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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/07/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1049/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1049/2025 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. GIANSANTE ROBERTA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. GIANSANTE ROBERTA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/05/2025, e Parte_1 CP_1 esponevano che in data 16/02/2006 avevano contratto matrimonio con
[...] rito civile, in CAPPELLE SUL TAVO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 19/06/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 19/06/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 3 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 19/07/2025:
1)I coniugi vivranno separati garantendosi reciproco rispetto.
2) Il sig. verserà a titolo di mantenimento per i figli maggiorenni ma non CP_1 autonomi economicamente, la somma pari ad €. 50,00 ciascuno, e così per un totale di €. 150,00 mensili, in favore della madre;
3) L'assegno unico e universale, previsto dall'INPS in favore del genitore che ha i figli a carico, sarà percepito interamente dalla madre, sig.ra Parte_1
4) Il sig. verserà, in favore della moglie, la Controparte_1 Parte_1 somma di €. 50,00 a titolo di mantenimento.
5) Il padre avrà facoltà di visita sui figli su accordo con gli stessi, tutti maggiorenni.
6) Le spese straordinarie che dovranno rendersi necessarie per i figli, maggiorenni ma studenti, saranno a carico dei genitori nella misura paritaria del 50%.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPPELLE SUL
TAVO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 19/06/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 09/07/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1049/2025 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. GIANSANTE ROBERTA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. GIANSANTE ROBERTA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/05/2025, e Parte_1 CP_1 esponevano che in data 16/02/2006 avevano contratto matrimonio con
[...] rito civile, in CAPPELLE SUL TAVO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 19/06/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 19/06/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 3 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 19/07/2025:
1)I coniugi vivranno separati garantendosi reciproco rispetto.
2) Il sig. verserà a titolo di mantenimento per i figli maggiorenni ma non CP_1 autonomi economicamente, la somma pari ad €. 50,00 ciascuno, e così per un totale di €. 150,00 mensili, in favore della madre;
3) L'assegno unico e universale, previsto dall'INPS in favore del genitore che ha i figli a carico, sarà percepito interamente dalla madre, sig.ra Parte_1
4) Il sig. verserà, in favore della moglie, la Controparte_1 Parte_1 somma di €. 50,00 a titolo di mantenimento.
5) Il padre avrà facoltà di visita sui figli su accordo con gli stessi, tutti maggiorenni.
6) Le spese straordinarie che dovranno rendersi necessarie per i figli, maggiorenni ma studenti, saranno a carico dei genitori nella misura paritaria del 50%.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPPELLE SUL
TAVO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 19/06/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 09/07/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3