TRIB
Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 158/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 158/2020 promossa da:
(C.F. ) ed (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. BERTONI MARCELLA
ATTORE/I contro
MA DI (C.F. CP_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. ZANI EZIO P.IVA_2
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
) rappresentato e difeso dall'avv. DONVITO ANTONIO CP_3 P.IVA_3
INTERVENUTO
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, II comma c.p.c.) immobiliare
Conclusioni
pagina 1 di 13 Per ed Parte_1 Pt_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Mantova, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, previe le declaratorie del caso e di legge, in considerazione di tutto quanto esposto ed eccepito in narrativa, per ogni motivo anche singolarmente considerato;
In via preliminare:
- accertata la violazione del termine di cui all'art. 557 cpc da parte di in Parte_3
relazione al deposito della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare, come in narrativa specificato, dichiarare l'inefficacia del pignoramento immobiliare e conseguentemente l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare nr. 92/2019 RGES.
NEL MERITO
In via principale:
- dichiarare la nullità delle fideiussioni sottoscritte dalla sig.ra rispettivamente in Pt_2
data 17/10/2005 e 24/02/2006, per violazione dell'art. 2 L. 287/90, e/o comunque dichiarare la nullità delle singole clausole nr. 2, 6 e 8 dei predetti negozi fideiussori, per tutti i motivi in narrativa, anche singolarmente considerati, conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto in forza delle fideiussioni da parte della sig.ra e Pt_2
conseguentemente dichiarare insussistente il diritto della CI a Parte_4 procedere con l'esecuzione intrapresa nei confronti della sig.ra Pt_2
- in accoglimento della proposta opposizione, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte della CI , in Parte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, per tutti i motivi esposti in narrativa, anche singolarmente considerati.
In via subordinata:
stralciare e dire non dovute tutte le somme ritenute di giustizia ed il cui pagamento è stato erroneamente intimato con l'atto di precetto e riportato in atto di pignoramento immobiliare a seguito degli accertamenti giudiziali e tecnici contabili che il Tribunale riterrà di giustizia disporre.
pagina 2 di 13 In ogni caso:
accertato l'abuso del diritto perpetrato dalla banca erogatrice del credito, già
[...]
, in relazione alla sproporzione delle garanzie richieste ed ottenute, Controparte_4 conseguentemente disporre la riduzione della garanzia ipotecaria sull'immobile di proprietà della mutuataria, con liberazione di quello di proprietà della sig.ra non Pt_2
necessario.
Sulle spese: Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
Per Controparte_2
Nel merito ed in via principale:
previe le declaratorie di legge e del caso, rigettarsi comunque ogni domanda proposta nei confronti di parte convenuta, siccome inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile, in ogni caso infondata in fatto e in diritto, assolvendo la stessa convenuta da ogni pretesa avversaria o, comunque, accogliendo le sue difese ed eccezioni esposte anche in via di subordine.
In ogni caso:
con vittoria di spese diritti ed onorari.
Per CP_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis;
In rito, in via pregiudiziale,
- sospendere, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il presente giudizio di opposizione all'esecuzione
(merito), in attesa della definizione del giudizio di opp. a precetto preventivo promosso dai medesimi soggetti in relazione al medesimo titolo (RG 12/2022 CdA Brescia chiamato per
p.c. al 19/2/2025), con onere in capo all'esponente di eventuale riassunzione del presente giudizio (laddove fosse confermato come auspicato, il proprio diritto a procedere ad esecuzione forzata) al fine della revoca del provvedimento di sospensione della pei r.g.e
92/2019.
pagina 3 di 13 Nel merito, in via preliminare,
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva ovvero di titolarità passiva del rapporto controverso in capo a in relazione alle domande, anche riconvenzionali, ed Controparte_3 alle eccezioni di compensazione tra il credito oggetto dell'operazione di cartolarizzazione ed eventuali controcrediti affermati contro la banca cedente ovvero alle domande di ripetizione di somme corrisposte alla CI cedente e dante causa, eventualmente proposte da parte attrice;
Nel merito in via principale,
- previe le declaratorie di legge e del caso, rigettarsi comunque ogni domanda proposta siccome inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile, in ogni caso infondata in fatto
e in diritto, assolvendo la stessa convenuta da ogni pretesa avversaria o, comunque, accogliendo le sue difese ed eccezioni esposte anche in via di subordine.
In via istruttoria,
se riproposta, si oppone alla CTU richiesta ex adverso, siccome inutile ed esplorativa e ribadisce comunque:
- la sua opposizione all'utilizzabilità della CTU acquisita agli atti dal precedente G.I., dott.
(emessa nell'ambito del procedimento penale archiviato), rilevando in ogni caso Per_1
che la stessa, in sede civile, può al massimo acquisire valenza di argomento di prova, prova atipica;
-in subordine, se anche la perizia fosse utilizzabile ed attendibile e a prescindere dalle pregiudiziali in rito sollevate, avendo la stessa rilevato – a tutto voler concedere – un'ipotesi di usura sopravvenuta per la consolidata giurisprudenza di legittimità non assumerebbe rilievo alcuno al fine della validità dell'esecuzione avviata e degli importi azionati (per tutte SS.UU., sentenza 19/10/2017 n° 24675).
In ogni caso,
-con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A.
pagina 4 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato:
che in proprio e quale rappresentante legale di , propose opposizione Pt_2 Parte_1 all'esecuzione n. 92/2019 intrapresa da in forza di contratto di Parte_4
mutuo ipotecario nr. 29.534 rep. e raccolta nr. 12899 del 17/10/2005 Notaio Persona_2
di Mantova e mutuo nr. 5497 rep. e nr. 40.95 di raccolta del 8/10/2013 Notaio Dr.ssa di Luzzara (RE), deducendo: Persona_3
1) di aver proposto opposizione al precetto notificato da , per i Parte_4
seguenti motivi:
A) Inesistenza del titolo esecutivo;
B) Nullità fideiussioni per violazione normativa antitrust e decadenza ex art. 1957 c.c.
C) Nullità precetto per genericità e illiquidità del credito
D) Inammissibilità azione per parcellizzazione del credito;
E) Invalidità del precetto per non corrispondenza somme intimate:
E.1) Sulla risoluzione dei contratti di mutuo;
E.2) Sul calcolo degli interessi post sisma;
E.3) superamento tasso soglia usura ex L. 108/96;
E.4) Indeterminatezza del tasso pattuito e non corrispondenza con quello effettivamente applicato;
E.5) Inesattezza ed illegittimità Euribor applicato fino al 30/5/2008;
E.6) Importi illegittimi applicati sul c/c nr. 0513/56872591 (già 56872591)
2) di aver quindi proposto opposizione all'esecuzione n. 92/19 e che il GE sospendeva la procedura, assegnando termine per la instaurazione del giudizio di merito (il presente);
3) che i motivi della presente opposizione attengono:
pagina 5 di 13 a) alla inefficacia del pignoramento per tardivo deposito della nota di trascrizione;
b) alla inesistenza del titolo esecutivo, per essere entrambi i contratti di mutuo posti a fondamento della azione privi del requisito della realità;
c) alla nullità delle fideiussioni sottoscritte dalla sig.ra rispettivamente in data Pt_2
17/10/2005 e 24/2/2006, in quanto conformi allo schema Abi sanzionato dalla Banca
D'Italia con provvedimento nr. 55 del 2005 e pertanto in palese violazione dell'art. 2 L.
287/90, per la presenza delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia alla deroga ex art. 1957 c.c., con decadenza ex art. 1957 c.c.;
d) alla inammissibilità della azione per parcellizzazione del credito;
e) alla non corrispondenza delle somme per cui procede, in relazione alla Parte_3
risoluzione dei contratti di mutuo, al calcolo degli interessi post sisma, al superamento del tasso soglia usura ex l. 108/96, alla indeterminatezza del tasso pattuito e non corrispondenza con quello effettivamente applicato, alla inesattezza ed illegittimità Euribor applicato fino al 30/5/2008, agli Importi illegittimi applicati sul c/c nr. 0513/56872591;
f) all'abuso del diritto per eccesso di garanzie bancarie, con conseguente necessità di riduzione della garanzia ipotecaria sull'immobile di proprietà della mutuataria, con liberazione di quello di proprietà della sig.ra Pt_2
che si costituì rappresentata da contestando Controparte_5 CP_1
l'avversa ricostruzione in fatto ed eccependo:
4) la infondatezza della eccezione di inefficacia del pignoramento;
5) che entrambi i mutui recano dichiarazione formale della ricezione della somma da parte della mutuataria, sicchè sono idonei titoli esecutivi;
6) la infondatezza delle eccezioni di nullità delle fideiussioni, nonché di inammissibilità per parcellizzazione del credito e di non corrispondenza delle somme per cui si procede;
7) la inesistenza di alcun abuso di diritto, anche considerato che i mutui stipulati sono due.
che intervenne quindi in giudizio ex art. 111/3 c.p.c. quale cessionaria dei Controparte_3
pagina 6 di 13 crediti vantati da nei confronti degli odierni opponenti, i quali, Controparte_5 all'udienza successiva alla costituzione, contestarono la legittimazione attiva di tale parte, la quale a propria volta sollevava eccezione di litispendenza dal momento che “pende un giudizio in appello (opposizione a precetto) fondato essenzialmente sui medesimi motivi, conclusosi favorevolmente in primo grado per la cedente”;
che la causa venne istruita dal precedente GI in via documentale, con rimessione in istruttoria del giudizio, poi trattenuto in decisione dalla scrivente sulla base delle conclusioni indicate in epigrafe;
Premesso:
che la causa risulti sufficientemente istruita, risultando le istanze istruttorie formulate da parte opponente inammissibili, siccome, quanto alla Ctu contabile, superflua per la decisione, e quanto alla istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., parimenti non rilevante per la presente decisione, per i motivi che si vanno a specificare;
che sussista la legittimazione attiva di osservato che la stessa ha prodotto, al Controparte_3
fine di dimostrare la propria titolarità del credito, oltre alla pubblicazione in Gu della intervenuta cessione, anche l'elenco dei crediti ceduti, nel quale figura quello di cui è causa
(NDG 4126896 , a pag. 26 del doc. 6) nonché il contratto di cessione dei crediti intervenuto tra e nel quale peraltro si dà atto di quanto segue: Controparte_2 CP_6
pagina 7 di 13 che, infatti, se secondo il convisibile orientamento di legittimità, il contratto di cessione del credito non richiede una particolare forma (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944;
Cass. 9-7-2018 n. 18016; Cass. 15-5-1974 n. 1396), nel presente giudizio lo stesso è stato prodotto per esteso;
che, ancora, in via incidentale, se la titolarità del credito può essere comprovata, anche in corso di giudizio, dalla disponibilità del titolo esecutivo in capo al creditore procedente, tale circostanza è invero pacifica nel presente giudizio o, ancora, dalla dichiarazione resa dal cedente al cessionario (Cass. 16-4-2021 n. 10200), nel presente giudizio è stato prodotto l'elenco dettagliato dei crediti ceduti;
che pertanto il complesso della documentazione fornita dal cessionario consenta di ritenere validamente provata la qualità di creditore in capo al medesimo;
Considerato:
che, secondo il consolidato orientamento di legittimità (Cass., sez. 3, 17/10/2019, n. 26285;
Cass., sez. 6 -3, 24/12/2021, n. 41505), “tra l'opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. e la successiva opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo
pagina 8 di 13 comma, cod. proc. civ., proposte avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi identici concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, sussiste litispendenza, qualora le cause siano pendenti, nel merito, innanzi ad uffici giudiziari diversi, anche per grado;
qualora invece le cause siano pendenti, nel merito, innanzi allo stesso ufficio giudiziario, ne va disposta la riunione di ufficio, ai sensi dell'art.
273 c.p.c., ferme le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima (principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.)”;1
che la pendenza del giudizio in grado di appello rispetto alla sentenza pronunciata in sede di opposizione a precetto tra le medesime parti originarie e sostanziali dal Tribunale di
Mantova, ovvero ed contro Parte_1 Pt_2 Controparte_7
rappresentata da , (Sentenza n. 681/2021 pubbl. il 05/07/2021, est. Dr. Parte_4
Bernardi,) risulti non solo e in via assorbente non specificamente contestata ex art. 115
c.p.c., ma pure dimostrata dalla documentazione prodotta da parte di in sede di CP_3
udienza di precisazione delle conclusioni del 18/11/2024, da ritenersi ammissibile siccome di formazione successiva al decorso dei termini ex art. 183 c.p.c.;
Ritenuto:
che vada conseguentemente dichiarata la litispendenza in merito ai motivi di doglianza fondati su fatti costitutivi identici, enucleabili attraverso l'esame dell'atto di citazione (ove peraltro si è dato conto dei motivi già proposti in sede di opposizione a precetto e detti motivi sono stati denominati in modo assolutamente identico a quelli di cui alla presente controversia), nonché della sentenza pronunciata dal Tribunale di Mantova, n. 681/2021 pubbl. il 05/07/2021, est. Dott. Bernardi, ovvero segnatamente: -alla inesistenza del titolo esecutivo, per essere entrambi i contratti di mutuo posti a fondamento della azione privi del requisito della realità; -alla nullità delle fideiussioni sottoscritte dalla sig.ra Pt_2
rispettivamente in data 17/10/2005 e 24/2/2006, in quanto conformi allo schema Abi sanzionato dalla Banca D'Italia con provvedimento nr. 55 del 2005 e pertanto in palese violazione dell'art. 2 L. 287/90, per la presenza delle clausole di reviviscenza,
pagina 9 di 13 sopravvivenza e rinuncia alla deroga ex art. 1957 c.c., con decadenza ex art. 1957 c.c.; - alla inammissibilità della azione per parcellizzazione del credito;
-alla non corrispondenza delle somme per cui procede, in relazione alla risoluzione dei contratti di Parte_3
mutuo, al calcolo degli interessi post sisma, al superamento del tasso soglia usura ex l.
108/96, alla indeterminatezza del tasso pattuito e non corrispondenza con quello effettivamente applicato, alla inesattezza ed illegittimità Euribor applicato fino al
30/5/2008, agli Importi illegittimi applicati sul c/c nr. 0513/56872591;
che, considerato che l'art. 557 c.p.c. (nel testo anteriore all'entrata in vigore del d. lgs.
164/2024) prescrive che il creditore debba depositare, tra l'altro, la nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, sia infondata la eccezione di inefficacia del pignoramento per tardivo deposito della nota di trascrizione, ove si osservi che, secondo l'orientamento già espresso da questo Tribunale e da condivisibile giurisprudenza di merito (Tribunale Padova sez. I, 12/05/2021) il richiamato termine di cui all'art. 557/2 c.p.c. (nel testo anteriore al correttivo) riveste natura ordinatoria, atteso che:
“l'espressa inefficacia del pignoramento è sancita dall'ultimo comma dell'art. 557 c.p.c. in relazione al mancato deposito, nel termine di quindici giorni, solamente della nota di iscrizione a ruolo e delle copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, mentre nessuna menzione viene fatta della nota di trascrizione. Ma se così è, come in effetti
è, non può sfuggire che una sanzione così grave come quella della inefficacia del pignoramento non possa che essere ancorata ad una espressa previsione normativa in tal senso, con la conseguenza che, non essendo stato menzionato l'omesso deposito, nel termine di quindici giorni, della nota di trascrizione, non è possibile pervenire ad una pronuncia di inefficacia per l'omissione di una incombenza per la quale tale sanzione non è disciplinata. Va aggiunto che l'apparente incongruenza tra la prescrizione di cui al comma primo e quella di cui all'ultimo comma dell'art. 557 c.p.c. ben può essere superata dalla constatazione che mentre il primo comma pare essere riferito all'ipotesi in cui è l'ufficiale giudiziario a curare l'inoltro per la trascrizione dell'atto di pignoramento, cosicché, ricevuta dal creditore tutta la documentazione di cui al detto art. 557 c.p.c., il creditore stesso ha l'onere di effettuarne il deposito entro quindici giorni dalla ricezione da parte
pagina 10 di 13 dell'ufficiale giudiziario, l'ultimo comma può essere riferito al caso in cui è il creditore stesso a curare la trascrizione dell'atto di pignoramento con inevitabili discrasie temporali tra il momento in cui riceve l'atto di pignoramento notificato ed il momento in cui ha la disponibilità della trascrizione”;
che tale ultima tesi trovi indiretta conferma nella circostanza che, al fine di sancire con l'inefficacia il mancato rispetto di detto termine, il legislatore sia dovuto direttamente intervenire con una modifica alla disposizione (con il d. lgs. 164/2024);
che sia parimenti infondata la eccezione di abuso del diritto per eccesso di “garanzie bancarie”, con conseguente necessità di riduzione della garanzia ipotecaria sull'immobile di proprietà della mutuataria, con liberazione di quello di proprietà della sig.ra ove si Pt_2
osservi che la garanzia ipotecaria che si assume abusiva ai sensi dell'art. 2875 c.c. attiene a ipoteca volontaria, iscritta nell'accordo del mutuatario e del terzo datore di ipoteca anche sul bene personale di quest'ultimo, ove si legge testualmente che si è considerata la somma del capitale nonché gli accessori di cui all'art. 2855 c.c. determinati in euro 195.000,00 e nello specifico così richiamati, nell'articolo 4 del contratto:
pagina 11 di 13 che, sotto altro profilo, parte opponente non abbia in alcun modo allegato e dimostrato l'integrale capienza dei beni della CI rispetto al debito azionato e pertanto la superfluità di ulteriore iscrizione di ipoteca sui beni del terzo datore;
che per tali complessive ragioni la svolta opposizione sia infondata e vada rigettata;
che tale reiezione comporti il venir meno dei presupposti per la sospensione della procedura esecutiva, che dovrà essere riassunta ex art. 627 c.p.c. dalla parte interessata, nel termine indicato in dispositivo;
che le spese di lite seguano la soccombenza degli odierni opponenti e vadano liquidate sulla base del DM 55/14 e ss. modifiche, come segue, tenuto conto della contenuta articolazione della fase istruttoria, e liquidate in favore dei convenuti tenuto conto della partecipazione al pagina 12 di 13 giudizio (I fase CREDIT AGRICOLE, II fase ORTLES 21): Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
1.628,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00 Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00 Compenso tabellare € 11.268,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:
1. Accerta e dichiara la litispendenza in relazione ai motivi di opposizione già proposti in sede di giudizio di I grado n. 663/2019 RG Tribunale di Mantova, attualmente pendente in grado di appello innanzi alla Corte di appello di Brescia, come partitamente indicati in motivazione;
2. Rigetta nel resto la svolta opposizione, per le ragioni esposte in motivazione;
3. Condanna ed in solido tra loro, alla rifusione alle Parte_1 Pt_2
controparti delle spese di lite, che liquida, in € 7.015,00 in favore di
[...]
e in € 4.253,00 in favore di per compenso professionale, CP_2 CP_3
oltre, per ciascuno dei convenuti, a spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
4. Assegna termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione ex art. 627 c.p.c. della procedura esecutiva n. 92/2019 RGE, attualmente sospesa.
Mantova, 26 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Arrigoni
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 35415 del 2023.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 158/2020 promossa da:
(C.F. ) ed (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. BERTONI MARCELLA
ATTORE/I contro
MA DI (C.F. CP_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. ZANI EZIO P.IVA_2
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
) rappresentato e difeso dall'avv. DONVITO ANTONIO CP_3 P.IVA_3
INTERVENUTO
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, II comma c.p.c.) immobiliare
Conclusioni
pagina 1 di 13 Per ed Parte_1 Pt_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Mantova, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, previe le declaratorie del caso e di legge, in considerazione di tutto quanto esposto ed eccepito in narrativa, per ogni motivo anche singolarmente considerato;
In via preliminare:
- accertata la violazione del termine di cui all'art. 557 cpc da parte di in Parte_3
relazione al deposito della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare, come in narrativa specificato, dichiarare l'inefficacia del pignoramento immobiliare e conseguentemente l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare nr. 92/2019 RGES.
NEL MERITO
In via principale:
- dichiarare la nullità delle fideiussioni sottoscritte dalla sig.ra rispettivamente in Pt_2
data 17/10/2005 e 24/02/2006, per violazione dell'art. 2 L. 287/90, e/o comunque dichiarare la nullità delle singole clausole nr. 2, 6 e 8 dei predetti negozi fideiussori, per tutti i motivi in narrativa, anche singolarmente considerati, conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto in forza delle fideiussioni da parte della sig.ra e Pt_2
conseguentemente dichiarare insussistente il diritto della CI a Parte_4 procedere con l'esecuzione intrapresa nei confronti della sig.ra Pt_2
- in accoglimento della proposta opposizione, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte della CI , in Parte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, per tutti i motivi esposti in narrativa, anche singolarmente considerati.
In via subordinata:
stralciare e dire non dovute tutte le somme ritenute di giustizia ed il cui pagamento è stato erroneamente intimato con l'atto di precetto e riportato in atto di pignoramento immobiliare a seguito degli accertamenti giudiziali e tecnici contabili che il Tribunale riterrà di giustizia disporre.
pagina 2 di 13 In ogni caso:
accertato l'abuso del diritto perpetrato dalla banca erogatrice del credito, già
[...]
, in relazione alla sproporzione delle garanzie richieste ed ottenute, Controparte_4 conseguentemente disporre la riduzione della garanzia ipotecaria sull'immobile di proprietà della mutuataria, con liberazione di quello di proprietà della sig.ra non Pt_2
necessario.
Sulle spese: Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
Per Controparte_2
Nel merito ed in via principale:
previe le declaratorie di legge e del caso, rigettarsi comunque ogni domanda proposta nei confronti di parte convenuta, siccome inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile, in ogni caso infondata in fatto e in diritto, assolvendo la stessa convenuta da ogni pretesa avversaria o, comunque, accogliendo le sue difese ed eccezioni esposte anche in via di subordine.
In ogni caso:
con vittoria di spese diritti ed onorari.
Per CP_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis;
In rito, in via pregiudiziale,
- sospendere, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il presente giudizio di opposizione all'esecuzione
(merito), in attesa della definizione del giudizio di opp. a precetto preventivo promosso dai medesimi soggetti in relazione al medesimo titolo (RG 12/2022 CdA Brescia chiamato per
p.c. al 19/2/2025), con onere in capo all'esponente di eventuale riassunzione del presente giudizio (laddove fosse confermato come auspicato, il proprio diritto a procedere ad esecuzione forzata) al fine della revoca del provvedimento di sospensione della pei r.g.e
92/2019.
pagina 3 di 13 Nel merito, in via preliminare,
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva ovvero di titolarità passiva del rapporto controverso in capo a in relazione alle domande, anche riconvenzionali, ed Controparte_3 alle eccezioni di compensazione tra il credito oggetto dell'operazione di cartolarizzazione ed eventuali controcrediti affermati contro la banca cedente ovvero alle domande di ripetizione di somme corrisposte alla CI cedente e dante causa, eventualmente proposte da parte attrice;
Nel merito in via principale,
- previe le declaratorie di legge e del caso, rigettarsi comunque ogni domanda proposta siccome inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile, in ogni caso infondata in fatto
e in diritto, assolvendo la stessa convenuta da ogni pretesa avversaria o, comunque, accogliendo le sue difese ed eccezioni esposte anche in via di subordine.
In via istruttoria,
se riproposta, si oppone alla CTU richiesta ex adverso, siccome inutile ed esplorativa e ribadisce comunque:
- la sua opposizione all'utilizzabilità della CTU acquisita agli atti dal precedente G.I., dott.
(emessa nell'ambito del procedimento penale archiviato), rilevando in ogni caso Per_1
che la stessa, in sede civile, può al massimo acquisire valenza di argomento di prova, prova atipica;
-in subordine, se anche la perizia fosse utilizzabile ed attendibile e a prescindere dalle pregiudiziali in rito sollevate, avendo la stessa rilevato – a tutto voler concedere – un'ipotesi di usura sopravvenuta per la consolidata giurisprudenza di legittimità non assumerebbe rilievo alcuno al fine della validità dell'esecuzione avviata e degli importi azionati (per tutte SS.UU., sentenza 19/10/2017 n° 24675).
In ogni caso,
-con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A.
pagina 4 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato:
che in proprio e quale rappresentante legale di , propose opposizione Pt_2 Parte_1 all'esecuzione n. 92/2019 intrapresa da in forza di contratto di Parte_4
mutuo ipotecario nr. 29.534 rep. e raccolta nr. 12899 del 17/10/2005 Notaio Persona_2
di Mantova e mutuo nr. 5497 rep. e nr. 40.95 di raccolta del 8/10/2013 Notaio Dr.ssa di Luzzara (RE), deducendo: Persona_3
1) di aver proposto opposizione al precetto notificato da , per i Parte_4
seguenti motivi:
A) Inesistenza del titolo esecutivo;
B) Nullità fideiussioni per violazione normativa antitrust e decadenza ex art. 1957 c.c.
C) Nullità precetto per genericità e illiquidità del credito
D) Inammissibilità azione per parcellizzazione del credito;
E) Invalidità del precetto per non corrispondenza somme intimate:
E.1) Sulla risoluzione dei contratti di mutuo;
E.2) Sul calcolo degli interessi post sisma;
E.3) superamento tasso soglia usura ex L. 108/96;
E.4) Indeterminatezza del tasso pattuito e non corrispondenza con quello effettivamente applicato;
E.5) Inesattezza ed illegittimità Euribor applicato fino al 30/5/2008;
E.6) Importi illegittimi applicati sul c/c nr. 0513/56872591 (già 56872591)
2) di aver quindi proposto opposizione all'esecuzione n. 92/19 e che il GE sospendeva la procedura, assegnando termine per la instaurazione del giudizio di merito (il presente);
3) che i motivi della presente opposizione attengono:
pagina 5 di 13 a) alla inefficacia del pignoramento per tardivo deposito della nota di trascrizione;
b) alla inesistenza del titolo esecutivo, per essere entrambi i contratti di mutuo posti a fondamento della azione privi del requisito della realità;
c) alla nullità delle fideiussioni sottoscritte dalla sig.ra rispettivamente in data Pt_2
17/10/2005 e 24/2/2006, in quanto conformi allo schema Abi sanzionato dalla Banca
D'Italia con provvedimento nr. 55 del 2005 e pertanto in palese violazione dell'art. 2 L.
287/90, per la presenza delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia alla deroga ex art. 1957 c.c., con decadenza ex art. 1957 c.c.;
d) alla inammissibilità della azione per parcellizzazione del credito;
e) alla non corrispondenza delle somme per cui procede, in relazione alla Parte_3
risoluzione dei contratti di mutuo, al calcolo degli interessi post sisma, al superamento del tasso soglia usura ex l. 108/96, alla indeterminatezza del tasso pattuito e non corrispondenza con quello effettivamente applicato, alla inesattezza ed illegittimità Euribor applicato fino al 30/5/2008, agli Importi illegittimi applicati sul c/c nr. 0513/56872591;
f) all'abuso del diritto per eccesso di garanzie bancarie, con conseguente necessità di riduzione della garanzia ipotecaria sull'immobile di proprietà della mutuataria, con liberazione di quello di proprietà della sig.ra Pt_2
che si costituì rappresentata da contestando Controparte_5 CP_1
l'avversa ricostruzione in fatto ed eccependo:
4) la infondatezza della eccezione di inefficacia del pignoramento;
5) che entrambi i mutui recano dichiarazione formale della ricezione della somma da parte della mutuataria, sicchè sono idonei titoli esecutivi;
6) la infondatezza delle eccezioni di nullità delle fideiussioni, nonché di inammissibilità per parcellizzazione del credito e di non corrispondenza delle somme per cui si procede;
7) la inesistenza di alcun abuso di diritto, anche considerato che i mutui stipulati sono due.
