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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/10/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n.52/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Fra:
rappresentato e difeso dall' Avv.Nicola Parte_1
SE , presso il cui studio sito in Genova Via Sauli 5/18 è
elettivamente domiciliato, come da mandato in atti
- Appellante -
-
contro
-
con sede in Controparte_1
Conegliano, rappresentata dalla sua mandataria con rappresentanza rappresentata da Controparte_2 [...]
in forza di procura speciale , nella persona del Controparte_3
consigliere delegato, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola G.
Cassinelli, presso il cui studio sito in in Genova, Piazza della
Vittoria 6/12 è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
-Appellato -
Conclusioni delle parti 1 Per l'appellante:
“ Voglia, per i motivi espressi in atto di citazione introduttivo
del presente giudizio, riformare la sentenza impugnata, revocare il
decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto
dall'esponente alla ingiungente.
Con vittoria delle spese di giudizio di primo e secondo grado.” “
Per l'appellata:
“Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, previa
ogni meglio vista pronuncia,
- respingere integralmente l'appello proposto dal Signor
[...]
e, per l'effetto, confermare la sentenza 1889/2024 Parte_1
del Tribunale di Genova.
Con vittoria di entrambi i gradi di giudizio”. “
IN FATTO E DIRITTO
1.La procuratrice di Controparte_3 [...]
otteneva in data 7 dicembre 2023 dal Tribunale Controparte_4
di Genova un decreto ingiuntivo dell'importo di Euro 52.000,00 oltre accessori nei confronti di in qualità di fideiussore Parte_1
della società dichiarata fallita nel 2013 . Parte_2
La fideiussione era stata rilasciata nel 2002.
proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo Parte_1
sulla base di tre argomentazioni:
-il credito era prescritto in quanto per oltre dieci anni non vi era mai stata alcuna diffida ad adempiere;
-mancava la prova della cessione del credito;
-la fideiussione era nulla in quanto conteneva le clausole corrispondenti alle tre clausole dello schema contrattuale predisposto da ABI per le fideiussioni omnibus che con provvedimetno
2 n.55/05 della Banca D'Italia, aveva ritenuto nulle (clausole 2, 6 e
8).
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposione.
2.Il Tribunale di Genova con sentenza n. 1889 del 21 giugno 2024 respingeva l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale riteneva infondati tutte e tre le argomentazioni poste alla base dell'opposizione in quanto:
-la prescrizione era stata interrotta con diffida notificata nel giugno 2020;
-la cessione del credito era stata provata con dichiarazione della banca cedente;
-la nullità delle clausole della fideussione di cui al provvedimento della Banca d'Italia era relativa ai soli consumatori (in termini secondo il Tribunale tre sente della Cassazione del 2019,:n. 31560,
31569 e 31926) mentre il era fideiussore di una società e Parte_1
l'unica clausola rilevate, quella di cui all'art. 6, era derogabile.
3. proponeva appello relativamente a solo questo Parte_1
ultimo punto rilevando che né dal provvedimento della Banca d'Italia
né dalla giurisprudenza era desumibile che la dichiarazione di violazione della normativa anti trust fosse limitata alla sola ipotesi in cui il fideiussore fosse il consumatore. Le sentenze citate erano del tutto inconferenti alla fattispecie della fideiussione.
Ne seguiva che applicandosi il provvedimento della Banca d'Italia
del 2005 la fideiussione era nulla.
4.Si costituiva la quale mandataria dellla Controparte_2
chiedendo il rigetto della appello ed Controparte_1
osservando che la disposizione della Banca d'Italia era applicabile ai soli consumatori e che pacificamente non era applicabile la
3 disciplina a tutela del del consumatore nel caso di specie essendo il procuratore della società garantita. Parte_1
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 9 ottobre 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
5.L'intervento della Banca d'Italia 2 maggio 2005 n 55, se esaminava anche l'articolo 13 del modello ABI relativo alla disciplina della fideiussione per i consumatori, dichiarava l'invalidità delle clausole n.2, 6 ed 8 solo per violazione della normativa antitrust tanto è vero che vi si legge che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema
contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia
delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono
disposizioni che, nella misura incui vengano applicate in modo
uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90; “.
Quindi la dichiarazione della nullità derivava da una limitazione della concorrenza ai danni del cliente, a prescindere che fosse consumatore o imprenditore.
Le tre sentenze della Cassazione citate dal Tribunale in motivazione sono inoltre non conferenti con la fattispecie.
La Cassazione civile sez. VI, 03/12/2019, n.31560 riguarda dei contributi e nulla ha a che fare con le fideiussioni. CP_5
Cassazione civile sez. I, 03/12/2019, n.31569 la cui massima è “In
tema di fideiussione, la limitazione di responsabilità fissata dall'
art. 1957 c.c. può essere implicitamente derogata attraverso
l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza
limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale,
4 impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del
contratto di garanzia e di quello principale.” non contiene alcun riferimento ai casi di applicabilità del provvedimento della Banca
d'Italia del 2005.
Cassazione civile sez. I, 06/12/2019 n.31926 infine non affrontava il problema delle nullità delle clausole del modello ABI dichiarate invalide dalla Banca d0 Italia nel 2005 ritenendo inammissibile il motivo di ricorso ad esse relative.
Si legge nel testo del provvedimento:
“Quanto al secondo aspetto si deve osservare che, pur essendo vero
che la nullità è rilevabile d'ufficio, di regola, in ogni stato e
grado del giudizio, e dunque anche in sede di legittimità, in
quest'ultima sede tuttavia essa è rilevabile solo a condizione che
i presupposti di fatto della nullità stessa risultino già accertati
dai giudici di merito, perchè in sede di legittimità non è consentita
la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorchè rilevabili
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse
presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di
fatto preclusi alla Corte di cassazione … : ebbene, il provvedimento
con cui la Banca d'Italia ha accertato l'intesa concorrenziale posta
a base della asserita nullità per contrasto con la L. 10 ottobre
1990 n. 287 art. 2 lett. a), è appunto un fatto (non una norma di
diritto, per la quale potrebbe valere il principio iura novit curia)
che è stato dedotto inammissibilmente in giudizio per prima volta
in cassazione con la memoria ex art. 378 c.p.c. .“
Il motivo di appello almeno in questa prima parte sarebbe fondato.
Risulta però errato dove ne ricava la nullità dell'intera fideiussione in quanto, come è noto le Sezioni Unite della Cassazione
5 hanno ritenuto che in linea generale vi sia una nullità delle singole clausole e non dell'intera fideiussione.
“Sono parzialmente nulli i contratti di fideiussione a valle di
intese dichiarate in parte nulle dall'Authority perché in contrasto
con le norme antitrust interne e dell'Unione europea. Trattasi di
nullità limitata alle singole clausole che riproducono lo schema
unilaterale che costituisce l'intesa vietata, salvo che dal
contratto sia possibile desumere, o sia altrimenti provata, una
diversa volontà delle parti.” (cfr. Cassazione civile sez. un.,
30/12/2021, n.41994)
Parte appellante chiede la nullità dell'intera fideiussione ma non esamina nel motivo di appello quali sarebbero le conseguenze della nullità delle tre clausole.
Quindi formalmente la Corte non è investita sul punto dal motivo di appello.
Soprattutto circa la deroga all'art. 1957 c.c. di cui all'art. 6 della fideiussione parte appellante né deduce né tantomeno prova che i termini di cui all'art. 1957 c.c. non sono stati rispettati e che la creditrice opposta non abbia agito contro il creditore principale per tutelare il suo credito.
In atti sappiamo che la inviò diffida al debitore CP_6
principale e che si insinuò prontamente al passivo del
[...]
con domanda del 13 novembre 2014 . Parte_3
In altre parole non vi sono elementi per ritenere che non sia stato rispettato l'obbligo per il creditore di agre entro sei mesi dalla scadenza del credito per recuperare gli importi a lui dovuti,
L'appello deve pertanto essere respinto e la sentenza appellata deve essere confermata sia pure con diversa motivazione.
6 Le spese legali del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 9.000,00 per compensi oltre spese generali,
cpa ed I.V.A. ( 2.400,00 Euro per la fase di studio, 1.600,00 Euro
per la fase introduttiva, 2.200,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria, 2.800,00 Euro per la fase della decisione ).
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da contro la sentenza Parte_1
del Tribunale di Genova n. 1889 del 21 giugno 2024 respinge
l'appello e conferma la sentenza appellata sia pure con diversa motivazione.
Condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
società unipersonale, rappresentata dalla sua mandataria con
rappresentanza rappresentata da Controparte_2
le spese legali del giudizio di Controparte_3
appello liquidate Euro 9.000,00 per compensi oltre spese generali,
cpa ed I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
7
Genova lì 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Fra:
rappresentato e difeso dall' Avv.Nicola Parte_1
SE , presso il cui studio sito in Genova Via Sauli 5/18 è
elettivamente domiciliato, come da mandato in atti
- Appellante -
-
contro
-
con sede in Controparte_1
Conegliano, rappresentata dalla sua mandataria con rappresentanza rappresentata da Controparte_2 [...]
in forza di procura speciale , nella persona del Controparte_3
consigliere delegato, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola G.
Cassinelli, presso il cui studio sito in in Genova, Piazza della
Vittoria 6/12 è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
-Appellato -
Conclusioni delle parti 1 Per l'appellante:
“ Voglia, per i motivi espressi in atto di citazione introduttivo
del presente giudizio, riformare la sentenza impugnata, revocare il
decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto
dall'esponente alla ingiungente.
Con vittoria delle spese di giudizio di primo e secondo grado.” “
Per l'appellata:
“Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, previa
ogni meglio vista pronuncia,
- respingere integralmente l'appello proposto dal Signor
[...]
e, per l'effetto, confermare la sentenza 1889/2024 Parte_1
del Tribunale di Genova.
Con vittoria di entrambi i gradi di giudizio”. “
IN FATTO E DIRITTO
1.La procuratrice di Controparte_3 [...]
otteneva in data 7 dicembre 2023 dal Tribunale Controparte_4
di Genova un decreto ingiuntivo dell'importo di Euro 52.000,00 oltre accessori nei confronti di in qualità di fideiussore Parte_1
della società dichiarata fallita nel 2013 . Parte_2
La fideiussione era stata rilasciata nel 2002.
proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo Parte_1
sulla base di tre argomentazioni:
-il credito era prescritto in quanto per oltre dieci anni non vi era mai stata alcuna diffida ad adempiere;
-mancava la prova della cessione del credito;
-la fideiussione era nulla in quanto conteneva le clausole corrispondenti alle tre clausole dello schema contrattuale predisposto da ABI per le fideiussioni omnibus che con provvedimetno
2 n.55/05 della Banca D'Italia, aveva ritenuto nulle (clausole 2, 6 e
8).
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposione.
2.Il Tribunale di Genova con sentenza n. 1889 del 21 giugno 2024 respingeva l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale riteneva infondati tutte e tre le argomentazioni poste alla base dell'opposizione in quanto:
-la prescrizione era stata interrotta con diffida notificata nel giugno 2020;
-la cessione del credito era stata provata con dichiarazione della banca cedente;
-la nullità delle clausole della fideussione di cui al provvedimento della Banca d'Italia era relativa ai soli consumatori (in termini secondo il Tribunale tre sente della Cassazione del 2019,:n. 31560,
31569 e 31926) mentre il era fideiussore di una società e Parte_1
l'unica clausola rilevate, quella di cui all'art. 6, era derogabile.
3. proponeva appello relativamente a solo questo Parte_1
ultimo punto rilevando che né dal provvedimento della Banca d'Italia
né dalla giurisprudenza era desumibile che la dichiarazione di violazione della normativa anti trust fosse limitata alla sola ipotesi in cui il fideiussore fosse il consumatore. Le sentenze citate erano del tutto inconferenti alla fattispecie della fideiussione.
Ne seguiva che applicandosi il provvedimento della Banca d'Italia
del 2005 la fideiussione era nulla.
4.Si costituiva la quale mandataria dellla Controparte_2
chiedendo il rigetto della appello ed Controparte_1
osservando che la disposizione della Banca d'Italia era applicabile ai soli consumatori e che pacificamente non era applicabile la
3 disciplina a tutela del del consumatore nel caso di specie essendo il procuratore della società garantita. Parte_1
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 9 ottobre 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
5.L'intervento della Banca d'Italia 2 maggio 2005 n 55, se esaminava anche l'articolo 13 del modello ABI relativo alla disciplina della fideiussione per i consumatori, dichiarava l'invalidità delle clausole n.2, 6 ed 8 solo per violazione della normativa antitrust tanto è vero che vi si legge che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema
contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia
delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono
disposizioni che, nella misura incui vengano applicate in modo
uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90; “.
Quindi la dichiarazione della nullità derivava da una limitazione della concorrenza ai danni del cliente, a prescindere che fosse consumatore o imprenditore.
Le tre sentenze della Cassazione citate dal Tribunale in motivazione sono inoltre non conferenti con la fattispecie.
La Cassazione civile sez. VI, 03/12/2019, n.31560 riguarda dei contributi e nulla ha a che fare con le fideiussioni. CP_5
Cassazione civile sez. I, 03/12/2019, n.31569 la cui massima è “In
tema di fideiussione, la limitazione di responsabilità fissata dall'
art. 1957 c.c. può essere implicitamente derogata attraverso
l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza
limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale,
4 impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del
contratto di garanzia e di quello principale.” non contiene alcun riferimento ai casi di applicabilità del provvedimento della Banca
d'Italia del 2005.
Cassazione civile sez. I, 06/12/2019 n.31926 infine non affrontava il problema delle nullità delle clausole del modello ABI dichiarate invalide dalla Banca d0 Italia nel 2005 ritenendo inammissibile il motivo di ricorso ad esse relative.
Si legge nel testo del provvedimento:
“Quanto al secondo aspetto si deve osservare che, pur essendo vero
che la nullità è rilevabile d'ufficio, di regola, in ogni stato e
grado del giudizio, e dunque anche in sede di legittimità, in
quest'ultima sede tuttavia essa è rilevabile solo a condizione che
i presupposti di fatto della nullità stessa risultino già accertati
dai giudici di merito, perchè in sede di legittimità non è consentita
la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorchè rilevabili
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse
presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di
fatto preclusi alla Corte di cassazione … : ebbene, il provvedimento
con cui la Banca d'Italia ha accertato l'intesa concorrenziale posta
a base della asserita nullità per contrasto con la L. 10 ottobre
1990 n. 287 art. 2 lett. a), è appunto un fatto (non una norma di
diritto, per la quale potrebbe valere il principio iura novit curia)
che è stato dedotto inammissibilmente in giudizio per prima volta
in cassazione con la memoria ex art. 378 c.p.c. .“
Il motivo di appello almeno in questa prima parte sarebbe fondato.
Risulta però errato dove ne ricava la nullità dell'intera fideiussione in quanto, come è noto le Sezioni Unite della Cassazione
5 hanno ritenuto che in linea generale vi sia una nullità delle singole clausole e non dell'intera fideiussione.
“Sono parzialmente nulli i contratti di fideiussione a valle di
intese dichiarate in parte nulle dall'Authority perché in contrasto
con le norme antitrust interne e dell'Unione europea. Trattasi di
nullità limitata alle singole clausole che riproducono lo schema
unilaterale che costituisce l'intesa vietata, salvo che dal
contratto sia possibile desumere, o sia altrimenti provata, una
diversa volontà delle parti.” (cfr. Cassazione civile sez. un.,
30/12/2021, n.41994)
Parte appellante chiede la nullità dell'intera fideiussione ma non esamina nel motivo di appello quali sarebbero le conseguenze della nullità delle tre clausole.
Quindi formalmente la Corte non è investita sul punto dal motivo di appello.
Soprattutto circa la deroga all'art. 1957 c.c. di cui all'art. 6 della fideiussione parte appellante né deduce né tantomeno prova che i termini di cui all'art. 1957 c.c. non sono stati rispettati e che la creditrice opposta non abbia agito contro il creditore principale per tutelare il suo credito.
In atti sappiamo che la inviò diffida al debitore CP_6
principale e che si insinuò prontamente al passivo del
[...]
con domanda del 13 novembre 2014 . Parte_3
In altre parole non vi sono elementi per ritenere che non sia stato rispettato l'obbligo per il creditore di agre entro sei mesi dalla scadenza del credito per recuperare gli importi a lui dovuti,
L'appello deve pertanto essere respinto e la sentenza appellata deve essere confermata sia pure con diversa motivazione.
6 Le spese legali del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 9.000,00 per compensi oltre spese generali,
cpa ed I.V.A. ( 2.400,00 Euro per la fase di studio, 1.600,00 Euro
per la fase introduttiva, 2.200,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria, 2.800,00 Euro per la fase della decisione ).
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da contro la sentenza Parte_1
del Tribunale di Genova n. 1889 del 21 giugno 2024 respinge
l'appello e conferma la sentenza appellata sia pure con diversa motivazione.
Condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
società unipersonale, rappresentata dalla sua mandataria con
rappresentanza rappresentata da Controparte_2
le spese legali del giudizio di Controparte_3
appello liquidate Euro 9.000,00 per compensi oltre spese generali,
cpa ed I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
7
Genova lì 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
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