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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/02/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3111/24 RG in data 24.4.24, avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Silvia Di Dato D'Aquino e Marianna Grimaldi, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Pontecagnano Faiano alla via Po' n. 5;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura Controparte_1 C.F._2 allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Alfonso Landi, presso il cui studio domicilia in
Battipaglia alla via Gen. Gonzaga n. 81;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 13.2.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era assunta in decisione ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.4.24, , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 29.5.10 in Pontecagnano Faiano con e che dalla loro unione Controparte_1 erano nati i figli (26.4.11) e (6.5.13), chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge, Per_1 Per_2 proponendo altresì domanda di addebito, lamentando l'atteggiamento assente ed autoritario nei confronti della moglie e dei figli, avendo scoperto altresì la frequentazione con altre donne.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che eccepiva, in via preliminare, la mancanza di procura alle liti, nel merito, contestava in modo preciso le allegazioni in fatto, pur non opponendosi alla domanda di separazione e proponendo a sua volta domanda di addebito per adulterio.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, il giudice delegato, fallito il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, disciplinando il diritto di visita e l'assegno di mantenimento per ciascun figlio in € 300,00 ciascuno e determinando per la ricorrente un mantenimento di € 150,00. Rigettava infine le richieste istruttorie articolate, rinviando la causa, ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c., all'udienza del 13.2.25 (fissata con modalità di trattazione scritta) all'esito della quale la causa era riservata in decisione.
Tanto premesso, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda per mancanza di procura alle liti.
Ed invero, fin dal deposito del ricorso risultava in atti la regolare procura alle liti, di talchè alcuna nullità sussiste, evidenziandosi, inoltre, che pur laddove fosse stata riscontrata l'assenza di procura, era onere del giudice ai sensi dell'art. 182 c.p.c. concedere un termine per integrare la stessa.
Passando all'esame nel merito, deve verificarsi, ai sensi dell'art. 151 c.c., la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente e alla quale la resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalle parti che hanno concordato sulla richiesta separazione.
Deve, pertanto, ritenersi insussistente ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, dovendo esaminarsi le ulteriori domande, tra cui quelle di addebito proposte da entrambe le parti.
In particolare, la ricorrente lamenta che la separazione sarebbe da addebitare al coniuge che avrebbe assunto un atteggiamento autoritario, che già nel 2022 frequentava siti di incontri, tentando la resistente un riavvicinamento con una crociera per poi scoprire che il marito la tradiva.
A sua volta, il resistente lamenta che la moglie sarebbe donna proclive all'adulterio ed alla diffamazione.
Orbene, ritiene il Tribunale (confermando la statuizione del giudice delegato in ordine al rigetto delle prove, in quanto generiche) che entrambe le domande siano infondate.
Si ricorda, in proposito, che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
Nel caso di specie, dalla stessa narrazione della parte ricorrente (si veda il ricorso introduttivo), puntualmente contestata dal resistente, la crisi coniugale era già in atto, dopo la scoperta (secondo quanto prospettato) della visione dei siti di incontri da parte del resistente, ma, ciò nonostante la ricorrente avrebbe scelto di soprassedere, trascorrendo anche una vacanza con il resistente, scelta che comunque non sarebbe stata risolutiva. Le prove articolate, tuttavia, incentrate sul successivo tradimento, invece, non sono idonee a provare che sia stato questo ultimo la causa esclusiva della fine del rapporto coniugio, dunque, si presentano inidonee a provare il nesso causale.
Ugualmente a dirsi per la domanda di addebito del resistente che afferma invece che sarebbe stata la moglie ad aver un amante. Le prove articolate riguardano l'interpretazione di messaggi che sono prodotti in atti e che evidenziano invece una crisi già in atto ove ciascuno dei due coniugi accusa l'altro di aver assunto condotte inappropriate e che rappresentano semplicemente l'atto finale di una separazione affettiva definitiva.
Ne segue che entrambe le domande di addebito vanno rigettate.
Per quanto concerne invece l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli Per_1
(26.4.11) e (6.5.13), la cui audizione appare essere superflua, considerando che sulla questione Per_2 non vi è contrasto tra i genitori, ritiene il Tribunale che ne vada disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre. Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente, bensì esclusivo del minore. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli.
Ebbene, nel caso di specie non sono emerse gravi carenze genitoriali delle parti in causa ed un rapporto costante e di collaborazione tra i genitori per la gestione dei minori, dovendo pertanto confermarsi l'affido condiviso, con esercizio della responsabilità genitoriale separato per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
Quanto alla disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario, non essendo sopravvenuti ulteriori elementi rispetto a quanto già valutato, si ritiene che il padre, rispettando i tempi di AE nel relazionarsi con lui, una volta ripristinato il rapporto, salvo diverso accordo tra i genitori, potrà tenere con sé i figli a fine settimana alterni dal sabato alla domenica, nonché un pomeriggio a settimana, da individuarsi nel giorno di mercoledì dalle ore 16,00 (o comunque dopo la fine dei compiti scolastici) fino alle ore 21,00; per la vacanze natalizie, secondo il principio dell'alternanza, i minori trascorreranno con il padre un anno il 24 dicembre, il 1° gennaio ed il 6 gennaio e l'anno successivo il 25 dicembre e 31 dicembre;
sempre ad anni alterni, i figli trascorreranno il giorno di
Pasqua con il padre e l'anno successivo quello di Lunedì in Albis;
nel periodo estivo (mesi di luglio o agosto), i figli trascorreranno con il padre due settimane anche non continuative, da concordarsi preventivamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno (tale periodo spetterà anche alla madre); i minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno ed onomastico consumando un pasto con ciascuno dei genitori;
in occasione del compleanno, dell'onomastico e della festa del papà
i minori festeggeranno tali ricorrenze col padre e lo stesso è a dirsi per le identiche ricorrenze della madre, ricordandosi che le parti dovranno assumere un atteggiamento di rispetto reciproco nell'interesse del figlio, collaborando anche nei vari spostamenti dei figli.
La casa coniugale di proprietà del nonno paterno dei minori, concessa in comodato d'uso, sita
Pontecagnano Faiano (SA) alla Via Tusciano, 10, va assegnata alla ricorrente che vi abiterà unitamente alla prole.
Va, quindi, determinato il mantenimento per i figli, rilevandosi che dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti emerge un tenore di vita agiato che non trova riscontri nella documentazione prodotta.
Ed invero, la ricorrente, che fino al 2023, si è occupata della cura della famiglia, ha avviato un'attività di ortofrutta (inizialmente anche con una dipendente, poi licenziata), potendo avvalersi dei prodotti agricoli forniti dal coniuge, dovendo invece oggi approvvigionarsi presso terzi. Ella ha dichiarato per l'anno di imposta 2020 e 2021 un reddito di € 5700,00 (derivante da canone di locazione per € 500,00 di un immobile acquistato prima del matrimonio con relativo mutuo con rata mensile di € 1000,00, come prodotto in atti), e per l'anno 2022 di € 8654,00. È proprietaria di tre unità immobiliari, di cui una, come detto in precedenza, locata a terzi.
Il resistente è titolare di azienda agricola, è proprietario di diversi terreni (di cui un ultimo acquistato tramite finanziamento concesso a luglio 2022 con durata di otto anni e rata semestrale di € 21.000,00 circa, come da contratto prodotto in atti), è proprietario di due locali deposito acquistati nel marzo
2023 (come da contratto prodotto), ha dichiarato per l'anno di imposta 2020 un reddito di € 638,00, per l'anno 2021 € 717,00, per l'anno 2023 € 108,00 e dall'esame degli estratti conto prodotti si evidenzia che vi è una notevole movimentazione di danaro anche pagamento di stipendi a diversi dipendenti, pur permanendo un saldo negativo ad oggi. I figli hanno sempre praticato sport Per_1 pugilato, anche se ora vorrebbe cambiare palestra, e ). Il resistente ha sempre fatto Persona_3 fronte alle spese domestiche per il vitto, provvedendo il di lui padre alle spese di utenza, trattandosi di un unico contatore al servizio delle due unità abitative.
Orbene, in presenza di tale situazione reddituale, dovendo presumersi una maggiore capacità reddituale rispetto a quella emersa documentalmente (anche nel passato, nonostante dichiarazioni dei redditi alquanto ridotte, la famiglia ha avuto un buon tenore di vita, permettendosi sport per i figli, sostegno psicologico per i minori, acquisiti di terreno), ritiene il Tribunale di dover confermare l'importo di € 300,00 per ciascun figlio che il resistente dovrà corrispondere alla ricorrente entro il
15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Inoltre, in presenza di una disparità di reddito (è sempre stato il resistente a far fronte alle spese familiari), va disposto che il padre contribuisca nella misura del 60% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal CP_2
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
Nessuna statuizione può invece essere emessa con riferimento alla riscossione dell'assegno unico, in quanto la normativa di settore non demanda al giudice il potere di incidere sull'individuazione del soggetto legittimato alla riscossione. Il d.lgs. 230/21, difatti, ha introdotto l'assegno unico per i figli prevedendo all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 230/2021 che “L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5” e all'art. 6, comma 4, del medesimo d.lgs. n. 230/2021 che “L'assegno
è corrisposto dall' ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura CP_3 tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”. Ora in presenza di una chiara e univoca previsione normativa non vi sono, dunque, provvedimenti che codesta A.G. debba adottare sul punto.
Va infine esaminata la domanda di mantenimento in favore della ricorrente, avversata dal resistente.
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda di mantenimento proposta è fondata e come tale va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (cfr. Cass. civ., sez. VI,
15 febbraio 2018, n. 3709; Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2017, n. 605).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà postconiugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I,
31/12/2021, n. 42146; Cass. civ., sez. I, 28/12/2021, n. 41797).
In applicazione dei principi sopra enunciati, ritiene il Tribunale di dover confermare la somma di €
150,00 a titolo di mantenimento per la ricorrente (considerando anche il godimento della casa familiare), rilevandosi che sussiste ad oggi una disparità reddituale e che ciascuno dei coniugi in costanza di matrimonio ha contributo, in proporzione delle rispettive capacità, alla gestione familiare.
Ora, al fine di garantire il medesimo tenore di vita, stante comunque la differenza reddituale delle parti come sopra evidenziata, vi sono i presupposti per confermare l'assegno di mantenimento di €
150,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Quanto alle spese di lite, esse vanno integralmente compensate, considerazione che la crisi familiare
è ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi e stante la natura necessita del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], celebrato nel Comune di Pontecagnano Faiano il 29.5.10;
[...]
2) rigetta le domande di addebito proposte dalle parti;
3) affida in via congiunta i minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, con esercizio della responsabilità genitoriale separato per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore;
4) Dispone che il padre, rispettando i tempi di nel relazionarsi con lui, una volta Per_1 ripristinato il rapporto, salvo diverso accordo tra i genitori, potrà tenere con sé i figli a fine settimana alterni dal sabato alla domenica, nonché un pomeriggio a settimana, da individuarsi nel giorno di mercoledì dalle ore 16,00 (o comunque dopo la fine dei compiti scolastici) fino alle ore 21,00; per la vacanze natalizie, secondo il principio dell'alternanza, i minori trascorreranno con il padre un anno il 24 dicembre, il 1° gennaio ed il 6 gennaio e l'anno successivo il 25 dicembre e 31 dicembre;
sempre ad anni alterni, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre e l'anno successivo quello di Lunedì in Albis;
nel periodo estivo (mesi di luglio o agosto), i figli trascorreranno con il padre due settimane anche non continuative, da concordarsi preventivamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno (tale periodo spetterà anche alla madre); i minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno ed onomastico consumando un pasto con ciascuno dei genitori;
in occasione del compleanno, dell'onomastico e della festa del papà i minori festeggeranno tali ricorrenze col padre e lo stesso è a dirsi per le identiche ricorrenze della madre, ricordandosi che le parti dovranno assumere un atteggiamento di rispetto reciproco nell'interesse del figlio, collaborando anche nei vari spostamenti dei figli.
5) assegna la casa coniugale alla ricorrente che vi abiterà unitamente ai figli;
6) determina in € 300,00 il contributo per il mantenimento in favore di ciascun minore che il padre è tenuto a corrispondere alla madre entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, dalla presente pronuncia oltre a contribuire nella misura del 60% al pagamento delle spese straordinarie;
7) determina in € 150,00 il contributo per il mantenimento in favore della ricorrente che CP_1
è tenuto a corrispondere entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo
[...] gli indici Istat;
8) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pontecagnano Faiano per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (matrimonio trascritto agli atti del suddetto
Comune);
9) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 17.2.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi