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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/04/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di ConSIlio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice relatore dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1361/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
C.F._1
E
nata a [...] in data [...], C.F. Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Castellammare di C.F._2
Stabia (NA) Alla Via Luigi Denza n. 36, presso lo studio dell'avvocato Antonino Selistri, che li rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate. Il P.M. in data 24.07.2024 ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.06.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in Torre Annunziata (NA) il 6.6.2015, dal quale è nato un unico figlio, , in Per_1 data 10.03.2016, ancora minorenne;
che da tempo non hanno più un unione sentimentale ed affettiva per l'effetto di incomprensioni maturate negli anni. All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 8.10.2024, le parti concordemente dichiaravano di non volersi riconciliare e concludevano chiedendo omologarsi gli accordi di cui al ricorso;
la causa veniva rinviata dal giudice relatore all'udienza del 03.12.2024, al fine di consentire alle parti di adeguare i patti, invitandole a chiarire la regola dell'alternanza con riferimento alle festività natalizie che sono divise nei patti in tre distinti periodi (24/27 dicembre;
30 dicembre/2 gennaio;
4/6 gennaio). All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 03.12.2024, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, modificando in patti nei termini indicati dal Tribunale, e del parere favorevole del PM, la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
2. La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse del figlio minore. In ricorso le pari hanno allegato che la casa coniugale è di proprietà del padre della SInora , che vi abita a titolo gratuito;
che il è un lavoratore Pt_2 Pt_1 autonomo titolare di un piccolo esercizio commerciale con un fatturato medio annuo di euro 20.000,00 (cfr CUD versato in atti), mentre la lavora Pt_2 saltuariamente come estetista.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 Parte_2
così provvede:
[...]
A. omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
Stabia (NA) il 5.9.1977 e , nata a [...] in Parte_2 data 21.5.1980, ai seguenti patti e condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere in maniera separata con esonero da ogni obbligo di coabitazione, con facoltà reciproca di cambiare dimora dandosene reciproca comunicazione;
2) affida il figlio in maniera condivisa ad entrambi i coniugi, con Persona_2 residenza dello stesso presso la madre, ovvero presso la casa coniugale sita in Torre Annunziata (NA) alla Via Provinciale Schiti n° 139;
3) il padre potrà incontrare il figlio almeno tre giorni a settimana, preferibilmente il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore e tenerlo con sé due week-end al mese, alternati, dal sabato mattina ore 09.00 alle ore 21.00 della domenica sera. In ogni caso, il minore potrà richiedere in qualsiasi momento la possibilità di incontrare il padre anche in giorni ed orari diversi da quelli sopra stabiliti;
4) il padre potrà prelevare il figlio minore dal domicilio della madre collocataria, presso la cui abitazione provvederà a riaccompagnarlo. Lo stesso, potrà, inoltre, previa comunicazione alla madre, prelevare il figlio dalla scuola ed accompagnarlo a casa e viceversa;
5) per le festività natalizie, salvo diverso accordo raggiunto tra gli stessi entro il 1° dicembre di ogni anno, il padre avrà facoltà di vedere il figlio minore ed averlo con sé nei seguenti periodi: il 24 dicembre dalle ore 9.00 fino alle ore 10.00 del 27 dicembre con pernottamento, oppure il giorno 30 dicembre dalle ore 9.00 con pernottamento e fino alle ore 10.00 del 2 gennaio oppure il giorno 4 gennaio dalle ore 16.00 e fino alle ore 20.00 del giorno 6 gennaio, dovendo in ogni caso tale scelta essere alternata di anno in anno;
per la festività della Pasqua, salvo diverso accordo raggiunto tra i coniugi, ad anni alterni, il padre avrà facoltà di vedere il figlio minore ed averlo con sé la Domenica di Pasqua dalle ore 9.00 alle ore 21.00 oppure del Lunedì dell'Angelo sempre dalle ore 9.00 alle ore 21.00. Per tutte le altre festività e ricorrenze il minore le potrà trascorrere alternativamente di anno in anno presso ciascuno dei genitori;
per quanto attiene, poi, alle ferie estive il padre avrà facoltà di tenere con sé il figlio minore per 15 giorni consecutivi da fruire nel mese di luglio o di agosto, nel periodo che sarà concordato tra i coniugi entro il 1° maggio antecedente il periodo di vacanza, in base alle eSIenze di lavoro e compatibilmente con il periodo di ferie. Durante detto periodo, il padre avrà facoltà di tenere a dormire presso di sé il figlio;
6) nell'interesse del figlio minore e dei suoi desideri, i coniugi potranno accordarsi anche in maniera diversa rispetto a quanto previsto dai punti sopra indicati.
