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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2572 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 2876/2024 R.G.
T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Adele Maria Petti;
Parte_1
- ATTORE -
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Valentina Elia;
CP_1
- CONVENUTA –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
sentenza parziale sullo stato.
CONCLUSIONI: all'udienza del 07.05.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate contestualmente a verbale dai procuratori delle parti, con rinuncia ad ulteriori termini;
il
P.M. interveniva nel giudizio in data 20.03.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07.03.2024 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio (rectius, cessazione degli effetti civili del matrimonio) concordatario da lui contratto con in Bitonto in data 05.09.1995 dalla cui unione CP_1 erano nati i figli e , rispettivamente in data 05.05.1999 e 25.07.2001, nonché di Per_1 Persona_2 emettere i consequenziali provvedimenti di giustizia. A fondamento della domanda l'attore deduceva che il Tribunale di Bari, con decreto del 03.12.2019, non reclamato, era stata omologata la loro separazione;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio.
Chiedeva la conferma degli accordi separativi, fatta eccezione della “revoca del diritto di abitazione”, con riconoscimento dell'obbligo a carico di controparte di contribuire al 50% delle spese inerenti alla casa familiare.
Si costituiva in giudizio la convenuta e, pur non opponendosi alla declaratoria di CP_1 scioglimento del matrimonio (rectius, cessazione degli effetti civili del matrimonio) richiesta ex adverso, chiedeva confermarsi gli accordi separativi, con riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di € 800,00 mensili e con rigetto delle avverse domande.
All'esito dell'udienza di comparizione del 20.09.2024, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice con ordinanza del 24.09.2024 confermava le condizioni separative.
All'udienza indicata in epigrafe la causa veniva assegnata a sentenza sullo stato personale in base alle conclusioni contestualmente precisate a verbale dai procuratori delle parti, i quali rinunciavano ad ulteriori termini
Il P.M. interveniva nel giudizio in data 20.03.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale è fondata e può essere accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2, legge 1/12/70, n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere disposta quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra il e la sia Pt_1 CP_1 venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice è risultato vano e che la convenuta non si è opposta all'avversa domanda di porre fine al vincolo, ma sopratutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva della pronuncia del decreto di omologa, non reclamato, e del decorso del termine di sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella medesima procedura, così come ridotto dalla legge n. 55/2015.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'art. 4 co 9° L. n. 898/70, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bitonto, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Tutte le altre questioni costituiranno l'oggetto della pronuncia definitiva, dovendo proseguire la causa per detti approfondimenti, come da separata ordinanza emessa contestualmente alla presente sentenza.
Le spese di giudizio vanno rimesse alla sentenza definitiva.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via non definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato il 07.03.2024 da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da con Parte_1 in Bitonto in data 05.09.1995 e trascritto nei registri dello stato civile al n. CP_1
255, p. II, serie A, anno 1995;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del suddetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all' art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. provvede sull'ulteriore corso del giudizio come da separata ordinanza, emessa in pari data;
5. rimette la regolazione delle spese processuali al definitivo;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, in data 1 luglio 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 2876/2024 R.G.
T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Adele Maria Petti;
Parte_1
- ATTORE -
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Valentina Elia;
CP_1
- CONVENUTA –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
sentenza parziale sullo stato.
CONCLUSIONI: all'udienza del 07.05.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate contestualmente a verbale dai procuratori delle parti, con rinuncia ad ulteriori termini;
il
P.M. interveniva nel giudizio in data 20.03.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07.03.2024 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio (rectius, cessazione degli effetti civili del matrimonio) concordatario da lui contratto con in Bitonto in data 05.09.1995 dalla cui unione CP_1 erano nati i figli e , rispettivamente in data 05.05.1999 e 25.07.2001, nonché di Per_1 Persona_2 emettere i consequenziali provvedimenti di giustizia. A fondamento della domanda l'attore deduceva che il Tribunale di Bari, con decreto del 03.12.2019, non reclamato, era stata omologata la loro separazione;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio.
Chiedeva la conferma degli accordi separativi, fatta eccezione della “revoca del diritto di abitazione”, con riconoscimento dell'obbligo a carico di controparte di contribuire al 50% delle spese inerenti alla casa familiare.
Si costituiva in giudizio la convenuta e, pur non opponendosi alla declaratoria di CP_1 scioglimento del matrimonio (rectius, cessazione degli effetti civili del matrimonio) richiesta ex adverso, chiedeva confermarsi gli accordi separativi, con riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di € 800,00 mensili e con rigetto delle avverse domande.
All'esito dell'udienza di comparizione del 20.09.2024, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice con ordinanza del 24.09.2024 confermava le condizioni separative.
All'udienza indicata in epigrafe la causa veniva assegnata a sentenza sullo stato personale in base alle conclusioni contestualmente precisate a verbale dai procuratori delle parti, i quali rinunciavano ad ulteriori termini
Il P.M. interveniva nel giudizio in data 20.03.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale è fondata e può essere accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2, legge 1/12/70, n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere disposta quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra il e la sia Pt_1 CP_1 venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice è risultato vano e che la convenuta non si è opposta all'avversa domanda di porre fine al vincolo, ma sopratutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva della pronuncia del decreto di omologa, non reclamato, e del decorso del termine di sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella medesima procedura, così come ridotto dalla legge n. 55/2015.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'art. 4 co 9° L. n. 898/70, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bitonto, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Tutte le altre questioni costituiranno l'oggetto della pronuncia definitiva, dovendo proseguire la causa per detti approfondimenti, come da separata ordinanza emessa contestualmente alla presente sentenza.
Le spese di giudizio vanno rimesse alla sentenza definitiva.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via non definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato il 07.03.2024 da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da con Parte_1 in Bitonto in data 05.09.1995 e trascritto nei registri dello stato civile al n. CP_1
255, p. II, serie A, anno 1995;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del suddetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all' art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. provvede sull'ulteriore corso del giudizio come da separata ordinanza, emessa in pari data;
5. rimette la regolazione delle spese processuali al definitivo;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, in data 1 luglio 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato