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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/10/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1974 /2019 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 18 settembre 2025, alla quale è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. promossa da
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, via Ettore L. Pellegrino n. 111, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Freni, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, attore contro (P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Università n. 8, presso lo studio dell'avv. Pierfranco De Luca Manaò, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo, giusta procura in atti, convenuta avente ad oggetto: assicurazione sulla vita In fatto ed in diritto
, in qualità di erede di nato a [...] il Parte_1 Persona_1
09.12.1957 e deceduto il 31.01.2017, ha agito in giudizio nei confronti della al fine di ottenere il pagamento della somma di € Controparte_1
13.202,43, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di indennizzo dovuto in esecuzione del contratto di assicurazione n. 7026540, sottoscritto dal de cuius in data 15.09.2010, in quanto trattasi di evento coperto dalla polizza e verificatosi nel periodo di validità delle stessa. A sostegno dell'azione, l'attore ha rappresentato che, nel 2010, il proprio dante causa aveva sottoscritto, unitamente al finanziamento con la TOWER CQ s.r.l. per l'importo di € 37.560,00 ed a garanzia dello stesso, anche una polizza assicurativa sulla vita con la a tutela del Controparte_1 predetto credito in caso di morte del contraente, con decorrenza della copertura dal 15.09.2010; ha documentato che in data 31.01.2017 Per_1
è deceduto a causa di una insufficienza respiratoria acuta con
[...] versamento pleurico seguita da shock cardiogeno in un soggetto affetto da diabete mellito, ipertensione arteriosa, obesità; che, inoltre all'atto dell'accettazione della eredità, aveva provveduto ad Parte_1 estinguere le diverse posizioni debitorie del de cuius, tra le quali il suddetto finanziamento con la TOWER CQ s.r.l.; che, in tale occasione, aveva richiesto alla la liquidazione del capitale assicurato, ma la stessa Controparte_1 si era rifiutata di provvedere fondando il diniego su presunte dichiarazioni reticenti e/o non veritiere dell'assicurato all'atto della sottoscrizione della proposta;
che, anche al fine di evitare ulteriori aggravi di spese a suo carico, aveva provveduto comunque al pagamento della residua somma del finanziamento, pari ad € 13.202,43, intendendo però rivalersi sulla compagnia assicurativa;
che, a tale scopo, aveva adito anche la Commissione di Garanzia dell'Assicurato affinché venisse accertata e dichiarata la validità del contratto sottoscritto con la ma la richiesta di accesso alla Controparte_1 copertura assicurativa veniva nuovamente negata e, pertanto, insistendo sulla validità del contratto e sulla veridicità delle dichiarazioni rese in occasione della sua sottoscrizione, con il presente giudizio l'attore ha chiesto di accertare l'operatività della polizza e di condannare la compagnia assicurativa al pagamento di quanto ancora dovuto a copertura del finanziamento. Costituita in giudizio la ha eccepito che il contraente, al Controparte_1 momento della stipulazione dell'assicurazione sulla vita, avrebbe fornito informazioni non veritiere sulla rappresentazione del rischio – in particolare, sul suo stato di salute – non consentendo alla convenuta di rappresentarsi correttamente il rischio assunto con la conclusione del contratto, in violazione dell'obbligo prescritto dall'art. 1892 c.c., e ha chiesto, nel merito, il rigetto delle domande di parte attrice. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata chiamata all'odierna udienza per la decisione. La domanda è fondata e deve essere accolta. Come è noto, in tema di onere probatorio nei rapporti tra danneggiato e la propria compagnia assicurativa, trova applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, in forza del quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte), mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30.10.2001, n. 13533). La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di osservare che nella materia dell'assicurazione contro i danni, laddove il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consista in un danno verificatosi in dipendenza
2 di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, incombe sul danneggiato ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare la verificazione dell'evento coperto dalla garanzia assicurativa ed il nesso di causalità tra il medesimo e il danno di cui viene chiesto il ristoro (cfr. ex pluris Cass. Civ., sez. III, 21.12.2017, n. 30656, la quale richiama l'orientamento già espresso da Cass. Civ., 17.05.1997, n. 4426), specificando che tale onere probatorio resta immutato anche qualora l'assicuratore eccepisca l'esclusione della garanzia secondo i criteri normativi di interpretazione del contratto (cfr. Cass. Civ., sez. III, 02.04.2021, n. 9205). Inoltre, gli oneri probatori si distribuiscono diversamente a seconda dell'oggetto del contratto di assicurazione che, in quanto tale, contiene l'esatta delimitazione dei rischi assicurati. Nelle assicurazioni sulla vita, al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo, il beneficiario soddisfa il suo onere probatorio allegando, oltre all'esistenza del contratto, anche l'esistenza di tutti gli elementi che caratterizzano il fatto giuridico idoneo a far insorgere il diritto preteso, quali – nella specie – la morte dell'assicurato, mentre l'assicuratore, ove voglia liberarsi dal pagamento, deve provare, a sua volta, il fatto impeditivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. civ. sent. n. 707/1965; ord. n. 30656 del 21/12/2017). Ciò premesso, dall'analisi della documentazione prodotta, tenuto contro altresì delle deduzioni e contestazioni avanzate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, è possibile affermare la sussistenza del fatto costitutivo del diritto azionato in giudizio. È pacifica ed emerge dalla produzione documentale la sottoscrizione della polizza per la copertura del rischio morte a garanzia del finanziamento e la tempestiva denuncia dell'evento assicurato verificatosi in data 31.01.2017, cui è conseguita la richiesta di corresponsione dell'indennità nei termini di polizza, senza che, però, gli sia stata riconosciuta. A fronte della prova del fatto costitutivo della domanda, ciò che non risulta adeguatamente dimostrato è, invece, il fatto giustificativo del mancato riconoscimento dell'indennizzo, costituito nella specie da una presunta preesistenza di patologie non dichiarate – o nascoste – all'atto della sottoscrizione della scheda di adesione alla polizza, tali da comprometterne la validità. Secondo la prospettazione della convenuta, ancor prima della decorrenza del contratto assicurativo, l'assicurato risultava affetto da alcune patologie che ometteva di indicare all'assicuratore. In particolare, che in occasione dell'adesione alla polizza Persona_1 assicurativa dichiarava “di non essere affetto da una malattia acuta o cronica…(ipertensione arteriosa, diabete…” e di “non aver mai ricevuto consiglio da medici o specialisti di intraprendere una dieta per obesità o di sottoporsi a trattamenti relativi all'obesità” (cfr. questionario sanitario),
3 doveva ritenersi già affetto da diabete ed era un soggetto obeso, come dimostrerebbe la documentazione medica prodotta in giudizio dall'attore (v. cartelle cliniche relative ai ricoveri avvenuti nel febbraio 2015 e nel gennaio 2017, nonché certificato necroscopico, in atti). Tali circostanze, taciute o rappresentate in modo inesatto all'assicuratore, sarebbero idonee a incidere sulla valutazione del rischio e, conseguentemente, sull'operatività della polizza. Tale difesa non può essere condivisa. E' dirimente, al riguardo, il richiamo all'art. 1892 comma 1 c.c., a mente del quale “le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave”. Secondo la prevalente giurisprudenza, si ha dichiarazione inesatta qualora il contraente riferisca all'assicuratore una circostanza inesistente, mentre la dichiarazione risulta reticente quando il contraente omette di riferire all'assicuratore circostanze rilevanti di cui è a conoscenza: in entrambi i casi la dichiarazione (reticente o inesatta) deve avere ad oggetto circostanze determinanti ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 416/2017). Infatti, secondo la giurisprudenza più recente “in tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore” (cfr. Cass. civ. sent. n. 11115/2020; v. anche Cass. civ. sent. n. 25457 /2022; Cass. civ. sent. n. 12086/2015; Cass. civ. sent. n. 25582/2011; Cass. civ. sent. n. 2740/2002). Quanto alla rilevanza delle dichiarazioni è stato affermato che l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze cui fanno riferimento gli artt. 1892 e 1893 c.c. non necessariamente presuppongono la consapevolezza, da parte del contraente, di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro, ma possono essere integrate da qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che l'assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato dal contraente, se del caso tramite la compilazione di un questionario (cfr. Cass. civ. sent. 11 giugno 2010, n. 14069). A tal fine assume valore determinante, allora, il questionario sottoposto all'assicurato, considerato che nel contratto di assicurazione gli obblighi
4 informativi hanno la precipua funzione di garantire un giusto equilibrio tra i rischi che ogni parte si assume in ordine all'evento futuro e incerto che costituisce l'oggetto del contratto: un'informazione richiesta dall'assicuratore, con specifica indicazione dell'importanza della stessa ai sensi dell'art. 1892 c.c., giustifica l'annullamento del contratto (cfr. tra le altre Cass. civ. sent. n. 3165/2003); così come la mancata inclusione, fra i quesiti inseriti nel questionario, di determinati profili di fatto può invece evidenziare un atteggiamento di indifferenza dell'assicuratore, nel senso di estraneità dei profili stessi all'ambito del proprio interesse di conoscenza, valutabile al fine dell'esclusione a carico dell'assicurato (che li abbia taciuti) di un comportamento reticente (cfr. Cass. civ. sent. n. 17840/2003). Pertanto, per valutare la correttezza del comportamento assunto dall'assicurato in rapporto agli obblighi informativi cui era tenuto nello stipulare la polizza, il giudice deve porre la sua attenzione sugli elementi denotanti le condizioni di salute, presenti al tempo della sottoscrizione della polizza (noti o conoscibili