CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TO ALDO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 218/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TLNM000019/2024 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: “Chiede che l'avviso di accertamento di cui in premessa venga annullato con condanna dell'Agenzia delle Entrate a rimborsare l'importo di € 1.936,12 oltre interessi già pagato in via provvisoria oltre alle spese del ricorso..”
Resistente/Appellato: “CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria Provinciale:- nel merito, di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnato accertamento, e con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 31/05/2024 a signora Ricorrente_1 nata a [...] il data_1 residente in [...]codice fiscale CF_Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Imperia avverso l'avviso di accertamento n. 250TLNM000019 relativo all'IRPEF del periodo di imposta 2018, con il quale veniva elevato da € 1.065,00 ad € 11.838,00 il reddito dei fabbricati, con conseguente applicazione della maggiore imposta ed irrogazione delle relative sanzioni, conteggiando anche i canoni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, che per specifica previsione contrattuale non erano dovuti per venire incontro alla esigenze del conduttore originario di adattare i locali alla sua specifica attività.
Il ricorrente precisava le seguenti conclusioni: “Chiede che l'avviso di accertamento di cui in premessa venga annullato con condanna dell'Agenzia delle Entrate a rimborsare l'importo di € 1.936,12 oltre interessi, già pagato in via provvisoria oltre alle spese del ricorso..”
In data 30/07/2024 l'Ufficio depositava controdeduzioni chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria Provinciale:- nel merito, di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnato accertamento, e con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.”
Con successiva memoria in data 02/01/2026 la ricorrente insisteva per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e compensi del giudizio.
All'udienza 29/01/2026 le parti insistevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si ritiene infondato e dovrà essere pertanto respinto.
Come infatti correttamente rilevato dall'Ufficio, l'art. 26 del TUIR stabilisce il principio per il quale i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito, indipendentemente dalla loro effettiva percezione, ancorando l'obbligo di dichiararli alla condizione soggettiva di proprietario, enfiteuta, usufruttuario o titolare di altro diritto reale, prescindendo dal verificarsi del reddito e dal momento di effettiva percezione del canone (Cass. n.
651 del 18.1.2012; n. 11158 del 10.5.2013; Corte Costituzione n. 362 del 12.7.2000).
Da ciò consegue che, nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate dopo aver constatato che il contribuente non aveva correttamente dichiarato i redditi dei fabbricati, emetteva l'atto impugnato.
Il riferimento normativo succitato consente di escludere la rilevanza dell'accertamento circa la concreta ed effettiva utilità percepita dalla locatrice al termine della locazione, sulla quale è incentrata la memoria integrativa della ricorrente.
Sussistono motivi, data la peculiarità della fattispecie in esame, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Imperia, in persona del Giudice Monocratico respinge il ricorso.
Spese compensate. Imperia, lì 29/1/2026
Il Giudice Monocratico
LD TO
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TO ALDO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 218/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TLNM000019/2024 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: “Chiede che l'avviso di accertamento di cui in premessa venga annullato con condanna dell'Agenzia delle Entrate a rimborsare l'importo di € 1.936,12 oltre interessi già pagato in via provvisoria oltre alle spese del ricorso..”
Resistente/Appellato: “CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria Provinciale:- nel merito, di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnato accertamento, e con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 31/05/2024 a signora Ricorrente_1 nata a [...] il data_1 residente in [...]codice fiscale CF_Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Imperia avverso l'avviso di accertamento n. 250TLNM000019 relativo all'IRPEF del periodo di imposta 2018, con il quale veniva elevato da € 1.065,00 ad € 11.838,00 il reddito dei fabbricati, con conseguente applicazione della maggiore imposta ed irrogazione delle relative sanzioni, conteggiando anche i canoni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, che per specifica previsione contrattuale non erano dovuti per venire incontro alla esigenze del conduttore originario di adattare i locali alla sua specifica attività.
Il ricorrente precisava le seguenti conclusioni: “Chiede che l'avviso di accertamento di cui in premessa venga annullato con condanna dell'Agenzia delle Entrate a rimborsare l'importo di € 1.936,12 oltre interessi, già pagato in via provvisoria oltre alle spese del ricorso..”
In data 30/07/2024 l'Ufficio depositava controdeduzioni chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria Provinciale:- nel merito, di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnato accertamento, e con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.”
Con successiva memoria in data 02/01/2026 la ricorrente insisteva per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e compensi del giudizio.
All'udienza 29/01/2026 le parti insistevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si ritiene infondato e dovrà essere pertanto respinto.
Come infatti correttamente rilevato dall'Ufficio, l'art. 26 del TUIR stabilisce il principio per il quale i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito, indipendentemente dalla loro effettiva percezione, ancorando l'obbligo di dichiararli alla condizione soggettiva di proprietario, enfiteuta, usufruttuario o titolare di altro diritto reale, prescindendo dal verificarsi del reddito e dal momento di effettiva percezione del canone (Cass. n.
651 del 18.1.2012; n. 11158 del 10.5.2013; Corte Costituzione n. 362 del 12.7.2000).
Da ciò consegue che, nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate dopo aver constatato che il contribuente non aveva correttamente dichiarato i redditi dei fabbricati, emetteva l'atto impugnato.
Il riferimento normativo succitato consente di escludere la rilevanza dell'accertamento circa la concreta ed effettiva utilità percepita dalla locatrice al termine della locazione, sulla quale è incentrata la memoria integrativa della ricorrente.
Sussistono motivi, data la peculiarità della fattispecie in esame, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Imperia, in persona del Giudice Monocratico respinge il ricorso.
Spese compensate. Imperia, lì 29/1/2026
Il Giudice Monocratico
LD TO