TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/11/2025, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 6706/2024 R.G. e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Angelo Agistri, presso il Parte_1 cui studio in Genova, P.zza De Marini n. 3/9, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- appellante -;
e
, elettivamente domiciliata in Genova, via G. Carducci n. 5/9 scala Parte_2 dx, presso lo studio dell'Avv. Alfonso Giordani e dell'Avv. Daniela Anna Giorgio che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
- appellata -;
e
e gli EREDI del defunto , contumaci; Controparte_1 Persona_1
- appellati -;
OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con le note ex art. 127 ter c.p.c. le parti così hanno precisato le conclusioni: parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, in accoglimento alla presente impugnazione ed in riforma della Sentenza n.
2097/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Genova e depositata in data 23.12.2023, emessa
a definizione della causa R.G. 139/2015 e comunicata a mezzo biglietto di Cancelleria del
Giudice di Pace di Genova, con PEC del 24.01.2024, accogliere i motivi di appello sopra formulati dal Sig. avverso la sentenza n. 2097/2023 e, per l'effetto, in riforma Parte_1
1 della sentenza impugnata: - in via principale, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello ed accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, ossia, accertare come controparte non abbia assolto il proprio onere probatorio e per l'effetto rigettare le richieste tutte di parte appellata svolte nel giudizio di primo grado;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda sopra svolta, accertare come il sistema idrico installato a suo tempo dal Sig. sia idoneo a Pt_1 salvaguardare gli interessi del vicinato e per l'effetto rigettare le richieste tutte svolte da parte appellata nel giudizio di primo grado;
- in via istruttoria, si insiste anche in detta sede affinchè venga disposto un supplemento di perizia, onde fugare ove necessario ogni dubbio di sorta, volto ad effettuare un rilievo sincronizzato delle immissioni da rumore, come indicato dal CTP
Ing. ”; Per_2 parte appellata: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, respingere in quanto inammissibili ex art. 348 bis cpc i motivi di impugnazione ex adverso proposti;
nel merito, in caso di mancato accoglimento della eccezione che precede, respingere in quanto infondati in fatto ed in diritto i motivi di impugnazione proposti dall'appellante per i motivi Parte_1 esposti in narrativa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte la sentenza del Giudice di Pace n. 2097/2023. Vinte le spese del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con atto di citazione in appello notificato il 21.06.2024, ha chiesto, in Parte_1 integrale riforma della sentenza n. 2097/2023, depositata dal Giudice di Pace di Genova il
23.12.2023, a conclusione del procedimento n. R.G. 139/2015, il rigetto della domanda ex art. 844 c.c. formulata nei suoi confronti da , e Parte_2 Controparte_1 Persona_1 per i detrimenti subiti da questi ultimi a causa di immissioni intollerabili provenienti da un manufatto di ricovero cani, situato in Genova, via Canneto San Desiderio n. 13/G e, comunque, adiacente agli immobili delle controparti.
L'appellante ha premesso in fatto che, con atto di citazione del 12.11.2014, e Pt_2 CP_1
(quest'ultimo poi deceduto) lo hanno convenuto in giudizio davanti al Giudice di Pace Per_1 di Genova al fine di ottenere una condanna all'immediato spostamento del suddetto manufatto prefabbricato per ricovero cani ad una distanza superiore agli 80 metri dalle loro abitazioni, a causa di immissioni intollerabili riconducibili al latrato dei cani ivi presenti in conformità alle indicazioni fornite dal CTU in sede di ATP, con altresì la condanna al risarcimento di Per_3 tutti i danni, in particolare quello alla salute, dagli stessi patiti in conseguenza del carattere pregiudizievole delle succitate interferenze, nonché alla refusione delle spese e delle
2 competenze del procedimento instaurato con ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., comprensivo dei compensi del CTU.
ha censurato sia il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata sia il Pt_1 fondamento istruttorio della decisione, con particolare riguardo: (i) all'utilizzabilità e attendibilità della CTU espletata in sede di ATP per difetto di contraddittorio e assenza di autorizzazione a sopralluoghi “a sorpresa”; (ii) alla successiva CTU che ha omesso di contestualizzare le misurazioni nel peculiare ambiente agricolo-boschivo e nella situazione locale preesistenza pluridecennale dell'uso del fondo per il ricovero dei cani da caccia e alla presenza, nell'area, di molteplici cani e altre fonti sonore fisiologiche per i luoghi); (iii) alla carenza di prova del danno e del nesso eziologico;
(iv) al malgoverno ed al diverso peso attribuito alle dichiarazioni testimoniali rese da un lato dal teste , residente Testimone_1 in Via Canneto di San Desiderio n. 13C, quindi in loco ed a conoscenza delle caratteristiche dei luoghi, e dal teste di controparte, (residente a [...]
Desiderio).
Con comparsa del 20.12.2024, si è costituita in giudizio , evidenziando che Parte_2 nonostante il tempo trascorso dall'inizio del contenzioso e il mutamento della situazione oggettiva, sia al momento del deposito dell'accertamento tecnico preventivo che successivamente, ossia all'inizio del procedimento di merito di primo grado, le immissioni sonore causate dal latrare dei cani superavano i valori di tollerabilità.
In via pregiudiziale, ha eccepito l'inammissibilità degli avversari motivi di impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. dato che la sentenza di primo grado si fonda su prove documentali inequivocabili, tali essendo le due consulenze tecniche d' ufficio espletate.
Nel merito, quanto alla mancata autorizzazione al CTU Arch. ad effettuare anche Per_3 rilevamenti a sorpresa, l'appellata ha sottolineato che detta critica avrebbe dovuto semmai essere sollevata durante le operazioni peritali. Comunque, nel successivo giudizio di merito il
Giudice, una volta nominato quale CTU il perito industriale ha espressamente Persona_4 previsto l'espletamento delle opportune indagini “senza necessità di preavviso”.
Inoltre, entrambi gli elaborati peritali hanno tenuto conto, al fine di valutare il superamento della normale tollerabilità, della rumorosità di fondo della zona ed entrambi i consulenti hanno accertato la provenienza della sorgente disturbante individuandola nel ricovero per cani di proprietà dell'odierno appellante.
Parimenti priva di pregio sarebbe l'affermazione secondo la quale il Giudice di prime cure non avrebbe opportunamente valutato, ai fini della decisione, lo stato dei luoghi: quest' ultimo, per contro, sarebbe stato correttamente apprezzato fin dal primo accertamento peritale. In
3 particolare, a pagina 2 dell'ATP, “Aree Agricole Boschive Terrazzate” e a pag. 14 dell'ATP, ove viene effettuata la valutazione con specifico riferimento alla “Zonizzazione Acustica” adottata al Genova in relazione alle aree oggetto di CTU. CP_2
La testimonianza della teste (indicata da parte del ) non sarebbe Testimone_1 Pt_1 idonea a ribaltare gli accertamenti di fatto e l'impianto argomentativo della sentenza qui impugnata mentre l'asserita mancata prova del risarcimento del danno è priva di fondamento e sprovvista di supporto probatorio. Inoltre, il Giudice ha esaustivamente chiarito che la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno dell'abitazione è tutelato dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ed integra una lesione che costituisce un “danno conseguenza” e, quindi, comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale. Sul punto, il decisum del Giudice è perfettamente coerente con la giurisprudenza di legittimità e la quantificazione del danno è corretta.
e gli ER di non si sono costituiti. Controparte_1 Persona_1
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., non apparendo evidente già prima facie che l'impugnazione non presenta neppure una possibilità di accoglimento.
Nel merito, l'appello non è tuttavia meritevole di accoglimento.
Con riferimento al primo motivo di appello, con il quale l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata per malgoverno delle risultanze istruttorie sia avuto riguardo all'ATP
(R.G. 10392/2013) sia con riferimento al giudizio di primo grado (R.G. 139/2015), si osserva quanto di seguito.
Attraverso tale motivo di appello, ha lamentato la violazione del principio del Pt_1 contraddittorio, sostenendo che il CTU incaricato nell'ambito del procedimento di ATP (R.G.
10392/2013) avrebbe effettuato accessi “a sorpresa” sui luoghi di causa, senza avere previamente ottenuto la relativa autorizzazione da parte del Giudice di Pace.
Come è stato correttamente rilevato da parte del Giudice di primo grado, le modalità con cui sono stati eseguiti i monitoraggi da parte dell'Arch. non sono lesive del principio del Per_3 contraddittorio, in quanto erano state autorizzate da parte del Giudice titolare del procedimento di accertamento tecnico preventivo. In sede di conferimento del quesito, infatti, il dott. Per_5 aveva autorizzato il CTU a svolgere le indagini più opportune al fine di individuare la sussistenza, l'entità e la provenienza dei rumori lamentati da parte attrice e descritti nel proprio atto introduttivo. La questione oggetto del primo motivo di appello era già stata sollevata dal legale di nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ed era stata Pt_1 già stata affrontata dal consulente tecnico d'ufficio: “Il C.T.U. chiarisce, che a seguito del
4 sopralluogo preavvisato del 06 Marzo 2014 e dello stato “tranquillo” dei cani e dal non rilievo di latrati di cane durante i sopralluoghi presso le abitazioni degli Attori, si è recato dal Giudice
AN AT per esporgli la situazione riscontrata” di grande tranquillità dei cani” e richiedere l'eventuale autorizzazione per effettuare l'esecuzione dei rilevamenti fonometrici “a sorpresa”. (cfr. pagina 5 osservazioni alla consulenza a seguito delle memorie prodotte dagli
Avvocati delle parti).
Peraltro, dalla lettura della relazione dell'architetto effettuata nell'ambito del Per_3 procedimento di accertamento tecnico preventivo, emerge che il CTU aveva preavvisato le parti del periodo in cui avrebbe effettuato i rilievi fonometrici: “Lunedì 03 Marzo 2014, sono state effettuate le telefonate ai Signori , , Parte_1 Parte_2 CP_1
e , per avvertirli che, Giovedì 06 Marzo 2014, dalle ore 14:00
[...] Persona_1 in poi, con idoneo tempo meteorologico, dal Sottoscritto sarebbero stati effettuati i sopralluoghi, le indagini più opportune ed i rilevamenti fonometrici presso la Sorgente
Emittrice (latrato dei cani) e presso i Recettori (Attori)” (v. pagg. 5 e 65).
Non si può ritenere, pertanto, che si sia verificata una lesione del diritto al contraddittorio, tenuto conto sia della formulazione del quesito da parte dei giudici incaricati nei precedenti procedimenti, sia della natura dell'accertamento richiesto. Nel caso di specie, infatti, la fonte delle asserite immissioni (i cani) poteva essere spostata oppure mitigata in vista dello svolgimento delle rilevazioni da parte del consulente.
Tale motivo non è dunque fondato.
Con il secondo motivo di appello, ha lamentato l'errata valutazione delle istanze Pt_1 istruttorie da parte del Giudice di primo grado.
Secondo la prospettazione di parte appellante, infatti, il Giudice avrebbe omesso di considerare sia la condizione dei luoghi (condizione agricolo - boschiva) sia le dichiarazioni rese da alcuni testimoni.
L'appellante ha sostenuto, in particolare, che il CTU nell'ambito del giudizio di primo grado non ha attribuito alcuna importanza al fatto che la sua valutazione si è svolta in una zona di campagna, caratterizzata dalla presenza di vari animali selvatici. Tali contestazioni sono infondate, in quanto l'incarico peritale è stato portato a termine conformemente a quanto indicato in sede di conferimento del quesito: “accertato e descritto lo stato dei luoghi e svolte le indagini opportune, accertata preventivamente la presenza dei cani del Sig. nel Pt_1 ricovero ad essi destinato e senza necessità di preavviso […]”.
Il dott. ha precisato di non aver preso in considerazione altri eventi differenti e anche Per_4 superiori, in quanto estranei all'oggetto dell'accertamento (cfr. pagina 16 della perizia) e ha
5 confermato che le immissioni derivanti dall'abbaiare dell'unico cane presente nel ricovero sul fondo dell'appellante risultavano maggiori rispetto al supero massimo dell'accettabilità ambientale (quantificato in 15 dBA), in quanto comprese tra i 24 e i 37 dBA.
L'appellante, inoltre, ha sostenuto che il Giudice di prime cure non avrebbe attribuito alcuna rilevanza alle dichiarazioni rese da parte dei testi e Anche tali Tes_1 Tes_2 contestazioni non possono essere accolte. La teste ha dichiarato che nel periodo in Tes_1 cui aveva nel ricovero diversi cani, durante le ore notturne, non sentiva abbaiare i cani Pt_1 in modo particolarmente intenso. Mediante tale dichiarazione, tuttavia, la teste non ha escluso la sussistenza di immissioni illecite derivanti dai latrati dei cani presenti sul fondo di proprietà dell'appellante.
Mentre, la teste ha dichiarato: “nelle vicinanze vi sono altri cani, oltre a quelli del Tes_2 ricovero del sig. . Ricordo un cane maremmano presso un'abitazione abbastanza Pt_1 distante dalla casa dei signori , e che però non ho mai sentito abbaiare”. Pt_2 CP_1 Per_1
Le dichiarazioni delle due testimoni non appaiono dirimenti ai fini dell'accertamento della provenienza delle immissioni sonore lamentate dagli odierni appellati. Lo stesso CTU nel proprio elaborato ha constatato che durante le attività di rilevazione sono stati avvertiti alcuni abbai provenienti da un altro cane sito in un'altra proprietà confinante con le proprietà degli attori, ma ha ribadito che le immissioni sonore intollerabili derivano dal cane che si trova nel ricovero sul fondo di proprietà dell'appellante.
Infine, anche l'ultimo motivo di appello risulta infondato.
La giurisprudenza di legittimità citata dal Giudice di prime cure (ordinanza n. 11930/2022) ha chiarito che la “accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza”, senza che sia necessario dimostrare un effettivo mutamento delle proprie abitudini di vita.
Nel caso di specie, sia le risultanze della perizia svolta che le dichiarazioni della teste
[...] hanno confermato che le immissioni sonore provenienti dal ricovero dei cani di Tes_2 Pt_1 avevano compromesso il diritto al riposo.
Per tutte quante le argomentazioni esposte, l'appello deve essere pertanto rigettato e, per l'effetto, va confermata integralmente la sentenza di primo grado n. 2097/2023, depositata dal
Giudice di Pace di Genova il 23.12.2023 (R.G. 139/2015).
In ossequio al principio della soccombenza, sono poste a carico dell'appellante le spese sostenute dall'appellata costituita, liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al
6 DM 147/2022 nei valori tra i minimi e i medi (esclusa la fase istruttoria che non si è svolta), restando irripetibili le spese relative agli appellati contumaci (v. Cass. n. 12897/19: “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”).
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la Parte_1 sentenza di primo grado n. 2097/2023, depositata dal Giudice di Pace di Genova il
23.12.2023 (R.G. 139/2015);
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 Parte_2 del presente grado di giudizio che vengono liquidate in € 2.547,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dichiara irripetibili le spese di lite del presente grado di giudizio quanto a CP_1
e agli ER;
[...] Controparte_3
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 e successive modifiche.
Così deciso in Genova, in data 19.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 6706/2024 R.G. e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Angelo Agistri, presso il Parte_1 cui studio in Genova, P.zza De Marini n. 3/9, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- appellante -;
e
, elettivamente domiciliata in Genova, via G. Carducci n. 5/9 scala Parte_2 dx, presso lo studio dell'Avv. Alfonso Giordani e dell'Avv. Daniela Anna Giorgio che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
- appellata -;
e
e gli EREDI del defunto , contumaci; Controparte_1 Persona_1
- appellati -;
OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con le note ex art. 127 ter c.p.c. le parti così hanno precisato le conclusioni: parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, in accoglimento alla presente impugnazione ed in riforma della Sentenza n.
2097/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Genova e depositata in data 23.12.2023, emessa
a definizione della causa R.G. 139/2015 e comunicata a mezzo biglietto di Cancelleria del
Giudice di Pace di Genova, con PEC del 24.01.2024, accogliere i motivi di appello sopra formulati dal Sig. avverso la sentenza n. 2097/2023 e, per l'effetto, in riforma Parte_1
1 della sentenza impugnata: - in via principale, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello ed accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, ossia, accertare come controparte non abbia assolto il proprio onere probatorio e per l'effetto rigettare le richieste tutte di parte appellata svolte nel giudizio di primo grado;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda sopra svolta, accertare come il sistema idrico installato a suo tempo dal Sig. sia idoneo a Pt_1 salvaguardare gli interessi del vicinato e per l'effetto rigettare le richieste tutte svolte da parte appellata nel giudizio di primo grado;
- in via istruttoria, si insiste anche in detta sede affinchè venga disposto un supplemento di perizia, onde fugare ove necessario ogni dubbio di sorta, volto ad effettuare un rilievo sincronizzato delle immissioni da rumore, come indicato dal CTP
Ing. ”; Per_2 parte appellata: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, respingere in quanto inammissibili ex art. 348 bis cpc i motivi di impugnazione ex adverso proposti;
nel merito, in caso di mancato accoglimento della eccezione che precede, respingere in quanto infondati in fatto ed in diritto i motivi di impugnazione proposti dall'appellante per i motivi Parte_1 esposti in narrativa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte la sentenza del Giudice di Pace n. 2097/2023. Vinte le spese del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con atto di citazione in appello notificato il 21.06.2024, ha chiesto, in Parte_1 integrale riforma della sentenza n. 2097/2023, depositata dal Giudice di Pace di Genova il
23.12.2023, a conclusione del procedimento n. R.G. 139/2015, il rigetto della domanda ex art. 844 c.c. formulata nei suoi confronti da , e Parte_2 Controparte_1 Persona_1 per i detrimenti subiti da questi ultimi a causa di immissioni intollerabili provenienti da un manufatto di ricovero cani, situato in Genova, via Canneto San Desiderio n. 13/G e, comunque, adiacente agli immobili delle controparti.
L'appellante ha premesso in fatto che, con atto di citazione del 12.11.2014, e Pt_2 CP_1
(quest'ultimo poi deceduto) lo hanno convenuto in giudizio davanti al Giudice di Pace Per_1 di Genova al fine di ottenere una condanna all'immediato spostamento del suddetto manufatto prefabbricato per ricovero cani ad una distanza superiore agli 80 metri dalle loro abitazioni, a causa di immissioni intollerabili riconducibili al latrato dei cani ivi presenti in conformità alle indicazioni fornite dal CTU in sede di ATP, con altresì la condanna al risarcimento di Per_3 tutti i danni, in particolare quello alla salute, dagli stessi patiti in conseguenza del carattere pregiudizievole delle succitate interferenze, nonché alla refusione delle spese e delle
2 competenze del procedimento instaurato con ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., comprensivo dei compensi del CTU.