da parte dell'assicurato in base a un criterio di ordinaria diligenza), senza tener conto di quanto accaduto ex post se non in termini di ulteriore elemento di riscontro circa il collegamento logico- temporale con lo stato pregresso di salute. L'onere di provare che le circostanze taciute o inesattamente dichiarate sono state rilevanti nella conclusione del contratto spetta all'assicuratore, mentre è a carico dell'assicurato la prova che l'assicuratore, pur in presenza di sue dichiarazioni inesatte e reticenti, conoscesse la reale situazione del bene assicurato, l'effettiva entità del rischio cui esso era esposto (cfr. Cass. civ. sent. n. 15939/2000). Ciò esposto in diritto, nel presente giudizio non risulta adeguatamente dimostrata la preesistenza delle patologie dell'assicurato rispetto alla conclusione del contratto di assicurazione e la reticenza dell'assicurato. L'esame del materiale probatorio in atti, invero, non permette di circoscrivere temporalmente l'insorgenza – e la conseguente consapevolezza – delle patologie, tenuto conto che tutta la documentazione sanitaria prodotta è successiva alla sottoscrizione del questionario sottoposto all'assicurato in data 18 settembre 2010; avuto riguardo alla “diagnosi operatoria” dell'intervento datato 27 febbraio 2015, il riferimento al “diabete di tipo I (insulinodipendente) (diabete giovanile) non definito se scompensato, con complicanze circolatorie periferiche” non è sufficiente a determinare il momento di insorgenza della patologia e, ancor prima, la conoscenza della diagnosi e/o la sua omissione all'assicuratore; per le medesime ragioni, anche la cartella clinica relativa all'intervento del 28 gennaio 2017, nella parte in cui precisa “da molti anni diabete mellito in terapia ipoglicemizzante orale, ipertensione arteriosa, obesità, ipertrofia prostatica benigna, nel 2015 ricovero in ch plastica dimesso con dg di 'Ulcera del tallone con flemmone
5 plantare piede dx in diabetico”, senza alcun ulteriore riferimento temporale, non permette di presumere la preesistenza della sindrome rispetto alla stipula del contratto. Di contro, la circostanza – di per sé non dirimente, ma nella specie valutabile come argomento di prova – che la domanda di esenzione ticket sia stata inoltrata nel dicembre del 2012, lascia presumere che la manifestazione della patologia e la necessità dei correlati trattamenti farmacologici sia insorta in questo arco temporale, ancora una volta successivo alla conclusione del contratto. Così come la condizione di obesità, di per sé verificabile dall'assicuratore usando l'ordinaria diligenza, poteva agevolmente essere verificata in sede di sottoscrizione del questionario, anche solo inserendo l'indicazione di parametri quali l'età, il peso e l'altezza, elementi questi del tutto assenti nel caso di specie. In conclusione, l'assenza di prova in ordine all'esistenza di una patologia pregressa e alla reticenza dell'assicurato, non risultando in atti dimostrato che le informazioni rese all'assicuratore fossero inesatte o taciute, rese con dolo o colpa grave, in ordine a circostanze determinanti nella formazione del consenso, rende perfettamente operante la garanzia assicurativa invocata dall'attore. Per tali ragioni, la richiesta di condanna della compagnia assicurativa merita accoglimento, mentre la richiesta di annullamento ai sensi dell'art. 1892 c.c. va rigettata, non potendosi ritenere accertato che il dante causa dell'odierno attore abbia reso informazioni false sul proprio stato di salute o che abbia taciuto patologie, ivi inclusi il diabete e l'obesità, nonostante queste emergano dalla documentazione medica prodotta. A ciò consegue che la è tenuta, in forza del contratto di Controparte_1 assicurazione n. 7026540, a corrispondere a l'indennizzo Parte_1 quantificato in € 13.202,43, pari all'importo del capitale residuo assicurato, oltre accessori di legge. Ogni altra questione resta assorbita. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate, tenuto conto del valore della controversia e della semplicità dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 e 26.000,00 (fase studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria). Considerato che, da quanto emerge dal verbale negativo di mediazione, l'assicurazione non ha partecipato alla procedura di mediazione senza addurre un giustificato motivo, quest'ultima, ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. n. 28/10, va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 1974/2019 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così dispone: 1. accoglie le domande proposte da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, condanna la convenuta al Controparte_1 pagamento in favore dell'attore della somma di € 13.202,43, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di , liquidate € 264,00 per spese ed € Parte_1
2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. considerato che, da quanto emerge dal verbale negativo di mediazione, l'assicurazione non ha partecipato alla procedura di mediazione senza addurre un giustificato motivo, quest'ultima, ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. n. 28/10, va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Così deciso in Messina il 9 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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