizio della giurisdizione da parte degli stessi. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, i giudici onorari hanno poteri assimilabili a quelli togati e possono decidere ogni causa salvo divieti espressi.
La Cassazione, con sentenza n. 22845 del 2016 ha avuto modo di precisare che: «i giudici onorari -- sia in qualità di giudici monocratici che di componenti di un collegio -- possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, come si evince dall'art. 106 Cost.»; nell'occasione hanno pure specificato che la loro presenza è legittima anche in caso di carenza di organico, svolgendo questi una funzione suppletiva.
pag. 6/15 Nel caso di specie, la controversia è stata decisa da un giudice onorario nell'ambito di funzioni monocratiche e non risulta alcuna violazione dei limiti costituzionali o tabellari.
Inoltre, non è previsto alcun limite di valore assoluto per le cause trattabili dai giudici onorari, purché rientrino nelle competenze attribuite per legge.
Pertanto, non si ravvisa alcuna lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), né una violazione dell'art. 106 Cost., e i motivi devono essere rigettati.
Motivi 3-4-5) Violazione degli artt. 101 e 112 cpc e degli artt. 24 e 111 Cost. per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato - Difetto assoluto di motivazione -- Motivazione apparente e abnorme - Violazione degli artt. 1229, 1362 e segg. e 1418 cc.
Col terzo motivo, gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza per aver applicato il principio della ragione più liquida, accogliendo la domanda senza pronunciarsi sulle eccezioni sollevate dai convenuti e odierni appellanti.
La prima eccezione riguardava la nullità del rapporto per conflitto di interesse. Il CP_1 avrebbe percepito i contributi comunitari Agea nelle annate 1999/2002 in proprio anziché come procuratore della avrebbe estirpato e venduto 175 piante di ulivo secolari;
Per_1 avrebbe presentato istanza di approvazione di un Piano per insediamenti produttivi senza averne il potere.
Gli appellanti hanno contestato anche la genericità assoluta e il totale difetto di prova della domanda attorea, basata su prospetti riepilogativi non supportati da documentazione giustificativa né da rendiconto delle attività svolte.
Col quarto motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza per vizio di motivazione, lamentando che la stessa avrebbe disatteso le eccezioni difensive senza fornire adeguata giustificazione. La decisione si fonderebbe sull'interpretazione - errata e d'ufficio - di una clausola dell'atto notarile avente ad oggetto la ratifica ab origine di ogni atto compiuto dal mandatario. Ad avviso degli appellanti, tale interpretazione, mai invocata dall'attore, sarebbe nulla ex art. 1229 c.c. poiché esonererebbe il mandatario da responsabilità per inadempimento.
pag. 7/15 Con il quinto motivo, gli appellanti hanno censurato ulteriormente la sentenza sotto l'ulteriore aspetto della lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, ribadendo che la clausola, anche se inserita, sarebbe comunque nulla per legge e il giudice avrebbe dovuto rilevare questa nullità d'ufficio.
L'appellato ha argomentato che in due vertenze analoghe (concluse con sentenza n.
239/2012 del Tribunale di Cinquefrondi e n. 57/2016 del Tribunale di Palmi) contro gli aventi causa delle altre due sorelle di è stata accertata l'esaustività del Persona_1 rendiconto e l'ampiezza dei poteri a lui attribuiti, invocando l'efficacia riflessa di quei giudicati.
Nell'articolare dette censure, gli odierni appellanti hanno criticato la sentenza di primo grado anche per aver deciso sulla base della ragione più liquida, omettendo di vagliare le questioni prospettate da essi convenuti. Sul punto, tuttavia, si osserva che la valorizzazione della ragione più liquida comporta, fisiologicamente, l'assorbimento delle altre questioni.
Nel caso in esame, infatti, i rilievi “assorbiti” dalla decisione di primo grado e riproposti dai germani nell'odierno giudizio non sono idonei a scalfire la sentenza Pt_2 impugnata.
Con riferimento alle richieste di contributi presentate dal è dirimente osservare CP_1 che le facoltà di presentare istanze e di riscuotere i contributi erano espressamente previste nell'ampio mandato conferitogli con atto notarile.
Inoltre, dalla c.t.u. è emerso che la procedura adottata dal - consistente nella CP_1 presentazione di una domanda unitaria di contribuiti e nella successiva imputazione pro- quota degli stessi alle aziende gestite - rientra in una pratica gestionale consolidata e ordinaria nel comparto agricolo. Tale qualificazione è direttamente corroborata dalla consulenza tecnica in atti, che definisce questo modus operandi una "normale prassi" nell'ambito del comparto agricolo (pag. 62 ctu). La convergenza degli interessi delle aziende scongiura in radice il potenziale conflitto.
Il Consulente, rispondendo alle osservazioni delle parti, ha addirittura constatato che l'azienda aveva percepito di più rispetto a quanto di sua spettanza: «Sulla Persona_1 base di tale rielaborazione, risulta che per gli anni 1999-2004 i contributi erogati dall'Agea e spettanti pro-quota alla Signora sono pari complessivamente ad Persona_1
pag. 8/15 €uro 59.537,94 e quelli imputati dall'attore sono pari complessivamente ad €uro
63.353,99, pervenendo a una differenza di contributi pari ad €uro 3.858,51 che la Signora ha percepito in più del dovuto» (ctu pagg. 56 e 57). Persona_1
Alla luce di ciò, non si ravvisa nella condotta del alcun conflitto di interessi con CP_1 la mandante. Peraltro, la volontà di non opporsi a una gestione comune è desumibile dalla stessa scelta delle sorelle di formalizzare l'incarico con un unico atto notarile Per_1 nominandolo "procuratore generale" con facoltà di amministrare tutti i beni.
Anche le sentenze amministrative versate in atti hanno confermato che il in CP_1 virtù del mandato conferitogli, era legittimato a richiedere i contributi, né risulta che se ne sia, anche solo in parte indebitamente appropriato, essendo per contro emersi errori di calcolo a suo danno.
Avuto riguardo alla questione dell'estirpazione degli ulivi e vendita della legna (€
10.845,45, regolarmente rendicontati nel bilancio 2001-2002) è dirimente osservare che l'operazione era stata preventivamente comunicata alla mandante, come da ultimo confermato anche nella memoria di replica depositata in questo giudizio dall'Avv. in data 18.10.2025, nella quale si legge che il aveva Parte_2 CP_1 consigliato alla di estirpare l'uliveto e procedere a un nuovo impianto. A fronte di ciò Per_1 non risulta che la si sia opposta, dovendosi invece ritenere che essa abbia condiviso Per_1 la proposta, come può evincersi documentalmente anche dalla nota della C.C.I.A.A. di
Reggio Calabria, prot. n. 12735 del novembre 2002, indirizzata per conoscenza alla stessa con la quale le si comunicava la delibera di autorizzazione all'estirpazione Persona_1 delle piante d'ulivo.
Inoltre, come osservato anche dal c.t.u., non vi sono elementi per valutare la congruità del prezzo di vendita della legna. Peraltro, l'eventuale scarsa convenienza dell'operazione, quand'anche provata, non sarebbe stata di per sé sufficiente a dimostrare il conflitto di interessi del mandatario.
Sulla rendicontazione, i prospetti redatti dal espongono in modo analitico ogni CP_1 operazione attraverso voci specifiche quali data, descrizione, entrate, uscite e saldo, permettendo così al mandante una completa e trasparente ricostruzione della gestione. Il
c.t.u. ha specificato che tali prospetti: «sebbene non siano corrispondenti a quelli previsti
pag. 9/15 dalla legislazione civilistica/fiscale ma siano solo prospetti/rendiconti interni redatti dal
Sig. permettono di verificarne l'operato e quindi l'attività gestoria di fatto CP_1 svolta dallo stesso» (pagg. 20-21 ctu).
La Cassazione ha precisato che: «in tema di mandato oneroso, l'obbligo di rendiconto gravante sul mandatario consiste nell'informare il mandante di "ciò che è accaduto" con la relativa documentazione di spesa, e non comprende anche l'obbligo di spiegare "ciò che sarebbe dovuto accadere", essendo onere del mandante, una volta che l'informazione doverosa sia stata resa, non solo di specificare le partite che intende mettere in discussione, ma anche di dimostrare la fondatezza degli specifici motivi di critica» (Cass., sez. I, sent. n. 25904/2009).
Dagli atti emerge che esisteva una consuetudine consolidata di revisione comune della contabilità, e tale modalità era stata adottata anche durante la gestione di
[...]
. Il sistema di gestione fondato sulla rendicontazione periodica mediante invio CP_1 annuale di lettere raccomandate alla proprietarie dei fondi amministrati, contenenti il sollecito di pagamento e il relativo prospetto contabile, è rimasto in vigore, e i destinatari avevano l'onere di contestare puntualmente in caso di mancata condivisione.
Sull'interpretazione della clausola contrattuale, il giudice di primo grado ha ritenuto che la mandante, con l'attribuzione dell'incarico, avesse conferito al poteri CP_1 eccezionalmente ampi. Sul punto è chiara la clausola finale dell'atto notarile del 5.11.1992:
"le comparenti conferiscono al nominato procuratore generale tutti i poteri e le facoltà necessari e richiesti per l'espletamento del mandato, senza alcuna riserva, in modo che non si possa mai opporre al medesimo procuratore mancanza o imprecisione di poteri".
L'obiezione mossa alla sentenza è infondata. Nel caso di specie, l'atto notarile, prodotto in giudizio e ritualmente acquisito, è divenuto un elemento di valutazione a disposizione del giudice, il quale ha il potere-dovere di esaminarlo integralmente e di trarne ogni conseguenza giuridica rilevante, anche in relazione ad aspetti o clausole non specificamente evidenziati dalle parti. L'interpretazione della clausola contrattuale non costituisce un'attività "d'ufficio" quanto espressione dell'attività di ermeneutica contrattuale, attività tipica che compete al giudice del merito.
pag. 10/15 La clausola in questione non va letta come una "ratifica preventiva" quanto come la massima estensione dei poteri conferiti al "senza alcuna riserva". CP_1
Contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, non si traduce in una clausola di esonero della responsabilità per inadempimento, quanto nella presa d'atto che il mandato è tanto ampio da non aver bisogno di alcuna ratifica, rimanendo comunque il mandatario legalmente responsabile per dolo o colpa grave. La clausola, espressione lecita dell'autonomia contrattuale, definisce l'ampiezza del mandato e non integra un patto di esonero da responsabilità, vietato dall'art. 1229 c.c.
I suddetti motivi, pertanto, devono essere respinti.
6-7) Violazione degli artt. 1362 e segg., 1418, 1421 e 2697 c.c.; degli artt. 101, 112, 115,
116, 183, 198 e segg. cpc;
art. 87 disp. att. cpc - Ammissione di documenti tardivi - Diritto al compenso.
Con il sesto motivo gli appellanti hanno ribadito l'inidoneità dei prospetti contabili presentati dal contestando pure i risultati della gestione non esaminati dal CP_1 giudice. Hanno inoltre censurato l'ammissione da parte del giudice di documentazione tardiva rilevante per la consulenza contabile, in violazione della giurisprudenza consolidata.
Col settimo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza per aver riconosciuto al un compenso/rimborso spese mai pattuito in alcun accordo scritto e, pertanto, CP_1 non dovuto, evidenziando la mancanza di idonea documentazione giustificativa. Hanno lamentato che i prospetti riepilogativi non forniscono alcuna prova concreta dello svolgimento delle attività dichiarate e rilevato che gli stessi sarebbero inattendibili, incomprensibili e lacunosi, segnalando ancora l'asserito conflitto di interessi e la sottovalutazione nella vendita di 175 ulivi secolari.
L'appellato ha controdedotto che l'istruttoria e non ha offerto elementi di prova di condotte inadempienti dell'amministratore sia stato inadempiente ed ha evidenziato di essere stato regolarmente pagato e rimborsato per le gestioni relative ad annate precedenti.
La questione dell'idoneità dei rendiconti è stata già trattata nel motivo n. 3), riconoscendone l'adeguatezza, anche in considerazione delle valutazioni espresse nella c.t.u. espletata nel giudizio d primo grado. Preme poi evidenziare che la censura mossa pag. 11/15 dagli appellanti risulta infondata anche alla luce dell'ampiezza dei poteri conferiti dalla al Per_1 CP_1
Al riguardo, si precisa che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, le espressioni “senza alcuna riserva, in modo che non si possa mai opporre al medesimo procuratore mancanza o imprecisione di poteri” e “con promessa, sin da ora di avere per rato e valido, sotto gli obblighi di legge, l'operato del procuratore, non si traducono in una clausola di esonero della responsabilità per inadempimento, quanto nella presa d'atto che il mandato è tanto ampio da non aver bisogno di alcuna ratifica, poiché qualsiasi atto lecito compiuto dal procuratore rientrerà automaticamente nei limiti del suo mandato, rimanendo comunque legalmente responsabile per dolo o colpa grave.
Avuto riguardo, invece, alla documentazione integrativa fornita al c.t.u., si rileva che il giudice di prime cure aveva autorizzato l'utilizzazione dei documenti “afferenti a documentazione già prodotta all'esito dell'introduzione del giudizio ma che risultava illeggibile al consulente" (ordinanza del 19.1.19). La sentenza ha poi precisato che «È sufficiente confrontare la documentazione già risultante agli atti di causa e quella elencata dal c.t.u. nella relazione finale per verificare che non sussiste nessuna lesione del contraddittorio, avendo l'attrice esibito direttamente al c.t.u. quella documentazione oggetto di domanda secondo i dettami disposti da questo tribunale» (sent. primo grado - pag. 6).
La motivazione del Tribunale è pienamente condivisibile, tenuto conto della copiosa documentazione prodotta da parte attrice. Da tale imponente mole documentale discende la possibilità che un singolo documento potesse risultare riprodotto in modo imperfetto, integrando un vizio di natura puramente formale e materiale, a fronte di un rituale e tempestivo deposito della documentazione stessa.
Sul diritto al compenso, è appena il caso di ricordare che, ai sensi dell'art. 1709 c.c., il mandato si presume oneroso e che la misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi;
in mancanza è determinata dal giudice.
Nel caso di specie, non solo non vi è prova di un accordo esplicito che ne prevedesse la gratuità, ma dalla documentazione in atti si evince chiaramente il carattere oneroso, anche in virtù delle richieste di pagamento e dei rendiconti inoltrati dal mandatario alla mandante.
pag. 12/15 Per contro, parte appellante si limita criticare genericamente l'impianto probatorio avversario, senza dimostrare di avere mai sollevato specifiche e tempestive contestazioni ai conti presentati dal mandatario. Gli argomenti degli appellanti non sono quindi idonei a dimostrare una gestione inadeguata o contraria a buona fede o, comunque,
l'inadempimento del mandatario.
Anche i suddetti motivi, pertanto, sono infondati.
8-9) Riproposizione delle eccezioni non esaminate - Nullità del rapporto e degli atti compiuti per ulteriori profili di conflitto di interessi.
Con l'ottavo motivo gli appellanti hanno contestato il compenso richiesto, affermando che l'appellato ha percepito gli aiuti comunitari Agea legati alla produzione agricola tra il 1999
e il 2003, avendo presentato a suo nome la domanda per la fissazione dei titoli all'aiuto. avrebbe contestato l'indebita percezione davanti al TAR di Reggio Calabria, Persona_1 pronunciatosi con le sentenze n. 120/09 e n. 121/09.
Con il nono motivo gli appellanti hanno ribadito il conflitto di interessi e l'inadempimento del sostenendo che il mandatario sapesse che la domanda di approvazione di un CP_1
Piano per insediamenti produttivi, essendo firmata dallo stesso senza averne titolo, non sarebbe stata esaminata dal Comune. Hanno ribadito la questione circa la vendita degli ulivi.
Come già osservato precedentemente, il motivo è stato già ampiamente trattato, tuttavia la questione, vista sotto l'ulteriore aspetto della richiamante sentenze amministrative, merita alcune precisazioni.
Gli odierni appellanti hanno prodotto due sentenze del Tar di Reggio Calabria (nn. 120/09
e 121/09), a riprova della contestazione della percezione degli aiuti comunitari da parte del
A differenza di quanto opinato dagli appellanti, tali sentenze (rese nei confronti CP_1 di soggetti diversi dagli odierni appellati, ma relative a procedimenti per analoghe vicende) hanno riconosciuto che il in virtù del mandato conferitogli dai proprietari dei CP_1 fondi da lui gestiti, era legittimato a presentare a proprio nome le domande di contributi e di riscuoterli, fatti salvi, ovviamente, nei rapporti privatistici, i diritti dei proprietari. Sotto tale ultimo profilo, peraltro, si è già detto che la c.t.u. ha accertato errori di calcolo in pag. 13/15 danno dello stesso né le controparti hanno provato che lo stesso abbia CP_1 indebitamente riscosso e trattenuto per sé importi maggiori.
Quanto al preteso conflitto sull'istanza urbanistica, l'intera argomentazione degli appellanti si fonda su un presunto "interesse contrario" del mandatario, il quale avrebbe presentato a proprio nome l'istanza di lottizzazione dei terreni da lui amministrati. Premesso che tale asserito errore non può essere assunto di per sé a indice di conflitto di interessi con la mandante, invero non meglio descritto né provato, si rileva che il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, ai sensi dell'art 1394 cod. civ., rende annullabile il contratto concluso dal rappresentante con il terzo nell'esecuzione del mandato, ma non la procura, perché nell'ambito dell'attività procuratoria, la sussistenza del conflitto si può manifestare esclusivamente nella successiva attività negoziale che sia estrinsecazione dei poteri rappresentativi attribuiti dal rappresentato (Cass., Ord. 16 dicembre 2022, n. 36967).
Peraltro, contrariamente a quanto asserito dagli appellanti, la domanda è stata esaminata dal essendovi prova in atti della comunicazione di avvio del relativo CP_2 procedimento.
Anche i suddetti motivi, pertanto, sono infondati.
La regolamentazione delle spese.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico degli appellanti.
Alla liquidazione si procede tenuto conto del valore della causa e sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00 facendo riferimento alla misura media prevista dagli stessi parametri, non sussistendo validi motivi per discostarsene, salvo che per la fase istruttoria e/o di trattazione, liquidata nella misura minima, in considerazione del minore impegno richiesto e non essendosi proceduto ad istruzione in appello. Le competenze sono, pertanto, liquidate in complessivi € 4.888,00 (fase di studio della controversia, valore medio: €
1.134,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00; fase decisionale, valore medio: € 1.911,00) oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge, in favore di Controparte_1
pag. 14/15 Occorre dare atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, perché parte appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti e al Parte_2 Parte_3 Parte_1
pagamento, in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 4888,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
Attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
AL PR IN SA
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 452/2020 R.G.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. IN SA -- Presidente
Dott. Federica Rende -- Consigliera
Dott. AL PR - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero in epigrafe, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Elena n. 2, C.F.: ; , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
18.1.1958, ivi residente in [...], C.F.: C.F._2
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
n° 2, C.F.: rappresentati e difesi dall'avv. C.F._3 Parte_2
C.F.: elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in C.F._2
Messina, via Nina da Messina, n° 2 - PEC: Email_1
Appellanti
CONTRO
, nato a [...] l'[...], ivi residente a[...]
12, C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Pipino, C.F.: C.F._4
, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Palmi, C.F._5
Corso Tenente Aldo Barbaro n. 39, fax 0966.25060, PEC:
Email_2
Appellato
Oggetto: appello la sentenza n. 12/2020 del Tribunale di Palmi, Sezione civile, emessa il
2/1/2020 e pubblicata il 3/1/2020, nel proc. n. 212/2014 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio i Controparte_1 fratelli e , nella qualità di eredi e aventi causa della Parte_2 Pt_3 Pt_1 signora al fine di ottenere - previo accertamento dell'espletamento Persona_1 dell'incarico di amministratore generale dei fondi di quest'ultima secondo correttezza e fedeltà e del diritto al compenso maturato per l'attività prestata - la condanna al pagamento della somma di € 36.518,57, o di quella diversa quantificata all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della propria domanda l'attore esponeva che il 5 novembre 1992, con atto notarile, era stato nominato da procuratore generale per gestire i beni da lei Persona_1 posseduti, situati nei comuni di Cittanova e San IO MO. A margine dell'accordo, le parti concordavano un compenso forfetario per ogni annata agraria, oltre delle spese vive e delle somme anticipate nell'espletamento dell'incarico. L'attore precisava di aver amministrato i beni delle sorelle ( e ) fino al 2006, e Per_1 Per_1 Per_2 Per_3 successivamente quelli della sola fino al 2013. tuttavia, non aveva Per_1 Persona_1 corrisposto i compensi spettanti al mandatario per le attività svolte tra le annate agrarie
2000/2001 e 2011/2012, accumulando un debito complessivo pari a € 26.969,77. Dopo la morte di l'amministratore aveva continuato a svolgere il proprio incarico Persona_1 anche per tutto l'anno 2013, senza ricevere alcun compenso, portando il credito complessivo a € 36.518,57.
Con comparsa depositata in data 19/05/2014, si costituivano gli eredi di i Persona_1 quali chiedevano il rigetto delle domande attoree. In via preliminare, eccepivano che il mandatario avrebbe agito in conflitto di interessi con la mandante e, pertanto, sostenevano la nullità del rapporto giuridico e degli atti compiuti. In particolare, contestavano all'attore di aver percepito personalmente i contributi comunitari Agea tra il 1999 e il 2002, sebbene tali somme spettassero alla mandante;
di aver estirpato e venduto 175 ulivi plurisecolari nel
2002, senza rendicontare i relativi ricavi;
di aver presentato istanza al Comune di San
pag. 2/15 IO MO per l'approvazione di un Piano per insediamenti produttivi in assenza di preventiva autorizzazione. Inoltre, rilevavano l'assoluta genericità della domanda e il totale difetto di prova, e si escludeva di aver mai conferito al incarico di prosecuzione CP_1 della gestione dopo la morte della dante causa.
Il giudizio veniva istruito mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, prova per testi, interrogatorio formale e c.t.u.
Con sentenza n. 12/2020, il Tribunale di Palmi condannava gli eredi di Persona_1 ciascuno in proporzione alla quota ereditaria, al pagamento, in favore di
[...]
, della complessiva somma di € 24.270,71 oltre interessi dalla domanda al CP_1 soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite, ponendo a carico di attore e convenuti, nella misura del 50%, le spese per l'attività di consulenza tecnica d'ufficio.
Con atto iscritto a ruolo il 14 settembre 2020 i germani , e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello contro la predetta sentenza, eccependone la nullità per Pt_3 violazione degli artt. 25, 102, c. 1, e 111, c. 2, Cost., dell'art. 6 CEDU, dell'art 47 del
Trattato UE, dell'art. 158 c.p.c. e degli artt. 7 bis e 7 ter DPR 12/1941. In via subordinata, hanno sollevato dubbi di legittimità costituzionale (artt. 106 e 97 Cost. in relazione alla
Legge 28.4.2016 n. 57), hanno denunciato la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nonché la carenza assoluta di motivazione. Nel merito hanno contestato la nullità del rapporto per conflitto di interessi, l'ammissione di documenti tardivi, e hanno richiesto il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
L'appellato si è costituito eccependo, in via preliminare, l'intervenuto Controparte_1 giudicato in conseguenza della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'appello. In ogni caso, ha contestato l'impugnazione nel merito, ritenendola infondata, e ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e comunque l'infondatezza dell'appello, con conseguente condanna degli appellanti al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
Con ordinanza depositata il 20 maggio 2022, il Collegio ha ritenuto di decidere le questioni pregiudiziali congiuntamente al merito, disponendo il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza depositata il 30 giugno 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pag. 3/15 MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Sull'eccezione di giudicato. L'appellato, in via preliminare, Controparte_1 ha sollevato eccezione di giudicato, sostenendo l'avvenuto decorso del termine breve di impugnazione. Ad avviso dell'appellato, la notificazione della sentenza sarebbe stata regolarmente effettuata nei confronti dell'avv. - la quale, nel corso del Parte_2 giudizio, aveva assunto la duplice veste di parte convenuta e di difensore - presso la sua residenza in Messina.
Giova immediatamente precisare che, ai fini della decorrenza del temine breve di impugnazione, la notifica della sentenza di primo grado non può essere effettuata alla parte personalmente, salvo che si tratti di parte non costituita in giudizio.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che «la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi
l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza» (Sez. Un., sent. n. 20866 del 30/09/2020).
Seguendo la medesima linea interpretativa, si è anche precisato che «la notificazione della sentenza eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito giusta gli artt. 170, comma 1, e 285 c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve
d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario, salvo che si tratti di parte non costituita in giudizio» (Cass. civ., III sez., sent. n. 13426/2023).
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado risulta notificata alle parti personalmente e non al procuratore costituito, come si evince dalla relazione di notificazione. Tutti i destinatari, incluso lo stesso avvocato hanno ricevuto l'atto al proprio Parte_2 domicilio personale, come chiaramente indicato dalla dicitura "presso il suo domicilio".
Anche la notifica all'Avv. parte del procedimento costituita personalmente, è Pt_2 stata effettuata a titolo personale, con conseguente inidoneità della stessa a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. In assenza di tale presupposto, il termine applicabile per pag. 4/15 proporre impugnazione resta quello ordinario di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, spirato il 6/10/2020. L'eccezione, pertanto, deve essere respinta.
B) Sulle richieste istruttorie
Gli appellanti hanno insistito nel chiedere al giudice di acquisire d'ufficio i documenti relativi ai piani urbanistici del Comune di San IO MO e le informazioni su eventuali finanziamenti pubblici concessi alle due aziende agricole IA OR e sorelle
OR. Inoltre, hanno rinnovato la richiesta di una perizia tecnica per determinare il valore dei 175 ulivi secolari che sono stati sradicati, nonché il rinnovo della c.t.u.
Alla luce degli atti di causa e in considerazione di quanto si dirà appresso, le istanze istruttorie proposte dagli appellanti appaiono superflue e irrilevanti e, pertanto, devono essere rigettate. Peraltro, gli stessi appellanti, in qualità di eredi, avrebbero potuto attivarsi autonomamente e tempestivamente per acquisire documenti e informazioni pertinenti e fornire elementi utili alla stima del valore della legna venduta.
Motivi 1-2) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 25, 102, c. 1, e 111, c. 2, Cost.; dell'art. 6 CEDU;
dell'art 47 del Trattato UE;
dell'art. 158 cpc e degli artt. 7 bis e 7 ter DPR
12/1941 - In subordine, illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 106 e 97 Cost. in relazione alla Legge 28.4.2016 n. 57.
Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno eccepito la nullità della sentenza per la carenza di un provvedimento di formale e legittima assegnazione della causa al Giudice che l'ha decisa, dott.ssa Emanuela Ruscio, con conseguente violazione degli artt. 25 e 111, co. 2°, Cost;
art. 6 CEDU e art. 47 del Trattato UE.
Con il secondo motivo, gli appellanti hanno contestato la sentenza in quanto pronunciata da un giudice privo della potestas iudicandi, sostenendo che i giudici onorari non sarebbero legittimati a decidere controversie di rilevante valore economico, integrando tale attribuzione una violazione degli artt. 106 e 97 Cost.
L'appellato ha controdedotto che la decisione del giudice onorario non invalida la sentenza, trattandosi di una mera irregolarità o tuttalpiù di una nullità relativa, e che, comunque, i giudici onorari hanno poteri assimilabili a quelli togati e possono decidere ogni causa salvo divieti espressi.
pag. 5/15 Le suddette censure sono infondate.
In via preliminare, si rileva che l'assegnazione delle cause ai magistrati rientra nell'organizzazione interna dell'Ufficio giudiziario e avviene secondo criteri tabellari previamente stabiliti, approvati dal Consiglio Superiore della Magistratura e pubblicamente consultabili.
A tal proposito la Cassazione ha precisato che: «la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del Presidente del Tribunale, perché, ai sensi del primo comma dell'art. 156 cod. proc. civ. la nullità di un atto per inosservanza di forme non può esser pronunciata se non è comminata dalla legge e pertanto è configurabile una mera irregolarità, inidonea a produrre alcuna conseguenza negativa sugli atti processuali
o sulla sentenza» (Cass. n. 6964 del 2011). In altra occasione la Corte ha pure specificato che la decisione di un giudice onorario su una materia non assegnatagli dalle tabelle dell'ufficio non è nulla, ma costituisce una semplice irregolarità (Cass. civ., sent. n.
19660/2016).
Dunque, la mancata allegazione del provvedimento di assegnazione non comporta di per sé la nullità della sentenza.
Quanto ai giudici onorari, l'art. 106 della Costituzione consente la nomina di magistrati onorari "per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli", e la normativa vigente disciplina in modo dettagliato le competenze e i limiti di esercizio della giurisdizione da parte degli stessi. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, i giudici onorari hanno poteri assimilabili a quelli togati e possono decidere ogni causa salvo divieti espressi.
La Cassazione, con sentenza n. 22845 del 2016 ha avuto modo di precisare che: «i giudici onorari -- sia in qualità di giudici monocratici che di componenti di un collegio -- possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, come si evince dall'art. 106 Cost.»; nell'occasione hanno pure specificato che la loro presenza è legittima anche in caso di carenza di organico, svolgendo questi una funzione suppletiva.
pag. 6/15 Nel caso di specie, la controversia è stata decisa da un giudice onorario nell'ambito di funzioni monocratiche e non risulta alcuna violazione dei limiti costituzionali o tabellari.
Inoltre, non è previsto alcun limite di valore assoluto per le cause trattabili dai giudici onorari, purché rientrino nelle competenze attribuite per legge.
Pertanto, non si ravvisa alcuna lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), né una violazione dell'art. 106 Cost., e i motivi devono essere rigettati.
Motivi 3-4-5) Violazione degli artt. 101 e 112 cpc e degli artt. 24 e 111 Cost. per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato - Difetto assoluto di motivazione -- Motivazione apparente e abnorme - Violazione degli artt. 1229, 1362 e segg. e 1418 cc.
Col terzo motivo, gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza per aver applicato il principio della ragione più liquida, accogliendo la domanda senza pronunciarsi sulle eccezioni sollevate dai convenuti e odierni appellanti.
La prima eccezione riguardava la nullità del rapporto per conflitto di interesse. Il CP_1 avrebbe percepito i contributi comunitari Agea nelle annate 1999/2002 in proprio anziché come procuratore della avrebbe estirpato e venduto 175 piante di ulivo secolari;
Per_1 avrebbe presentato istanza di approvazione di un Piano per insediamenti produttivi senza averne il potere.
Gli appellanti hanno contestato anche la genericità assoluta e il totale difetto di prova della domanda attorea, basata su prospetti riepilogativi non supportati da documentazione giustificativa né da rendiconto delle attività svolte.
Col quarto motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza per vizio di motivazione, lamentando che la stessa avrebbe disatteso le eccezioni difensive senza fornire adeguata giustificazione. La decisione si fonderebbe sull'interpretazione - errata e d'ufficio - di una clausola dell'atto notarile avente ad oggetto la ratifica ab origine di ogni atto compiuto dal mandatario. Ad avviso degli appellanti, tale interpretazione, mai invocata dall'attore, sarebbe nulla ex art. 1229 c.c. poiché esonererebbe il mandatario da responsabilità per inadempimento.
pag. 7/15 Con il quinto motivo, gli appellanti hanno censurato ulteriormente la sentenza sotto l'ulteriore aspetto della lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, ribadendo che la clausola, anche se inserita, sarebbe comunque nulla per legge e il giudice avrebbe dovuto rilevare questa nullità d'ufficio.
L'appellato ha argomentato che in due vertenze analoghe (concluse con sentenza n.
239/2012 del Tribunale di Cinquefrondi e n. 57/2016 del Tribunale di Palmi) contro gli aventi causa delle altre due sorelle di è stata accertata l'esaustività del Persona_1 rendiconto e l'ampiezza dei poteri a lui attribuiti, invocando l'efficacia riflessa di quei giudicati.
Nell'articolare dette censure, gli odierni appellanti hanno criticato la sentenza di primo grado anche per aver deciso sulla base della ragione più liquida, omettendo di vagliare le questioni prospettate da essi convenuti. Sul punto, tuttavia, si osserva che la valorizzazione della ragione più liquida comporta, fisiologicamente, l'assorbimento delle altre questioni.
Nel caso in esame, infatti, i rilievi “assorbiti” dalla decisione di primo grado e riproposti dai germani nell'odierno giudizio non sono idonei a scalfire la sentenza Pt_2 impugnata.
Con riferimento alle richieste di contributi presentate dal è dirimente osservare CP_1 che le facoltà di presentare istanze e di riscuotere i contributi erano espressamente previste nell'ampio mandato conferitogli con atto notarile.
Inoltre, dalla c.t.u. è emerso che la procedura adottata dal - consistente nella CP_1 presentazione di una domanda unitaria di contribuiti e nella successiva imputazione pro- quota degli stessi alle aziende gestite - rientra in una pratica gestionale consolidata e ordinaria nel comparto agricolo. Tale qualificazione è direttamente corroborata dalla consulenza tecnica in atti, che definisce questo modus operandi una "normale prassi" nell'ambito del comparto agricolo (pag. 62 ctu). La convergenza degli interessi delle aziende scongiura in radice il potenziale conflitto.
Il Consulente, rispondendo alle osservazioni delle parti, ha addirittura constatato che l'azienda aveva percepito di più rispetto a quanto di sua spettanza: «Sulla Persona_1 base di tale rielaborazione, risulta che per gli anni 1999-2004 i contributi erogati dall'Agea e spettanti pro-quota alla Signora sono pari complessivamente ad Persona_1
pag. 8/15 €uro 59.537,94 e quelli imputati dall'attore sono pari complessivamente ad €uro
63.353,99, pervenendo a una differenza di contributi pari ad €uro 3.858,51 che la Signora ha percepito in più del dovuto» (ctu pagg. 56 e 57). Persona_1
Alla luce di ciò, non si ravvisa nella condotta del alcun conflitto di interessi con CP_1 la mandante. Peraltro, la volontà di non opporsi a una gestione comune è desumibile dalla stessa scelta delle sorelle di formalizzare l'incarico con un unico atto notarile Per_1 nominandolo "procuratore generale" con facoltà di amministrare tutti i beni.
Anche le sentenze amministrative versate in atti hanno confermato che il in CP_1 virtù del mandato conferitogli, era legittimato a richiedere i contributi, né risulta che se ne sia, anche solo in parte indebitamente appropriato, essendo per contro emersi errori di calcolo a suo danno.
Avuto riguardo alla questione dell'estirpazione degli ulivi e vendita della legna (€
10.845,45, regolarmente rendicontati nel bilancio 2001-2002) è dirimente osservare che l'operazione era stata preventivamente comunicata alla mandante, come da ultimo confermato anche nella memoria di replica depositata in questo giudizio dall'Avv. in data 18.10.2025, nella quale si legge che il aveva Parte_2 CP_1 consigliato alla di estirpare l'uliveto e procedere a un nuovo impianto. A fronte di ciò Per_1 non risulta che la si sia opposta, dovendosi invece ritenere che essa abbia condiviso Per_1 la proposta, come può evincersi documentalmente anche dalla nota della C.C.I.A.A. di
Reggio Calabria, prot. n. 12735 del novembre 2002, indirizzata per conoscenza alla stessa con la quale le si comunicava la delibera di autorizzazione all'estirpazione Persona_1 delle piante d'ulivo.