ha censurato sia il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata sia il Pt_1 fondamento istruttorio della decisione, con particolare riguardo: (i) all'utilizzabilità e attendibilità della CTU espletata in sede di ATP per difetto di contraddittorio e assenza di autorizzazione a sopralluoghi “a sorpresa”; (ii) alla successiva CTU che ha omesso di contestualizzare le misurazioni nel peculiare ambiente agricolo-boschivo e nella situazione locale preesistenza pluridecennale dell'uso del fondo per il ricovero dei cani da caccia e alla presenza, nell'area, di molteplici cani e altre fonti sonore fisiologiche per i luoghi); (iii) alla carenza di prova del danno e del nesso eziologico;
(iv) al malgoverno ed al diverso peso attribuito alle dichiarazioni testimoniali rese da un lato dal teste , residente Testimone_1 in Via Canneto di San Desiderio n. 13C, quindi in loco ed a conoscenza delle caratteristiche dei luoghi, e dal teste di controparte, (residente a [...]
Desiderio).
Con comparsa del 20.12.2024, si è costituita in giudizio , evidenziando che Parte_2 nonostante il tempo trascorso dall'inizio del contenzioso e il mutamento della situazione oggettiva, sia al momento del deposito dell'accertamento tecnico preventivo che successivamente, ossia all'inizio del procedimento di merito di primo grado, le immissioni sonore causate dal latrare dei cani superavano i valori di tollerabilità.
In via pregiudiziale, ha eccepito l'inammissibilità degli avversari motivi di impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. dato che la sentenza di primo grado si fonda su prove documentali inequivocabili, tali essendo le due consulenze tecniche d' ufficio espletate.
Nel merito, quanto alla mancata autorizzazione al CTU Arch. ad effettuare anche Per_3 rilevamenti a sorpresa, l'appellata ha sottolineato che detta critica avrebbe dovuto semmai essere sollevata durante le operazioni peritali. Comunque, nel successivo giudizio di merito il
Giudice, una volta nominato quale CTU il perito industriale ha espressamente Persona_4 previsto l'espletamento delle opportune indagini “senza necessità di preavviso”.
Inoltre, entrambi gli elaborati peritali hanno tenuto conto, al fine di valutare il superamento della normale tollerabilità, della rumorosità di fondo della zona ed entrambi i consulenti hanno accertato la provenienza della sorgente disturbante individuandola nel ricovero per cani di proprietà dell'odierno appellante.
Parimenti priva di pregio sarebbe l'affermazione secondo la quale il Giudice di prime cure non avrebbe opportunamente valutato, ai fini della decisione, lo stato dei luoghi: quest' ultimo, per contro, sarebbe stato correttamente apprezzato fin dal primo accertamento peritale. In
3 particolare, a pagina 2 dell'ATP, “Aree Agricole Boschive Terrazzate” e a pag. 14 dell'ATP, ove viene effettuata la valutazione con specifico riferimento alla “Zonizzazione Acustica” adottata al Genova in relazione alle aree oggetto di CTU. CP_2
La testimonianza della teste (indicata da parte del ) non sarebbe Testimone_1 Pt_1 idonea a ribaltare gli accertamenti di fatto e l'impianto argomentativo della sentenza qui impugnata mentre l'asserita mancata prova del risarcimento del danno è priva di fondamento e sprovvista di supporto probatorio. Inoltre, il Giudice ha esaustivamente chiarito che la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno dell'abitazione è tutelato dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ed integra una lesione che costituisce un “danno conseguenza” e, quindi, comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale. Sul punto, il decisum del Giudice è perfettamente coerente con la giurisprudenza di legittimità e la quantificazione del danno è corretta.
e gli ER di non si sono costituiti. Controparte_1 Persona_1
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., non apparendo evidente già prima facie che l'impugnazione non presenta neppure una possibilità di accoglimento.
Nel merito, l'appello non è tuttavia meritevole di accoglimento.
Con riferimento al primo motivo di appello, con il quale l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata per malgoverno delle risultanze istruttorie sia avuto riguardo all'ATP
(R.G. 10392/2013) sia con riferimento al giudizio di primo grado (R.G. 139/2015), si osserva quanto di seguito.
Attraverso tale motivo di appello, ha lamentato la violazione del principio del Pt_1 contraddittorio, sostenendo che il CTU incaricato nell'ambito del procedimento di ATP (R.G.
10392/2013) avrebbe effettuato accessi “a sorpresa” sui luoghi di causa, senza avere previamente ottenuto la relativa autorizzazione da parte del Giudice di Pace.
Come è stato correttamente rilevato da parte del Giudice di primo grado, le modalità con cui sono stati eseguiti i monitoraggi da parte dell'Arch. non sono lesive del principio del Per_3 contraddittorio, in quanto erano state autorizzate da parte del Giudice titolare del procedimento di accertamento tecnico preventivo. In sede di conferimento del quesito, infatti, il dott. Per_5 aveva autorizzato il CTU a svolgere le indagini più opportune al fine di individuare la sussistenza, l'entità e la provenienza dei rumori lamentati da parte attrice e descritti nel proprio atto introduttivo. La questione oggetto del primo motivo di appello era già stata sollevata dal legale di nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ed era stata Pt_1 già stata affrontata dal consulente tecnico d'ufficio: “Il C.T.U. chiarisce, che a seguito del
4 sopralluogo preavvisato del 06 Marzo 2014 e dello stato “tranquillo” dei cani e dal non rilievo di latrati di cane durante i sopralluoghi presso le abitazioni degli Attori, si è recato dal Giudice
AN AT per esporgli la situazione riscontrata” di grande tranquillità dei cani” e richiedere l'eventuale autorizzazione per effettuare l'esecuzione dei rilevamenti fonometrici “a sorpresa”. (cfr. pagina 5 osservazioni alla consulenza a seguito delle memorie prodotte dagli
Avvocati delle parti).
Peraltro, dalla lettura della relazione dell'architetto effettuata nell'ambito del Per_3 procedimento di accertamento tecnico preventivo, emerge che il CTU aveva preavvisato le parti del periodo in cui avrebbe effettuato i rilievi fonometrici: “Lunedì 03 Marzo 2014, sono state effettuate le telefonate ai Signori , , Parte_1 Parte_2 CP_1
e , per avvertirli che, Giovedì 06 Marzo 2014, dalle ore 14:00
[...] Persona_1 in poi, con idoneo tempo meteorologico, dal Sottoscritto sarebbero stati effettuati i sopralluoghi, le indagini più opportune ed i rilevamenti fonometrici presso la Sorgente
Emittrice (latrato dei cani) e presso i Recettori (Attori)” (v. pagg. 5 e 65).
Non si può ritenere, pertanto, che si sia verificata una lesione del diritto al contraddittorio, tenuto conto sia della formulazione del quesito da parte dei giudici incaricati nei precedenti procedimenti, sia della natura dell'accertamento richiesto. Nel caso di specie, infatti, la fonte delle asserite immissioni (i cani) poteva essere spostata oppure mitigata in vista dello svolgimento delle rilevazioni da parte del consulente.
Tale motivo non è dunque fondato.
Con il secondo motivo di appello, ha lamentato l'errata valutazione delle istanze Pt_1 istruttorie da parte del Giudice di primo grado.
Secondo la prospettazione di parte appellante, infatti, il Giudice avrebbe omesso di considerare sia la condizione dei luoghi (condizione agricolo - boschiva) sia le dichiarazioni rese da alcuni testimoni.
L'appellante ha sostenuto, in particolare, che il CTU nell'ambito del giudizio di primo grado non ha attribuito alcuna importanza al fatto che la sua valutazione si è svolta in una zona di campagna, caratterizzata dalla presenza di vari animali selvatici. Tali contestazioni sono infondate, in quanto l'incarico peritale è stato portato a termine conformemente a quanto indicato in sede di conferimento del quesito: “accertato e descritto lo stato dei luoghi e svolte le indagini opportune, accertata preventivamente la presenza dei cani del Sig. nel Pt_1 ricovero ad essi destinato e senza necessità di preavviso […]”.
Il dott. ha precisato di non aver preso in considerazione altri eventi differenti e anche Per_4 superiori, in quanto estranei all'oggetto dell'accertamento (cfr. pagina 16 della perizia) e ha
5 confermato che le immissioni derivanti dall'abbaiare dell'unico cane presente nel ricovero sul fondo dell'appellante risultavano maggiori rispetto al supero massimo dell'accettabilità ambientale (quantificato in 15 dBA), in quanto comprese tra i 24 e i 37 dBA.
L'appellante, inoltre, ha sostenuto che il Giudice di prime cure non avrebbe attribuito alcuna rilevanza alle dichiarazioni rese da parte dei testi e Anche tali Tes_1 Tes_2 contestazioni non possono essere accolte. La teste ha dichiarato che nel periodo in Tes_1 cui aveva nel ricovero diversi cani, durante le ore notturne, non sentiva abbaiare i cani Pt_1 in modo particolarmente intenso. Mediante tale dichiarazione, tuttavia, la teste non ha escluso la sussistenza di immissioni illecite derivanti dai latrati dei cani presenti sul fondo di proprietà dell'appellante.
Mentre, la teste ha dichiarato: “nelle vicinanze vi sono altri cani, oltre a quelli del Tes_2 ricovero del sig. . Ricordo un cane maremmano presso un'abitazione abbastanza Pt_1 distante dalla casa dei signori , e che però non ho mai sentito abbaiare”. Pt_2 CP_1 Per_1
Le dichiarazioni delle due testimoni non appaiono dirimenti ai fini dell'accertamento della provenienza delle immissioni sonore lamentate dagli odierni appellati. Lo stesso CTU nel proprio elaborato ha constatato che durante le attività di rilevazione sono stati avvertiti alcuni abbai provenienti da un altro cane sito in un'altra proprietà confinante con le proprietà degli attori, ma ha ribadito che le immissioni sonore intollerabili derivano dal cane che si trova nel ricovero sul fondo di proprietà dell'appellante.
Infine, anche l'ultimo motivo di appello risulta infondato.
La giurisprudenza di legittimità citata dal Giudice di prime cure (ordinanza n. 11930/2022) ha chiarito che la “accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza”, senza che sia necessario dimostrare un effettivo mutamento delle proprie abitudini di vita.
Nel caso di specie, sia le risultanze della perizia svolta che le dichiarazioni della teste
[...] hanno confermato che le immissioni sonore provenienti dal ricovero dei cani di Tes_2 Pt_1 avevano compromesso il diritto al riposo.
Per tutte quante le argomentazioni esposte, l'appello deve essere pertanto rigettato e, per l'effetto, va confermata integralmente la sentenza di primo grado n. 2097/2023, depositata dal
Giudice di Pace di Genova il 23.12.2023 (R.G. 139/2015).
In ossequio al principio della soccombenza, sono poste a carico dell'appellante le spese sostenute dall'appellata costituita, liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al
6 DM 147/2022 nei valori tra i minimi e i medi (esclusa la fase istruttoria che non si è svolta), restando irripetibili le spese relative agli appellati contumaci (v. Cass. n. 12897/19: “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”).
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la Parte_1 sentenza di primo grado n. 2097/2023, depositata dal Giudice di Pace di Genova il
23.12.2023 (R.G. 139/2015);
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 Parte_2 del presente grado di giudizio che vengono liquidate in € 2.547,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dichiara irripetibili le spese di lite del presente grado di giudizio quanto a CP_1
e agli ER;
[...] Controparte_3
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 e successive modifiche.
Così deciso in Genova, in data 19.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
7