Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 27/12/2025, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02950/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01155/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Vito Bertuglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Centro per l’impiego di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del 28/04/2025 emesso dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Centro per l’impiego di Trapani, con il quale è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 28/05/2024, nella pratica -OMISSIS- relativa al lavoratore extracomunitario -OMISSIS-, nato in -OMISSIS- e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Centro per l’impiego di Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 la dott.ssa EL SA SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato il 27 giugno 2025 e depositato il successivo 9 luglio, la ricorrente, sig.ra -OMISSIS-, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, il provvedimento del 28 aprile 2025, con il quale l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Centro per l’impiego di Trapani ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 28 maggio 2024 ai fini dell’assunzione, da parte della ricorrente, del lavoratore extracomunitario -OMISSIS-, nato in [...] il [...].
La ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990 n. 241: pur avendo, l’amministrazione, formalmente preavvisato la ricorrente del possibile esito negativo del procedimento, non avrebbe poi tenuto in alcuna considerazione le controdeduzioni rese dalla sig.ra-OMISSIS- con p.e.c. del 9 aprile 2025.
Si è costituito per resistere al ricorso l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.
Con ordinanza -OMISSIS- del 22 luglio 2025, la domanda cautelare è stata accolta ai soli fini della sollecita definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 55 co. 10 c.p.a.
Alla pubblica udienza del 4 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
La complessa vicenda che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato, alla luce dei documenti prodotti in giudizio da parte ricorrente e dall’amministrazione resistente, può ricostruirsi nei termini che seguono.
In data 21 marzo 2024, la ricorrente ha avanzato un’istanza, volta ad ottenere il nulla osta all’assunzione del cittadino straniero -OMISSIS-; successivamente, sempre lo stesso giorno, ha avanzato analoga istanza con riferimento alla lavoratrice di nazionalità marocchina -OMISSIS-.
Con atto del 28 maggio 2024, è stato rilasciato il nulla osta all’assunzione del sig. -OMISSIS-; quanto alla seconda delle due istanze, ossia quella relativa alla sig.ra -OMISSIS-, invece, l’amministrazione, con atto del 17 giugno 2024, ha reso noto di non poter accogliere la richiesta, risultando la capacità economica della ricorrente insufficiente a consentire il nulla osta a due assunzioni.
In data 7 febbraio 2025, la ricorrente – erroneamente ritenendo, secondo quanto riferito in ricorso, di non aver mai ricevuto alcuna risposta alle precedenti istanze – ha nuovamente chiesto il nulla osta per l’assunzione della sig.ra -OMISSIS-.
Con nota prot.-OMISSIS- del 27 marzo 2025, il Centro per l’impiego di Trapani ha comunicato alla ricorrente il preavviso di rigetto in relazione a tale ultima istanza, sempre in ragione dell’insufficienza della capacità economica della sig.ra-OMISSIS- in relazione ad una seconda assunzione, richiamando il precedente provvedimento del 28 maggio 2024, con il quale era stato rilasciato il nulla osta all’assunzione del sig. -OMISSIS-.
A tale comunicazione la ricorrente ha risposto, riferendo di non aver mai ricevuto il menzionato nulla osta (il quale, in realtà, pare sia stato recapitato al consulente della ricorrente, che non lo avrebbe trasmesso a quest’ultima); ha, quindi, insistito per l’ottenimento del nulla osta.
A questo punto, il Centro per l’impiego, con atto del 7 aprile 2025, trasmesso alla ricorrente, dando atto della comunicazione del 28 marzo 2025, con cui quest’ultima aveva dichiarato di non essere a conoscenza dell’intervenuto rilascio del nulla osta in favore del sig. -OMISSIS-, ha reso noto l’avvio del procedimento di revoca di tale provvedimento favorevole, assegnando un termine per eventuali deduzioni.
Con pec del 9 aprile 2025, quindi, la ricorrente si è opposta alla revoca del nulla osta rilasciato ai fini dell’assunzione del sig. -OMISSIS-, dichiarandosi disposta ad assumerlo.
Con provvedimento del 17 aprile 2025, quindi, l’amministrazione ha rilasciato il proprio nulla osta ai fini dell’assunzione della sig.ra -OMISSIS- e, con successivo atto del 28 aprile 2025 – ossia il provvedimento della cui legittimità in questa sede si discute - ha revocato il nulla osta rilasciato nel 2024 ai fini dell’assunzione del -OMISSIS-.
Tale atto reca, in motivazione, un inciso riferito alle “osservazioni …prodotte non idonee a confermare il rilascio del nulla osta” e, quale unica motivazione, è indicata la comunicazione della a ricorrente del 28 marzo 2025, con cui questa ha dichiarato di non essere a conoscenza dell’intervenuto rilascio del nulla osta del 28 maggio 2024.
È evidente che – nonostante il formale riferimento alla nota con cui la ricorrente ha partecipato al procedimento – l’amministrazione non ha in alcun modo tenuto in considerazione le deduzioni da questa rese: sebbene la sig.ra-OMISSIS- abbia dichiarato, con atto del 9 aprile 2025, di voler assumere il -OMISSIS-, il Centro per l’impiego ha ugualmente rilasciato il nulla osta in favore della -OMISSIS-(17 aprile 2025) e revocato il nulla osta riferito al -OMISSIS- (28 aprile 2025).
La partecipazione procedimentale della ricorrente, dunque, non risulta essere stata concretamente ed effettivamente garantita, dal che discende l’illegittimità del provvedimento impugnato, che merita, pertanto, annullamento.
L’amministrazione di conseguenza sarà tenuta a reiterare il procedimento avviato, garantendo alla ricorrente un effettivo contraddittorio; resta inteso che, a seguito del rinnovato procedimento, l’amministrazione potrà rilasciare unicamente un numero di nulla osta compatibile con i previsti limiti di capacità economica del richiedente e, quindi, ove necessario, dovrà ritirare in autotutela il nulla osta già rilasciato in favore della sig.ra -OMISSIS-.
In considerazione della complessità – in punto di fatto – della vicenda, sussistono sufficienti ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RT TI, Presidente
EL SA SS, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL SA SS | RT TI |
IL SEGRETARIO