Inoltre, come osservato anche dal c.t.u., non vi sono elementi per valutare la congruità del prezzo di vendita della legna. Peraltro, l'eventuale scarsa convenienza dell'operazione, quand'anche provata, non sarebbe stata di per sé sufficiente a dimostrare il conflitto di interessi del mandatario.
Sulla rendicontazione, i prospetti redatti dal espongono in modo analitico ogni CP_1 operazione attraverso voci specifiche quali data, descrizione, entrate, uscite e saldo, permettendo così al mandante una completa e trasparente ricostruzione della gestione. Il
c.t.u. ha specificato che tali prospetti: «sebbene non siano corrispondenti a quelli previsti
pag. 9/15 dalla legislazione civilistica/fiscale ma siano solo prospetti/rendiconti interni redatti dal
Sig. permettono di verificarne l'operato e quindi l'attività gestoria di fatto CP_1 svolta dallo stesso» (pagg. 20-21 ctu).
La Cassazione ha precisato che: «in tema di mandato oneroso, l'obbligo di rendiconto gravante sul mandatario consiste nell'informare il mandante di "ciò che è accaduto" con la relativa documentazione di spesa, e non comprende anche l'obbligo di spiegare "ciò che sarebbe dovuto accadere", essendo onere del mandante, una volta che l'informazione doverosa sia stata resa, non solo di specificare le partite che intende mettere in discussione, ma anche di dimostrare la fondatezza degli specifici motivi di critica» (Cass., sez. I, sent. n. 25904/2009).
Dagli atti emerge che esisteva una consuetudine consolidata di revisione comune della contabilità, e tale modalità era stata adottata anche durante la gestione di
[...]
. Il sistema di gestione fondato sulla rendicontazione periodica mediante invio CP_1 annuale di lettere raccomandate alla proprietarie dei fondi amministrati, contenenti il sollecito di pagamento e il relativo prospetto contabile, è rimasto in vigore, e i destinatari avevano l'onere di contestare puntualmente in caso di mancata condivisione.
Sull'interpretazione della clausola contrattuale, il giudice di primo grado ha ritenuto che la mandante, con l'attribuzione dell'incarico, avesse conferito al poteri CP_1 eccezionalmente ampi. Sul punto è chiara la clausola finale dell'atto notarile del 5.11.1992:
"le comparenti conferiscono al nominato procuratore generale tutti i poteri e le facoltà necessari e richiesti per l'espletamento del mandato, senza alcuna riserva, in modo che non si possa mai opporre al medesimo procuratore mancanza o imprecisione di poteri".
L'obiezione mossa alla sentenza è infondata. Nel caso di specie, l'atto notarile, prodotto in giudizio e ritualmente acquisito, è divenuto un elemento di valutazione a disposizione del giudice, il quale ha il potere-dovere di esaminarlo integralmente e di trarne ogni conseguenza giuridica rilevante, anche in relazione ad aspetti o clausole non specificamente evidenziati dalle parti. L'interpretazione della clausola contrattuale non costituisce un'attività "d'ufficio" quanto espressione dell'attività di ermeneutica contrattuale, attività tipica che compete al giudice del merito.
pag. 10/15 La clausola in questione non va letta come una "ratifica preventiva" quanto come la massima estensione dei poteri conferiti al "senza alcuna riserva". CP_1
Contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, non si traduce in una clausola di esonero della responsabilità per inadempimento, quanto nella presa d'atto che il mandato è tanto ampio da non aver bisogno di alcuna ratifica, rimanendo comunque il mandatario legalmente responsabile per dolo o colpa grave. La clausola, espressione lecita dell'autonomia contrattuale, definisce l'ampiezza del mandato e non integra un patto di esonero da responsabilità, vietato dall'art. 1229 c.c.
I suddetti motivi, pertanto, devono essere respinti.
6-7) Violazione degli artt. 1362 e segg., 1418, 1421 e 2697 c.c.; degli artt. 101, 112, 115,
116, 183, 198 e segg. cpc;
art. 87 disp. att. cpc - Ammissione di documenti tardivi - Diritto al compenso.
Con il sesto motivo gli appellanti hanno ribadito l'inidoneità dei prospetti contabili presentati dal contestando pure i risultati della gestione non esaminati dal CP_1 giudice. Hanno inoltre censurato l'ammissione da parte del giudice di documentazione tardiva rilevante per la consulenza contabile, in violazione della giurisprudenza consolidata.
Col settimo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza per aver riconosciuto al un compenso/rimborso spese mai pattuito in alcun accordo scritto e, pertanto, CP_1 non dovuto, evidenziando la mancanza di idonea documentazione giustificativa. Hanno lamentato che i prospetti riepilogativi non forniscono alcuna prova concreta dello svolgimento delle attività dichiarate e rilevato che gli stessi sarebbero inattendibili, incomprensibili e lacunosi, segnalando ancora l'asserito conflitto di interessi e la sottovalutazione nella vendita di 175 ulivi secolari.
L'appellato ha controdedotto che l'istruttoria e non ha offerto elementi di prova di condotte inadempienti dell'amministratore sia stato inadempiente ed ha evidenziato di essere stato regolarmente pagato e rimborsato per le gestioni relative ad annate precedenti.
La questione dell'idoneità dei rendiconti è stata già trattata nel motivo n. 3), riconoscendone l'adeguatezza, anche in considerazione delle valutazioni espresse nella c.t.u. espletata nel giudizio d primo grado. Preme poi evidenziare che la censura mossa pag. 11/15 dagli appellanti risulta infondata anche alla luce dell'ampiezza dei poteri conferiti dalla al Per_1 CP_1
Al riguardo, si precisa che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, le espressioni “senza alcuna riserva, in modo che non si possa mai opporre al medesimo procuratore mancanza o imprecisione di poteri” e “con promessa, sin da ora di avere per rato e valido, sotto gli obblighi di legge, l'operato del procuratore, non si traducono in una clausola di esonero della responsabilità per inadempimento, quanto nella presa d'atto che il mandato è tanto ampio da non aver bisogno di alcuna ratifica, poiché qualsiasi atto lecito compiuto dal procuratore rientrerà automaticamente nei limiti del suo mandato, rimanendo comunque legalmente responsabile per dolo o colpa grave.
Avuto riguardo, invece, alla documentazione integrativa fornita al c.t.u., si rileva che il giudice di prime cure aveva autorizzato l'utilizzazione dei documenti “afferenti a documentazione già prodotta all'esito dell'introduzione del giudizio ma che risultava illeggibile al consulente" (ordinanza del 19.1.19). La sentenza ha poi precisato che «È sufficiente confrontare la documentazione già risultante agli atti di causa e quella elencata dal c.t.u. nella relazione finale per verificare che non sussiste nessuna lesione del contraddittorio, avendo l'attrice esibito direttamente al c.t.u. quella documentazione oggetto di domanda secondo i dettami disposti da questo tribunale» (sent. primo grado - pag. 6).
La motivazione del Tribunale è pienamente condivisibile, tenuto conto della copiosa documentazione prodotta da parte attrice. Da tale imponente mole documentale discende la possibilità che un singolo documento potesse risultare riprodotto in modo imperfetto, integrando un vizio di natura puramente formale e materiale, a fronte di un rituale e tempestivo deposito della documentazione stessa.
Sul diritto al compenso, è appena il caso di ricordare che, ai sensi dell'art. 1709 c.c., il mandato si presume oneroso e che la misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi;
in mancanza è determinata dal giudice.
Nel caso di specie, non solo non vi è prova di un accordo esplicito che ne prevedesse la gratuità, ma dalla documentazione in atti si evince chiaramente il carattere oneroso, anche in virtù delle richieste di pagamento e dei rendiconti inoltrati dal mandatario alla mandante.
pag. 12/15 Per contro, parte appellante si limita criticare genericamente l'impianto probatorio avversario, senza dimostrare di avere mai sollevato specifiche e tempestive contestazioni ai conti presentati dal mandatario. Gli argomenti degli appellanti non sono quindi idonei a dimostrare una gestione inadeguata o contraria a buona fede o, comunque,
l'inadempimento del mandatario.
Anche i suddetti motivi, pertanto, sono infondati.
8-9) Riproposizione delle eccezioni non esaminate - Nullità del rapporto e degli atti compiuti per ulteriori profili di conflitto di interessi.
Con l'ottavo motivo gli appellanti hanno contestato il compenso richiesto, affermando che l'appellato ha percepito gli aiuti comunitari Agea legati alla produzione agricola tra il 1999
e il 2003, avendo presentato a suo nome la domanda per la fissazione dei titoli all'aiuto. avrebbe contestato l'indebita percezione davanti al TAR di Reggio Calabria, Persona_1 pronunciatosi con le sentenze n. 120/09 e n. 121/09.
Con il nono motivo gli appellanti hanno ribadito il conflitto di interessi e l'inadempimento del sostenendo che il mandatario sapesse che la domanda di approvazione di un CP_1
Piano per insediamenti produttivi, essendo firmata dallo stesso senza averne titolo, non sarebbe stata esaminata dal Comune. Hanno ribadito la questione circa la vendita degli ulivi.
Come già osservato precedentemente, il motivo è stato già ampiamente trattato, tuttavia la questione, vista sotto l'ulteriore aspetto della richiamante sentenze amministrative, merita alcune precisazioni.
Gli odierni appellanti hanno prodotto due sentenze del Tar di Reggio Calabria (nn. 120/09
e 121/09), a riprova della contestazione della percezione degli aiuti comunitari da parte del
A differenza di quanto opinato dagli appellanti, tali sentenze (rese nei confronti CP_1 di soggetti diversi dagli odierni appellati, ma relative a procedimenti per analoghe vicende) hanno riconosciuto che il in virtù del mandato conferitogli dai proprietari dei CP_1 fondi da lui gestiti, era legittimato a presentare a proprio nome le domande di contributi e di riscuoterli, fatti salvi, ovviamente, nei rapporti privatistici, i diritti dei proprietari. Sotto tale ultimo profilo, peraltro, si è già detto che la c.t.u. ha accertato errori di calcolo in pag. 13/15 danno dello stesso né le controparti hanno provato che lo stesso abbia CP_1 indebitamente riscosso e trattenuto per sé importi maggiori.
Quanto al preteso conflitto sull'istanza urbanistica, l'intera argomentazione degli appellanti si fonda su un presunto "interesse contrario" del mandatario, il quale avrebbe presentato a proprio nome l'istanza di lottizzazione dei terreni da lui amministrati. Premesso che tale asserito errore non può essere assunto di per sé a indice di conflitto di interessi con la mandante, invero non meglio descritto né provato, si rileva che il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, ai sensi dell'art 1394 cod. civ., rende annullabile il contratto concluso dal rappresentante con il terzo nell'esecuzione del mandato, ma non la procura, perché nell'ambito dell'attività procuratoria, la sussistenza del conflitto si può manifestare esclusivamente nella successiva attività negoziale che sia estrinsecazione dei poteri rappresentativi attribuiti dal rappresentato (Cass., Ord. 16 dicembre 2022, n. 36967).
Peraltro, contrariamente a quanto asserito dagli appellanti, la domanda è stata esaminata dal essendovi prova in atti della comunicazione di avvio del relativo CP_2 procedimento.
Anche i suddetti motivi, pertanto, sono infondati.
La regolamentazione delle spese.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico degli appellanti.
Alla liquidazione si procede tenuto conto del valore della causa e sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00 facendo riferimento alla misura media prevista dagli stessi parametri, non sussistendo validi motivi per discostarsene, salvo che per la fase istruttoria e/o di trattazione, liquidata nella misura minima, in considerazione del minore impegno richiesto e non essendosi proceduto ad istruzione in appello. Le competenze sono, pertanto, liquidate in complessivi € 4.888,00 (fase di studio della controversia, valore medio: €
1.134,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00; fase decisionale, valore medio: € 1.911,00) oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge, in favore di Controparte_1
pag. 14/15 Occorre dare atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, perché parte appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti e al Parte_2 Parte_3 Parte_1
pagamento, in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 4888,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
Attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
AL PR IN SA
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