che intervenne quindi in giudizio ex art. 111/3 c.p.c. quale cessionaria dei Controparte_3
pagina 6 di 13 crediti vantati da nei confronti degli odierni opponenti, i quali, Controparte_5 all'udienza successiva alla costituzione, contestarono la legittimazione attiva di tale parte, la quale a propria volta sollevava eccezione di litispendenza dal momento che “pende un giudizio in appello (opposizione a precetto) fondato essenzialmente sui medesimi motivi, conclusosi favorevolmente in primo grado per la cedente”;
che la causa venne istruita dal precedente GI in via documentale, con rimessione in istruttoria del giudizio, poi trattenuto in decisione dalla scrivente sulla base delle conclusioni indicate in epigrafe;
Premesso:
che la causa risulti sufficientemente istruita, risultando le istanze istruttorie formulate da parte opponente inammissibili, siccome, quanto alla Ctu contabile, superflua per la decisione, e quanto alla istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., parimenti non rilevante per la presente decisione, per i motivi che si vanno a specificare;
che sussista la legittimazione attiva di osservato che la stessa ha prodotto, al Controparte_3
fine di dimostrare la propria titolarità del credito, oltre alla pubblicazione in Gu della intervenuta cessione, anche l'elenco dei crediti ceduti, nel quale figura quello di cui è causa
(NDG 4126896 , a pag. 26 del doc. 6) nonché il contratto di cessione dei crediti intervenuto tra e nel quale peraltro si dà atto di quanto segue: Controparte_2 CP_6
pagina 7 di 13 che, infatti, se secondo il convisibile orientamento di legittimità, il contratto di cessione del credito non richiede una particolare forma (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944;
Cass. 9-7-2018 n. 18016; Cass. 15-5-1974 n. 1396), nel presente giudizio lo stesso è stato prodotto per esteso;
che, ancora, in via incidentale, se la titolarità del credito può essere comprovata, anche in corso di giudizio, dalla disponibilità del titolo esecutivo in capo al creditore procedente, tale circostanza è invero pacifica nel presente giudizio o, ancora, dalla dichiarazione resa dal cedente al cessionario (Cass. 16-4-2021 n. 10200), nel presente giudizio è stato prodotto l'elenco dettagliato dei crediti ceduti;
che pertanto il complesso della documentazione fornita dal cessionario consenta di ritenere validamente provata la qualità di creditore in capo al medesimo;
Considerato:
che, secondo il consolidato orientamento di legittimità (Cass., sez. 3, 17/10/2019, n. 26285;
Cass., sez. 6 -3, 24/12/2021, n. 41505), “tra l'opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. e la successiva opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo
pagina 8 di 13 comma, cod. proc. civ., proposte avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi identici concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, sussiste litispendenza, qualora le cause siano pendenti, nel merito, innanzi ad uffici giudiziari diversi, anche per grado;
qualora invece le cause siano pendenti, nel merito, innanzi allo stesso ufficio giudiziario, ne va disposta la riunione di ufficio, ai sensi dell'art.
273 c.p.c., ferme le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima (principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.)”;1
che la pendenza del giudizio in grado di appello rispetto alla sentenza pronunciata in sede di opposizione a precetto tra le medesime parti originarie e sostanziali dal Tribunale di
Mantova, ovvero ed contro Parte_1 Pt_2 Controparte_7
rappresentata da , (Sentenza n. 681/2021 pubbl. il 05/07/2021, est. Dr. Parte_4
Bernardi,) risulti non solo e in via assorbente non specificamente contestata ex art. 115
c.p.c., ma pure dimostrata dalla documentazione prodotta da parte di in sede di CP_3
udienza di precisazione delle conclusioni del 18/11/2024, da ritenersi ammissibile siccome di formazione successiva al decorso dei termini ex art. 183 c.p.c.;
Ritenuto:
che vada conseguentemente dichiarata la litispendenza in merito ai motivi di doglianza fondati su fatti costitutivi identici, enucleabili attraverso l'esame dell'atto di citazione (ove peraltro si è dato conto dei motivi già proposti in sede di opposizione a precetto e detti motivi sono stati denominati in modo assolutamente identico a quelli di cui alla presente controversia), nonché della sentenza pronunciata dal Tribunale di Mantova, n. 681/2021 pubbl. il 05/07/2021, est. Dott. Bernardi, ovvero segnatamente: -alla inesistenza del titolo esecutivo, per essere entrambi i contratti di mutuo posti a fondamento della azione privi del requisito della realità; -alla nullità delle fideiussioni sottoscritte dalla sig.ra Pt_2
rispettivamente in data 17/10/2005 e 24/2/2006, in quanto conformi allo schema Abi sanzionato dalla Banca D'Italia con provvedimento nr. 55 del 2005 e pertanto in palese violazione dell'art. 2 L. 287/90, per la presenza delle clausole di reviviscenza,
pagina 9 di 13 sopravvivenza e rinuncia alla deroga ex art. 1957 c.c., con decadenza ex art. 1957 c.c.; - alla inammissibilità della azione per parcellizzazione del credito;
-alla non corrispondenza delle somme per cui procede, in relazione alla risoluzione dei contratti di Parte_3
mutuo, al calcolo degli interessi post sisma, al superamento del tasso soglia usura ex l.
108/96, alla indeterminatezza del tasso pattuito e non corrispondenza con quello effettivamente applicato, alla inesattezza ed illegittimità Euribor applicato fino al
30/5/2008, agli Importi illegittimi applicati sul c/c nr. 0513/56872591;
che, considerato che l'art. 557 c.p.c. (nel testo anteriore all'entrata in vigore del d. lgs.
164/2024) prescrive che il creditore debba depositare, tra l'altro, la nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, sia infondata la eccezione di inefficacia del pignoramento per tardivo deposito della nota di trascrizione, ove si osservi che, secondo l'orientamento già espresso da questo Tribunale e da condivisibile giurisprudenza di merito (Tribunale Padova sez. I, 12/05/2021) il richiamato termine di cui all'art. 557/2 c.p.c. (nel testo anteriore al correttivo) riveste natura ordinatoria, atteso che:
“l'espressa inefficacia del pignoramento è sancita dall'ultimo comma dell'art. 557 c.p.c. in relazione al mancato deposito, nel termine di quindici giorni, solamente della nota di iscrizione a ruolo e delle copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, mentre nessuna menzione viene fatta della nota di trascrizione. Ma se così è, come in effetti
è, non può sfuggire che una sanzione così grave come quella della inefficacia del pignoramento non possa che essere ancorata ad una espressa previsione normativa in tal senso, con la conseguenza che, non essendo stato menzionato l'omesso deposito, nel termine di quindici giorni, della nota di trascrizione, non è possibile pervenire ad una pronuncia di inefficacia per l'omissione di una incombenza per la quale tale sanzione non è disciplinata. Va aggiunto che l'apparente incongruenza tra la prescrizione di cui al comma primo e quella di cui all'ultimo comma dell'art. 557 c.p.c. ben può essere superata dalla constatazione che mentre il primo comma pare essere riferito all'ipotesi in cui è l'ufficiale giudiziario a curare l'inoltro per la trascrizione dell'atto di pignoramento, cosicché, ricevuta dal creditore tutta la documentazione di cui al detto art. 557 c.p.c., il creditore stesso ha l'onere di effettuarne il deposito entro quindici giorni dalla ricezione da parte
pagina 10 di 13 dell'ufficiale giudiziario, l'ultimo comma può essere riferito al caso in cui è il creditore stesso a curare la trascrizione dell'atto di pignoramento con inevitabili discrasie temporali tra il momento in cui riceve l'atto di pignoramento notificato ed il momento in cui ha la disponibilità della trascrizione”;
che tale ultima tesi trovi indiretta conferma nella circostanza che, al fine di sancire con l'inefficacia il mancato rispetto di detto termine, il legislatore sia dovuto direttamente intervenire con una modifica alla disposizione (con il d. lgs. 164/2024);
che sia parimenti infondata la eccezione di abuso del diritto per eccesso di “garanzie bancarie”, con conseguente necessità di riduzione della garanzia ipotecaria sull'immobile di proprietà della mutuataria, con liberazione di quello di proprietà della sig.ra ove si Pt_2
osservi che la garanzia ipotecaria che si assume abusiva ai sensi dell'art. 2875 c.c. attiene a ipoteca volontaria, iscritta nell'accordo del mutuatario e del terzo datore di ipoteca anche sul bene personale di quest'ultimo, ove si legge testualmente che si è considerata la somma del capitale nonché gli accessori di cui all'art. 2855 c.c. determinati in euro 195.000,00 e nello specifico così richiamati, nell'articolo 4 del contratto:
pagina 11 di 13 che, sotto altro profilo, parte opponente non abbia in alcun modo allegato e dimostrato l'integrale capienza dei beni della CI rispetto al debito azionato e pertanto la superfluità di ulteriore iscrizione di ipoteca sui beni del terzo datore;
che per tali complessive ragioni la svolta opposizione sia infondata e vada rigettata;
che tale reiezione comporti il venir meno dei presupposti per la sospensione della procedura esecutiva, che dovrà essere riassunta ex art. 627 c.p.c. dalla parte interessata, nel termine indicato in dispositivo;
che le spese di lite seguano la soccombenza degli odierni opponenti e vadano liquidate sulla base del DM 55/14 e ss. modifiche, come segue, tenuto conto della contenuta articolazione della fase istruttoria, e liquidate in favore dei convenuti tenuto conto della partecipazione al pagina 12 di 13 giudizio (I fase CREDIT AGRICOLE, II fase ORTLES 21): Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
1.628,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00 Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00 Compenso tabellare € 11.268,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:
1. Accerta e dichiara la litispendenza in relazione ai motivi di opposizione già proposti in sede di giudizio di I grado n. 663/2019 RG Tribunale di Mantova, attualmente pendente in grado di appello innanzi alla Corte di appello di Brescia, come partitamente indicati in motivazione;
2. Rigetta nel resto la svolta opposizione, per le ragioni esposte in motivazione;
3. Condanna ed in solido tra loro, alla rifusione alle Parte_1 Pt_2
controparti delle spese di lite, che liquida, in € 7.015,00 in favore di
[...]
e in € 4.253,00 in favore di per compenso professionale, CP_2 CP_3
oltre, per ciascuno dei convenuti, a spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
4. Assegna termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione ex art. 627 c.p.c. della procedura esecutiva n. 92/2019 RGE, attualmente sospesa.
Mantova, 26 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Arrigoni
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 35415 del 2023.