7) il ricorrente provvederà al mantenimento del figlio minore, corrispondendo mensilmente per lui la somma complessiva di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), dovendo tale pagamento avvenire entro il giorno 10 di ciascun mese mediante versamento sul conto corrente e/o postale della SI.ra
, o secondo la diversa modalità concordata dai coniugi, e tale Parte_2 somma sarà rivalutata come per legge ogni 12 mesi a partire dall'udienza presidenziale, secondo gli indici Istat;
8) il SI. concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese Parte_1 extra, ovvero scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N., che si rendessero necessarie per il figlio minore, previa esibizione degli scontrini da parte dell'altro coniuge;
in ogni caso sarà impegno e dovere dei coniugi a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per il minore;
9) dà atto che le parti convengono che l'intero importo dell'assegno unico per il minore sarà assegnato alla madre;
10) i coniugi dichiarano di non pretendere nulla l'uno dall'atro;
11) per quanto riguarda gli arredi della casa coniugale, si dà atto che il marito ha asportato i suoi effetti personali, e che pertanto gli ulteriori beni mobili in essa presenti, restano assegnati alla SI.ra ; Parte_2
12) dà atto che i coniugi si impegnano a darsi preventiva comunicazione di ogni eventuale cambio di residenza e/o domicilio, anche se temporaneo e si rilascino il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio dei passaporto, convenendo tra gli stessi che per quanto riguarda il figlio minore si procederà, all'occorrenza, alla richiesta di rilascio di singolo passaporto intestato al nominativo dello stesso;
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre Annunziata per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n.19, Parte II , Serie A, Ufficio 1 dei registri di matrimonio dell'anno 2015);
13) nulla sulle spese.
Torre Annunziata(NA), camera di conSIlio del 11.02.2025
il giudice estensore il presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
C.F._1
E
nata a [...] in data [...], C.F. Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Castellammare di C.F._2
Stabia (NA) Alla Via Luigi Denza n. 36, presso lo studio dell'avvocato Antonino Selistri, che li rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate. Il P.M. in data 24.07.2024 ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.06.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in Torre Annunziata (NA) il 6.6.2015, dal quale è nato un unico figlio, , in Per_1 data 10.03.2016, ancora minorenne;
che da tempo non hanno più un unione sentimentale ed affettiva per l'effetto di incomprensioni maturate negli anni. All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 8.10.2024, le parti concordemente dichiaravano di non volersi riconciliare e concludevano chiedendo omologarsi gli accordi di cui al ricorso;
la causa veniva rinviata dal giudice relatore all'udienza del 03.12.2024, al fine di consentire alle parti di adeguare i patti, invitandole a chiarire la regola dell'alternanza con riferimento alle festività natalizie che sono divise nei patti in tre distinti periodi (24/27 dicembre;
30 dicembre/2 gennaio;
4/6 gennaio). All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 03.12.2024, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, modificando in patti nei termini indicati dal Tribunale, e del parere favorevole del PM, la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
2. La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse del figlio minore. In ricorso le pari hanno allegato che la casa coniugale è di proprietà del padre della SInora , che vi abita a titolo gratuito;
che il è un lavoratore Pt_2 Pt_1 autonomo titolare di un piccolo esercizio commerciale con un fatturato medio annuo di euro 20.000,00 (cfr CUD versato in atti), mentre la lavora Pt_2 saltuariamente come estetista.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 Parte_2
così provvede:
[...]
A. omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
Stabia (NA) il 5.9.1977 e , nata a [...] in Parte_2 data 21.5.1980, ai seguenti patti e condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere in maniera separata con esonero da ogni obbligo di coabitazione, con facoltà reciproca di cambiare dimora dandosene reciproca comunicazione;
2) affida il figlio in maniera condivisa ad entrambi i coniugi, con Persona_2 residenza dello stesso presso la madre, ovvero presso la casa coniugale sita in Torre Annunziata (NA) alla Via Provinciale Schiti n° 139;
3) il padre potrà incontrare il figlio almeno tre giorni a settimana, preferibilmente il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore e tenerlo con sé due week-end al mese, alternati, dal sabato mattina ore 09.00 alle ore 21.00 della domenica sera. In ogni caso, il minore potrà richiedere in qualsiasi momento la possibilità di incontrare il padre anche in giorni ed orari diversi da quelli sopra stabiliti;
4) il padre potrà prelevare il figlio minore dal domicilio della madre collocataria, presso la cui abitazione provvederà a riaccompagnarlo. Lo stesso, potrà, inoltre, previa comunicazione alla madre, prelevare il figlio dalla scuola ed accompagnarlo a casa e viceversa;
5) per le festività natalizie, salvo diverso accordo raggiunto tra gli stessi entro il 1° dicembre di ogni anno, il padre avrà facoltà di vedere il figlio minore ed averlo con sé nei seguenti periodi: il 24 dicembre dalle ore 9.00 fino alle ore 10.00 del 27 dicembre con pernottamento, oppure il giorno 30 dicembre dalle ore 9.00 con pernottamento e fino alle ore 10.00 del 2 gennaio oppure il giorno 4 gennaio dalle ore 16.00 e fino alle ore 20.00 del giorno 6 gennaio, dovendo in ogni caso tale scelta essere alternata di anno in anno;
per la festività della Pasqua, salvo diverso accordo raggiunto tra i coniugi, ad anni alterni, il padre avrà facoltà di vedere il figlio minore ed averlo con sé la Domenica di Pasqua dalle ore 9.00 alle ore 21.00 oppure del Lunedì dell'Angelo sempre dalle ore 9.00 alle ore 21.00. Per tutte le altre festività e ricorrenze il minore le potrà trascorrere alternativamente di anno in anno presso ciascuno dei genitori;
per quanto attiene, poi, alle ferie estive il padre avrà facoltà di tenere con sé il figlio minore per 15 giorni consecutivi da fruire nel mese di luglio o di agosto, nel periodo che sarà concordato tra i coniugi entro il 1° maggio antecedente il periodo di vacanza, in base alle eSIenze di lavoro e compatibilmente con il periodo di ferie. Durante detto periodo, il padre avrà facoltà di tenere a dormire presso di sé il figlio;
6) nell'interesse del figlio minore e dei suoi desideri, i coniugi potranno accordarsi anche in maniera diversa rispetto a quanto previsto dai punti sopra indicati.
7) il ricorrente provvederà al mantenimento del figlio minore, corrispondendo mensilmente per lui la somma complessiva di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), dovendo tale pagamento avvenire entro il giorno 10 di ciascun mese mediante versamento sul conto corrente e/o postale della SI.ra
, o secondo la diversa modalità concordata dai coniugi, e tale Parte_2 somma sarà rivalutata come per legge ogni 12 mesi a partire dall'udienza presidenziale, secondo gli indici Istat;
8) il SI. concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese Parte_1 extra, ovvero scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N., che si rendessero necessarie per il figlio minore, previa esibizione degli scontrini da parte dell'altro coniuge;
in ogni caso sarà impegno e dovere dei coniugi a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per il minore;
9) dà atto che le parti convengono che l'intero importo dell'assegno unico per il minore sarà assegnato alla madre;
10) i coniugi dichiarano di non pretendere nulla l'uno dall'atro;
11) per quanto riguarda gli arredi della casa coniugale, si dà atto che il marito ha asportato i suoi effetti personali, e che pertanto gli ulteriori beni mobili in essa presenti, restano assegnati alla SI.ra ; Parte_2
12) dà atto che i coniugi si impegnano a darsi preventiva comunicazione di ogni eventuale cambio di residenza e/o domicilio, anche se temporaneo e si rilascino il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio dei passaporto, convenendo tra gli stessi che per quanto riguarda il figlio minore si procederà, all'occorrenza, alla richiesta di rilascio di singolo passaporto intestato al nominativo dello stesso;
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre Annunziata per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n.19, Parte II , Serie A, Ufficio 1 dei registri di matrimonio dell'anno 2015);
13) nulla sulle spese.
Torre Annunziata(NA), camera di conSIlio del 11.02.2025
il giudice estensore il presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano