TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/10/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile- in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
CO, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3636/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Usucapione” vertente
TRA
(C.F. , (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (CF: , quali eredi C.F._2 Parte_3 C.F._3 di (C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1 C.F._4
IE EL, giusta mandato in atti, presso il cui studio, in Fasano (Br) alla Via Forcella,
n.15, sono elettivamente domiciliati attori
NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._5 [...]
(C.F.: ); Parte_4 C.F._6 Parte_5
(C.F.: , (C.F.: ; C.F._7 Parte_6 C.F._8
(C.F.: , (C.F.: Parte_7 C.F._9 Parte_5
); (C.F.: ); C.F._10 Parte_8 C.F._11
(C.F.: ); (C.F.: Parte_9 C.F._12 CP_2
; (C.F.: C.F._13 Controparte_3
C.F._14
Convenuti contumaci
1 Conclusioni delle parti: come da verbale di cui all'udienza del 27.10.2025, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 03.11.2022, adiva l'intestato Tribunale, per ivi Persona_1 sentir accertare e dichiarare la piena e libera proprietà, per usucapione, del vano interrato sito in agro del Comune di Cisternino (BR), via S. Maria Costantinopoli n. 54 PT, vani 1,5, contraddistinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Cisternino, alla partita 584 fg.22 particella 176 sub 1, PT, A/5 classe 1, vani 1,50, con ogni consequenziale provvedimento di legge e trascrizione della sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari, vinte le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore.
In punto di fatto, il deduceva che con testamento olografo datato 19.02.1966, la Pt_2 sig.ra , nonna dell'attore, istituiva erede universale la figlia Persona_2 CP_4
madre dell'attore, specificando che il testamento non era stato pubblicato
[...] poiché l'immobile oggetto del presente giudizio era in comproprietà con i fratelli della dante causa e che, in ogni caso, era stata immessa nel possesso del Controparte_4 bene sin dal 1966. L'attore specificava che il predetto immobile era stato oggetto di compravendita, perfezionata con scrittura privata del 03.04.1970 tra la madre, CP_4
e i sigg.ri , , gli eredi di
[...] Persona_2 Controparte_5 Parte_7 Per_3
e , ivi rappresentato da . Il , dunque,
[...] Parte_10 Parte_4 Pt_2 deduceva che il possesso uti dominus sul bene era stato esercitato dal 1966 dalla CP_4
e dal 1990 da egli stesso;
di aver provveduto alla manutenzione del bene e di averlo finanche locato, percependone il canone, senza che, nel corso degli anni, fossero intervenuti atti o azioni interruttive del possesso sull'immobile da parte dei proprietari.
Difatti, come specificato in atti, dalla visura prodotta in giudizio, emerge che gli effettivi proprietari del bene fossero i sigg.ri (il cui unico erede è deceduto nel Persona_4
1966), ( il cui erede è ), (dante causa Parte_7 CP_1 CP_1 Persona_2 di e ), (i cui eredi sono: Controparte_4 Persona_1 Parte_10 CP_4
, e , (i cui eredi sono tutti deceduti), Parte_5 Pt_6 Pt_7 Persona_3
(deceduto nel 1962 senza eredi) e (deceduto nel 1966 Parte_5 Persona_5 senza eredi), per la quota di 1/7 ciascuno, ma che nessuno avesse mai reclamato la titolarità del bene. Invero, specificava l'attore che i sig.ri , erede di Controparte_1 Per_2
2 , , e Pt_7 Parte_4 Parte_5 Parte_11 CP_2 Per_2 [...]
avevano riscontrato CP_3 Parte_5 Parte_8 Parte_9 positivamente l'invito formulato con la missiva del 08.10.2020, così riconoscendo il possesso ininterrotto sul bene.
Prima dell'instaurazione del giudizio, l'attore esperiva il tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi con esito negativo, stante la mancata comparizione delle parti invitate.
All'esito della prima udienza, rilevata la mancata integrità del contraddittorio rispetto ai soggetti indicati nella visura catastale, con riferimento ai sigg.ri , Persona_4
e il Giudice invitava la parte attrice a individuare i loro eredi, Pt_10 Per_3 notificando la citazione anche nei loro confronti, ove necessario chiedendo l'autorizzazione per la notificazione di cui all'art. 150 c.p.c. e disponendo un rinvio per l'accertamento dell'integrità del contraddittorio. A fronte della notifica per pubblici proclami e verificata l'integrità del contraddittorio, all'udienza del 25.11.2024 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti e si ammettevano i mezzi istruttori richiesti dal
. Pt_2
La causa veniva, quindi, istruita documentalmente e con l'assunzione delle prove testimoniali chieste dal , al cui esito, venivo disposto un rinvio per discussione orale Pt_2 all'udienza del 16.10.2025, con assegnazione di termine per gli scritti finali.
Con comparsa del 15.10.2025 si costituivano in giudizio , e Parte_1 Parte_2
, quali eredi di , i quali documentavano l'intervenuto Parte_3 Persona_1 decesso di quest'ultimo e insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione.
Il Tribunale rinviava, dunque, la causa all'udienza odierna per verificare la regolare costituzione degli eredi dell'attore nonché per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto che la costituzione degli eredi di , tra i quali Persona_1 figurano i due figli minori, deve ritenersi regolare. Invero, “l'autorizzazione del giudice tutelare di cui all'art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi a atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio e diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni
3 che fanno già parte del patrimonio del minore. Anche la proposizione di una azione di revindica produce la instaurazione di un giudizio relativo a un atto di ordinaria amministrazione, perché preordinata all'accrescimento del patrimonio del minore (o comunque alla sua tutela in senso positivo e migliorativo) e non a arrecargli un nocumento e, quindi, un pregiudizio” (cfr. Cassazione civile sez. II - 19/01/2012, n. 743).
Nel caso di specie, quello riassunto dagli odierni attori è un giudizio che tende all'accrescimento del patrimonio dei figli minori di , essendo finalizzato Persona_1 all'accertamento dell'intervenuto acquisto di un bene immobile per usucapione da parte del defunto padre. Pertanto, ad avviso di chi giudica, l'autorizzazione del Giudice Tutelare non
è necessaria per la riassunzione della causa.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
ha instaurato una domanda volta all'accertamento dell'intervenuto Persona_1 acquisto della proprietà del bene oggetto del giudizio, per usucapione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1158 e ss. c.c.
Come noto, ai fini dell'acquisizione di un bene per usucapione è indispensabile dimostrare di aver esercitato sullo stesso un possesso continuo, ininterrotto e pacifico, uti dominus. Il possesso deve essere utile, cioè non violento, non clandestino e non precario.
È convincimento di questo Giudice che l'esito dell'attività istruttoria abbia dimostrato la fondatezza della domanda attorea. In primo luogo, i convenuti hanno espressamente riconosciuto il possesso uti dominus dell'immobile oggetto del giudizio, sia in capo alla sig.ra che in capo all'attore, specificando che “nulla osta al Controparte_4 riconoscimento dell'acquisto a titolo originario per usucapione da parte del sig. Per_1 dell'immobile(….)”. Le dichiarazioni rese dai proprietari dimostrano che il
[...] possesso esercitato dal sull'immobile non è stato favorito dalla tolleranza del Pt_2 titolare del diritto sul bene e che, in ogni caso, il possesso sull'immobile è stato esercitato dal “da oltre 30 anni”. La domanda attorea è stata suffragata anche dalle Pt_2 dichiarazioni rese dai testimoni in seno all'udienza del 17.03.2025, i quali hanno confermato tutte le circostanze dedotte nell'atto di citazione. In particolare, la sig.ra Tes_1
sorella dell'attore, ha confermato di aver visto, sin da bambina, prima la madre e poi
[...] il fratello, utilizzare l'immobile oggetto del giudizio, specificando che il fratello lo aveva sempre utilizzato come deposito e che aveva provveduto alla manutenzione del bene,
4 concedendolo in uso anche a terzi. La teste ha confermato che nessuno dei convenuti aveva mai rivendicato la proprietà dell'immobile nei confronti della madre o del fratello. Tali circostanze sono state confermate anche dall'altro teste di parte attrice, sig. CP_3
, il quale ha dichiarato di ricordare che tanto la che il
[...] CP_4 Pt_2 utilizzavano l'immobile da almeno 35 anni.
Le risultanze istruttorie, quindi, consentono di riconoscere che l'attore, , ha Persona_1 posseduto - uti dominus- per oltre venti anni, l'immobile, esercitando sullo stesso in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto, tanto da aver detenuto il locale adibendolo, prevalentemente, a deposito. Tali univoche risultanze consentono a questo Giudice di ritenere sussistente, nel caso di specie,
i presupposti per l'acquisto dell'immobile de quo a titolo di usucapione.
Da ultimo, discutendo la causa l'attore non ha insistito per la condanna alla rifusione delle spese dei convenuti, per la quale non si ritengono sussistere i presupposti in assenza di opposizione, così come chiesto nelle note conclusive difensive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina CO, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Parte_1
, e , quali eredi di contro
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_1 CP_1
IE ; LE LE;
LE ; CP_1 CP_4 Parte_5 Pt_6 Pt_7
; ; e
[...] Parte_5 Parte_8 Parte_9 CP_2 Parte_7 così decide: Controparte_3
l) accoglie la domanda attorea e dichiara che è divenuto proprietario, per Persona_1 usucapione, dell'immobile sito in Cisternino (BR), via S. Maria Costantinopoli n. 54 PT, vani 1,5, contraddistinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Cisternino, alla partita 584 fg.22 particella 176 sub 1, PT, A/5 classe 1, vani 1,50.
2) Ordina la trascrizione della presente sentenza presso l'Agenzia del Territorio di Brindisi
(ex Conservatoria RR.II.), con esonero da ogni responsabilità;
3) spese di lite compensate.
Brindisi, 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina CO
5 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile- in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
CO, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3636/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Usucapione” vertente
TRA
(C.F. , (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (CF: , quali eredi C.F._2 Parte_3 C.F._3 di (C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1 C.F._4
IE EL, giusta mandato in atti, presso il cui studio, in Fasano (Br) alla Via Forcella,
n.15, sono elettivamente domiciliati attori
NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._5 [...]
(C.F.: ); Parte_4 C.F._6 Parte_5
(C.F.: , (C.F.: ; C.F._7 Parte_6 C.F._8
(C.F.: , (C.F.: Parte_7 C.F._9 Parte_5
); (C.F.: ); C.F._10 Parte_8 C.F._11
(C.F.: ); (C.F.: Parte_9 C.F._12 CP_2
; (C.F.: C.F._13 Controparte_3
C.F._14
Convenuti contumaci
1 Conclusioni delle parti: come da verbale di cui all'udienza del 27.10.2025, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 03.11.2022, adiva l'intestato Tribunale, per ivi Persona_1 sentir accertare e dichiarare la piena e libera proprietà, per usucapione, del vano interrato sito in agro del Comune di Cisternino (BR), via S. Maria Costantinopoli n. 54 PT, vani 1,5, contraddistinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Cisternino, alla partita 584 fg.22 particella 176 sub 1, PT, A/5 classe 1, vani 1,50, con ogni consequenziale provvedimento di legge e trascrizione della sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari, vinte le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore.
In punto di fatto, il deduceva che con testamento olografo datato 19.02.1966, la Pt_2 sig.ra , nonna dell'attore, istituiva erede universale la figlia Persona_2 CP_4
madre dell'attore, specificando che il testamento non era stato pubblicato
[...] poiché l'immobile oggetto del presente giudizio era in comproprietà con i fratelli della dante causa e che, in ogni caso, era stata immessa nel possesso del Controparte_4 bene sin dal 1966. L'attore specificava che il predetto immobile era stato oggetto di compravendita, perfezionata con scrittura privata del 03.04.1970 tra la madre, CP_4
e i sigg.ri , , gli eredi di
[...] Persona_2 Controparte_5 Parte_7 Per_3
e , ivi rappresentato da . Il , dunque,
[...] Parte_10 Parte_4 Pt_2 deduceva che il possesso uti dominus sul bene era stato esercitato dal 1966 dalla CP_4
e dal 1990 da egli stesso;
di aver provveduto alla manutenzione del bene e di averlo finanche locato, percependone il canone, senza che, nel corso degli anni, fossero intervenuti atti o azioni interruttive del possesso sull'immobile da parte dei proprietari.
Difatti, come specificato in atti, dalla visura prodotta in giudizio, emerge che gli effettivi proprietari del bene fossero i sigg.ri (il cui unico erede è deceduto nel Persona_4
1966), ( il cui erede è ), (dante causa Parte_7 CP_1 CP_1 Persona_2 di e ), (i cui eredi sono: Controparte_4 Persona_1 Parte_10 CP_4
, e , (i cui eredi sono tutti deceduti), Parte_5 Pt_6 Pt_7 Persona_3
(deceduto nel 1962 senza eredi) e (deceduto nel 1966 Parte_5 Persona_5 senza eredi), per la quota di 1/7 ciascuno, ma che nessuno avesse mai reclamato la titolarità del bene. Invero, specificava l'attore che i sig.ri , erede di Controparte_1 Per_2
2 , , e Pt_7 Parte_4 Parte_5 Parte_11 CP_2 Per_2 [...]
avevano riscontrato CP_3 Parte_5 Parte_8 Parte_9 positivamente l'invito formulato con la missiva del 08.10.2020, così riconoscendo il possesso ininterrotto sul bene.
Prima dell'instaurazione del giudizio, l'attore esperiva il tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi con esito negativo, stante la mancata comparizione delle parti invitate.
All'esito della prima udienza, rilevata la mancata integrità del contraddittorio rispetto ai soggetti indicati nella visura catastale, con riferimento ai sigg.ri , Persona_4
e il Giudice invitava la parte attrice a individuare i loro eredi, Pt_10 Per_3 notificando la citazione anche nei loro confronti, ove necessario chiedendo l'autorizzazione per la notificazione di cui all'art. 150 c.p.c. e disponendo un rinvio per l'accertamento dell'integrità del contraddittorio. A fronte della notifica per pubblici proclami e verificata l'integrità del contraddittorio, all'udienza del 25.11.2024 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti e si ammettevano i mezzi istruttori richiesti dal
. Pt_2
La causa veniva, quindi, istruita documentalmente e con l'assunzione delle prove testimoniali chieste dal , al cui esito, venivo disposto un rinvio per discussione orale Pt_2 all'udienza del 16.10.2025, con assegnazione di termine per gli scritti finali.
Con comparsa del 15.10.2025 si costituivano in giudizio , e Parte_1 Parte_2
, quali eredi di , i quali documentavano l'intervenuto Parte_3 Persona_1 decesso di quest'ultimo e insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione.
Il Tribunale rinviava, dunque, la causa all'udienza odierna per verificare la regolare costituzione degli eredi dell'attore nonché per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto che la costituzione degli eredi di , tra i quali Persona_1 figurano i due figli minori, deve ritenersi regolare. Invero, “l'autorizzazione del giudice tutelare di cui all'art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi a atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio e diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni
3 che fanno già parte del patrimonio del minore. Anche la proposizione di una azione di revindica produce la instaurazione di un giudizio relativo a un atto di ordinaria amministrazione, perché preordinata all'accrescimento del patrimonio del minore (o comunque alla sua tutela in senso positivo e migliorativo) e non a arrecargli un nocumento e, quindi, un pregiudizio” (cfr. Cassazione civile sez. II - 19/01/2012, n. 743).
Nel caso di specie, quello riassunto dagli odierni attori è un giudizio che tende all'accrescimento del patrimonio dei figli minori di , essendo finalizzato Persona_1 all'accertamento dell'intervenuto acquisto di un bene immobile per usucapione da parte del defunto padre. Pertanto, ad avviso di chi giudica, l'autorizzazione del Giudice Tutelare non
è necessaria per la riassunzione della causa.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
ha instaurato una domanda volta all'accertamento dell'intervenuto Persona_1 acquisto della proprietà del bene oggetto del giudizio, per usucapione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1158 e ss. c.c.
Come noto, ai fini dell'acquisizione di un bene per usucapione è indispensabile dimostrare di aver esercitato sullo stesso un possesso continuo, ininterrotto e pacifico, uti dominus. Il possesso deve essere utile, cioè non violento, non clandestino e non precario.
È convincimento di questo Giudice che l'esito dell'attività istruttoria abbia dimostrato la fondatezza della domanda attorea. In primo luogo, i convenuti hanno espressamente riconosciuto il possesso uti dominus dell'immobile oggetto del giudizio, sia in capo alla sig.ra che in capo all'attore, specificando che “nulla osta al Controparte_4 riconoscimento dell'acquisto a titolo originario per usucapione da parte del sig. Per_1 dell'immobile(….)”. Le dichiarazioni rese dai proprietari dimostrano che il
[...] possesso esercitato dal sull'immobile non è stato favorito dalla tolleranza del Pt_2 titolare del diritto sul bene e che, in ogni caso, il possesso sull'immobile è stato esercitato dal “da oltre 30 anni”. La domanda attorea è stata suffragata anche dalle Pt_2 dichiarazioni rese dai testimoni in seno all'udienza del 17.03.2025, i quali hanno confermato tutte le circostanze dedotte nell'atto di citazione. In particolare, la sig.ra Tes_1
sorella dell'attore, ha confermato di aver visto, sin da bambina, prima la madre e poi
[...] il fratello, utilizzare l'immobile oggetto del giudizio, specificando che il fratello lo aveva sempre utilizzato come deposito e che aveva provveduto alla manutenzione del bene,
4 concedendolo in uso anche a terzi. La teste ha confermato che nessuno dei convenuti aveva mai rivendicato la proprietà dell'immobile nei confronti della madre o del fratello. Tali circostanze sono state confermate anche dall'altro teste di parte attrice, sig. CP_3
, il quale ha dichiarato di ricordare che tanto la che il
[...] CP_4 Pt_2 utilizzavano l'immobile da almeno 35 anni.
Le risultanze istruttorie, quindi, consentono di riconoscere che l'attore, , ha Persona_1 posseduto - uti dominus- per oltre venti anni, l'immobile, esercitando sullo stesso in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto, tanto da aver detenuto il locale adibendolo, prevalentemente, a deposito. Tali univoche risultanze consentono a questo Giudice di ritenere sussistente, nel caso di specie,
i presupposti per l'acquisto dell'immobile de quo a titolo di usucapione.
Da ultimo, discutendo la causa l'attore non ha insistito per la condanna alla rifusione delle spese dei convenuti, per la quale non si ritengono sussistere i presupposti in assenza di opposizione, così come chiesto nelle note conclusive difensive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina CO, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Parte_1
, e , quali eredi di contro
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_1 CP_1
IE ; LE LE;
LE ; CP_1 CP_4 Parte_5 Pt_6 Pt_7
; ; e
[...] Parte_5 Parte_8 Parte_9 CP_2 Parte_7 così decide: Controparte_3
l) accoglie la domanda attorea e dichiara che è divenuto proprietario, per Persona_1 usucapione, dell'immobile sito in Cisternino (BR), via S. Maria Costantinopoli n. 54 PT, vani 1,5, contraddistinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Cisternino, alla partita 584 fg.22 particella 176 sub 1, PT, A/5 classe 1, vani 1,50.
2) Ordina la trascrizione della presente sentenza presso l'Agenzia del Territorio di Brindisi
(ex Conservatoria RR.II.), con esonero da ogni responsabilità;
3) spese di lite compensate.
Brindisi, 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina CO
5 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
6