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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3982/2024
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
con l'Avv. Paolo Liberati Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1 con i funzionari dott.ssa e dott. Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTE
La ricorrente ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo ai fini del riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile grave al 100% e il beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. 18/1980. Si è costituito l , chiedendo il CP_1 rigetto della domanda.
All'udienza del 3.02.2025 l ha esibito il verbale in autotutela del 31.01.2025 con il quale ha CP_1 riconosciuto la prestazione richiesta dalla ricorrente, a far data dalla domanda amministrativa, chiedendo l'autorizzazione al deposito nel fascicolo telematico e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con spese compensate;
il Giudice autorizzava il deposito e rinviava per il prosieguo all'udienza del 3.03.2025.
All'udienza odierna, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno depositato le note autorizzate;
parte ricorrente ha preso atto del riconoscimento in autotutela della prestazione operato dall' , CP_1 chiedendo la condanna alle spese di controparte;
l' ha ribadito le conclusioni e le richieste già CP_1 formulate.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di lite, parte ricorrente ha insistito per la condanna al pagamento delle spese nei confronti dell' in virtù del principio della soccombenza virtuale. CP_1
Alla luce della coincidenza tra l'oggetto della domanda e quanto riconosciuto in sede di autotutela dall' poiché tale esito è successivo e consequenziale alla tutela svolta in sede giudiziale, si CP_1 ritiene che per il principio della soccombenza virtuale l' debba essere condannato al CP_1 pagamento delle spese di lite, sulla base delle voci di tariffa per l'attività ridotta effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata definitivamente la materia del contendere fra le parti.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 640,00, oltre CP_1 rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del procuratore.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura ed allegazione al verbale.
Firenze 03/03/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
con l'Avv. Paolo Liberati Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1 con i funzionari dott.ssa e dott. Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTE
La ricorrente ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo ai fini del riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile grave al 100% e il beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. 18/1980. Si è costituito l , chiedendo il CP_1 rigetto della domanda.
All'udienza del 3.02.2025 l ha esibito il verbale in autotutela del 31.01.2025 con il quale ha CP_1 riconosciuto la prestazione richiesta dalla ricorrente, a far data dalla domanda amministrativa, chiedendo l'autorizzazione al deposito nel fascicolo telematico e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con spese compensate;
il Giudice autorizzava il deposito e rinviava per il prosieguo all'udienza del 3.03.2025.
All'udienza odierna, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno depositato le note autorizzate;
parte ricorrente ha preso atto del riconoscimento in autotutela della prestazione operato dall' , CP_1 chiedendo la condanna alle spese di controparte;
l' ha ribadito le conclusioni e le richieste già CP_1 formulate.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di lite, parte ricorrente ha insistito per la condanna al pagamento delle spese nei confronti dell' in virtù del principio della soccombenza virtuale. CP_1
Alla luce della coincidenza tra l'oggetto della domanda e quanto riconosciuto in sede di autotutela dall' poiché tale esito è successivo e consequenziale alla tutela svolta in sede giudiziale, si CP_1 ritiene che per il principio della soccombenza virtuale l' debba essere condannato al CP_1 pagamento delle spese di lite, sulla base delle voci di tariffa per l'attività ridotta effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata definitivamente la materia del contendere fra le parti.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 640,00, oltre CP_1 rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del procuratore.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura ed allegazione al verbale.
Firenze 03/03/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri