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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III sezione civile
UDIENZA del 15 luglio 2025 MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA ex art. 83 c. 7 lett. h) del D.L. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020 del 09/05/2025 ; esaminate le note depositate rispettivamente dalle parti
Il Giudice
decide la causa con la seguente
ORDINANZA
redatta sul presente verbale nella causa iscritta al n. 7514 /2024 R.G. e vertente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. LAMANNA ANTONIO ( c.f. ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del predetto- PEC:
ATTORE
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso, come Controparte_1 C.F._3
da procura in atti, dall'avv. INGRASCIOTTA ALESSANDRO ( c.f.
) elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del predetto- C.F._4
PEC:
CONVENUTO premesso che l'attore con atto di compravendita, stipulato, in data 25/07/2022, con il sig. acquistava l'immobile, sito in Casapulla (CE), alla via Controparte_1
Peccerillo, n. 44 e, precisamente: appartamento posto al primo piano, della consistenza catastale di cinque vani, confinante con detta via, con lo spazio comune, con via
Brodolini, con la cassa scale, salvo se altri e/o migliori confini, riportato e meglio identificato in Catasto fabbricati del Comune di Casapulla, al Foglio 3, Particella 5252,
Sub 4 (e particella 280 sub 4), piano 1, cat. A/3, cl.2, vani 5, R.C. euro 271,14 per il prezzo di complessivi euro 100.000,00 interamente pagato dall'attore e che le parti stabilivano, tra l'altro, nel predetto atto, che sarebbero ceduti a carico della parte venditrice che eseguiva solo parte di detti lavori, citava in giudizio innanzi al Tribunale
di S. Maria C.V. il convenuto per sentirlo condannare al pagamento della somma di
€.4.100,00 a titolo di lavori pattuito e non ancora eseguiti;
rilevato che il convenuto eccepiva in via preliminare la incompetenza per materia del
Giudice adito, dovendosi ritenere competente, ai sensi di quanto previsto dall'art.7 del c.p.c., il Giudice di Pace;
nel merito chiedeva rigettarsi la domanda;
considerato che le parti svolgevano le rispettive argomentazioni sulla sollevata questione della competenza territoriale ed il G.I., ritenuta fondata la eccezione formulata, invitava le parti alla discussione ritenuta fondata la eccezione di incompetenza per valore formulata dalla difesa della parte convenuta nell'atto di costituzione.
considerato che la controversia deve ritenersi compresa nella competenza per valore del Giudice di Pace alla stregua del valore (pari ad euro 4.100,00) della domanda proposta dall'attore nei confronti di;
Controparte_1
rilevato che difatti non risulta superato il limite di euro 10.000,00, che segna il confine della competenza del Giudice onorario nelle cause in materia di beni mobili, quale previsto a seguito della modifica legislativa introdotta dalla c.d. L. alle cui CP_2
previsioni è soggetto il presente giudizio ratione temporis essendo stato notificato l'atto di citazione in data ritenuto pertanto che debba essere dichiarata l'incompetenza per valore del Giudice
adito essendo competente per materia il Giudice di Pace dinanzi al quale le parti dovranno riassumere il giudizio nel termine di legge;
considerato che sussistono giustificati motivi per compensare, tra le parti, le spese del presente giudizio
P.Q.M.
- dichiara l'incompetenza per valore del Giudice adito essendo competente il Giudice di pace;
- fissa il termine di legge per la riassunzione del giudizio;
- compensa tra le parti le spese di lite.
E' verbale, ore 14.00.
Cosi deciso in S. Maria Capua Vetere il 15 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida D'Onofrio
III sezione civile
UDIENZA del 15 luglio 2025 MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA ex art. 83 c. 7 lett. h) del D.L. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020 del 09/05/2025 ; esaminate le note depositate rispettivamente dalle parti
Il Giudice
decide la causa con la seguente
ORDINANZA
redatta sul presente verbale nella causa iscritta al n. 7514 /2024 R.G. e vertente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. LAMANNA ANTONIO ( c.f. ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del predetto- PEC:
ATTORE
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso, come Controparte_1 C.F._3
da procura in atti, dall'avv. INGRASCIOTTA ALESSANDRO ( c.f.
) elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del predetto- C.F._4
PEC:
CONVENUTO premesso che l'attore con atto di compravendita, stipulato, in data 25/07/2022, con il sig. acquistava l'immobile, sito in Casapulla (CE), alla via Controparte_1
Peccerillo, n. 44 e, precisamente: appartamento posto al primo piano, della consistenza catastale di cinque vani, confinante con detta via, con lo spazio comune, con via
Brodolini, con la cassa scale, salvo se altri e/o migliori confini, riportato e meglio identificato in Catasto fabbricati del Comune di Casapulla, al Foglio 3, Particella 5252,
Sub 4 (e particella 280 sub 4), piano 1, cat. A/3, cl.2, vani 5, R.C. euro 271,14 per il prezzo di complessivi euro 100.000,00 interamente pagato dall'attore e che le parti stabilivano, tra l'altro, nel predetto atto, che sarebbero ceduti a carico della parte venditrice che eseguiva solo parte di detti lavori, citava in giudizio innanzi al Tribunale
di S. Maria C.V. il convenuto per sentirlo condannare al pagamento della somma di
€.4.100,00 a titolo di lavori pattuito e non ancora eseguiti;
rilevato che il convenuto eccepiva in via preliminare la incompetenza per materia del
Giudice adito, dovendosi ritenere competente, ai sensi di quanto previsto dall'art.7 del c.p.c., il Giudice di Pace;
nel merito chiedeva rigettarsi la domanda;
considerato che le parti svolgevano le rispettive argomentazioni sulla sollevata questione della competenza territoriale ed il G.I., ritenuta fondata la eccezione formulata, invitava le parti alla discussione ritenuta fondata la eccezione di incompetenza per valore formulata dalla difesa della parte convenuta nell'atto di costituzione.
considerato che la controversia deve ritenersi compresa nella competenza per valore del Giudice di Pace alla stregua del valore (pari ad euro 4.100,00) della domanda proposta dall'attore nei confronti di;
Controparte_1
rilevato che difatti non risulta superato il limite di euro 10.000,00, che segna il confine della competenza del Giudice onorario nelle cause in materia di beni mobili, quale previsto a seguito della modifica legislativa introdotta dalla c.d. L. alle cui CP_2
previsioni è soggetto il presente giudizio ratione temporis essendo stato notificato l'atto di citazione in data ritenuto pertanto che debba essere dichiarata l'incompetenza per valore del Giudice
adito essendo competente per materia il Giudice di Pace dinanzi al quale le parti dovranno riassumere il giudizio nel termine di legge;
considerato che sussistono giustificati motivi per compensare, tra le parti, le spese del presente giudizio
P.Q.M.
- dichiara l'incompetenza per valore del Giudice adito essendo competente il Giudice di pace;
- fissa il termine di legge per la riassunzione del giudizio;
- compensa tra le parti le spese di lite.
E' verbale, ore 14.00.
Cosi deciso in S. Maria Capua Vetere il 15 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida D'Onofrio