Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del 29.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9921/2024 R.G. Previdenza, avente ad
Oggetto: ripetizione di indebito.
TRA
Parte 2 cf. c.f. C.F. 1 Parte 1 e
'nella qualità di genitori di nata a [...] il C.F. 2 Persona 1
12.01.2008, rappresentati e difesi dall'avv. Adriana Lauri, con la quale elettivamente domiciliano in Napoli via Mergellina n. 23, come da procura in atti
RICORRENTE
E
CP_1, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 con l'Avv. R. Maisto che lo rappresenta e difende, come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 24.04.2024, i ricorrenti in epigrafe agivano per sentire accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di recupero azionato dall' CP_1 con lettera in data
23.05.2023 per la restituzione delle somme (euro 2248,32) indebitamente percepite per il periodo dal 1.10.2022 al 30.06.2023 sulla prestazione di indennità di frequenza cat. INV
CIV n. 07653707, in godimento alla figlia minore Persona_1 dal 1.09.2017. CP Evidenziavano che, in seguito a richiesta di intervento in autotutela, I in data
26.10.2023, aveva comunicato ai ricorrenti di aver "provveduto allo sblocco della prestazione"; quindi, con comunicazione di riliquidazione della prestazione in data
26.10.2023, li aveva informati che la pensione era stata ricalcolata a decorrere dal 1.1.22 con credito a vantaggio degli stessi pari ad euro 3.521,28; che, tuttavia, tenuto conto dell'indebito di euro 2.248,32, era stato disposto il pagamento della residua somma di euro
1.272,96 con conseguente ripristino della indennità di frequenza a far data dal luglio 2023
(cfr. all. n. 11).
Affermavano l'illegittimità del provvedimento dell' CP_1, stante la ricorrenza di tutti i presupposti per il godimento della prestazione anche nel periodo dal 1.10.2022 al
30.06.2023, come da documentazione allegata.
Tanto premesso, concludevano per sentire:
Si costituiva | CP 1 che deduceva di avere eseguito, con il provvedimento in data
26.10.2023 una mera operazione contabile, con risultato concreto di estinguere l'indebito: evidenziava invero che, ricostruita la prestazione dalla decorrenza dell'indebito, dalla somma così complessivamente calcolata a credito della ricorrente erano stati detratti i ratei che già erano stati pagati per periodi coincidenti (ossia, i ratei chiesti in restituzione con la lettera di indebito).
Acquisita la documentazione prodotta, la causa, ritenuta matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza, mediante contestuale lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Invero, dalla stessa documentazione versata in atti dalla parte ricorrente, emerge che, con il provvedimento di ricostituzione della prestazione del 26.10.2023, | CP_1 preso atto della sussistenza di tutti i requisiti per il godimento della indennità di frequenza anche nel periodo dal 1.10.2022 al 30.06.2023 ( oggetto della precedente richiesta di restituzione del
23.05.2023) procedeva al ricalcolo della pensione sin dal gennaio 2022 e alla messa in pagamento di quanto dovuto fino al 30.11.2023, detratti gli importi relativi ai ratei per il periodo ottobre 2022/giugno 2023 (già a suo tempo erogati), con una operazione contabile che di fatto estingueva l'indebito.
Al momento della introduzione del ricorso, i ricorrenti avevano pertanto già beneficiato della restituzione delle somme e non vi era motivo per l'introduzione del presente giudizio.
Le incertezze ingenerate dal comportamento dell' CP_2 con le comunicazioni esaminate giustificano la compensazione delle spese tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così decide:
- rigetta il ricorso;
-compensa le spese. Napoli, 29.01.2025
Il Giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi